Versione
14 marzo 1997
14 marzo 1997
>
Versione
15 maggio 1998
15 maggio 1998
Art. 4. Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) e' sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni."; ((1)) b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;". ((1))
a) all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) e' sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni."; ((1)) b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;". ((1))
Commentari • 3
- 1. Circolare del 04/06/1998 n. 140 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 4 giugno 1998 · 5.2382402
[…] pagate ne\' sono consentite le variazioni di cui all\'articolo 26, del D.P.R. n. 633 del 1972. Cio\' premesso e\' opportuno ricordare che l\'articolo 4, della legge n. 28, del 1997, ha, con la lettera a), modificato l\'articolo 3, secondo comma, n. 3 del DPR n. 633, del 1972 e, con la lettera b), sostituito il
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 13/04/2021, n. 3964Provvedimento: […] Come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare 24 maggio 2000 n. 71/E, l'art. 3, secondo comma, numero 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato modificato dall'art. 4 della Legge 18 febbraio 1997,Leggi di più...
- requisito soggettivo IVA·
- art. 10 D.P.R. n. 633/1972·
- principio di alternatività IVA/registro·
- cessione crediti pro soluto·
- operazioni finanziarie·
- esenzione IVA·
- art. 40 D.P.R. n. 131/1986·
- IVA·
- motivazione avviso di liquidazione·
- imposta di registro