Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1997, n. 28
Articolo 3
Versione
14 marzo 1997
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Versione
15 maggio 1998
Art. 4. Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) e' sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni."; ((1)) b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;". ((1))
Entrata in vigore il 15 maggio 1998
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