CASS
Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2024, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di GROSSETO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/se,ntitc le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5524 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 19/10/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in relazione ad ordinanza del 27/04/2022 di accoglimento della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale di pene, ha revocato la sospensione condizionale della pena concesso nei confronti di RO TO con le sentenze del Tribunale di Grosseto del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RO TO, tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen. Ci si duole della carente indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 cod. proc. pen. dell'oggetto del procedimento (revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato stesso, non edotto del tema dell'udienza camerale. E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa di TO presenta, altresì, memoria di replica alla requisitoria del P.g. insistendo sull'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l'impugnato avviso reca chiaramente, tramite il riferimento alla sentenza di annullamento di questa Corte ("Vista la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di TO RO...."), l'indicazione che trattasi di procedimento consequenziale a tale pronuncia, relativa alla questione della revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a RO TO con sentenze del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021. D'altro canto, il ricorrente non allega alcun elemento da cui possa dedursi che, in concomitanza della citata pronuncia rescindente, ci siano state altre sentenze della Corte di cassazione nei confronti di TO, con annullamento con rinvio innanzi al Tribunale di Grosseto quale giudice dell'esecuzione, per cui potesse ingenerarsi confusione nei destinatari dell'avviso in esame. Deve, pertanto, ritenersi che detto avviso, sia pur laconico, abbia consentito ragionevolmente all'interessato di essere edotto circa l'oggetto del procedimento a suo carico e che conseguentemente non sia integrata alcuna violazione del diritto di difesa. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di TO al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.
lette/se,ntitc le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5524 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 19/10/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in relazione ad ordinanza del 27/04/2022 di accoglimento della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale di pene, ha revocato la sospensione condizionale della pena concesso nei confronti di RO TO con le sentenze del Tribunale di Grosseto del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RO TO, tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen. Ci si duole della carente indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 cod. proc. pen. dell'oggetto del procedimento (revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato stesso, non edotto del tema dell'udienza camerale. E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa di TO presenta, altresì, memoria di replica alla requisitoria del P.g. insistendo sull'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l'impugnato avviso reca chiaramente, tramite il riferimento alla sentenza di annullamento di questa Corte ("Vista la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di TO RO...."), l'indicazione che trattasi di procedimento consequenziale a tale pronuncia, relativa alla questione della revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a RO TO con sentenze del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021. D'altro canto, il ricorrente non allega alcun elemento da cui possa dedursi che, in concomitanza della citata pronuncia rescindente, ci siano state altre sentenze della Corte di cassazione nei confronti di TO, con annullamento con rinvio innanzi al Tribunale di Grosseto quale giudice dell'esecuzione, per cui potesse ingenerarsi confusione nei destinatari dell'avviso in esame. Deve, pertanto, ritenersi che detto avviso, sia pur laconico, abbia consentito ragionevolmente all'interessato di essere edotto circa l'oggetto del procedimento a suo carico e che conseguentemente non sia integrata alcuna violazione del diritto di difesa. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di TO al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.