Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°12452 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Donazione – Revocazione per ingratitudine
TRA
(c.f.: ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 tutti rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'Avv. DI DATO ROSA (c.f.:
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati C.F._4 in Cercola (NA), in Viale dei Tigli n.7;
- ATTORI
E
(c.f.: rapp.ta e difesa giusta Controparte_1 C.F._5 procura in atti dall'avv. BORRELLI GIANCARLO (c.f.: C.F._6 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Via S. Lucia n. 107;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori convenivano in giudizio per sentir revocare le distinte donazioni ef- Controparte_1 fettuate con atto stipulato in data 12/07/2012, presso il notaio Per_1
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c.c., per la sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. e perché effettuata a ti- tolo “fiduciario” per proteggere il bene dall'eventuale aggressione di cre- ditori o di terzi.
A sostegno della domanda, deducevano che: “in data 12.07.2012
[...]
, insieme ai germani e , aveva- Parte_4 Parte_2 Parte_3 no donato a (figlia della prima e germana dei secondi) Controparte_1 le rispettive quote di proprietà dell'immobile sito in Portici, alla via Casa- conte n. 22; come da atto di donazione, stipulato in data 12.07.2012 presso il Notaio , la , riservando a sé i diritti di usu- Persona_2 Pt_1 frutto vitalizio, per la sua quota pari a 6/9, ed i germani e Parte_2
per i diritti pari ad 1/9 cadauno, avevano donato a Parte_3 [...]
, che aveva accettato, la quota indivisa pari ai 6/9 della nuda CP_1 proprietà e la quota pari ai 2/9 della piena proprietà dell'indicato immo- bile;
, successivamente alla stipula dell'atto, era divenuto Parte_3 padre di due figli (in data 29.11.2014 nasceva e in data Persona_3
16.06.2019 nasceva ); la donazione della quota facente Persona_4 capo a era stata fatta a titolo fiduciario, al fine di tutelarla Parte_2 da eventuali aggressioni da parte di creditori (ed a favore dei suoi quat- tro figli di cui due all'epoca minorenni); la donataria, a seguito della se- parazione coniugale con il proprio marito, a febbraio 2020 si era trasfe- rita presso la casa materna, anche al fine di assistere la madre;
la con- venuta, dal momento in cui si era stabilita nella casa materna, aveva ini- ziato ad avere comportamenti violenti e minacciosi nei riguardi della madre al punto da costringere quest'ultima a formulare una denuncia alle autorità competenti (in data 26.05.2020); tali litigate, in una specifi- ca occasione, erano sfociate in uno spintone (senza gravi conseguenze); la figlia aveva esercitato sulla madre vere e proprie pressioni CP_1 psicologiche, minacciandola di mali gravi se non avesse provveduto a fare la spesa, a sistemare la casa e a darle dei soldi, generando ansia e paura per la propria incolumità; la convenuta in più occasioni aveva mi- nacciato di dare fuoco alla casa ovvero di venderla e di cacciare la ma- dre”.
Si costituiva tardivamente in giudizio la convenuta Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda proposta da , per Parte_1 carenza dei requisiti richiesti dall'art. 801 c.c., nonché il rigetto delle ul- teriori domande perché infondate e non previste per legge. In merito alla domanda di revocazione per ingratitudine deduceva che il rapporto ma- dre-figlia era sempre stato buono e gli unici episodi di “presunta” con- flittualità erano riferibili esclusivamente al periodo (breve) di convivenza con la madre. Peraltro, i comportamenti lamentati dagli attori e quelli prospettati dalla non erano altro che discussioni e screzi pre- Pt_1 senti in ogni famiglia, non idonei comunque alla revoca dell'atto di libe- ralità, usati strumentalmente dai fratelli che volevano solo la revoca del- la donazione.
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Istruito il giudizio, oltre che in via documentale attraverso l'assunzione di prove orali e l'audizione di alcune parti, alla udienza cartolare del 21 gennaio 2025 la causa è stata riservata a sentenza, con i termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
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Le domande sono infondate e vanno rigettate per quanto di seguito motivato.
Secondo l'art. 801 c.c. “la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pre- giudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, e 436.”; i fatti denunciati in citazione non rientrano nel detto schema normativo;
ed invero, le condotte impu- tate dagli attori alla convenuta non possono essere qualificate “ingiuria grave” nei conforti della donante.
In tema, la giurisprudenza prevalente, condivisa da questo Tribunale, evidenzia che l'ingiuria grave prevista dall'art. 801 c.c., quale presuppo- sto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al deco- ro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve palesare un durevole senti- mento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità dello stesso. L'ingiuria deve, quindi, essere espressione di ra- dicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. La condotta del donatario deve essere valutata non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio mo- rale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera mo- rale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l'atteggiamento del dona- tario (cfr., in tal senso, Cass. civ., 29 aprile 2022, n. 13544; Cass. civ., 10 ottobre 2018, n. 24965; Cass. civ., 31 ottobre 2016, n. 22013; Trib. Ascoli Piceno, 18 ottobre 2019, n. 779; Trib. Trapani, 2 agosto 2019, n. 796; Trib. Lucca, 28 novembre 2018, n. 1784).
Nel caso di specie, alla convenuta vengono imputati episodi indicati co- me “comportamenti violenti e minacciosi”. Vengono dedotte e descritte in citazione, oltre generiche minacce, quattro condotte che gli attori im- putano alla convenuta: un gesto di violenza fisica rappresentato da uno
“spintone”; plurime richieste di soldi;
la pretesa che fosse l'anziana ma- dre a fare la spesa ed a provvedere alle mansioni domestiche.
Le indicate condotte sono prive della prova certa che induca il Tribunale a definirle “gravemente lesive dell'onore e del decoro” della donante;
ta- le prova non può considerarsi la denunzia – querela presentata dalla nei confronti della figlia (in data 26 maggio 2020), trattandosi di Pt_1
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documento contenente dichiarazioni provenienti dalla stessa parte at- trice su cui è pacifico ritenere che “la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi” (cfr., in tal senso Cass. civ., 28 aprile 2010, n. 10191).
La valutazione dei testi di parte attrice induce alle medesime considera- zioni;
ed invero , nipote di e Controparte_2 Parte_1 figlia di , ha dichiarato: “quando andavo a trovare nonna, la Parte_2 domenica a pranzo e a volte anche in settimana, le vedevo litigare per- ché mia zia le rispondeva male e le chiedeva soldi”, precisando che: “i liti- gi erano solo verbali, non anche fisici … io non ho mai assistito a gesti di violenza fisica di mia zia verso mia nonna” e che “nonna mi raccontava che capitava di essere spinta da zia e di essere spaventata”; quanto al dedotto spintone, la teste non può essere ritenuta fonte di conoscenza diretta degli episodi ed anzi è evidente che la testimonianza de relato actore non possa essere ritenuta fondante alcuna decisione, in quanto
“in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distin- guere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro as- sunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichia- razione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accerta- mento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (cfr. Cass n. 8358/07).
La detta testimonianza esclude atteggiamenti violenti della convenuta nei confronti della;
dalla stessa emergono solo piccoli screzi tra Pt_1 madre e figlia, temporalmente circoscritti al periodo di convivenza tra le stesse.
L'inesistenza di condotte fisicamente violente, imputabili alla convenu- ta, è confermata anche dalla testimonianza resa da se- Testimone_1 condo figlio di e nipote della , il quale (escluse per i Parte_2 Pt_1 motivi sopra indicati in tema di testimonianza de relato le circostanze meramente a lui riferite da parte attrice), testualmente afferma: “in mia presenza non hanno mai litigato. Non ho mai assistito ad aggressioni di mia zia verso mia nonna. Andavo da nonna una volta a settimana circa, potevo saltare qualche volta per impegni;
io non ho mai assistito a gesti di violenza fisica di mia zia verso mia nonna”. Peraltro, il teste ha affer- mato che, pur visitando la nonna almeno una volta alla settimana, non ha mai assistito personalmente a episodi di litigio verbale (in contrasto con quanto dichiarato dal primo testimone).
Considerata la genericità ed il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, i fatti ingiuriosi denunciati dagli attori non possono ritenersi adeguatamente provati.
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Le frasi indicate in citazione vanno comunque calate, oltre che valutate, nel contesto specifico di riferimento, rappresentato da un rapporto fa- miliare connotato, complessivamente, da un periodo di particolare diffi- coltà per entrambe le parti, in quella che era una “nuova fase” di convi- venza tra madre e figlia;
il fatto che la conflittualità sia stata particolar- mente accesa tra le parti in quel periodo di tempo (febbraio-maggio 2020) risulta anche provato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta (denuncia-querela presentata dalla figlia Parte_5
in data 26.05.2020), che dimostra i rapporti non sereni esistenti
[...] tra le parti nel periodo di riferimento. Non risulta, inoltre, provato che tali screzi abbiano avuto un seguito ovvero che la convenuta abbia con- tinuato ad avere un atteggiamento non consono nei confronti della pro- pria madre;
al contrario, come risulta dagli atti e confermato dagli stessi attori, ha lasciato l'abitazione materna per trasferirsi Controparte_1 altrove.
Manca, quindi, la prova univoca di un comportamento suscettibile di le- dere in modo rilevante il patrimonio morale della donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripu- gnare alla coscienza comune (Cass. civ., sez. II, 5 aprile 2005, n. 7033; Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2008, n. 14093; Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2011, n. 7487); manca, pertanto, la dimostrazione che la convenuta
[...]
abbia manifestato un sentimento di “grave e durevole Controparte_3 avversione” nei confronti della madre , ben potendo- Parte_1 si ipotizzare che il “rapporto conflittuale” tra le parti sia stato frutto di incomprensioni momentanee che hanno visto coinvolti tutti i compo- nenti della famiglia, germani inclusi, relative ad un periodo circoscritto nel tempo, non essendo stati dedotti e dimostrati episodi o elementi ul- teriori, protrattisi nel tempo, oltre il periodo in atti indicato.
Pertanto, in assenza di adeguata prova in ordine al comportamento in- giurioso o aggressivo della convenuta nei confronti della madre, la do- manda deve essere rigettata.
La domanda di annullamento della donazione, formulata dall'attrice
[...]
, va ulteriormente rigettata, per non essere stata provata al- Parte_6 cuna circostanza a sostegno della stessa.
Ed invero, non è stato in alcun modo provato l'asserito accordo tra do- nante e donataria volto a proteggere la quota sul bene da eventuali cre- ditori. La volontà della donante e della donataria, così come dedotta in citazione e sottesa all'atto di donazione, invocata a sostegno della do- manda, non è stata corredata da alcuna prova, orale o documentale, né sono state offerte prove ulteriori idonee a dimostrare le circostanze de- dotte: in conseguenza la domanda di annullamento non può che essere rigettata.
Va, infine, rigettata, perché infondata, la domanda di , fi- Parte_3 nalizzata ad ottenere la revoca dell'atto di liberalità per la sopravvenien- za di figli. 5
In tema è pacifico che l'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde alla esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza (in tal senso cfr. Cass., 1° marzo 1994, n. 2031), per i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione che sorgono in capo al geni- tore donante in forza dell'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazio- ne e per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati, anche, ed eventualmente, previo recupero di precedenti attribuzioni pa- trimoniali (Cass., 04.05.2012, n. 6761). La prospettata ricostruzione ben si concilia anche con la previsione di cui al successivo art. 804 c.c., il qua- le prescrive quale termine per la proposizione dell'azione di revoca, quello di cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio, proprio in ragione di una eventuale differente determinazione da parte del donante cui, in al- tri termini, il legislatore concede la possibilità di tornare sui propri passi.
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della allegazione – per vero alquan- to generica – della sopravvenienza di due figli “nati l'uno nel 2014 e l'altro nel 2019”, non risulta univocamente provata l'effettiva sopravve- nienza di figli del predetto attore, in quanto agli atti l'unico documento prodotto risulta essere solo un certificato di stato di famiglia, general- mente inidoneo a dimostrare a che titolo un determinato soggetto è compreso nello stato di famiglia di un individuo e tantomeno è utile a dimostrare lo status di figlio. Quanto prodotto in atti, pertanto, non con- sente a questo Tribunale di risalire in maniera univoca alla qualità di fi- glio del , soggetto nato nel 2019 e presente nello stato di Persona_4 famiglia dell'attore. Vi sono inoltre incongruenze tra quanto dichiarato in citazione e le risultanze del predetto certificato, ove oltre a PE
, non è presente alcuna persona nata nel 2014, bensì un altro
[...] soggetto, , nata nel 1999 ed entrata nello stato di fami- Persona_5 glia del nel 2019, già maggiorenne e, pertanto, a priori inidonea a CP_1 determinare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 803 c.c. ai fini della revoca della donazione (cfr. Cass. civ, 4 maggio 2012, n. 6761 secondo cui: “la revocazione della donazione non è consentita per so- pravvenuta adozione del maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio ("adoptio in hereditatem"), essendo, quindi, ma- nifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803 c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni”).
Non potendosi accertare dallo stato di famiglia le qualità rivestite dai vari membri della stessa, in quanto non sono stati prodotti ulteriori do- cumenti al fine necessari (es. atto di nascita), la domanda deve essere ri- gettata.
Consegue al rigetto delle domande attoree l'ordine, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, di cancellazione della tra-
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scrizione della domanda giudiziale sull'immobile sito in Portici (NA), alla via Casaconte n. 22.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla motivazione che precede.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, sus- sistendo giusti motivi (Corte Cost. n°77/2018) costituiti dai rapporti di stretta parentela tra i soggetti in lite, dalla particolarità della vicenda, dal fatto che effettivamente risultano essere intervenuti dissapori in famiglia, sia pure non trasmodati nelle “gravi” questioni giuridiche sot- toposte all'esame del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande di , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
perché infondate;
[...]
• Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
• Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 07.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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