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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale Liccardo Presidente rel.
Dott. ssa Antonella Rimondini Giudice
Dott.ssa Alessandra Mirabelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 270-1/ 2024 per l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società promosso da CP_1 Parte_1
avente sede legale in NE (LT), via del Murillo KM 3.500, rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio Mazzaglia, contro
, con sede legale in RO DEIA (Bo) in via San Donato 79/A CP_1
CAP 40057, C.F. e P.IVA P.IVA_1
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo al ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.
Dalla documentazione versati atti emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett.d) CCI, in particolare, con riferimento al bilancio relativo al 2022, le voci dell'attivo e dei ricavi lordi sono superiori ai requisiti sopra citati.
La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, ultimo comma, CCI).
pagina1 di 4 Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali, come emerge dalle iniziative assunte dei creditori, per il recupero dei loro crediti.
In particolare, con scrittura privata sottoscritta in data 28/2/2024, la società debitrice riconosceva alla società ricorrente il debito pari ad € 104.378,47 e parimenti si impegnava a corrispondere il dovuto, a mezzo di bonifico bancario, mediante n. 5 rate di importo pari ad € 20.000,00.
Al fine di dare corso agli impegni assunti con la scrittura privata, la società debitrice rilasciava alla società ricorrente n. 4 assegni bancari, le cui relative somme non venivano riscosse per difetto di provvista.
Inoltre, lo stato di insolvenza è provato anche dall'esito negativo del pignoramento presso terzi promosso sempre dalla società ricorrente sull'unico conto corrente della società debitrice. Al riguardo la banca ha attestato la presenza di altri precedenti pignoramenti, di importo complessivo superiore ad € 60.000,00, procedure queste, promosse da altri creditori societari.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII.
Il Professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
In ordine ad ogni altra deduzione della parte si dispone come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss CCII;
dichiara
pagina2 di 4 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede legale CP_1
in RO DEIA (Bo) in via San Donato 79/A CAP 40057, C.F. e P.IVA
P.IVA_1
nomina
Giudice delegato il Presidente dott. Pasquale Liccardo e quale Curatore dott. Simone
Gennari dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4 bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
Avverte
Il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
stabilisce la data del 4 marzo 2025 alle ore 12:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina3 di 4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale di Bologna del 26 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale Liccardo Presidente rel.
Dott. ssa Antonella Rimondini Giudice
Dott.ssa Alessandra Mirabelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 270-1/ 2024 per l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società promosso da CP_1 Parte_1
avente sede legale in NE (LT), via del Murillo KM 3.500, rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce al presente atto, dall'Avv. Giulio Mazzaglia, contro
, con sede legale in RO DEIA (Bo) in via San Donato 79/A CP_1
CAP 40057, C.F. e P.IVA P.IVA_1
Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del
Tribunale di Bologna, avendo al ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna.
Dalla documentazione versati atti emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett.d) CCI, in particolare, con riferimento al bilancio relativo al 2022, le voci dell'attivo e dei ricavi lordi sono superiori ai requisiti sopra citati.
La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, ultimo comma, CCI).
pagina1 di 4 Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali, come emerge dalle iniziative assunte dei creditori, per il recupero dei loro crediti.
In particolare, con scrittura privata sottoscritta in data 28/2/2024, la società debitrice riconosceva alla società ricorrente il debito pari ad € 104.378,47 e parimenti si impegnava a corrispondere il dovuto, a mezzo di bonifico bancario, mediante n. 5 rate di importo pari ad € 20.000,00.
Al fine di dare corso agli impegni assunti con la scrittura privata, la società debitrice rilasciava alla società ricorrente n. 4 assegni bancari, le cui relative somme non venivano riscosse per difetto di provvista.
Inoltre, lo stato di insolvenza è provato anche dall'esito negativo del pignoramento presso terzi promosso sempre dalla società ricorrente sull'unico conto corrente della società debitrice. Al riguardo la banca ha attestato la presenza di altri precedenti pignoramenti, di importo complessivo superiore ad € 60.000,00, procedure queste, promosse da altri creditori societari.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII.
Il Professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.
In ordine ad ogni altra deduzione della parte si dispone come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss CCII;
dichiara
pagina2 di 4 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede legale CP_1
in RO DEIA (Bo) in via San Donato 79/A CAP 40057, C.F. e P.IVA
P.IVA_1
nomina
Giudice delegato il Presidente dott. Pasquale Liccardo e quale Curatore dott. Simone
Gennari dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4 bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
Avverte
Il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
stabilisce la data del 4 marzo 2025 alle ore 12:30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina3 di 4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
ordina che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica affissione e pubblicazione della presente sentenza;
dispone che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale di Bologna del 26 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo
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