Sentenza 14 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL0004 1 0 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO responsabilità civile - SEZIONE TERZA CIVILE scontro tra veicoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 17762/00 Dott. Gaetano NICASTRO -- Consigliere Dott. Ernesto LUPO 747 Cron. Dott. Michele LO PIANO - Consigliere либ Rep. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 23/10/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO DE' MEDICI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO CIANTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.p.A. AURORA ASS.NI quale Società incorporante la SIAD S.p.A.in persona del Dirigente Procuratore dott. Pierfrancesco Colaianni e del Funzionario, dott. Gerardo Caucci, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA 2002 LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 2003 GURGO, che lo difende, giusta delega in atti;
1 - controricorrente nonchè
contro
NI ES, NG GUIDO, RAS SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 653/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile emessa il 14/3/2000, depositata il 07/04/00; RG.808/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI (per delega Avv. Leopoldo De' Medici); UDITO L'Avvocato ANTONIO GURGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 4.8.1984 il motociclo Vespa 125 condotto dal RD ET ed assicurato presso la RAS,minore sul quale era trasportato NC NI, nel percor- rere una curva sinistrorsa, collise con 1'autovettura Renault 4, condotta dal proprietario Guido CA ed assicurato presso la SIAD, che viaggiava con direzione parzialmente invaso la corsia di opposta e che aveva sinistra. 2 Sia il ET che il NI riportarono gravi le- sioni ed agirono separatamente per il risarcimento dei danni nei confronti dell'CA e della SIAD;
il se- condo convenne in giudizio anche il ET e la RAS. Tutti i convenuti resistettero. La RAS chiese di essere tenuta indenne dall'assicurato ET per avere questi condotto il motociclo senza essere abilitato al- la guida del mezzo con un passeggero a bordo. Riunite le cause, con sentenza 29.3.1996 l'adito tribunale di Firenze dichiarò l'CA, il ET ed il NI rispettivamente responsabili nella misura del 70, del 20 e del 10%, pronunciando le conseguenti condanne in proporzione alle ravvisate percentuali di responsabilità. Rigettò la domanda della RAS.
2. La decisione, impugnata in via principale dal NI ed in via incidentale dall'CA, dalla SIAD e dalla RAS, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze che, in accoglimento del gravame del NI, ha escluso che il medesimo avesse concorso a cagionare il danno per aver viaggiato come passeggero su un mezzo che non avrebbe potuto trasportarlo in ra- gione della minore età del conducente, ha determinato nel 70% l'apporto causale colposo dell'CA ("per aver superato la striscia di mezzeria con quasi tutta la sagoma del veicolo") e nel 30 % quello del ET 3 (per non aver marciato "rigorosamente alla propria de- stra" in una curva sinistrorsa a visuale parzialmente coperta) ed ha adottato le statuizioni conseguenti.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione RD ET, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso l'Aurora Assicurazioni s.p.a., che ha incorporato la SIAD. Gli altri intimati non hanno svolto attività difen- siva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo di ricorso è dedotta viola- zione dell'art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 118 e 121 (ma, recte, 127) c.p.c., per non avere il giudi- ce, cui è devoluta la conduzione del processo, disposto d'ufficio consulenza tecnica sulla dinamica del sini- stro al fine di colmare le lacune delle complessive ri- sultanze processuali.
1.2. Col secondo motivo è denunciata violazione de- gli artt. 2045 e 2056 c.c., 101, 102 e 104 del codice della strada (vigente alla data del fatto) per avere la corte d'appello ravvisato il concorso causale colposo del ET in ordine al sinistro verificatosi benché fosse pacifico che egli era rimasto nella propria mez- zeria, invece parzialmente invasa dalla Renault 4, lar- 4 ga non meno di tre metri e che viaggiava ad elevata ve- locità, come poteva evincersi dalla gravità delle le- sioni riportate dai motociclisti.
1.3. Col terzo mezzo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 112 c.p.c., 102 e 103 del previ- gente codice della strada, 131, 127 e 132 c.p.c.. Si afferma che, in relazione al gravame proposto dal NI, una volta escluso che il medesimo avesse concorso a cagionare il danno solo perché trasportato su un mezzo sul quale non avrebbe potuto viaggiare una seconda persona, la corte d'appello avrebbe dovuto li- mitarsi a stabilire la responsabilità solidale dei con- ducenti dei due mezzi e non avrebbe potuto, “in assenza di specifica impugnazione sul punto, ricercare ed indi- viduare altri elementi di colpa a carico del ET". Avrebbe in ogni caso dovuto rilevare che l'CA procedeva sicuramente contromano, mentre il ET viaggiava nella propria mezzeria, sicché la individuata causa del sinistro andava esclusivamente nel comportamento dell'automobilista.
2.1. L'infondatezza del primo motivo immediatamente discende dai rilievi che il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio (contemplata dagli artt. 61 e SS. e 191 e ss. c.p.c., non menzionati nel motivo di ricorso) costituisce il risultato di una valutazione discrezio- 5 nale del giudice del merito (a tanto, tra l'altro, non sollecitato nella specie) e che, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto che le modalità del sinistro fosse- ro del tutto chiare con valutazione di fatto non reite- rabile in sede di legittimità e sorretta da adeguata motivazione (cfr. pag. 10 della sentenza gravata).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondatamente basato sull'opinione che, ove un mezzo viaggi nella propria mezzeria e quello antagonista illegittimamente la invada, tanto basti ad ascrivere in ogni caso l'esclusiva responsabilità dello scontro al conducente del secondo. Va in contrario rilevato che l'art. 104, terzo com- del codice della strada approvato con d. P.R. 15 ma, giugno 1959, n. 393 (vigente all'epoca dell'incidente), imponeva che i veicoli fossero tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreg- giata "quando incrociano ovvero percorrono una curva о un dosso" e che la corte d'appello ha ritenuto con valutazione di fatto non reiterabile in sede di legit- timità e censurata sulla scorta del peculiare assunto che una vettura sia larga circa il doppio (tre metri) della sua larghezza reale che la violazione di quella regola di condotta avesse concorso a causare l'incidente nella misura del 30%. 6 2.3. Il terzo motivo, privo di pregio per i motivi già detti nella parte in cui reitera le stesse argomen- tazioni addotte a sostegno del secondo motivo, del tut- to prescinde dalla effettuata interpretazione, da parte della corte territoriale, dell'appello del NI come rivolto ad ottenere l'integrale ristoro dei danni da lui subiti indistintamente da tutti i responsabili del sinistro, evidentemente ritenuti corresponsabili, sia pure in misura proporzionale alle rispettive responsa- bilità" (undicesima pagina della sentenza gravata). Non sussiste, dunque, alcun vizio di ultrapetizione nella effettuata rivalutazione della responsabilità di ciascuno dei conducenti nella causazione del sinistro, mentre è del tutto inconferente il riferimento alla violazione degli artt. 127, 131, 132 prospettata c.p.c.. 3. Il ricorso va conclusivamente respinto. Si ravvisano, tuttavia, motivi equitativi per com- pensare tra le parti le spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudi- zio di cassazione. Roma, 23 ottobre 2002 7 Il presidente Либании Шентки L'estensore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aislin Depositata in cat 14.1.23 0 A 29 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 3-3-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 9117 versate € 149.77 ... apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/3/2002) SCELLERIA 8