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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/04/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2425/2014 promossa da: avv. , nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
San Giorgio, alla via C. Napolitani, c.f. '[...], a mezzo dell'avv. Sabato Salvati, giusta mandato ed elezioni di domicilio in atti, ATTORE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]; , nato C.F._1 Parte_2
a Castel San Giorgio il 28.10.1966 ( , ivi residente al C.so CodiceFiscale_2
Claudio Vicolo 1°; nata a [...] il [...] , (C.F. Controparte_2
), ivi residente al C.so Claudio Vicolo 1, rapp.ti e difesi C.F._3 dall'avv. Michele Pascarelli giusto mandato ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.10.2024.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha convenuto in giudizio i convenuti al fine di sentire dichiarare e riconoscere il loro obbligo contrattuale al pagamento del compenso professionale per le prestazioni di cui all'atto di citazione con condanna degli stessi, in solido fra loro, al pagamento della restante somma di € 7612,00, imposte comprese, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 61esimo giorno successivo alla ricezione della parcella, o quantomeno dalla domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi e spese generali del giudizio. I convenuti si costituivano in giudizio direttamente per la prima udienza e quindi senza il rispetto dei termini di legge, chiedendo la determinazione degli importi spettanti all'avv.
[...]
secondo i parametri fìssati dal D.M. 55/2014 ed in considerazione Parte_1 dell'attività realmente svolta dal professionista, nonché dell'importanza, della natura, della difficoltà è del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con compensazione delle spese processuali. Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18 settembre 2014, il Giudice emetteva ordinanza di assegnazione ex art. 186 bis cpc della somma non contestata pari ad euro 1939,00 con la concessione dei termini ex art.183 6° comma cpc. All'esito, essendo la causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo vari rinvii, all'udienza del 1 ottobre 2024 veniva assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali.
***
In via preliminare ed assorbente occorre affrontare la questione del rito applicato per la proposizione della presente domanda specificando che il presente giudizio è stato proposto prima della Riforma Cartabia.
L'attore, nella fattispecie che ci occupa, non ha provveduto ad azionare la procedura speciale di cui all'art. 14 del dlgs 150/2011, né ha presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. bensì ha proposto un atto di citazione secondo il procedimento ordinario di cognizione.
L'art. 14 – dlgs 150/2011 - Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato- dispone che: Comma 1: Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Comma 2: È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. Comma 3: Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. Comma 4: L'ordinanza che definisce il giudizio non é appellabile.
pagina 2 di 5 Occorre, inoltre, evidenziare che la questione di recupero del proprio compenso da parte dell'avvocato durante il regime pre Cartabia è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali altalenanti che hanno trovato una composizione solo grazie alla sentenza nr. 4445/18 della Suprema Corte a Sezioni Unite, che ha posto fine all'annosa disputa concernente l'individuazione del rito applicabile nei giudizi concernenti la condanna al pagamento delle competenze professionali di avvocati a seguito della normativa introdotta con la predetta disposizione normativa. In particolare, a giudizio delle SS.UU. “A seguito dell'introduzione dell'art. 14 d. lg. n. 150/2011, la controversia di cui all'art. 28 l. n. 794/1942, come sostituito dal citato d.lg., può essere introdotta: a)
o con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario
“speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lg. e dunque dalle norme degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto;
b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648,649 e 653 c.p.c. Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c.” .Ha inoltre precisato successivamente: “La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all' "an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande”(ord.14 gennaio 2021 nr.496)
Pertanto, sulla base di quanto precede, il ricorso al rito sommario di cognizione c.d.
“speciale” deve ritenersi, all'epoca dei fatti di cui al presente giudizio, non solo corretto, ma anche strumento privilegiato nella definizione di tali peculiari controversie, anche laddove venga in contestazione l'an della pretesa, con competenza a decidere del Tribunale in composizione collegiale.
Fatta questa necessaria premessa va ora affrontato il problema relativo al potere di riqualifica della domanda giudiziale dal punto di vista processuale applicando d'ufficio il rito imposto ex lege. Nel caso che ci occupa, infatti, la domanda giudiziale è stata rivolta al Tribunale in composizione monocratica pur trattandosi di giudizio riservato pagina 3 di 5 alla trattazione collegiale. L'art. 702 ter comma 2 cpc, unitamente ai principi contenuti nell'art. 99 cpc, pongono un limite al potere di interpretazioni “additive” del giudice di merito rispetto alla espressa volontà della parte che agisce in giudizio. Invero, in merito, la Suprema Corte ha chiarito che “nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta” (Cass. Civ. sez. II, 25 febbraio 2019 nr. 5402). Non va sottaciuto che, la scelta del rito sommario, rappresenta, la volontà del legislatore, di favorire una celere definizione dei processi mediante una istruttoria “snella” con riserva, per l'accesso a tale strumento, esclusivamente alle ipotesi in cui il Tribunale non giudichi in composizione monocratica ex art. 50 ter cpc. Corollario di tale principio è l'art. 702 ter comma 2 cpc il quale esclude, espressamente, l'esperibilità del rito sommario qualora sussista una riserva di legge sulla composizione collegiale del tribunale, con la conseguenza che l'errore della parte che investa la composizione del giudice chiamato ad occuparsi della vicenda deve essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità (Cass. Civ. sent. 9 luglio 2019 nr. 18331). Quindi, essendo l'oggetto della domanda pacificamente rientrante tra quelli riservati al collegio, non potrà operarsi alcuna “riserva di collegialità” postuma. Infine è opportuno sottolineare che, nella materia di cui al presente giudizio, il legislatore non conferisce al giudice alcun potere di porre rimedio a questa tipologia di “errore” mediante la “riqualificazione della domanda dal punto di vista processuale”. Da ciò ne deriva che, data l'assenza di un potere “dispositivo” da parte del giudice, non può in alcun modo essere convertito il rito, né ciò può condurre ad una riserva di decisione al collegio. Da un'attenta lettura dei dettami legislativi emerge, quindi, chiaramente che: nell'ipotesi di giudizio per il recupero dei compensi professionale degli avvocati è sufficiente una istruzione sommaria del processo;
è esclusa la possibilità di impugnare con appello i provvedimenti conclusivi del procedimento di cui si discute;
a garanzia della assenza di un secondo grado di giudizio la trattazione del giudizio è collegiale. In merito anche la Corte Costituzionale ha specificato che “la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare direttamente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore. Pertanto, la riserva di collegialità per i procedimenti come quello in esame, ben può costituire una delle modalità attraverso le quali il legislatore ha disciplinato in maniera differenziata situazioni processuali eterogenee rispetto al modello ordinario” (Corte Costituzionale sent. n. 65/2014). La espressa previsione in merito alla composizione collegiale dell'organo giudicante comporta, infine, che non è sufficiente che si abbia una decisione assunta “collegialmente” ma è indispensabile che l'intero giudizio venga anche trattato da un collegio precostituito. Diversamente argomentando, ossia se si ritenesse che il giudice investito di una causa non rientrante tra le proprie pagina 4 di 5 competenze possa d'ufficio mutare la domanda processuale anche se per detta disciplina è stata prevista una normativa speciale, si renderebbe la cennata disciplina speciale del tutto priva di utilità in quanto già sussumibile nelle disposizioni generali ed astratte contenute nel codice di rito. A conferma di tali principi, la Suprema Corte, ha recentemente dichiarato la nullità della sentenza sottoposta al suo giudizio per violazione dell'art. 276 cpc in quanto emessa dal collegio composto da giudici che non hanno assistito alla trattazione e discussione della causa, confermando che, le controversie in tema di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, sono di competenza collegiale e che tale competenza ha natura funzionale ed inderogabile essendo posta a presidio di interessi pubblicistici che trascendono quelli delle parti. (Cass. Civ. sez.II Ord. n. 362 del 5 gennaio 2024; Cass. Civ. sez.II Ord. nr. 29929 del 27 ottobre 2023).
Per tali motivi la domanda come proposta deve essere dichiarata inammissibile con conseguente revoca dell'ordinanza ex art. 186 bis cpc come concessa in corso di causa.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
In considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in merito alla questione del rito applicabile al presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Dichiara l'inammissibilità della domanda come proposta e per l'effetto revoca l'ordinanza ex art. 186 bis cpc del 14.09.2014;
2. Condanna l'attore alla refusione, nei confronti dei convenuti, della somma di euro 1939,00 di cui all'ordinanza ex art. 186 bis cpc del 14.09.2014;
3. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera Inferiore 19 aprile 2025 Il GOP dott.ssa Genny De Cesare
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