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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 2041. Militari di leva che sono amministratori locali 1. Ferme le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che sono amministratori locali ai sensi dell' articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti, con priorita' per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu' vicine. 2. Ai militari di cui al comma 1, deve essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, il tempo che si renda necessario per l'espletamento del mandato, nei limiti di cui all'articolo 79, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 , in funzione della carica rivestita. 3. Ai militari di leva o richiamati che rivestano la carica di sindaco, presidente di provincia, presidente delle comunita' montane, puo' essere concessa, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
Note all'art. 2041:
- Il testo degli art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
«Art. 77 (Definizione di amministratore locale). - 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.»
- Per il testo dell' art. 79, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si vedano le note all'art. 1506.
Note all'art. 2041:
- Il testo degli art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, e' il seguente:
«Art. 77 (Definizione di amministratore locale). - 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.»
- Per il testo dell' art. 79, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , si vedano le note all'art. 1506.
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