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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 450/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER GI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2551/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249001378989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 maggio 2024, Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29620249001378989000 eccependo le doglianze come in atti.
Con note del 6 giugno 2024 si costituiva il giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione resistendo come in atti.
Con note del 19 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la Regione Sicilia, facendo rilevare d'aver provveduto allo sgravio della cartella di pagamento odiernamente impugnata a seguito dell'avvenuto pagamento in data 24 marzo 2025 da parte del Contribuente di quanto dovuto mediante adesione alla definizione agevolata ex articolo 28 legge regionale numero 16 del 10 agosto 2022 e concludendo, pertanto, per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene come rileva ictu oculi, ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi scolastica di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento, ex officio, dell'atto odiernamente calendato, cui consegue l'integrale compensazione delle spese tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER GI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2551/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29620249001378989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 maggio 2024, Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29620249001378989000 eccependo le doglianze come in atti.
Con note del 6 giugno 2024 si costituiva il giudizio l'Agenzia delle entrate-riscossione resistendo come in atti.
Con note del 19 dicembre 2025 si costituiva in giudizio la Regione Sicilia, facendo rilevare d'aver provveduto allo sgravio della cartella di pagamento odiernamente impugnata a seguito dell'avvenuto pagamento in data 24 marzo 2025 da parte del Contribuente di quanto dovuto mediante adesione alla definizione agevolata ex articolo 28 legge regionale numero 16 del 10 agosto 2022 e concludendo, pertanto, per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene come rileva ictu oculi, ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi scolastica di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento, ex officio, dell'atto odiernamente calendato, cui consegue l'integrale compensazione delle spese tra le Parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.