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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 4615/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a LUGO (RA), il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 MONTEBELLUNA (TV), il 14/10/1977,
entrambi con l'avv. LORIS MOSCHETTA e l'avv. DAVID DE VALLIER
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 25/07/2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
[...] loro matrimonio – contratto il 5/09/1998 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) dell'anno 1998, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. 11436/2020 del Tribunale di Treviso emesso in data 18.06.2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5/09/1998 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) dell'anno 1998, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della figlia minorenne appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5/09/1998 da
, nato/a a LUGO (RA), il 30/03/1977 Parte_1
e
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 14/10/1977, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) dell'anno 1998, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) la figlia vivrà con la madre, presso l'abitazione di residenza, sita in Per_1
Sernaglia della Battaglia (TV), Via Venanzio Villanova n. 18;
2) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori. La responsabilità Per_1 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita della figlia quali l'istruzione (es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero), l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero) e il luogo di residenza abituale degli stessi;
3) avrà collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, Per_1 con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a) a fine settimana alterni dal primo pomeriggio del sabato, andando a prenderla a casa della madre verso le ore 14.00, riaccompagnandola a casa della madre la domenica sera alle ore 21.00 circa;
b) una sera alla settimana, indicativamente il mercoledì (salvo diverso accordo con la madre), dalle ore 19.00 e con pernottamento presso il padre che il mattino successivo, durante il periodo scolastico, la porterà a scuola mentre, durante il periodo di ferie estive, la riaccompagnerà a casa della madre;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno (la figlia, quindi, trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno); d) per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o quello dell'Angelo; e) per una settimana (intesa quale 7 giorni consecutivi) ed ulteriori 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di ferie estive del padre (settimane da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno). In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con
3 relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, la figlia starà una volta con un genitore ed una volta con l'altro. Le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra il
NO e la figlia minore, ferma restando la facoltà del medesimo di Parte_1 farle visita e di tenerla con sé ogniqualvolta gli sia possibile, previo accordo con la Sig.ra , compatibilmente con le esigenze, gli impegni Parte_2 scolastici e sportivi della figlia stessa;
4) tenuto conto delle diverse complessive capacità economiche dei coniugi, il Sig.
verserà alla NOa la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia (rivalutabile Per_1 annualmente secondo indici ISTAT); la predetta somma di € 250,00 per il contributo al mantenimento di , verrà corrisposta entro il giorno quindici di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario nel conto corrente che la NOa Parte_2
vorrà indicare;
il NO si farà inoltre carico, nella misura
[...] Parte_1 del 100%, delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di
Treviso, tra le quali, a solo titolo esemplificativo, si indicano quelle: mediche, sportive, scolastiche, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori (salvo spese mediche urgenti), e reciprocamente documentate;
si conviene espressamente che le spese per trasporto scolastico e mensa scolastica verranno sostenute dal NO , in ragione del 100%; Parte_1
5) il NO presta assenso ed espressa autorizzazione acché ogni Parte_1 emolumento di natura amministrativa, a titolo di assegno per il nucleo famigliare, venga richiesto e percepito dalla NOa , quale genitore Parte_2 collocatario della figlia;
6) i NOi e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, dandosi reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale e non avendo, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7) i Sig.ri e si danno il reciproco assenso al Parte_2 Parte_1 rilascio e/o al rinnovo del proprio passaporto;
8) i ricorrenti dichiarano di voler procedere al divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui sopra, rinunciando sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza e prestandovi quindi acquiescenza.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 4615/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a LUGO (RA), il Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 MONTEBELLUNA (TV), il 14/10/1977,
entrambi con l'avv. LORIS MOSCHETTA e l'avv. DAVID DE VALLIER
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 25/07/2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
[...] loro matrimonio – contratto il 5/09/1998 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) dell'anno 1998, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** *** Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. 11436/2020 del Tribunale di Treviso emesso in data 18.06.2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5/09/1998 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) dell'anno 1998, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento della figlia minorenne appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5/09/1998 da
, nato/a a LUGO (RA), il 30/03/1977 Parte_1
e
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 14/10/1977, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) dell'anno 1998, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) la figlia vivrà con la madre, presso l'abitazione di residenza, sita in Per_1
Sernaglia della Battaglia (TV), Via Venanzio Villanova n. 18;
2) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori. La responsabilità Per_1 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita della figlia quali l'istruzione (es: tipo di scuola, sedi, viaggi di studio), la salute (ad es.: visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelta del medico, della casa di cura o dell'istituto ospedaliero), l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero) e il luogo di residenza abituale degli stessi;
3) avrà collocazione prevalente, domicilio e residenza presso la madre, Per_1 con facoltà per il padre di tenerla con sé secondo i periodi di seguito indicati, che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: a) a fine settimana alterni dal primo pomeriggio del sabato, andando a prenderla a casa della madre verso le ore 14.00, riaccompagnandola a casa della madre la domenica sera alle ore 21.00 circa;
b) una sera alla settimana, indicativamente il mercoledì (salvo diverso accordo con la madre), dalle ore 19.00 e con pernottamento presso il padre che il mattino successivo, durante il periodo scolastico, la porterà a scuola mentre, durante il periodo di ferie estive, la riaccompagnerà a casa della madre;
c) per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale incluso, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno (la figlia, quindi, trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 gennaio con l'altro, alternandosi anno per anno); d) per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale incluso, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o quello dell'Angelo; e) per una settimana (intesa quale 7 giorni consecutivi) ed ulteriori 7 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di ferie estive del padre (settimane da concordarsi con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno). In occasione di ogni altra festività nazionale o religiosa, anche con
3 relativi ponti, o festività stabilite dagli istituti scolastici, la figlia starà una volta con un genitore ed una volta con l'altro. Le presenti disposizioni sono, in ogni caso, finalizzate a stabilire il minimum indefettibile delle facoltà di visita e relazioni tra il
NO e la figlia minore, ferma restando la facoltà del medesimo di Parte_1 farle visita e di tenerla con sé ogniqualvolta gli sia possibile, previo accordo con la Sig.ra , compatibilmente con le esigenze, gli impegni Parte_2 scolastici e sportivi della figlia stessa;
4) tenuto conto delle diverse complessive capacità economiche dei coniugi, il Sig.
verserà alla NOa la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia (rivalutabile Per_1 annualmente secondo indici ISTAT); la predetta somma di € 250,00 per il contributo al mantenimento di , verrà corrisposta entro il giorno quindici di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario nel conto corrente che la NOa Parte_2
vorrà indicare;
il NO si farà inoltre carico, nella misura
[...] Parte_1 del 100%, delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di
Treviso, tra le quali, a solo titolo esemplificativo, si indicano quelle: mediche, sportive, scolastiche, che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori (salvo spese mediche urgenti), e reciprocamente documentate;
si conviene espressamente che le spese per trasporto scolastico e mensa scolastica verranno sostenute dal NO , in ragione del 100%; Parte_1
5) il NO presta assenso ed espressa autorizzazione acché ogni Parte_1 emolumento di natura amministrativa, a titolo di assegno per il nucleo famigliare, venga richiesto e percepito dalla NOa , quale genitore Parte_2 collocatario della figlia;
6) i NOi e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, dandosi reciproco atto di aver definito separatamente ogni questione patrimoniale e non avendo, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7) i Sig.ri e si danno il reciproco assenso al Parte_2 Parte_1 rilascio e/o al rinnovo del proprio passaporto;
8) i ricorrenti dichiarano di voler procedere al divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui sopra, rinunciando sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza e prestandovi quindi acquiescenza.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 ottobre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
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