Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA HOME DI6982/0 1 LA CORTE UPR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 3827/99 - Cron.15814 Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere - - - Rel. Consigliere- Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere- Ud. 26/02/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere - ha pronunciato la seguente 156 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati DE ANGELISrappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EP, elettivamente domiciliata in ROMA CARNEVALI VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DEL2001 908 ROSSO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 258/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 24/07/98 R.G.N. 267/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GĦERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11 novembre 1994 IU NE conveniva in giudizio 1'INPS davanti al Pretore di Firenze chiedendo che l'Istituto venisse condannato a corrisponderle l'integrazione al minimo sulla pensione diretta a decorrere dal 1° febbraio 1987 ai sensi dell'art. 6 terzo comma del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.683, poiché 1'INPS nel dicembre 1993, essendo essa titolare di due pensioni erogatele nell'ambito della stessa gestione, di cui una diretta di vecchiaia, decorrente dal 1° agosto 1983, integrata al minimo sin dall'origine e l'altra di reversibilità, decorrente dal 1° febbraio 1987, aveva trasferito l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità, in quanto liquidata con più di 780 contributi settimanali. Deduceva che per effetto di tale nuova integrazione la pensione diretta era stata ridotta da lire 580.000 a lire 10.000 mensili, per un totale di lire 610.000, risultanti dalla somma con la pensione di reversibilità integrata al minimo, in luogo delle lire 860.000 percepite con l'integrazione al minimo operata soltanto sulla 3 pensione diretta. Con sentenza in data 6/12 giugno 1995 il Pretore di Firenze rigettava la domanda. Con sentenza in data 22/24 luglio 1998 il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello dell'assicurata e, in riforma della sentenza pretorile impugnata, condannava 1' INPS a corrispondere alla NE, in quanto avente diritto a percepire con decorrenza dal 1° febbraio 1987 l'integrazione al minimo sulla pensione diretta, la differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per effetto dell'avvenuto trasferimento al minimo sulla pensione di dell'integrazione reversibilità. Il Tribunale, a sostegno della decisione, affermava che l'art. 6 terzo comma del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638 per l'ipotesi di più pensioni a carico della stessa gestione prevede due criteri, il primo di carattere generale, comportante l'integrazione al minimo sulla pensione diretta e il secondo, derogativo del precedente, comportante l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità, se costituita per effetto di oltre 780 contributi settimanali. Tuttavia, secondo il Tribunale, il criterio derogativo era venuto meno per effetto dell'abrogazione, dal 1° gennaio 1990, ad opera del DPCM del 16 dicembre 1989, dei benefici che l'art. 14 quater d.l. 30 dicembre 1979 n.663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n.33 e la legge 15 aprile 1985 n.140 garantivano alle pensioni liquidate per effetto di più di 780 contributi settimanali. In particolare il giudice di merito riteneva che l'art. 4 ottavo comma della legge n.140 del 1985 avesse abrogato l'art. 14 quater della legge n.33 del 1980 e avesse posto come condizione per la fruizione dei benefici introdotti, che la pensione avesse decorrenza anteriore al 1984. Il D.P.C.M. del 16 dicembre 1989, avendo rivalutato le pensioni ad esclusione di quelle riferite alla pensione del dante causa liquidata in un periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1989, aveva escluso dalla rivalutazione le liquidate con oltre 780 contributi, pensioni implicitamente venir meno la ratio del facendo criterio della integrazione al minimo da calcolarsi su tali pensioni di reversibilità. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'assicurata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso 1'INPS, applicazione denunziando violazione e falsa dell'art. 6 terzo comma legge n.638 del 1983, deduce che versandosi, nella specie, in una ipotesi di pluralità di pensioni a carico della stessa gestione, la tesi del Tribunale appare contraria alla normativa in questione, secondo la quale in contemporanea titolarità di pensionecaso di diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo è garantita sulla pensione ai superstiti costituita per effetto di una contribuzione settimanale non inferiore a 781 contributi settimanali. Peraltro, conclude l'Istituto ricorrente, la norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.18 del 1998 ed è stata interpretata nel senso da alla essa fatto palese, in conformità giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Il ricorso è fondato. L'art. 6 comma terzo del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n.638, recita testualmente all'ultimo alinea: "Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, inferiore a 781, l'integrazione al minimonon spetta su quest'ultima". Va, intanto, premesso che l'art. 2 legge 12 agosto 1962 n.338 nel sistema previdenziale originario prevedeva l'integrazione al minimo della pensione diretta erogata dall'INPS in caso di cumulo con altra pensione soltanto qualora l'importo complessivo delle pensioni cumulate fosse inferiore al trattamento minimo garantito. Successivamente, però, l'art. 23 della legge n.153 del 1969 aveva consentito l'integrazione al minimo delle pensioni dirette INPS in caso di cumulo con pensioni di reversibilità integrate dallo stesso Istituto. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.230 del 9 luglio 1974 e della legge 16 aprile 1974 n.114 (che convertiva, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 1974 n.30) l'integrazione delle pensioni dirette veniva consentita in caso di cumulo con qualsiasi pensione di reversibilità, quale che fosse l'ente erogatore. La successiva sentenza n.263 del 1976 della Corte Costituzionale rendeva possibile anche l'integrazione al minimo delle pensioni dirette di invalidità a carico dell'INPS nell'ipotesi di cumulo con pensioni dirette dello Stato. Da tale premessa la Corte Costituzionale con sentenza 12/26 febbraio 1981 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 secondo comma lett.) a legge 12 agosto 1962 n.1338 nella parte in cui escludeva che la pensione di reversibilità INPS fosse calcolata in proporzione della pensione diretta che il lavoratore defunto avrebbe avuto diritto di percepire con l'eventuale integrazione al trattamento minimo. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.314 del 1985, poi, anche la pensione di reversibilità INPS era risultata integrabile al minimo pur se il beneficiario fosse stato titolare di pensione diretta a carico dello stesso ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, avendo la citata sentenza esteso la incostituzionalità dell'art. 2dichiarazione di secondo comma lett.) a legge n.1338 del 1962, in relazione all'art. 23 legge 30 aprile 1969 n.153, a tutte le ipotesi di esclusione di integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità, qualora per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito. quadro normativo venutosi a creare per Sul effetto delle ricordate sentenze della Corte Costituzionale è sopraggiunto il citato D.L. 12 settembre 1983 n.463, convertito in legge 11 novembre 1983 n.638, il cui art. 6, dopo avere ai primi due commi individuato dei limiti di reddito, superati i quali non è concessa l'integrazione del trattamento minimo pensionistico, al terzo comma statuisce che nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione al minimo, pur con il rispetto del limite legale del reddito, spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione più remota. La norma, infine, aggiunge (ultimo alinea sopra testualmente trascritto) che nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione ad esso viene garantita sulla sola pensione diretta sempre a condizione, però, che non risultino superati i limiti di reddito indicati dai primi due commi. Tuttavia in armonia alla funzione su quellaprevidenziale, che viene privilegiata assistenziale tutelata nelle precedenti ipotesi, l'integrazione al minimo, a prescindere dalla natura della pensione di titolarità, sia essa diretta о di reversibilità, viene garantita soltanto sulla pensione erogata con un numero di contribuzione settimanale non inferiore a 781. I precedenti storici sopra esposti sono, perciò, culminati nella disciplina del citato art. 61 dalla quale si evince che la pensione di reversibilità che si aggiunga a quella diretta già integrata non può, a sua volta, essere integrata. Tuttavia tale regola non può essere ritenuta un principio generale in forza del quale tale divieto di integrazione al minimo possa essere esteso in via analogica a casi simili non espressamente 10 previsti. Invero la Corte Costituzionale ha riconosciuto con la sentenza 10 giugno 1994 n.240 funzione previdenziale e non già assistenziale al beneficio del trattamento minimo pensionistico, in in vita il quanto esso non serve a mantenere lavoratore senza alcun nesso di proporzionalità con un precedente versamento contributivo. Ciò significa che il detto beneficio “spetta non al cittadino in quanto tale ma in quanto lavoratore o superstite e, quel che più conta in la mera questa sede, per assicurare non sopravvivenza per ragioni di politica sociale bensi l'utilizzazione di contributi assicurativi già versati, garantendo anche qui una ragionevole corrispondenza con il livello raggiunto durante il periodo lavorativo" (Cass. Sezioni Unite 2 dicembre 1994 / 23 febbraio 1995 n.2079). In altri termini, giusta quanto sancito dall'art. 12 primo comma delle preleggi, la disposizione di cui all'ultimo alinea del terzo comma del citato art. 6, che prevede l'integrazione al minimo sulla pensione con almeno 781 contributi settimanali, va interpretata secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, corrispondente, peraltro, alla "ratio legis" che è 11 quella di privilegiare, nell'ipotesi considerata, la funzione previdenziale a quella assistenziale per una precisa e razionale scelta del legislatore. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n.18 del 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, sollevata sia dal pretore di Lecce e sia dallo stesso Tribunale di Firenze. In particolare i giudici del Palazzo della Consulta così si sono espressi: "La scelta di liquidare l'integrazione sulla pensione costituita per effetto di almeno 781 contributi settimanali, qualora l'altra pensione risulti sorretta da una base contributiva più modesta, non costituisce una deroga ingiustificata al criterio che impone di privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella parte del denunciato terzo comma che riguarda il caso di plurititolarità di pensioni erogate dalla medesima gestione INPS, né può ritenersi in sé irragionevole, a causa dell'asserito venir meno della sua ratio originaria La circostanza che, in seguito a tale decisione costituzionale, si riscontri in qualche caso una duplicazione di garanzie in favore dell'assicurato importo minimo garantito della pensione di 12 integrazione al reversibilità ed eventuale trattamento minimo della stessa, in applicazione del criterio censurato dal rimettente, con assorbimento della prima garanzia nella seconda non comporta un obbligo del legislatore di modificare la disciplina dell'integrazione al minimo per garantire, o eventualmente, consentire su dell'interessato, come ipotizza ilrichiesta giudice a quo, la combinazione più vantaggiosa dei istituti di sicurezza sociale, tra loro due indipendenti e preordinati a fini eterogenei: da un lato, salvaguardare comunque la funzione della pensione di reversibilità, anche, eventualmente, in favore del coniuge superstite che non abbia diritto all'integrazione al minimo;
dall'altro, assicurare al lavoratore in quiescenza un reddito minimo Il 800 sistema individuazione dei criteri di di individuazione della pensione da integrare al minimo, certo suscettibile di correzioni e perfezionamenti, è frutto di valutazioni discrezionali del legislatore che nonostante talune asimmetrie riscontrabili nel momento applicativo, non possono ritenersi palesemente irrazionali”. Peraltro la tesi del Tribunale non è, comunque, condivisibile perché non esiste nel nostro 13 ordinamento il principio secondo cui, venuta meno la "ratio legis" (ammesso e non concesso che la ratio sia nella specie quella individuata dal giudice di merito) debba considerarsi caducata la legge medesima. L'abrogazione tacita, infatti, ricorre, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni della legge in generale, quando sussiste incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti о quando la nuova legge disciplina l'intera materia regolata dalla legge anteriore. Con riferimento alla prima ipotesi la suddetta incompatibilità si verifica soltanto quando tra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dall'applicazione della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (v. Cass. n.1760 del 1995). Con riferimento alla seconda ipotesi non può parlarsi di abrogazione tacita quando una delle due fonti normative che regolano la stessa materia in tempi successivi sia, nella gerarchia delle fonti del diritto, di rango inferiore rispetto all'altra (Costituzione rigida e legge ordinaria;
legge ordinaria e regolamento). 14 Nel caso in esame non si è realizzata alcuna delle prospettate ipotesi di abrogazione tacita della norma in questione, posto non può essere riconosciuta alcuna efficacia abrogatrice tacita su una fonte normativa primaria come il citato art. 6 del D.L. n.463, convertito in legge n.683 del 1983, a una fonte secondaria di natura regolamentare come il D.P.C.M. 16 dicembre 1989 richiamato dalla sentenza impugnata. Il proposto ricorso va, pertanto, accolto. la sentenza impugnata va Conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con decisione nel merito ai sensi dell'art. va confermata la sentenza pretorile di384 c.p.C. rigetto della domanda dell'assicurata. Nulla va disposto per le spese dell'intero giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo la pretesa di natura previdenziale perché diretta a conseguire nei confronti dell'INPS prestazioni di natura previdenziale e non essendo la causa né manifestamente infondata né temeraria, avuto riguardo a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.134 del 1994.
P.Q.M.
15 La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell'assicurata IU NE proposta al Pretore di Firenze con ricorso depositato in data 11 novembre 1994. II Presidente:вслийнорещий Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2001. Il Cons. estensore: Matole Cupiter IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ё Depositata in Cancelleria Oggi, 22 MAG 2001. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A CAS E I A O N Z R P २४०२ U S I D A , 0 S 1 S O 3 L . A 3 L T T 5 , O R B . A A S ' I N E L D P L S 3 E A I 7 D T - N S 8 I G - S O 1 O P N 1 E M A I S D E I A E G A D , G O E O E R T T L T T N S I I E R A I S G E L E D L R E O D 16