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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1094/2020 R.G., avente a oggetto “lesione personale” e promossa da:
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 BIANCO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. VITO CALDIERO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti CONVENUTA E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LUIGINA MARIA CARUSO ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO NONCHE'
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 Controparte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. FRANCESCO C.F._3 BIANCO ed elettivamente domiciliati come in atti
INTERVENIENTI VOLONTARI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' , allegando Controparte_5 Controparte_1 che:
- In data 12/01/2019, intorno le ore 10:00, usciva dalla residenza familiare e, si avviava a piedi lungo il circuito cittadino di via Taranto, diretto al Bar Capital di viale Michelangelo, quando in prospicienza al Viale Aldo Moro, specificatamente nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. Le Fosse, veniva improvvisamente e pericolosamente aggredito ed inseguito da un branco di cani randagi (rispondenti al numero di tre) che, con fare insidioso e imprevedibile, dapprincipio lo costringevano alla fuga e, poi, ne causavano una rovinosa caduta a terra, nella sede stradale compresa tra la rotonda del predetto viale A. Moro e sulla prospettiva di Viale Michelangelo;
pagina 1 di 16 - Gli animali venivano messi in fuga da un negoziante del quartiere, che soccorreva, poi, l'attore;
- L'istante veniva accompagnato da , nel frangente allertato sull'accadimento, Persona_1 presso il vicino presidio di Pronto Soccorso ove gli venivano riscontrate escoriazioni diffuse, esiti di frattura scomposta all'omero sinistro, implicativi di collegato ricovero ospedaliero, con previsione d'intervento di osteosintesi;
- In data 14/01/2019, il danneggiato denunciava il sinistro agli odierni convenuti enti pubblici, responsabili dell'accaduto;
- In data 17/01/2019 lo veniva ricoverato presso la Casa di Cura Bernardini di Taranto Pt_1
s.r.l. ove veniva sottoposto a intervento chirurgico per osteosintesi;
- In data 21/01/2019 veniva dimesso con indicazione delle cure da seguire;
Pt_1
- In data 6/02/2019 veniva sottoposto a visita di controllo dal dott. Bernardini;
- In data 19/02/2019 si effettuava RX spalla sx;
- In data 20/02/2019, come stabilito dal predetto medico, veniva nuovamente visitato;
- Stante le direttive dei medici, l'Avv. si sottoponeva a fisioterapia presso il Nosocomio Pt_1
NN di , , fino ad aprile;
Controparte_2 CP_6 CP_2
- Non riscontrandosi i risultati sperati e prospettati, l'attore continuava la rieducazione fisioterapica presso il FisioLab ER MI sempre da aprile;
- In data 15/04/2019, l'attore si sottoponeva nuovamente a esame radiografico;
- In data 15/05/2019, seguiva visita col Dott. il quale suggeriva esame ecografico ed Per_2 elettroneurografia;
- Alla data del 22/05/2019 venia effettuata ecografia;
- In data 30/05/2019, veniva visitato dal Dott. il quale diagnosticava la necessità di Per_3 ulteriore intervento chirurgico;
- Alla data del 03/06/2019, veniva effettuata elettroneurografia;
- In data 13/06/2019 l'Avv. si sottoponeva ad ulteriori esami, tra cui radiografia presso la Pt_1 Clinica Villa Serena di Forlì in vista dell'intervento;
- In data 16/06/2019 lo stesso veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico;
- In data 17/06/2019, veniva dimesso con prescrizione di cure fisioterapiche e visite di controllo;
- In data 04/07/2019 lo veniva visitato dal Dott. Pt_1 Per_3
- In data 31/07/2019, venivano effettuai esami di RX e RM su spalla sx;
- In data 08/08/2019, 19/09/2019 e 06/12/2019 lo veniva visitato nuovamente dal Dott. Pt_1
Per_3
- In data 07/01/2020 veniva effettuata RM e in data 8/01/2020, veniva effettuata elettroneurografia su spalla sx;
- In data 16/01/2020 lo veniva visitato ancora dal Dott. Pt_1 Per_3
- In data 12/02/2020, l'attore si sottoponeva a visita psichiatrica presso il CIM di CP_2
, A.U. Rossano, dell'ASP di Cosenza con diagnosi di “disturbo dell'adattamento con
[...] ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica;
- In data 19/02/2020 l'attore si sottoponeva a esame TAC ed il 24/02/2020 ed RM su spalla sx;
- In data 27/02/2020, l'Avv. veniva visitato dal Dott. il quale sosteneva che “non Pt_1 Per_3 vi sono per ora indicazioni chirurgiche”;
- Ad oggi l'Avv. ha compiuto l'attività riabilitativa presso il FisioLab;
Pt_1
- L'Avv. guariva in data 02.03.2020 con postumi fisici e psicologici;
Pt_1
- L'Avv. misurava i gradi della spalla sx presso FisioLab;
Pt_1
- La CTP del Dott. del 09.05.2020 relazionava 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP Per_4 al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, Danno biologico permanente pari al 28%.
- Si eccepisce la violazione della Legge quadro n. 281/91 e, altresì, della Leggi Regionali nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità previsti dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.; pagina 2 di 16 - Stante le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge quadro 281/91 e delle Leggi Regionali nn. 4/2000 e 41/1990, spetta ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani ed alle ASP le attività di profilassi, controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria, per la qualcosa gli enti pubblici evocati in giudizio congruamente sono chiamati a rispondere, singolarmente e/o in solido, intorno alla causazione della produzione lesiva in osservazione. Infatti i citati Enti, nel caso di specie, violando apertamente tali disposizioni, si sono resi responsabili di tutto il complesso di danno subito dall'Avv. non avendo Pt_1 preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. Difatti, a quel dì, il riportato branco di randagi vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro ma, omissivamente, giammai le due autorità competenti avevano provveduto in alcun modo (probabilmente neanche dopo), a garantire la sicurezza del sito, violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente incombente. La conseguenza pregiudizievole di tale trascuratezza prevenzionale cagionava, colposamente, il grave fatto lesivo in danno dell'Avv. che, a tutt'oggi, ne patisce le Pt_1 conseguenziali per postumi psicofisici, profondamente limitativi della sua vita quotidiana;
- Sussiste la responsabilità in solido tra l'ASP e il , ai sensi degli Controparte_2 artt. 2051 e 2052 c.c., laddove, come nel caso di specie, un branco di cani randagi, lasciato incontrollatamente all'interno di un centro urbano molto popolato, aggredisca e cagioni danno ad un cittadino;
- Nel caso concreto sussiste anche la responsabilità dell'art. 2043 c.c., atteso che l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive che, per le condotte omissive e, in una visione a grande spettro del perimetro custodiale gravante sui centri istituzionali in questione, ne identifica la responsabilità omissiva quando siano destinatari di uno specifico obbligo di protezione o garanzia finalizzato a impedire l'evento dannoso ed avente fonte legale e/o convenzionale, finanche in una mera relazione fattuale. Di talché, nella vicenda in esame, il nesso eziologico nella violazione di regole e principi previsti dalle leggi sopra menzionate è ascrivibile ai mancati interventi ed all'inerzia delle PPAA preposte. Tutti e due i soggetti istituzionali, ed , difatti, sono onerati di Controparte_7 Controparte_8 specifici obblighi di prevenzione e di controllo sui randagi, ex lege n. 281/1990 e, sulla scorta della Legge Regionale d'Attuazione n. 41/1990 riguardante, tra le altre cose, la Prevenzione Randagismo, la Protezione Animali e l'Anagrafe Canina. L'art. 2 della Legge quadro, inoltre, si spinge finanche all'individuazione degli strumenti rivolti a ridurre il randagismo affidando la costruzione, sistemazione e la gestione di canili e rifugi per cani ai Comuni e le attività di profilassi, controllo igienico – sanitario e polizia veterinaria alle ASL/ASP;
- L'affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., delle PPAA in epigrafe è da individuarsi nell'omesso e trascurato onere di attuare quanto necessario ad eliminare i pericoli per la salute pubblica e per l'incolumità del cittadino derivanti dal randagismo, costituenti un rischio conclamato da responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
- In merito al risarcimento danni di tipo patrimoniale, l'Avv. è andato incontro a tutta una Pt_1 serie di spese in danno emergente, sostenendo spese per: € 595,00 in visite mediche;
€ 584,28 in esami medici e copia cartelle cliniche;
€ 336,32 in farmaci e derivati, come integratori etc.; € 354,00 in indotto per interventi non in loco;
€ 4.928,75 in cure fisioterapiche. Tutto ciò, ha comportato un'immediata diminuzione patrimoniale per €6.444,35 da sommarsi ad € 1.000,00 quali spese forfettarie per benzina, vitto, soggiorno etc. tra Taranto e Forlì, per un totale di € 7.444,35;
- Dalla CTP del Dott. si rinviene quanto davvero sofferto dall'Avv. Per_4 Pt_1
(“…l'avvocato nell'infortunio del 12.01.2019 ha riportato le seguenti lesioni: frattura Pt_1 scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei pagina 3 di 16 rotatori”. In seguito a tale lesioni sono residuati e sono tuttora permanenti le seguenti lesioni a carattere permanente: Esiti e postumi algo disfunzionali di frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori guarita con diastasi gleno-omerale ed importante limitazione funzionale della spalla sx. Esiti cicatriziali chirurgici che danno vita ad una menomazione dell'Efficienza Estetica di Classe Ia. Disturbo dell'adattamento con Ansia ed Unore Depresso “Misti” PTSD “Attivo” in soggetto con CMG ortopedica post-traumatica”. – cfr. conclusioni Relazione Medico-Legale di Parte per Dott. , del 09.05.20); Persona_5
- Ciò detto, il danno biologico, vista la dettagliata CTP qui allegata, è da quantificarsi in € 222.444,50, stante le tabelle a norma di legge. Da questa si giustificano: 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, per una sommatoria pari ad € 40.792,50, calcolate su parametro 147,00, tenuto conto che l'arto superiore sinistro è il dominante, stante il mancinismo marcato della vittima, e che la mobilità è limitatissima oggi, ma lo era addirittura di più sino alla guarigione (praticamente oggigiorno l'Avv. non riesce Pt_1
a sollevare il braccio oggi, figurarsi durante la degenza); mentre per il Danno biologico permanente, il punteggio attribuito è del 28%, quindi pari ad € 181.652,00=, inclusa la personalizzazione del danno del 31%, dato che questa tipologia di danno col tempo sarà soggetto a peggioramento e, fisicamente a deterioramento della spalla infortunata, tenuto conto che l'avanzare degli anni inciderà sulla forza ed i tendini già consumati andranno incontro a logoramento. Il tutto comporterà, fuor da ogni dubbio che, in età avanzata sarà necessario innesto di protesi alla spalla, con tutte le conseguenze psicofisiche ed economiche del caso;
- Quanto al danno morale, risulta lampante il riconoscimento ed il ristoro di questo tipo di danno verso l'Avv. a seguito delle lesioni fisiche riportate, tenuto conto dell'acuta sofferenza Pt_1 morale sofferta in esito alle limitazioni che comportano su di un trentenne un infortunio del genere. Il disagio di non poco conto produce un'alterazione permanente della sfera morale ed una stabile ferita nell'animo, confluente in incontroversa condizione di disistima verso se stesso. La sofferenza emerge rilevante quando l'Avv. usa l'arto superiore sinistro per consuete Pt_1 attività di vita quotidiana. Tant'è vero che, il collegato incidere e sussistere della sofferenza esistenziale del soggetto, viene certificato, alla data del 12.02.2020, dalla Dott.ssa , Per_6 Con appartenente al di dell'ASP di Cosenza, la quale diagnosticava Controparte_2
“disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica. L'Avv. è mancino e nella pratica di laterizzazione dei movimenti l'arto superiore Pt_1 sinistro è quello dominante ed il disagio derivatone indiscutibilmente rovinoso per le sue consuete attività di vita;
ciò conduce ad una valorizzazione quantificabile per ½ del danno biologico (di cui 25% da parte tabellare e 25% di personalizzazione per la parte personalizzabile), pari ad un ristoro € 90.826,00;
- L'intera vicenda ha come risvolto anche un danno all'esistenza, ovvero un indubbio peggioramento della qualità della vita, il c.d. danno esistenziale. Orbene, nella fattispecie in disamina è evidente l'alterazione irreparabile ovvero, la modificazione peggiorativa della vita di relazione subita dall'infortunato. L'attore non è più nella posizione di svolgere attività fisica di contatto, come la boxe che, prima dell'evento, praticava spesso, essendo esposto a possibili lussazioni e tenuto conto delle esili condizioni dell'omero e dei tendini su di esso attaccati. Anche l'attività in palestra dovrà essere ridotta in maniera sensibile per ragioni di struttura, di usura anatomica e di meccanismo funzionale. Non potrà nemmeno guidare motocicli per lunghi tratti. E' innegabile che ciò ha inciso sul piano dinamico–relazionale di vita dell'esponente. Anche da un punto di vista estetico e sentimentale, l'Avv. sarà costretto a rapportarsi con una Pt_1 vistosa cicatrice che, sicuramente non lo agevola nella conoscenza finalizzata a relazioni sentimentali e non, soprattutto per la funzionalità dell'arto superiore sinistro limitato in qualsiasi attività che preveda il sollevamento, l'allungamento e la sospensione dello stesso. Anche in tal pagina 4 di 16 caso, evincesi che alla data del 12.02.2020 l'Avv. si sottoponeva a visita psichiatrica Pt_1 con la Dott.ssa , del CIM di dell'ASP di Cosenza, la quale Per_6 Controparte_2 diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica. La quantificazione del danno stante le ripercussioni subite dall'Avv. su tutto Pt_1 l'arco dinamico – relazionale a seguito del sinistro da illecito, è collocabile in una percentuale del 50% della risultanza del danno biologico, ovverosia in € 90.826,00 Tanto precisato, l' attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva – omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 177 della Carta Costituzionale, degli Enti e dell' Controparte_2 Controparte_1
(e/o distretto ), per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro
[...] CP_10 accaduto in abitato di il g. 12.01.2019, alle h. 10,00 c.a., ed al complesso di danno subito, patito CP_2 e patiendi dalla persona dell'Avv. in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata Parte_1 violazione della Legge Regione Calabria n. 281/'90 e della Legge Quadro Regione Calabria n. 41/'90; Per l'effetto di cui alla lettera a), b) Condannare solidamente il , in Controparte_2 persona del Legale Rappresentante pro tempore, e l' , in Controparte_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento della complessiva somma di € 411.540,85 (quattrocentoundicimilacinquecentoquaranta/85) e/o, a quella diversa, maggiore, minor somma che, l'On. Tribunale di Castrovillari, in Sua Giustizia riterrà di riconoscere e liquidare, di cui al riconoscimento ed al pagamento delle singole voci di danno qui di seguito esemplificate: I. danno patrimoniale sofferto per come suesposto e giustificato, € 7.444,35 (settemilaquattrocentoquarantaquattro/35) e/o comunque la maggiore/minor somma che l'On. Tribunale da Giustizia riterrà di liquidare in favore del danneggiato;
II. danno biologico, per come suesposto e motivato, € 222.444,50 (duecentoventiduemilaquattrocentoquarantaquattro/50), e/o comunque al pagamento della cifra risultante da Giustizia, in favore dell'Avv. III. danno Pt_1 morale per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. IV. danno esistenziale, per come suesposto e motivato, € 90.826,00 Pt_1 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. V. Il tutto, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì dell'evento sinistroso sino all'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge.” Con deposito della propria comparsa in data 15.09.2020 si è costituita l'
[...]
deducendo: Controparte_1
- La carenza di legittimazione passiva dell'A.S.P. di Cosenza, in quanto caso di aggressioni o danni a terzi causati da cani randagi, a risponderne è eventualmente il sul quale CP_2 incombono, oltre ai generali obblighi di vigilanza e controllo delle strade cittadine secondo il principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. e di custodia ex art. 2051 c.c., anche i doveri specificamente attribuitigli da normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del randagismo, in parte indicate da stessa controparte: la Legge quadro nazionale n. 281/1991 e, per la Calabria, la L.R. n. 41/1990 come modificata dalla L.R. n. 4/2000, nonché il DCA n. 67/2018;
- Che secondo il combinato disposto di tali normative, il Sindaco, tramite la Polizia Municipale e coadiuvato se del caso da corpi di Guardie Zoofile riconosciute, esercita sul territorio il controllo sulla presenza di cani vaganti. In particolare, ove ne sia individuato uno, la Polizia locale, accertato che l'animale sia effettivamente randagio, contatta l'ASP competente inoltrando al Servizio Veterinario segnalazione specifica della necessità di intervento per il recupero e la conduzione del randagio stesso presso una struttura adibita a canile;
- Che non possono residuare dubbi che sia il ad essere responsabile per danni o incidenti CP_2
a terzi causati dalla presenza di cani randagi sul territorio comunale, configurandosi la presenza pagina 5 di 16 incontrollata di cani vaganti come una inadempienza dell'Ente locale a precipui obblighi, normativamente previsti;
- Che le medesime normative che attribuiscono precisi obblighi ai Comuni prevedono anche le competenze proprie delle AASSPP in materia di controllo del randagismo, alle quali sono affidate attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Trattasi, in ogni caso, di competenze che solo in senso lato possono considerarsi connesse al fenomeno del randagismo;
- Che ai Servizi Veterinari delle AASSPP è demandata la gestione dell'attività inerente il randagismo: tra le competenze indicate, iscrizioni/variazioni in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, interventi di natura sanitaria, direzione e controllo delle strutture adibite a canili sanitari e canili rifugio/oasi canine e, appunto, accalappiamenti dei randagi attraverso le Unità Cattura Cani attivate presso ogni ASP in numero sufficiente alla copertura del servizio sul territorio di competenza;
- Che nessuna norma in materia attribuisce alle obblighi di sorveglianza e Parte_2 controllo territoriale, restando questi, ovviamente, in capo agli Enti locali quali proprietari e custodi dei territori di competenza;
- Che il Servizio Veterinario dell'ASP, in presenza di cani vaganti, provvede alla cattura degli stessi, a mezzo di propria unità, ma solo dopo apposita chiamata da parte dei Vigili o delle Forze dell'ordine. In assenza di chiamata, alcun addebito può essere mosso all' non gravando CP_1 sulla stessa obblighi di controllo territoriale, tipici dell'organo di governo locale;
- Che esiste, quindi, una graduazione temporale e una differenziazione funzionale dei rispettivi interventi in materia di randagismo tra ed , di guisa che rientra nelle CP_2 Controparte_1 funzioni (prioritarie) del la vigilanza ed il controllo del fenomeno, mentre l'ASP riveste CP_2 essenzialmente il ruolo di organo tecnico al quale sono affidati precisi compiti di supporto specialistico in favore dell' Con la conseguenza che, non agendo in via autonoma CP_11 e rimanendo comunque preposto in via generale il alla gestione del fenomeno del CP_2 randagismo, l'ASP non potrà essere in alcun modo responsabile di eventuali danni prodotti dagli animali randagi a carico di terzi;
- Che al fine di individuare la responsabilità per l'ipotesi di danni provocati da cani randagi, rileva l'attività preventiva di controllo del territorio, che certamente è di competenza dell'Ente territoriale;
- Che nel merito si rileva l'infondatezza della domanda;
- Che sulla base del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in giudizio un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale onere non è stato assolto dall'odierno attore, il quale nell'atto introduttivo ha semplicemente dato conto delle modalità di causazione del danno senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine alla presunta condotta colposa dell'ASP. Allo stesso modo, non risulta provata la condizione di randagismo dei cani che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, avrebbero cagionato il danno. Al riguardo, l'avv. si è limitato alla mera allegazione dei fatti affermando che Pt_1 tre cani, a suo dire randagi, l'aggredivano e ne causavano la caduta. Una tale esposizione dei fatti, all'evidenza, non consente di escludere che le bestie avessero al contrario un proprietario;
- Che l'attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell'animale che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'Ente. In sostanza, l'attore ha l'onere di provare le segnalazioni di cani randagi, le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro nonché al cane in questione. È quanto discende dall'art. 2043 c.c., che prevede la possibilità di affermare la responsabilità solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo ascrivibile al convenuto, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto, ai fini della pagina 6 di 16 cui valutazione, peraltro, non si può prescindere dall'ulteriore parametro della ragionevole esigibilità;
- Che solo qualora l'attore offra una prova rigorosa del proprio pregiudizio potrà essere liquidato un risarcimento, peraltro limitato all'effettivo nocumento patito, con esclusione di ogni pretesa che non risulti rigorosamente provata della somma richiesta a titolo di danno. Il convenuto ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “− rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi pure indicati nella narrativa che precede;
− in subordine, ritenuta eccessiva la somma richiesta a titolo di quantum, ridurla conseguentemente nell'importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con atto denominato di intervento volontario adesivo autonomo depositato in data 2.10.2020, sono intervenuti nel giudizio e , genitori dell'istante, deducendo che: CP_3 Controparte_4
- Il e l'ASP hanno apertamente violato la Legge quadro n. 281/91 nonché le Leggi CP_2
Regionali nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità prevista dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.. Questi, infatti, si sono resi responsabili del danno subito dall'Avv. non avendo provveduto alla doverosa azione di monitoraggio del territorio e, Pt_1 nello specifico, di cattura dei tre cani randagi autori dall'aggressione in oggetto. La torma di cani randagi in questione vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro. Ma, omissivamente, nessuno delle due Autorità preposte aveva provveduto e, probabilmente neanche dopo, a garantire la sicurezza del sito e l'incolumità dei cittadini, così violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente gravante. Inoltre, nella fattispecie, si attesta, anche il viciniore criterio di imputazione della responsabilità causativa della P.A. normativamente giustificato dall'art. 2043 c.c. atteso che, l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive, sia per le condotte omissive;
- Conclamata la consumazione dell'illecito da parte dei soggetti istituzionali convenuti, se ne rinviene l'incontroversa aspettativa di diritto degli odierni intervenienti al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, vista e considerata: la convivenza tra le parti;
l'assistenza di cui necessita l'infortunato nelle ordinarie mansioni domestiche e relazionali;
la sofferenza morale subita dai genitori per i danni patiti e patiendi dal loro figliolo. Difatti, dal dì del sinistro in questione, vi è stato e, tuttora è in atto un innegabile sconvolgimento della vita familiare e, giornalmente affiorano e persistono pregiudizi derivanti dal peggioramento della situazione di vita dei in negativo esito alla Parte_3 menomazione da lesioni gravi sofferta dal loro stretto congiunto;
- In merito alla quantificazione del danno, richiamando i parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma 2019 per i danni da lesione riflessi (il principio del danno diretto è stato riconosciuto nel 2020 ma, nella sostanza, i punteggi si rifanno a questa tipologia di danno, aldilà della qualificazione di “diretto” o “riflesso”), emergono:
- 20 punti per il rapporto parentale di “genitore” (singolare), di cui alla lett. A);
- 7 punti per l'età del danneggiato, in quanto compreso nella fascia “31 – 40”, di cui a “ulteriori criteri”;
- 3 punti per l'età del parente da risarcire (singolare), in quanto compreso nella fascia “61 – 70”, di cui a “ulteriori criteri”;
- 0,8 di coefficiente poiché è l'incrocio tra la casella “numero familiari 2” e quella “Genitore”, di cui alla lett. B).
€ 6.000,00= per ogni punto, di cui € 3.000,00= in relazione al danno sofferto interiormente da ciascun congiunto ed € 3.000,00= in funzione della chiara presenza del diritto all'assistenza per il congiunto, data la macrolesione dell'arto dominante ed i postumi accertati incidenti sulla funzionalità;
pagina 7 di 16 - Il calcolo dell'importo comporta “l'individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso”. Il punteggio dev'essere poi moltiplicato per il relativo coefficiente e, in successione per il valore del punto determinato nella fattispecie. Determinato il valore complessivo, questo si percentualizza con il valore del pregiudizio permanente biologico riconosciuto. Il risultato è l'import riconosciuto per il danno subito: a) 20 punti di rapporto parentale per ogni “genitore”; b) 3 punti di età del parente da risarcire per ogni “parente”; c) 7 punti di età del danneggiato;
d) 0,8 di coefficiente;
e) 28% di invalidità risultante da CTP.;
- Addizionando a), b) e c) e, moltiplicando la somma ottenuta per d), i punti risarcibili sono pari a 24. Moltiplicando i punti per € 6.000,00 di equivalente monetario per punto e, percentualizzandolo alla lett. e), si giunge somma di ristoro per ciascun genitore pari ad € 40.320,00.
e hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e CP_3 Controparte_4 dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva – omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 117 della Carta Costituzionale, degli Enti ed Controparte_12 Controparte_1
, per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di il
[...] CP_2
g. 12.01.2019 ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. Parte_1 in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della Legge Regione Calabria n. 281/'90 e della Legge Quadro Regione Calabria n. 41/'90; b) Di seguito, affermare e dichiarare la conseguente e sofferta lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, Avv. con i Parte_1 propri genitori, Sigg. e;
Per l'effetto di cui alla lettera sub a) Controparte_13 Controparte_4
e b), c) Condannare solidamente il , in persona del Legale Controparte_2 Rappresentante pro tempore, e l' , in persona del Legale Controparte_1 Rappresentante pro tempore, al risarcimento per equivalente monetario sulla complessiva somma di € 80.640,00= (ottantamilaseicentouatranta/00), da liquidarsi a favore di entrambi i genitori, di cui € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore e € 40.320,00 CP_3
(quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore , e/o comunque, a quella maggiore, Controparte_4 minore, diversa somma che l'Ill.mo Sig. Giudice saprà determinare secondo il suo apprezzamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge, a far data dal di' del sinistro. d) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge. Con interessi e rivalutazioni dal dì della do manda sino effettivo soddisfo in relazione alle lett.re c) e d).” Con comparsa di costituzione depositata il 5.10.2020 si è costituito il , Controparte_5 deducendo:
- Il difetto di legittimazione dell'Ente comunale atteso che è l'ASP ad essere competente in materia di randagismo, avendo l'amministrazione comunale solo l'obbligo di dotarsi di canili comunali. Invero, il di è dotato di idonea struttura destinata al CP_2 Controparte_2 ricovero dei cani randagi, sito nel territorio comunale;
- Inoltre dalla stessa ricostruzione della vicenda operata da controparte, si evince come il sinistro sia stato cagionato non già dall'aggressione da parte dei suddetti animali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta alcun morso di animale a danno del danneggiato né altre lesioni riconducibili al contatto con gli stessi che non si è giammai verificato, bensì dalla condotta ansiosa dello stesso attore che trovandosi in pieno giorno al cospetto di alcuni cani, ritenuti randagi (ma l'onere di dimostrare che non si tratti di animali domestici sfuggiti al controllo del proprietario incombe sullo stesso danneggiato), inopinatamente si metteva a correre cadendo rovinosamente e a terra;
pagina 8 di 16 - Appare evidente, infatti, come ad essere carente, sotto il profilo eziologico, sia proprio il collegamento tra danno subito dal sig. (escoriazioni e frattura ossea e giammai morsi di Pt_1 animale o lesioni da contatto con gli stessi) e la causa stessa della caduta al suolo, determinata solo ed esclusivamente dalla corsa affannosa connessa al proprio soggettivo, stato di agitazione e non di certo dall'aggressione dei cani, la quale non si è mai verificata nel caso de quo;
- Il caso di specie, inoltre, contrariamente a quanto asseritamente sostenuto da controparte, non è in alcun modo inquadrabile nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia, potendosi tale ipotesi configurarsi, a tutto concedere, solo dopo la cattura dei cani randagi da parte dell'ASP competente e le consegna degli animali al canile comunale e non di certo prima;
- Orbene, nell'ipotesi de qua non può ravvisarsi alcuna responsabilità del Controparte_2
nella determinazione dell'evento dannoso, ai sensi dell' art. 2043 del cod. civ. alla luce
[...] della Legge n. 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in combinato disposto con la Legge della Regione Calabria n. 41/1990 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) integrata e modificata dalla Legge regionale n. 4/2000, nonchè dal Decreto del Commissario Ad Acta della Regione Calabria n. 32/2015;
- La legge quadro, all'art. 4 comma 1 prevede che il tale materia il compito dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane, non sia atro che quello di provvedere al risanamento dei canili comunali e di costruire rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione;
- La normativa di dettaglio è però contenuta nella legge regionale succitata, la quale, al fine di disciplinare e promuovere, tra le altre cose, gli interventi contro il randagismo, all'art. 2 espressamente prevede come il compito dei Comuni sia quello di realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, mentre ail sensi dell'art. 12 comma 2, il compito delle sia quello Controparte_14 di catturare, mediante il servizio veterinario competente per territorio tenuto ad adempie agli obblighi previsti dalla stessa legge i cani vaganti non tatuati (ovvero randagi). Ed ancora nell'ambito dei poteri concessi al Commissario ad Acta per procedere alla razionalizzazione degli interventi in tema di randagismo, in ossequio a quanto disposto dal Ministero della salute nel sottoparere DGSAF 120/2014, con decreto n. 32/2015 sono state istituite presso le
[...]
Provinciali di appartenenza apposite Unità di cattura cani, le quali devono essere in Parte_2 numero sufficiente a poter coprire il territorio di competenza.
- Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata da controparte non consente in alcun modo di provare che gli animali presenti sulla strada possano qualificarsi come randagi, ovvero come cani sfuggiti al controllo di un privato, il quale sarebbe l'unico soggetto nei confronti del quale il sig. dovrebbe agire. Ma anche nella denegata ipotesi in cui la vicenda fosse da Pt_1 ascrivere all'aggressione di cani randagi, nessuna responsabilità può, per come detto, essere ascritta al in quanto: Controparte_2
1) l'amministrazione locale, in ottemperanza alla normativa vigente, è dotata di un canile comunale ubicato in località Foresta di Rossano, ove sono ricoverati i cani vaganti sul territorio;
2) La suddetta struttura, in riferimento al decreto del Commissario ad Acta della regione Calabria n. 32/2015, già per il solo comprensorio di , può ospitare complessivamente n. 203 cani, CP_2 di cui n. 184 nel canile rifugio e n. 19 nel canile sanitario, tenendo conto che n. 1 box deve essere a disposizione del canile sanitario per eventuale emergenza e n. 3 box per il canile rifugio;
3) La cattura dei cani randagi viene effettuata sul territorio di , dalla Controparte_5 [...]
sede di Castrovillari, U.O.C. area Controparte_15 Controparte_16
“A” avvalendosi di ditta specializzata;
pagina 9 di 16 4) Non è stata effettuata alcuna segnalazione preventiva all' Controparte_17
di cani randagi circolanti in branco in prossimità di viale Aldo Moro di Rossano (CS)
[...] nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. Le Fosse il giorno e l'ora dell'evento.
- Appare quindi evidente la totale infondatezza, inconsistenza e pretestuosità della domanda risarcitoria sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum;
- Circa la quantificazione del danno, si evidenzia poi come la pretesa di complessivi € 411.540,85, avanzata in citazione oltre a palesarsi del tutto infondata, oltremodo sproporzionata, e del tutto carente di supporto probatorio, sia riconducibile esclusivamente alla documentazione di parte che, sin da ora, si impugna e contesta;
- Inoltre, per quanto riguarda il richiesto danno non patrimoniale si sottolinea che detta voce di danno ha carattere unitario e al suo interno non è possibile riconoscere nel suo ambito categorie autonome di danno suscettibili di separato risarcimento. Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel presente giudizio. In subordine: Controparte_5
Nel merito: - rigettare la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta e all'effettiva entità delle lesioni subite dall'attore In via istruttoria, ci si riserva sin da ora di eccepire e dedurre in ordine alle istanze probatorie di parte attrice e di richiedere l'ammissione di proprie prove nei concedendi termini di legge. Con vittoria e competenze del presente giudizio.” All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ammessi, è stata esperita CTU. All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, dunque, le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3.7.2025 le parti hanno le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito 2.1. Non sussistono dubbi sull'ammissibilità dell'intervento svolto da e , CP_3 Controparte_4
i quali hanno proposto una autonoma domanda, sia pure connessa, con quella già proposta dalla parte originaria, facendo valere, in confronto di tutte le parti convenute, un autonomo diritto soggettivo. 2.2. Risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa;
la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. Nel caso di specie, avendo parte attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione pagina 10 di 16 passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto.
3. Ragione più liquida GI rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
4. Nel merito. 4.1. La domanda proposta dall'attore, in considerazione del complesso delle allegazioni e deduzioni, nonché del petitum e della causa petendi dedotte, deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., in quanto avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 12.1.2019, allorquando l'attore alle ore 10:00 circa, sarebbe stato aggredito da un branco di cani randagi, individuati in complessivi 3 animali, che, dopo averlo costretto alla fuga, provocavano la caduta al suolo dello Pt_1 Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità per danni causati da animali randagi, non risponde alle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà, di uso o di custodia in capo a qualsivoglia ente o soggetto, che si estrinsecherebbe nella concreta possibilità di controllo e di vigilanza sul comportamento degli animali (Cfr. Cass. n. 24895 del 2005, nonché più recentemente Cass. n. 5339 del 2024). Neppure è invocabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., atteso che tale responsabilità ruota intorno a due presupposti carenti nel caso in esame: il primo riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. 4.2. Sotto il profilo del soggetto responsabile, nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge quadro n. 281/1991 attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (cfr. Cass. n. 15244 del 2024). La normativa nazionale non ripartisce le specifiche competenze attribuite agli enti ivi individuati, rimandando alle leggi di attuazione regionali detta ripartizione mediante l'individuazione degli specifici enti preposti alla gestione della prevenzione del pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, attribuendo agli stessi il compito di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi (cfr. Cass. n. 19404 del 2019). La legge quadro, infatti, nella formulazione ratione temporis vigente, si limita a prevedere agli artt. 3 e 4 la competenza relativa all'adozione delle misure atte alla prevenzione del randagismo alle Regioni e ai Comuni imponendo rispettivamente all'art. 3 in capo alle prime l'individuazione dei criteri per il pagina 11 di 16 risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani in conformità alle norme igienico sanitarie, nonché l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo che rispetti i criteri di cui al comma 4 e, all'art. 4 in capo ai Comuni, anche in forma associata, la costruzione e la gestione dei rifugi, sottoposti al controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, per come stabilito dagli artt. 3, co. 2, e 4, co 2. Per quanto di interesse, la Regione Calabria con L.R. n. 41/1990 ratione temporis vigente - successivamente sostituita dall'attuale L.R. n. 4/2023 - ha individuato le specifiche competenze in materia di randagismo, stabilendo espressamente all'art. 12, 2 co. che “I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge” e decretando, dunque, l'esclusiva competenza del Servizio Veterinario delle (già Unità Sanitarie Locali) per Controparte_14 la cattura dei randagi, salvo che nei casi in cui sia stata autorizzata, ex art. 3, 2 co. l'installazione delle cucce igieniche rionali da parte dei Comuni territorialmente competenti d'intesa con le associazioni che abbiano i requisiti indicati dalla legge. Restano invece attribuite ai Comuni, tra le altre, le competenze di cui all'art. 2 della legge, consistenti in particolare negli obblighi di “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari
o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente- animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale” e stabilendo ai successivi artt. 5, 6 e 7 le funzioni e gli obblighi da rispettarsi per la gestione dei rifugi. Orbene, per come chiarito da consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attribuzione del compito di cattura e custodia dei randagi costituisce, in caso di omissione, il fondamento della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati dagli animali alla popolazione, con la conseguenza che il soggetto nei cui confronti può farsi concretamente valere detta responsabilità deve essere individuato, nel caso della Regione Calabria, nell' (cfr. in relazione Controparte_1 alla legislazione regionale della Calabria Cass. n. 19404 del 2019), potendosi al contrario ravvisare responsabilità degli ulteriori enti indicati dalla legge, nella specie la Regione e i Comuni, solo nei casi in cui detta responsabilità sia dedotta quale conseguenza della violazione delle specifiche - e differenti - attribuzioni e competenze loro riservate dalla legge. 4.3. Chiariti, dunque, gli ambiti soggettivi di competenza, la domanda è infondata nei confronti del convenuto al quale non è attribuito ex lege il compito di cattura dei cani vaganti. CP_2 Neppure emergono nei confronti del altri specifici elementi a sostegno Controparte_5 della fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della pretesa. In particolare, non può essere ascritta in capo al convenuto alcuna responsabilità in ordine al CP_2 danno verificatosi, neppure a titolo di culpa in vigilando, non potendo l'evento e il danno essere causalmente riconducibili alla violazione di obblighi di legge in materia di randagismo. L'ente comunale, infatti, potrebbe in astratto essere chiamato a rispondere del danno cagionato dai randagi e dai cani vaganti solo ove venga dimostrato che il danno è stato diretta conseguenza della violazione degli obblighi di vigilanza dei rifugi comunali o degli ulteriori obblighi stabiliti all'art. 2 L.R. n. 41/90, come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da animale reimmesso in libertà, o violazioni che abbiano causalmente inciso sul verificarsi dell'evento legate alla pagina 12 di 16 gestione dei rifugi (ad esempio, fuga del cane dal ricovero); circostanze, nella specie, neppure dedotte dall'attrice. Gli obblighi di vigilanza genericamente richiamati dall'attore, del resto, ai sensi dell'art. 2 lett. d L.R. n. 41/90, devono essere circoscritti alle specifiche competenze attribuite al e riguardano non già CP_2 obblighi di cattura degli animali vaganti ma le attività di vigilanza sul rispetto delle normative in materia, limitatamente agli ambiti di propria competenza elencati espressamente dalla stessa disposizione. Ne consegue che, in difetto di attribuzione ex lege dello specifico obbligo di cattura, stante la mancata deduzione di profili di responsabilità afferenti alle specifiche competenze del in materia, la CP_2 domanda nei confronti dell'ente comunale deve essere rigettata. 4.4. È evidente, poi, che le medesime ragioni del rigetto della domanda di parte attrice portano al rigetto anche dalla domanda formulata da parte degli intervenuti nei confronti del Controparte_2
, condividendo con la prima l'erroneo assunto di una responsabilità dell'ente comunale connessa
[...] alla specifica attività della cattura dell'animale vagante. 4.5. Ciò posto, resta da esaminare la pretesa avanzata nei confronti dell'ente competente alla cattura e, dunque, e nel caso di specie dell'A.S.P. convenuta. Tale accertamento deve necessariamente essere svolto tenendo conto che non è sufficiente la mera attribuzione della competenza in materia di randagismo, in quanto l'indagine deve piuttosto involgere lo specifico contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta, sulla base dei criteri che regolano la causalità omissiva, con onere probatorio posto ex art. 2697 c.c. in capo al danneggiato (cfr. Cass. 11/12/2018, n. 31957; 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954). Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. L'argomento, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete. Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo. 4.6. Peraltro, proprio sul piano causale deve essere ulteriormente osservato che, in generale, la presenza in strada di un animale vagante è ipotesi prevedibile, con la conseguenza che l'esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità. In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
pagina 13 di 16 Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie similari (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato debba provare che è stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase (Cfr. Cass. n. 19404 del 2019, nonché Cass. n. 5339 del 2024). In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi, la fattispecie cesserebbe infatti di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo Cass. civ. n. 5339/2024, che ha peraltro precisato che “alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p.”). Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. 4.7. Tanto premesso, è infondata la domanda proposta nei confronti dell'A.S.P. di Cosenza, unico ente investito del potere e compito di cattura degli animali vaganti, difettando la prova in ordine ai presupposti di cui all'art. 2043 c.c. secondo i criteri sopra declinati. Nel caso di specie, in particolare, deve rilevarsi che, al di là di ogni verifica circa l'attendibilità dei testi escussi, pur ritenendo raggiunta la prova delle modalità di accadimento del fatto narrate da parte attrice, ciò non comporta l'assolvimento dell'onere probatorio della condotta colposa dell'ente da parte del danneggiato. In particolare, il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da Cass. civ. n. 19404 del 2019). Tale prova non può coincidere con il mero fatto che uno o più cani randagi abbiano causato un danno. Come efficacemente rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione” (cfr. Cass. n. 16788 del 2025). Dalla prova testimoniale, in effetti, non emerge alcuna specifica condotta colposa dell'ente, atteso che il teste escusso all'udienza 28.4.2021, ha confermato la dinamica genericamente riferita dall'attore Tes_1 in citazione, confermando altresì la presenza di cani nella zona a partire dal mese precedente. Neppure, poi, assume specifica rilevanza nell'economia della decisione che il solo teste dovesse deporre Tes_1 sulla identità dei cani avvistati dal mese precedente con quelli attori della vicenda (il teste ha confermato il seguente capitolo: “j) Frequentando quotidianamente la sede della ditta “Pianta Lab”, in quanto gestita dal coniuge, notava la insidiosa permanenza della torma di cani in questione che, stazionava sul luogo del sinistro da almeno un mese prima dell'accadimento del 12.01.2019”), mentre al teste Tes_2
pagina 14 di 16 abitante della zona, è stato chiesto di riferire sulla presenza di un “branco” di tre cani (il teste ha confermato il seguente capitolo: “l) Da circa un mese prima dell'accadimento del sinistro per cui è causa, 12.01.2019, aveva modo di scorgere dal balcone della sua abitazione un branco di tre cani randagi che, stazionava intorno alla piazza Bernardino Le Fosse e dintorni”). Alcuno dei testi, pur affermando che l'avvistamento di cani risaliva ad un mese prima, in effetti, nulla ha riferito sull'avvenuta segnalazione della presenza di cani ad alcuna autorità, anzi, i testi hanno escluso di aver segnalato tale presenza. Alcun ulteriore contributo, poi, è stato fornito dalle dichiarazioni del teste , il quale, anche Testimone_3 prescindendo da ogni valutazione circa l'attendibilità, ha riferito di aver subito una aggressione ad opera di un cane presente in strada “nel settembre 2019”, trattandosi dunque di fatti avvenuti a molti mesi di distanza dall'episodio che ha visto coinvolto l'attore. Il teste , infine, arrivato sul luogo del sinistro in un secondo momento, nulla aggiunge Persona_1 al complesso probatorio. Neppure dalla documentazione in atti, poi, è possibile ritenere raggiunta la prova di una condotta colposa dell'ente preposto. A tal fine, infatti, il solo verificarsi di casi di aggressione da parte di cani randagi come riportati negli articoli di stampa online depositati dall'attore - riguardanti fatti anteriori (anche di anni) o successivi avvenuti nel Comune di , anche senza alcuna specifica attinenza alla zona teatro del Controparte_5 sinistro - non consente di ritenere provata una condotta colposa dell'ente. D'altronde, così argomentando non si farebbe altro che riproporre il ragionamento inferenziale che la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto erroneo. E dunque non è la prova dell'aggressione da parte dell'animale vagante a consentire di per sè il diritto al risarcimento del danno, ma è la prova della condotta colposa dell'ente. In questo specifico aspetto, in effetti, la domanda si profila generica sin dal punto di vista assertivo, posto che la parte attrice oltre ad indicare solo genericamente la dinamica dell'evento dannoso, non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova delle specifiche condotte omissive da attribuirsi agli enti convenuti, essendosi limitata alla deduzioni di generici obblighi di prevenzione in materia di randagismo, senza tuttavia nulla specificare in ordine alla condotta mancata ed esigibile nella fattispecie concreta. In particolare, parte attrice assume che gli enti non avrebbero preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. Tuttavia, sul punto parte attrice non ha offerto alcuna prova circa precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo della dedotta aggressione, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase. Neppure il riferimento ai più generali obblighi di prevenzione, protezione e salvaguardia della sicurezza di per sé fornisce una chiara allegazione della condotta colposa ascritta all'ente. In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, dunque, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di animali vaganti, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da Cass. civ. n. 4052/2023), mentre, invece, occorre che il danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva (arg. da Cass. civ. n. 5339/2024). La domanda, pertanto, va rigettata.
4.8. Le medesime ragioni poste alla base del rigetto della domanda di parte attrice nei confronti dell'A.S.P. di Cosenza valgono anche ai fini del rigetto della domanda proposta delle parti intervenute verso la convenuta.
5. Le spese di lite
pagina 15 di 16 Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità rilevanti in materia in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite. Vanno poste a carico di parte attrice, invece, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
e dell;
Controparte_2 Controparte_1
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti Parte_4 del e dell Controparte_2 Controparte_1 ;
[...]
- COMPENSA le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica esperita. Così deciso in data 17.11.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1094/2020 R.G., avente a oggetto “lesione personale” e promossa da:
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 BIANCO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. VITO CALDIERO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti CONVENUTA E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LUIGINA MARIA CARUSO ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO NONCHE'
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 Controparte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. FRANCESCO C.F._3 BIANCO ed elettivamente domiciliati come in atti
INTERVENIENTI VOLONTARI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' , allegando Controparte_5 Controparte_1 che:
- In data 12/01/2019, intorno le ore 10:00, usciva dalla residenza familiare e, si avviava a piedi lungo il circuito cittadino di via Taranto, diretto al Bar Capital di viale Michelangelo, quando in prospicienza al Viale Aldo Moro, specificatamente nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. Le Fosse, veniva improvvisamente e pericolosamente aggredito ed inseguito da un branco di cani randagi (rispondenti al numero di tre) che, con fare insidioso e imprevedibile, dapprincipio lo costringevano alla fuga e, poi, ne causavano una rovinosa caduta a terra, nella sede stradale compresa tra la rotonda del predetto viale A. Moro e sulla prospettiva di Viale Michelangelo;
pagina 1 di 16 - Gli animali venivano messi in fuga da un negoziante del quartiere, che soccorreva, poi, l'attore;
- L'istante veniva accompagnato da , nel frangente allertato sull'accadimento, Persona_1 presso il vicino presidio di Pronto Soccorso ove gli venivano riscontrate escoriazioni diffuse, esiti di frattura scomposta all'omero sinistro, implicativi di collegato ricovero ospedaliero, con previsione d'intervento di osteosintesi;
- In data 14/01/2019, il danneggiato denunciava il sinistro agli odierni convenuti enti pubblici, responsabili dell'accaduto;
- In data 17/01/2019 lo veniva ricoverato presso la Casa di Cura Bernardini di Taranto Pt_1
s.r.l. ove veniva sottoposto a intervento chirurgico per osteosintesi;
- In data 21/01/2019 veniva dimesso con indicazione delle cure da seguire;
Pt_1
- In data 6/02/2019 veniva sottoposto a visita di controllo dal dott. Bernardini;
- In data 19/02/2019 si effettuava RX spalla sx;
- In data 20/02/2019, come stabilito dal predetto medico, veniva nuovamente visitato;
- Stante le direttive dei medici, l'Avv. si sottoponeva a fisioterapia presso il Nosocomio Pt_1
NN di , , fino ad aprile;
Controparte_2 CP_6 CP_2
- Non riscontrandosi i risultati sperati e prospettati, l'attore continuava la rieducazione fisioterapica presso il FisioLab ER MI sempre da aprile;
- In data 15/04/2019, l'attore si sottoponeva nuovamente a esame radiografico;
- In data 15/05/2019, seguiva visita col Dott. il quale suggeriva esame ecografico ed Per_2 elettroneurografia;
- Alla data del 22/05/2019 venia effettuata ecografia;
- In data 30/05/2019, veniva visitato dal Dott. il quale diagnosticava la necessità di Per_3 ulteriore intervento chirurgico;
- Alla data del 03/06/2019, veniva effettuata elettroneurografia;
- In data 13/06/2019 l'Avv. si sottoponeva ad ulteriori esami, tra cui radiografia presso la Pt_1 Clinica Villa Serena di Forlì in vista dell'intervento;
- In data 16/06/2019 lo stesso veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico;
- In data 17/06/2019, veniva dimesso con prescrizione di cure fisioterapiche e visite di controllo;
- In data 04/07/2019 lo veniva visitato dal Dott. Pt_1 Per_3
- In data 31/07/2019, venivano effettuai esami di RX e RM su spalla sx;
- In data 08/08/2019, 19/09/2019 e 06/12/2019 lo veniva visitato nuovamente dal Dott. Pt_1
Per_3
- In data 07/01/2020 veniva effettuata RM e in data 8/01/2020, veniva effettuata elettroneurografia su spalla sx;
- In data 16/01/2020 lo veniva visitato ancora dal Dott. Pt_1 Per_3
- In data 12/02/2020, l'attore si sottoponeva a visita psichiatrica presso il CIM di CP_2
, A.U. Rossano, dell'ASP di Cosenza con diagnosi di “disturbo dell'adattamento con
[...] ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica;
- In data 19/02/2020 l'attore si sottoponeva a esame TAC ed il 24/02/2020 ed RM su spalla sx;
- In data 27/02/2020, l'Avv. veniva visitato dal Dott. il quale sosteneva che “non Pt_1 Per_3 vi sono per ora indicazioni chirurgiche”;
- Ad oggi l'Avv. ha compiuto l'attività riabilitativa presso il FisioLab;
Pt_1
- L'Avv. guariva in data 02.03.2020 con postumi fisici e psicologici;
Pt_1
- L'Avv. misurava i gradi della spalla sx presso FisioLab;
Pt_1
- La CTP del Dott. del 09.05.2020 relazionava 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP Per_4 al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, Danno biologico permanente pari al 28%.
- Si eccepisce la violazione della Legge quadro n. 281/91 e, altresì, della Leggi Regionali nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità previsti dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.; pagina 2 di 16 - Stante le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge quadro 281/91 e delle Leggi Regionali nn. 4/2000 e 41/1990, spetta ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani ed alle ASP le attività di profilassi, controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria, per la qualcosa gli enti pubblici evocati in giudizio congruamente sono chiamati a rispondere, singolarmente e/o in solido, intorno alla causazione della produzione lesiva in osservazione. Infatti i citati Enti, nel caso di specie, violando apertamente tali disposizioni, si sono resi responsabili di tutto il complesso di danno subito dall'Avv. non avendo Pt_1 preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. Difatti, a quel dì, il riportato branco di randagi vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro ma, omissivamente, giammai le due autorità competenti avevano provveduto in alcun modo (probabilmente neanche dopo), a garantire la sicurezza del sito, violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente incombente. La conseguenza pregiudizievole di tale trascuratezza prevenzionale cagionava, colposamente, il grave fatto lesivo in danno dell'Avv. che, a tutt'oggi, ne patisce le Pt_1 conseguenziali per postumi psicofisici, profondamente limitativi della sua vita quotidiana;
- Sussiste la responsabilità in solido tra l'ASP e il , ai sensi degli Controparte_2 artt. 2051 e 2052 c.c., laddove, come nel caso di specie, un branco di cani randagi, lasciato incontrollatamente all'interno di un centro urbano molto popolato, aggredisca e cagioni danno ad un cittadino;
- Nel caso concreto sussiste anche la responsabilità dell'art. 2043 c.c., atteso che l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive che, per le condotte omissive e, in una visione a grande spettro del perimetro custodiale gravante sui centri istituzionali in questione, ne identifica la responsabilità omissiva quando siano destinatari di uno specifico obbligo di protezione o garanzia finalizzato a impedire l'evento dannoso ed avente fonte legale e/o convenzionale, finanche in una mera relazione fattuale. Di talché, nella vicenda in esame, il nesso eziologico nella violazione di regole e principi previsti dalle leggi sopra menzionate è ascrivibile ai mancati interventi ed all'inerzia delle PPAA preposte. Tutti e due i soggetti istituzionali, ed , difatti, sono onerati di Controparte_7 Controparte_8 specifici obblighi di prevenzione e di controllo sui randagi, ex lege n. 281/1990 e, sulla scorta della Legge Regionale d'Attuazione n. 41/1990 riguardante, tra le altre cose, la Prevenzione Randagismo, la Protezione Animali e l'Anagrafe Canina. L'art. 2 della Legge quadro, inoltre, si spinge finanche all'individuazione degli strumenti rivolti a ridurre il randagismo affidando la costruzione, sistemazione e la gestione di canili e rifugi per cani ai Comuni e le attività di profilassi, controllo igienico – sanitario e polizia veterinaria alle ASL/ASP;
- L'affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., delle PPAA in epigrafe è da individuarsi nell'omesso e trascurato onere di attuare quanto necessario ad eliminare i pericoli per la salute pubblica e per l'incolumità del cittadino derivanti dal randagismo, costituenti un rischio conclamato da responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
- In merito al risarcimento danni di tipo patrimoniale, l'Avv. è andato incontro a tutta una Pt_1 serie di spese in danno emergente, sostenendo spese per: € 595,00 in visite mediche;
€ 584,28 in esami medici e copia cartelle cliniche;
€ 336,32 in farmaci e derivati, come integratori etc.; € 354,00 in indotto per interventi non in loco;
€ 4.928,75 in cure fisioterapiche. Tutto ciò, ha comportato un'immediata diminuzione patrimoniale per €6.444,35 da sommarsi ad € 1.000,00 quali spese forfettarie per benzina, vitto, soggiorno etc. tra Taranto e Forlì, per un totale di € 7.444,35;
- Dalla CTP del Dott. si rinviene quanto davvero sofferto dall'Avv. Per_4 Pt_1
(“…l'avvocato nell'infortunio del 12.01.2019 ha riportato le seguenti lesioni: frattura Pt_1 scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei pagina 3 di 16 rotatori”. In seguito a tale lesioni sono residuati e sono tuttora permanenti le seguenti lesioni a carattere permanente: Esiti e postumi algo disfunzionali di frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori guarita con diastasi gleno-omerale ed importante limitazione funzionale della spalla sx. Esiti cicatriziali chirurgici che danno vita ad una menomazione dell'Efficienza Estetica di Classe Ia. Disturbo dell'adattamento con Ansia ed Unore Depresso “Misti” PTSD “Attivo” in soggetto con CMG ortopedica post-traumatica”. – cfr. conclusioni Relazione Medico-Legale di Parte per Dott. , del 09.05.20); Persona_5
- Ciò detto, il danno biologico, vista la dettagliata CTP qui allegata, è da quantificarsi in € 222.444,50, stante le tabelle a norma di legge. Da questa si giustificano: 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, per una sommatoria pari ad € 40.792,50, calcolate su parametro 147,00, tenuto conto che l'arto superiore sinistro è il dominante, stante il mancinismo marcato della vittima, e che la mobilità è limitatissima oggi, ma lo era addirittura di più sino alla guarigione (praticamente oggigiorno l'Avv. non riesce Pt_1
a sollevare il braccio oggi, figurarsi durante la degenza); mentre per il Danno biologico permanente, il punteggio attribuito è del 28%, quindi pari ad € 181.652,00=, inclusa la personalizzazione del danno del 31%, dato che questa tipologia di danno col tempo sarà soggetto a peggioramento e, fisicamente a deterioramento della spalla infortunata, tenuto conto che l'avanzare degli anni inciderà sulla forza ed i tendini già consumati andranno incontro a logoramento. Il tutto comporterà, fuor da ogni dubbio che, in età avanzata sarà necessario innesto di protesi alla spalla, con tutte le conseguenze psicofisiche ed economiche del caso;
- Quanto al danno morale, risulta lampante il riconoscimento ed il ristoro di questo tipo di danno verso l'Avv. a seguito delle lesioni fisiche riportate, tenuto conto dell'acuta sofferenza Pt_1 morale sofferta in esito alle limitazioni che comportano su di un trentenne un infortunio del genere. Il disagio di non poco conto produce un'alterazione permanente della sfera morale ed una stabile ferita nell'animo, confluente in incontroversa condizione di disistima verso se stesso. La sofferenza emerge rilevante quando l'Avv. usa l'arto superiore sinistro per consuete Pt_1 attività di vita quotidiana. Tant'è vero che, il collegato incidere e sussistere della sofferenza esistenziale del soggetto, viene certificato, alla data del 12.02.2020, dalla Dott.ssa , Per_6 Con appartenente al di dell'ASP di Cosenza, la quale diagnosticava Controparte_2
“disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica. L'Avv. è mancino e nella pratica di laterizzazione dei movimenti l'arto superiore Pt_1 sinistro è quello dominante ed il disagio derivatone indiscutibilmente rovinoso per le sue consuete attività di vita;
ciò conduce ad una valorizzazione quantificabile per ½ del danno biologico (di cui 25% da parte tabellare e 25% di personalizzazione per la parte personalizzabile), pari ad un ristoro € 90.826,00;
- L'intera vicenda ha come risvolto anche un danno all'esistenza, ovvero un indubbio peggioramento della qualità della vita, il c.d. danno esistenziale. Orbene, nella fattispecie in disamina è evidente l'alterazione irreparabile ovvero, la modificazione peggiorativa della vita di relazione subita dall'infortunato. L'attore non è più nella posizione di svolgere attività fisica di contatto, come la boxe che, prima dell'evento, praticava spesso, essendo esposto a possibili lussazioni e tenuto conto delle esili condizioni dell'omero e dei tendini su di esso attaccati. Anche l'attività in palestra dovrà essere ridotta in maniera sensibile per ragioni di struttura, di usura anatomica e di meccanismo funzionale. Non potrà nemmeno guidare motocicli per lunghi tratti. E' innegabile che ciò ha inciso sul piano dinamico–relazionale di vita dell'esponente. Anche da un punto di vista estetico e sentimentale, l'Avv. sarà costretto a rapportarsi con una Pt_1 vistosa cicatrice che, sicuramente non lo agevola nella conoscenza finalizzata a relazioni sentimentali e non, soprattutto per la funzionalità dell'arto superiore sinistro limitato in qualsiasi attività che preveda il sollevamento, l'allungamento e la sospensione dello stesso. Anche in tal pagina 4 di 16 caso, evincesi che alla data del 12.02.2020 l'Avv. si sottoponeva a visita psichiatrica Pt_1 con la Dott.ssa , del CIM di dell'ASP di Cosenza, la quale Per_6 Controparte_2 diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica. La quantificazione del danno stante le ripercussioni subite dall'Avv. su tutto Pt_1 l'arco dinamico – relazionale a seguito del sinistro da illecito, è collocabile in una percentuale del 50% della risultanza del danno biologico, ovverosia in € 90.826,00 Tanto precisato, l' attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva – omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 177 della Carta Costituzionale, degli Enti e dell' Controparte_2 Controparte_1
(e/o distretto ), per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro
[...] CP_10 accaduto in abitato di il g. 12.01.2019, alle h. 10,00 c.a., ed al complesso di danno subito, patito CP_2 e patiendi dalla persona dell'Avv. in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata Parte_1 violazione della Legge Regione Calabria n. 281/'90 e della Legge Quadro Regione Calabria n. 41/'90; Per l'effetto di cui alla lettera a), b) Condannare solidamente il , in Controparte_2 persona del Legale Rappresentante pro tempore, e l' , in Controparte_1 persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento della complessiva somma di € 411.540,85 (quattrocentoundicimilacinquecentoquaranta/85) e/o, a quella diversa, maggiore, minor somma che, l'On. Tribunale di Castrovillari, in Sua Giustizia riterrà di riconoscere e liquidare, di cui al riconoscimento ed al pagamento delle singole voci di danno qui di seguito esemplificate: I. danno patrimoniale sofferto per come suesposto e giustificato, € 7.444,35 (settemilaquattrocentoquarantaquattro/35) e/o comunque la maggiore/minor somma che l'On. Tribunale da Giustizia riterrà di liquidare in favore del danneggiato;
II. danno biologico, per come suesposto e motivato, € 222.444,50 (duecentoventiduemilaquattrocentoquarantaquattro/50), e/o comunque al pagamento della cifra risultante da Giustizia, in favore dell'Avv. III. danno Pt_1 morale per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. IV. danno esistenziale, per come suesposto e motivato, € 90.826,00 Pt_1 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. V. Il tutto, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì dell'evento sinistroso sino all'effettivo soddisfo;
c) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge.” Con deposito della propria comparsa in data 15.09.2020 si è costituita l'
[...]
deducendo: Controparte_1
- La carenza di legittimazione passiva dell'A.S.P. di Cosenza, in quanto caso di aggressioni o danni a terzi causati da cani randagi, a risponderne è eventualmente il sul quale CP_2 incombono, oltre ai generali obblighi di vigilanza e controllo delle strade cittadine secondo il principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. e di custodia ex art. 2051 c.c., anche i doveri specificamente attribuitigli da normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del randagismo, in parte indicate da stessa controparte: la Legge quadro nazionale n. 281/1991 e, per la Calabria, la L.R. n. 41/1990 come modificata dalla L.R. n. 4/2000, nonché il DCA n. 67/2018;
- Che secondo il combinato disposto di tali normative, il Sindaco, tramite la Polizia Municipale e coadiuvato se del caso da corpi di Guardie Zoofile riconosciute, esercita sul territorio il controllo sulla presenza di cani vaganti. In particolare, ove ne sia individuato uno, la Polizia locale, accertato che l'animale sia effettivamente randagio, contatta l'ASP competente inoltrando al Servizio Veterinario segnalazione specifica della necessità di intervento per il recupero e la conduzione del randagio stesso presso una struttura adibita a canile;
- Che non possono residuare dubbi che sia il ad essere responsabile per danni o incidenti CP_2
a terzi causati dalla presenza di cani randagi sul territorio comunale, configurandosi la presenza pagina 5 di 16 incontrollata di cani vaganti come una inadempienza dell'Ente locale a precipui obblighi, normativamente previsti;
- Che le medesime normative che attribuiscono precisi obblighi ai Comuni prevedono anche le competenze proprie delle AASSPP in materia di controllo del randagismo, alle quali sono affidate attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Trattasi, in ogni caso, di competenze che solo in senso lato possono considerarsi connesse al fenomeno del randagismo;
- Che ai Servizi Veterinari delle AASSPP è demandata la gestione dell'attività inerente il randagismo: tra le competenze indicate, iscrizioni/variazioni in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, interventi di natura sanitaria, direzione e controllo delle strutture adibite a canili sanitari e canili rifugio/oasi canine e, appunto, accalappiamenti dei randagi attraverso le Unità Cattura Cani attivate presso ogni ASP in numero sufficiente alla copertura del servizio sul territorio di competenza;
- Che nessuna norma in materia attribuisce alle obblighi di sorveglianza e Parte_2 controllo territoriale, restando questi, ovviamente, in capo agli Enti locali quali proprietari e custodi dei territori di competenza;
- Che il Servizio Veterinario dell'ASP, in presenza di cani vaganti, provvede alla cattura degli stessi, a mezzo di propria unità, ma solo dopo apposita chiamata da parte dei Vigili o delle Forze dell'ordine. In assenza di chiamata, alcun addebito può essere mosso all' non gravando CP_1 sulla stessa obblighi di controllo territoriale, tipici dell'organo di governo locale;
- Che esiste, quindi, una graduazione temporale e una differenziazione funzionale dei rispettivi interventi in materia di randagismo tra ed , di guisa che rientra nelle CP_2 Controparte_1 funzioni (prioritarie) del la vigilanza ed il controllo del fenomeno, mentre l'ASP riveste CP_2 essenzialmente il ruolo di organo tecnico al quale sono affidati precisi compiti di supporto specialistico in favore dell' Con la conseguenza che, non agendo in via autonoma CP_11 e rimanendo comunque preposto in via generale il alla gestione del fenomeno del CP_2 randagismo, l'ASP non potrà essere in alcun modo responsabile di eventuali danni prodotti dagli animali randagi a carico di terzi;
- Che al fine di individuare la responsabilità per l'ipotesi di danni provocati da cani randagi, rileva l'attività preventiva di controllo del territorio, che certamente è di competenza dell'Ente territoriale;
- Che nel merito si rileva l'infondatezza della domanda;
- Che sulla base del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in giudizio un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale onere non è stato assolto dall'odierno attore, il quale nell'atto introduttivo ha semplicemente dato conto delle modalità di causazione del danno senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine alla presunta condotta colposa dell'ASP. Allo stesso modo, non risulta provata la condizione di randagismo dei cani che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, avrebbero cagionato il danno. Al riguardo, l'avv. si è limitato alla mera allegazione dei fatti affermando che Pt_1 tre cani, a suo dire randagi, l'aggredivano e ne causavano la caduta. Una tale esposizione dei fatti, all'evidenza, non consente di escludere che le bestie avessero al contrario un proprietario;
- Che l'attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell'animale che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'Ente. In sostanza, l'attore ha l'onere di provare le segnalazioni di cani randagi, le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro nonché al cane in questione. È quanto discende dall'art. 2043 c.c., che prevede la possibilità di affermare la responsabilità solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo ascrivibile al convenuto, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto, ai fini della pagina 6 di 16 cui valutazione, peraltro, non si può prescindere dall'ulteriore parametro della ragionevole esigibilità;
- Che solo qualora l'attore offra una prova rigorosa del proprio pregiudizio potrà essere liquidato un risarcimento, peraltro limitato all'effettivo nocumento patito, con esclusione di ogni pretesa che non risulti rigorosamente provata della somma richiesta a titolo di danno. Il convenuto ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “− rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi pure indicati nella narrativa che precede;
− in subordine, ritenuta eccessiva la somma richiesta a titolo di quantum, ridurla conseguentemente nell'importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con atto denominato di intervento volontario adesivo autonomo depositato in data 2.10.2020, sono intervenuti nel giudizio e , genitori dell'istante, deducendo che: CP_3 Controparte_4
- Il e l'ASP hanno apertamente violato la Legge quadro n. 281/91 nonché le Leggi CP_2
Regionali nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità prevista dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.. Questi, infatti, si sono resi responsabili del danno subito dall'Avv. non avendo provveduto alla doverosa azione di monitoraggio del territorio e, Pt_1 nello specifico, di cattura dei tre cani randagi autori dall'aggressione in oggetto. La torma di cani randagi in questione vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro. Ma, omissivamente, nessuno delle due Autorità preposte aveva provveduto e, probabilmente neanche dopo, a garantire la sicurezza del sito e l'incolumità dei cittadini, così violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente gravante. Inoltre, nella fattispecie, si attesta, anche il viciniore criterio di imputazione della responsabilità causativa della P.A. normativamente giustificato dall'art. 2043 c.c. atteso che, l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive, sia per le condotte omissive;
- Conclamata la consumazione dell'illecito da parte dei soggetti istituzionali convenuti, se ne rinviene l'incontroversa aspettativa di diritto degli odierni intervenienti al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, vista e considerata: la convivenza tra le parti;
l'assistenza di cui necessita l'infortunato nelle ordinarie mansioni domestiche e relazionali;
la sofferenza morale subita dai genitori per i danni patiti e patiendi dal loro figliolo. Difatti, dal dì del sinistro in questione, vi è stato e, tuttora è in atto un innegabile sconvolgimento della vita familiare e, giornalmente affiorano e persistono pregiudizi derivanti dal peggioramento della situazione di vita dei in negativo esito alla Parte_3 menomazione da lesioni gravi sofferta dal loro stretto congiunto;
- In merito alla quantificazione del danno, richiamando i parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma 2019 per i danni da lesione riflessi (il principio del danno diretto è stato riconosciuto nel 2020 ma, nella sostanza, i punteggi si rifanno a questa tipologia di danno, aldilà della qualificazione di “diretto” o “riflesso”), emergono:
- 20 punti per il rapporto parentale di “genitore” (singolare), di cui alla lett. A);
- 7 punti per l'età del danneggiato, in quanto compreso nella fascia “31 – 40”, di cui a “ulteriori criteri”;
- 3 punti per l'età del parente da risarcire (singolare), in quanto compreso nella fascia “61 – 70”, di cui a “ulteriori criteri”;
- 0,8 di coefficiente poiché è l'incrocio tra la casella “numero familiari 2” e quella “Genitore”, di cui alla lett. B).
€ 6.000,00= per ogni punto, di cui € 3.000,00= in relazione al danno sofferto interiormente da ciascun congiunto ed € 3.000,00= in funzione della chiara presenza del diritto all'assistenza per il congiunto, data la macrolesione dell'arto dominante ed i postumi accertati incidenti sulla funzionalità;
pagina 7 di 16 - Il calcolo dell'importo comporta “l'individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso”. Il punteggio dev'essere poi moltiplicato per il relativo coefficiente e, in successione per il valore del punto determinato nella fattispecie. Determinato il valore complessivo, questo si percentualizza con il valore del pregiudizio permanente biologico riconosciuto. Il risultato è l'import riconosciuto per il danno subito: a) 20 punti di rapporto parentale per ogni “genitore”; b) 3 punti di età del parente da risarcire per ogni “parente”; c) 7 punti di età del danneggiato;
d) 0,8 di coefficiente;
e) 28% di invalidità risultante da CTP.;
- Addizionando a), b) e c) e, moltiplicando la somma ottenuta per d), i punti risarcibili sono pari a 24. Moltiplicando i punti per € 6.000,00 di equivalente monetario per punto e, percentualizzandolo alla lett. e), si giunge somma di ristoro per ciascun genitore pari ad € 40.320,00.
e hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e CP_3 Controparte_4 dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva – omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 117 della Carta Costituzionale, degli Enti ed Controparte_12 Controparte_1
, per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di il
[...] CP_2
g. 12.01.2019 ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. Parte_1 in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della Legge Regione Calabria n. 281/'90 e della Legge Quadro Regione Calabria n. 41/'90; b) Di seguito, affermare e dichiarare la conseguente e sofferta lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, Avv. con i Parte_1 propri genitori, Sigg. e;
Per l'effetto di cui alla lettera sub a) Controparte_13 Controparte_4
e b), c) Condannare solidamente il , in persona del Legale Controparte_2 Rappresentante pro tempore, e l' , in persona del Legale Controparte_1 Rappresentante pro tempore, al risarcimento per equivalente monetario sulla complessiva somma di € 80.640,00= (ottantamilaseicentouatranta/00), da liquidarsi a favore di entrambi i genitori, di cui € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore e € 40.320,00 CP_3
(quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore , e/o comunque, a quella maggiore, Controparte_4 minore, diversa somma che l'Ill.mo Sig. Giudice saprà determinare secondo il suo apprezzamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge, a far data dal di' del sinistro. d) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge. Con interessi e rivalutazioni dal dì della do manda sino effettivo soddisfo in relazione alle lett.re c) e d).” Con comparsa di costituzione depositata il 5.10.2020 si è costituito il , Controparte_5 deducendo:
- Il difetto di legittimazione dell'Ente comunale atteso che è l'ASP ad essere competente in materia di randagismo, avendo l'amministrazione comunale solo l'obbligo di dotarsi di canili comunali. Invero, il di è dotato di idonea struttura destinata al CP_2 Controparte_2 ricovero dei cani randagi, sito nel territorio comunale;
- Inoltre dalla stessa ricostruzione della vicenda operata da controparte, si evince come il sinistro sia stato cagionato non già dall'aggressione da parte dei suddetti animali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta alcun morso di animale a danno del danneggiato né altre lesioni riconducibili al contatto con gli stessi che non si è giammai verificato, bensì dalla condotta ansiosa dello stesso attore che trovandosi in pieno giorno al cospetto di alcuni cani, ritenuti randagi (ma l'onere di dimostrare che non si tratti di animali domestici sfuggiti al controllo del proprietario incombe sullo stesso danneggiato), inopinatamente si metteva a correre cadendo rovinosamente e a terra;
pagina 8 di 16 - Appare evidente, infatti, come ad essere carente, sotto il profilo eziologico, sia proprio il collegamento tra danno subito dal sig. (escoriazioni e frattura ossea e giammai morsi di Pt_1 animale o lesioni da contatto con gli stessi) e la causa stessa della caduta al suolo, determinata solo ed esclusivamente dalla corsa affannosa connessa al proprio soggettivo, stato di agitazione e non di certo dall'aggressione dei cani, la quale non si è mai verificata nel caso de quo;
- Il caso di specie, inoltre, contrariamente a quanto asseritamente sostenuto da controparte, non è in alcun modo inquadrabile nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia, potendosi tale ipotesi configurarsi, a tutto concedere, solo dopo la cattura dei cani randagi da parte dell'ASP competente e le consegna degli animali al canile comunale e non di certo prima;
- Orbene, nell'ipotesi de qua non può ravvisarsi alcuna responsabilità del Controparte_2
nella determinazione dell'evento dannoso, ai sensi dell' art. 2043 del cod. civ. alla luce
[...] della Legge n. 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in combinato disposto con la Legge della Regione Calabria n. 41/1990 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) integrata e modificata dalla Legge regionale n. 4/2000, nonchè dal Decreto del Commissario Ad Acta della Regione Calabria n. 32/2015;
- La legge quadro, all'art. 4 comma 1 prevede che il tale materia il compito dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane, non sia atro che quello di provvedere al risanamento dei canili comunali e di costruire rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione;
- La normativa di dettaglio è però contenuta nella legge regionale succitata, la quale, al fine di disciplinare e promuovere, tra le altre cose, gli interventi contro il randagismo, all'art. 2 espressamente prevede come il compito dei Comuni sia quello di realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, mentre ail sensi dell'art. 12 comma 2, il compito delle sia quello Controparte_14 di catturare, mediante il servizio veterinario competente per territorio tenuto ad adempie agli obblighi previsti dalla stessa legge i cani vaganti non tatuati (ovvero randagi). Ed ancora nell'ambito dei poteri concessi al Commissario ad Acta per procedere alla razionalizzazione degli interventi in tema di randagismo, in ossequio a quanto disposto dal Ministero della salute nel sottoparere DGSAF 120/2014, con decreto n. 32/2015 sono state istituite presso le
[...]
Provinciali di appartenenza apposite Unità di cattura cani, le quali devono essere in Parte_2 numero sufficiente a poter coprire il territorio di competenza.
- Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata da controparte non consente in alcun modo di provare che gli animali presenti sulla strada possano qualificarsi come randagi, ovvero come cani sfuggiti al controllo di un privato, il quale sarebbe l'unico soggetto nei confronti del quale il sig. dovrebbe agire. Ma anche nella denegata ipotesi in cui la vicenda fosse da Pt_1 ascrivere all'aggressione di cani randagi, nessuna responsabilità può, per come detto, essere ascritta al in quanto: Controparte_2
1) l'amministrazione locale, in ottemperanza alla normativa vigente, è dotata di un canile comunale ubicato in località Foresta di Rossano, ove sono ricoverati i cani vaganti sul territorio;
2) La suddetta struttura, in riferimento al decreto del Commissario ad Acta della regione Calabria n. 32/2015, già per il solo comprensorio di , può ospitare complessivamente n. 203 cani, CP_2 di cui n. 184 nel canile rifugio e n. 19 nel canile sanitario, tenendo conto che n. 1 box deve essere a disposizione del canile sanitario per eventuale emergenza e n. 3 box per il canile rifugio;
3) La cattura dei cani randagi viene effettuata sul territorio di , dalla Controparte_5 [...]
sede di Castrovillari, U.O.C. area Controparte_15 Controparte_16
“A” avvalendosi di ditta specializzata;
pagina 9 di 16 4) Non è stata effettuata alcuna segnalazione preventiva all' Controparte_17
di cani randagi circolanti in branco in prossimità di viale Aldo Moro di Rossano (CS)
[...] nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. Le Fosse il giorno e l'ora dell'evento.
- Appare quindi evidente la totale infondatezza, inconsistenza e pretestuosità della domanda risarcitoria sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum;
- Circa la quantificazione del danno, si evidenzia poi come la pretesa di complessivi € 411.540,85, avanzata in citazione oltre a palesarsi del tutto infondata, oltremodo sproporzionata, e del tutto carente di supporto probatorio, sia riconducibile esclusivamente alla documentazione di parte che, sin da ora, si impugna e contesta;
- Inoltre, per quanto riguarda il richiesto danno non patrimoniale si sottolinea che detta voce di danno ha carattere unitario e al suo interno non è possibile riconoscere nel suo ambito categorie autonome di danno suscettibili di separato risarcimento. Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel presente giudizio. In subordine: Controparte_5
Nel merito: - rigettare la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta e all'effettiva entità delle lesioni subite dall'attore In via istruttoria, ci si riserva sin da ora di eccepire e dedurre in ordine alle istanze probatorie di parte attrice e di richiedere l'ammissione di proprie prove nei concedendi termini di legge. Con vittoria e competenze del presente giudizio.” All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ammessi, è stata esperita CTU. All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, dunque, le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3.7.2025 le parti hanno le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In rito 2.1. Non sussistono dubbi sull'ammissibilità dell'intervento svolto da e , CP_3 Controparte_4
i quali hanno proposto una autonoma domanda, sia pure connessa, con quella già proposta dalla parte originaria, facendo valere, in confronto di tutte le parti convenute, un autonomo diritto soggettivo. 2.2. Risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa;
la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. Nel caso di specie, avendo parte attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione pagina 10 di 16 passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto.
3. Ragione più liquida GI rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).
4. Nel merito. 4.1. La domanda proposta dall'attore, in considerazione del complesso delle allegazioni e deduzioni, nonché del petitum e della causa petendi dedotte, deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., in quanto avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 12.1.2019, allorquando l'attore alle ore 10:00 circa, sarebbe stato aggredito da un branco di cani randagi, individuati in complessivi 3 animali, che, dopo averlo costretto alla fuga, provocavano la caduta al suolo dello Pt_1 Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità per danni causati da animali randagi, non risponde alle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà, di uso o di custodia in capo a qualsivoglia ente o soggetto, che si estrinsecherebbe nella concreta possibilità di controllo e di vigilanza sul comportamento degli animali (Cfr. Cass. n. 24895 del 2005, nonché più recentemente Cass. n. 5339 del 2024). Neppure è invocabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., atteso che tale responsabilità ruota intorno a due presupposti carenti nel caso in esame: il primo riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. 4.2. Sotto il profilo del soggetto responsabile, nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge quadro n. 281/1991 attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (cfr. Cass. n. 15244 del 2024). La normativa nazionale non ripartisce le specifiche competenze attribuite agli enti ivi individuati, rimandando alle leggi di attuazione regionali detta ripartizione mediante l'individuazione degli specifici enti preposti alla gestione della prevenzione del pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, attribuendo agli stessi il compito di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi (cfr. Cass. n. 19404 del 2019). La legge quadro, infatti, nella formulazione ratione temporis vigente, si limita a prevedere agli artt. 3 e 4 la competenza relativa all'adozione delle misure atte alla prevenzione del randagismo alle Regioni e ai Comuni imponendo rispettivamente all'art. 3 in capo alle prime l'individuazione dei criteri per il pagina 11 di 16 risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani in conformità alle norme igienico sanitarie, nonché l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo che rispetti i criteri di cui al comma 4 e, all'art. 4 in capo ai Comuni, anche in forma associata, la costruzione e la gestione dei rifugi, sottoposti al controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, per come stabilito dagli artt. 3, co. 2, e 4, co 2. Per quanto di interesse, la Regione Calabria con L.R. n. 41/1990 ratione temporis vigente - successivamente sostituita dall'attuale L.R. n. 4/2023 - ha individuato le specifiche competenze in materia di randagismo, stabilendo espressamente all'art. 12, 2 co. che “I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge” e decretando, dunque, l'esclusiva competenza del Servizio Veterinario delle (già Unità Sanitarie Locali) per Controparte_14 la cattura dei randagi, salvo che nei casi in cui sia stata autorizzata, ex art. 3, 2 co. l'installazione delle cucce igieniche rionali da parte dei Comuni territorialmente competenti d'intesa con le associazioni che abbiano i requisiti indicati dalla legge. Restano invece attribuite ai Comuni, tra le altre, le competenze di cui all'art. 2 della legge, consistenti in particolare negli obblighi di “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari
o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente- animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale” e stabilendo ai successivi artt. 5, 6 e 7 le funzioni e gli obblighi da rispettarsi per la gestione dei rifugi. Orbene, per come chiarito da consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attribuzione del compito di cattura e custodia dei randagi costituisce, in caso di omissione, il fondamento della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati dagli animali alla popolazione, con la conseguenza che il soggetto nei cui confronti può farsi concretamente valere detta responsabilità deve essere individuato, nel caso della Regione Calabria, nell' (cfr. in relazione Controparte_1 alla legislazione regionale della Calabria Cass. n. 19404 del 2019), potendosi al contrario ravvisare responsabilità degli ulteriori enti indicati dalla legge, nella specie la Regione e i Comuni, solo nei casi in cui detta responsabilità sia dedotta quale conseguenza della violazione delle specifiche - e differenti - attribuzioni e competenze loro riservate dalla legge. 4.3. Chiariti, dunque, gli ambiti soggettivi di competenza, la domanda è infondata nei confronti del convenuto al quale non è attribuito ex lege il compito di cattura dei cani vaganti. CP_2 Neppure emergono nei confronti del altri specifici elementi a sostegno Controparte_5 della fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della pretesa. In particolare, non può essere ascritta in capo al convenuto alcuna responsabilità in ordine al CP_2 danno verificatosi, neppure a titolo di culpa in vigilando, non potendo l'evento e il danno essere causalmente riconducibili alla violazione di obblighi di legge in materia di randagismo. L'ente comunale, infatti, potrebbe in astratto essere chiamato a rispondere del danno cagionato dai randagi e dai cani vaganti solo ove venga dimostrato che il danno è stato diretta conseguenza della violazione degli obblighi di vigilanza dei rifugi comunali o degli ulteriori obblighi stabiliti all'art. 2 L.R. n. 41/90, come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da animale reimmesso in libertà, o violazioni che abbiano causalmente inciso sul verificarsi dell'evento legate alla pagina 12 di 16 gestione dei rifugi (ad esempio, fuga del cane dal ricovero); circostanze, nella specie, neppure dedotte dall'attrice. Gli obblighi di vigilanza genericamente richiamati dall'attore, del resto, ai sensi dell'art. 2 lett. d L.R. n. 41/90, devono essere circoscritti alle specifiche competenze attribuite al e riguardano non già CP_2 obblighi di cattura degli animali vaganti ma le attività di vigilanza sul rispetto delle normative in materia, limitatamente agli ambiti di propria competenza elencati espressamente dalla stessa disposizione. Ne consegue che, in difetto di attribuzione ex lege dello specifico obbligo di cattura, stante la mancata deduzione di profili di responsabilità afferenti alle specifiche competenze del in materia, la CP_2 domanda nei confronti dell'ente comunale deve essere rigettata. 4.4. È evidente, poi, che le medesime ragioni del rigetto della domanda di parte attrice portano al rigetto anche dalla domanda formulata da parte degli intervenuti nei confronti del Controparte_2
, condividendo con la prima l'erroneo assunto di una responsabilità dell'ente comunale connessa
[...] alla specifica attività della cattura dell'animale vagante. 4.5. Ciò posto, resta da esaminare la pretesa avanzata nei confronti dell'ente competente alla cattura e, dunque, e nel caso di specie dell'A.S.P. convenuta. Tale accertamento deve necessariamente essere svolto tenendo conto che non è sufficiente la mera attribuzione della competenza in materia di randagismo, in quanto l'indagine deve piuttosto involgere lo specifico contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta, sulla base dei criteri che regolano la causalità omissiva, con onere probatorio posto ex art. 2697 c.c. in capo al danneggiato (cfr. Cass. 11/12/2018, n. 31957; 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954). Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo. L'argomento, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete. Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo. 4.6. Peraltro, proprio sul piano causale deve essere ulteriormente osservato che, in generale, la presenza in strada di un animale vagante è ipotesi prevedibile, con la conseguenza che l'esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità. In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
pagina 13 di 16 Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie similari (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato debba provare che è stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase (Cfr. Cass. n. 19404 del 2019, nonché Cass. n. 5339 del 2024). In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi, la fattispecie cesserebbe infatti di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo Cass. civ. n. 5339/2024, che ha peraltro precisato che “alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p.”). Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. 4.7. Tanto premesso, è infondata la domanda proposta nei confronti dell'A.S.P. di Cosenza, unico ente investito del potere e compito di cattura degli animali vaganti, difettando la prova in ordine ai presupposti di cui all'art. 2043 c.c. secondo i criteri sopra declinati. Nel caso di specie, in particolare, deve rilevarsi che, al di là di ogni verifica circa l'attendibilità dei testi escussi, pur ritenendo raggiunta la prova delle modalità di accadimento del fatto narrate da parte attrice, ciò non comporta l'assolvimento dell'onere probatorio della condotta colposa dell'ente da parte del danneggiato. In particolare, il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da Cass. civ. n. 19404 del 2019). Tale prova non può coincidere con il mero fatto che uno o più cani randagi abbiano causato un danno. Come efficacemente rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione” (cfr. Cass. n. 16788 del 2025). Dalla prova testimoniale, in effetti, non emerge alcuna specifica condotta colposa dell'ente, atteso che il teste escusso all'udienza 28.4.2021, ha confermato la dinamica genericamente riferita dall'attore Tes_1 in citazione, confermando altresì la presenza di cani nella zona a partire dal mese precedente. Neppure, poi, assume specifica rilevanza nell'economia della decisione che il solo teste dovesse deporre Tes_1 sulla identità dei cani avvistati dal mese precedente con quelli attori della vicenda (il teste ha confermato il seguente capitolo: “j) Frequentando quotidianamente la sede della ditta “Pianta Lab”, in quanto gestita dal coniuge, notava la insidiosa permanenza della torma di cani in questione che, stazionava sul luogo del sinistro da almeno un mese prima dell'accadimento del 12.01.2019”), mentre al teste Tes_2
pagina 14 di 16 abitante della zona, è stato chiesto di riferire sulla presenza di un “branco” di tre cani (il teste ha confermato il seguente capitolo: “l) Da circa un mese prima dell'accadimento del sinistro per cui è causa, 12.01.2019, aveva modo di scorgere dal balcone della sua abitazione un branco di tre cani randagi che, stazionava intorno alla piazza Bernardino Le Fosse e dintorni”). Alcuno dei testi, pur affermando che l'avvistamento di cani risaliva ad un mese prima, in effetti, nulla ha riferito sull'avvenuta segnalazione della presenza di cani ad alcuna autorità, anzi, i testi hanno escluso di aver segnalato tale presenza. Alcun ulteriore contributo, poi, è stato fornito dalle dichiarazioni del teste , il quale, anche Testimone_3 prescindendo da ogni valutazione circa l'attendibilità, ha riferito di aver subito una aggressione ad opera di un cane presente in strada “nel settembre 2019”, trattandosi dunque di fatti avvenuti a molti mesi di distanza dall'episodio che ha visto coinvolto l'attore. Il teste , infine, arrivato sul luogo del sinistro in un secondo momento, nulla aggiunge Persona_1 al complesso probatorio. Neppure dalla documentazione in atti, poi, è possibile ritenere raggiunta la prova di una condotta colposa dell'ente preposto. A tal fine, infatti, il solo verificarsi di casi di aggressione da parte di cani randagi come riportati negli articoli di stampa online depositati dall'attore - riguardanti fatti anteriori (anche di anni) o successivi avvenuti nel Comune di , anche senza alcuna specifica attinenza alla zona teatro del Controparte_5 sinistro - non consente di ritenere provata una condotta colposa dell'ente. D'altronde, così argomentando non si farebbe altro che riproporre il ragionamento inferenziale che la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto erroneo. E dunque non è la prova dell'aggressione da parte dell'animale vagante a consentire di per sè il diritto al risarcimento del danno, ma è la prova della condotta colposa dell'ente. In questo specifico aspetto, in effetti, la domanda si profila generica sin dal punto di vista assertivo, posto che la parte attrice oltre ad indicare solo genericamente la dinamica dell'evento dannoso, non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova delle specifiche condotte omissive da attribuirsi agli enti convenuti, essendosi limitata alla deduzioni di generici obblighi di prevenzione in materia di randagismo, senza tuttavia nulla specificare in ordine alla condotta mancata ed esigibile nella fattispecie concreta. In particolare, parte attrice assume che gli enti non avrebbero preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. Tuttavia, sul punto parte attrice non ha offerto alcuna prova circa precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo della dedotta aggressione, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase. Neppure il riferimento ai più generali obblighi di prevenzione, protezione e salvaguardia della sicurezza di per sé fornisce una chiara allegazione della condotta colposa ascritta all'ente. In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, dunque, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di animali vaganti, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da Cass. civ. n. 4052/2023), mentre, invece, occorre che il danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva (arg. da Cass. civ. n. 5339/2024). La domanda, pertanto, va rigettata.
4.8. Le medesime ragioni poste alla base del rigetto della domanda di parte attrice nei confronti dell'A.S.P. di Cosenza valgono anche ai fini del rigetto della domanda proposta delle parti intervenute verso la convenuta.
5. Le spese di lite
pagina 15 di 16 Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità rilevanti in materia in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite. Vanno poste a carico di parte attrice, invece, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
e dell;
Controparte_2 Controparte_1
- RIGETTA la domanda proposta da nei confronti Parte_4 del e dell Controparte_2 Controparte_1 ;
[...]
- COMPENSA le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica esperita. Così deciso in data 17.11.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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