Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026REG.PROV.COLL.
N. 00347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. EL NA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha proposto appello, con atto affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del T.A.R., emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che ha rigettato il ricorso avente a oggetto il rapporto informativo relativo al periodo “22.12.2022 – 05.02.2023” e il rapporto informativo relativo al periodo “06.02.2023 – 26.06.2023”, entrambi notificati il 27 settembre 2023.
2. Il T.A.R. ha rigettato l’appello ritenendo che il rapporto informativo si caratterizzasse, rispetto alla scheda valutativa, proprio perché concerne un periodo di tempo inferiore ai 180 giorni e che i superiori gerarchici potessero formulare giudizi anche attraverso i rapporti informativi, come del resto si evincerebbe dall’art. 2138 del d.lgs. n. 66 del 2010; inoltre, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative (e, per periodi inferiori a 180 giorni, con il rapporto informativo) sarebbero espressione di ampia discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo non potrebbe sostituire le proprie soggettive valutazioni a quelle istituzionali dell'Amministrazione, fermo restando che detti giudizi restano pienamente sindacabili con riguardo alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, laddove arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un travisamento dei fatti; ancora, i giudizi analitici e quello complessivo finale contenuto nei documenti caratteristici potrebbero variare di anno in anno, senza che fosse configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente a un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussistesse, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica; nel caso di specie, i rapporti, pur molto positivi nel giudicare il ricorrente, non avrebbero messo in evidenza elementi che giustificassero la valutazione di eccellenza pretesa dal ricorrente stesso.
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti nel giudizio con memoria.
4. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere in via preliminare disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla difesa erariale, per violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a. e dall’art. 345 c.p.c. in relazione alla contestazione della mancata astensione del Lgt. C.-OMISSIS- – compilatore del rapporto informativo relativo al periodo 22 dicembre 2022 / 5 febbraio 2023 – il quale “ in appena due giorni di servizio svolti alle proprie dipendenze (…) non aveva elementi per abbassare il giudizio ”, essendosi in presenza di una argomentazione difensiva esplicativa di doglianze già introdotte nel giudizio di primo grado e non in presenza di motivi nuovi (Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2025, n. 5949; C.G.A.R.S., sez. giur., 4 agosto 2025, n. 653).
1.1 Come è stato già precisato, il divieto dei nova in appello è preordinato a evitare che nel giudizio di appello possa realizzarsi l'ampliamento del thema decidendum cristallizzatosi nel precedente grado del giudizio, perché tale evenienza finirebbe per frustrare il principio del doppio grado del giudizio, costituirebbe un vulnus del diritto di difesa della parte che subisse tale ampliamento e determinerebbe altresì una minore celerità dei processi, in quanto si dovrebbero affrontare nel giudizio successivo questioni “nuove”, che non sono state sottoposte al contraddittorio delle parti e allo scrutinio del Giudice nel precedente grado del giudizio. Pertanto, nell'ambito del giudizio amministrativo di appello la parte processuale non può introdurre nuove domande processuali, caratterizzate da un nuovo o mutato petitum, o da una nuova o mutata causa petendi che determinino una nuova o mutata richiesta giudiziale ovvero nuovi o mutati fatti costitutivi della pretesa azionata (Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2025, n. 5851; C.G.A.R.S., sez. giur., 20 giugno 2025, n. 492).
1.2 Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi , sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitu m, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2025, n. 8601; Cons. Stato, sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9150 ed anche Cass., 30 settembre 2020, n. 20898; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5968; Cass., 12 dicembre 2018, n. 32146).
1.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha introdotto un diverso thema decidendum , ma, piuttosto, semplicemente una esplicazione delle censure già formulate, avendo affermato che in ragione della brevità del periodo di servizio alle dipendenze del compilatore, questi “ avrebbe dovuto astenersi ” (perché non aveva gli elementi sufficienti in ragione del breve arco temporale di riferimento) dal redigere il rapporto informativo.
1.4 Va parimenti disattesa la dedotta (da parte della difesa erariale) rinuncia alle “domande” (formulate in primo grado da -OMISSIS-), correlata ai motivi del ricorso di primo grado incentrati sulla “ fluttuazione, in senso peggiorativo, delle svariate aggettivazioni di cui è composta la valutazione ”, in quanto censure, all’evidenza, formulate anche in sede di gravame.
2. Tanto premesso, il primo e unico motivo di appello deduce “ DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA APPELLATA - MOTIVAZIONE APPARENTE - MANCATA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE FONDAMENTALI AI FINI DELLA DECISIONE ”. La sentenza impugnata sarebbe errata non avendo raggiunto l’obiettivo di contestare quando dedotto in ricorso, ovvero che il rapporto informativo, essendo relativo ad un periodo inferiore ai 180 giorni, non dovesse recare (come invece era accaduto) un giudizio conclusivo. Come era stato evidenziato nel giudizio di primo grado nella comunicazione stessa, nel campo “giudizio conclusivo” veniva riportata la nota Lett. D, secondo cui “ Riportare la voce di qualifica fissata dall’ultimo revisore solo nei casi in cui la «Comunicazione» si riferisce a «Scheda valutativa »”. Inoltre, la “discrezionalità” che il superiore poteva manifestare nella valutazione del militare non poteva tramutarsi in “arbitrio”, come sarebbe accaduto nel caso in esame, dove il -OMISSIS-, per il periodo “22.12.2022 - 05.02.2023”, era stato in servizio, sotto il comando del LgT CS. -OMISSIS-, appena due giorni, il 22 e il 23 Dicembre 2022, in cui erano assenti fatti “straordinariamente negativi” posti in essere dal -OMISSIS-. Non solo il Compilatore, in appena due giorni di servizio svolti alle proprie dipendenze dal -OMISSIS-, si sarebbe dovuto astenere dal giudizio, ma in ogni caso indubbiamente non aveva elementi per abbassare il giudizio nei confronti del militare, dato che l’abbassamento della valutazione risultava disancorata rispetto a tutte quante le precedenti valutazioni del militare. Invece, in relazione al periodo di valutazione “06.02.2023 – 26.06.2023”, rilevava come, proprio nel periodo oggetto di valutazione, il -OMISSIS- avesse portato a compimento operazioni di notevole interesse, analiticamente indicate nel ricorso.
2.1 L’appello è fondato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
2.2 Merita accoglimento, infatti, il motivo di appello nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere respinto la doglianza con la quale il ricorrente si doleva del fatto che il foglio di comunicazione dei rapporti informativi, riguardanti un periodo inferiore a 180 giorni, non doveva riportare un giudizio conclusivo.
2.3 E invero i rapporti informativi, diversamente dalle schede valutative, riguardano un periodo temporale circoscritto (inferiore a 180 giorni), con il conseguente corollario che non va espresso il giudizio conclusivo, che è invece destinato alla valutazione finale. Corrobora tale considerazione anche quanto affermato dalla difesa erariale che evidenzia che il giudizio conclusivo fosse stato espresso solo perchè la compilazione dei rapporti informativi era avvenuta su moduli predisposti dall'Amministrazione e che le note stesse indicate in calce al modello (conforme a quello annesso al d.P.R. n. 429 del 1967) utilizzato per la comunicazione in questione, specificavano che la voce di qualifica fissata dall’ultimo revisore doveva essere riportata nel solo nel caso in cui si era in presenza di una scheda di valutazione (« d) Riportare la voce di qualifica fissata dall’ultimo revisore solo nel caso in cui la “Comunicazione” si riferisce a “Scheda valutativa ”»).
2.4 Sul punto, dunque, la sentenza impugnata è errata, avendo affermato che, anche se il rapporto informativo si caratterizza, rispetto alla scheda valutativa, per un periodo di tempo inferiore ai 180 giorni, non poteva dubitarsi del fatto che i superiori gerarchici potessero formulare giudizi anche attraverso i rapporti informativi.
2.5 Tanto premesso, vanno, invece, respinti i restanti profili di censura, dovendosi precisare, come da consolidata giurisprudenza, che i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di incongruenza, contraddittorietà o illogicità, con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza tuttavia invadere la sfera discrezionale propria dell’amministrazione, solo in presenza di abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto ( ex multis , cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2017, n. 5494; Cons. Stato, sez. I, adunanza del 23 marzo 2022, parere n. 1672/2022; Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8596 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7780).
2.6 Anche di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che:
- in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando;
- le censure rivolte nei confronti dei giudizi espressi dalla scala gerarchica, allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili, salvo il limite della abnormità ( sub specie di arbitrarietà, irrazionalità, travisamento dei fatti) che spetta al ricorrente dimostrare;
-) in virtù di tale limitato sindacato l’eventuale abnormità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi;
- nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce (Cons. Stato, sez. II, 14 febbraio 2025, n. 1243; Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9006).
2.7 Il giudice amministrativo ha pure affermato il principio dell’autonomia dei giudizi caratteristici nel tempo, specificando che “i giudizi analitici, e quello complessivo, formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l’ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l’una favorevole e l’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere; in sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà ” (Cons. Stato sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7148; Cons. Stato, sez. I, adunanza del 23 marzo 2022, parere n. 1672).
2.8 Inoltre, è stato evidenziato che “ Sia i giudizi analitici, sia quello complessivo, contenuti nel rapporto informativo, possono evidentemente variare di anno in anno, senza che si configuri il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica. Infatti, il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento, esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento. Ciò in quanto le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori. Nell’esprimere le proprie valutazioni, l’Amministrazione, infatti, gode, come già detto, di un’amplissima autonomia, connaturata ad un’ampia discrezionalità. Stante l’indipendenza dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative - per giunta di poco - rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente ” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n.1656; Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8596).
2.9 Pertanto, “i giudizi analitici e quello complessivo, contenuti nei rapporti informativi o nelle schede di valutazione, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi nei periodi o negli anni precedenti ” (Consiglio di Stato sez. II, 28 settembre 2020, n. 5689) e le valutazioni maggiormente positive eventualmente ottenute nel passato non possono essere poste a fondamento di alcuna pretesa di invariabilità delle stesse o di automatica oppugnabilità avverso un successivo giudizio anche lievemente deteriore, in quanto, “… Diversamente opinando, una volta raggiunta l’eccellenza valutativa, non sarebbe più possibile recedere minimamente dalla stessa senza una motivazione rafforzata, a prescindere dunque dal mutato rendimento del militare valutato …” (Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8596).
2.10 In ultimo, con specifico riferimento alla motivazione di detti provvedimenti, è stato evidenziato che “ per rispondere all’obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il militare si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato né si richiede l’indicazione di particolari fatti commessi da parte del militare per sorreggere un eventuale giudizio negativo, essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando …” (Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 7002).
2.11 In forza dei principi sopra richiamati, emerge come “… la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà ”. (Cons. Stato sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7148; Cons. Stato, sez. I, adunanza del 23 marzo 2022, parere n. 1672).
2.12 In conclusione, sulla premessa che in relazione alle qualità professionali del militare non vi è differenza sostanziale tra la scheda valutativa e il rapporto informativo, avendo a oggetto entrambi i medesimi parametri di valutazione, differenziandosi esclusivamente in relazione all’arco temporale di riferimento della valutazione, che prevede la redazione dell’uno o dell’altro (Cons. Stato, sez. I, 24 novembre 2021, parere n. 484), va affermato che in materia di compilazione delle schede valutative e dei rapporti informativi del personale militare, l'Amministrazione esercita una ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in una analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto dal singolo scrutinando, in relazione a un ben determinato periodo di servizio. Ne consegue che, a fronte di tali giudizi caratteristici, che per loro natura impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa, il giudice amministrativo non può sostituire le proprie soggettive valutazioni a quelle istituzionali dell'Amministrazione, fermo restando che detti giudizi restano pienamente sindacabili con riguardo alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, laddove siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un travisamento dei fatti. I giudizi analitici e quello complessivo finale contenuto nei documenti caratteristici del personale militare possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente a un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica. Invero, atteso il monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti, soggettivi ma anche oggettivi, necessariamente non rigidi e immutabili, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi temporali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica e ciò porta tendenzialmente a escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà. Tutte le schede valutative o rapporti informativi del personale militare si concentrano esclusivamente sul rendimento complessivo del militare avuto riguardo al periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche a esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari della vita lavorativa e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi.
2.13 Tanto premesso, nel ristretto ambito del sindacato giurisdizionale ammissibile su tali giudizi, non si ravvisano, nel caso in specie, elementi che ne facciano ritenerne l’illogicità o l’irragionevolezza. Anche la doglianza relativa alla circostanza che il compilatore del rapporto informativo relativo al periodo 22 dicembre 2022 – 5 febbraio 2023, Lgt. C.-OMISSIS-, si era espresso nonostante il -OMISSIS- avesse svolto appena due giorni di servizio alle sue dipendenze ed era, per ciò solo, privo di elementi per abbassare il giudizio va disattesa, stante che il Lgt. C.-OMISSIS- ha evidenziato che “ nella redazione del rapporto informativo impugnato, lo scrivente ha tenuto conto degli elementi informativi forniti dal responsabile dell'altra articolazione che ha impiegato il militare ” e che “ nella formazione del giudizio si è tenuto conto del cambio di ruolo effettuato dall'odierno opponente, neo-promosso al grado di Maresciallo. Nel periodo in esame, il -OMISSIS-, non aveva ancora maturato le necessarie competenze che vengono richieste al ruolo ispettori, anche in ragione di un suo diffuso impiego quale "Assistente di Guida al Tiro - 1° livello", qualifica acquisita dal militare in data 10 giugno 1994, allorquando lo stesso apparteneva alla categoria appuntati e Finanzieri, e sicuramente non performante in termini di eccellenza per il nuovo grado rivestito. É stato difatti lo stesso opponente ad avanzare, nel corso degli anni, apposita istanza al Comando Generale del Corpo finalizzata al mantenimento della qualifica di "A.G.T.", principalmente rivolta al personale del ruolo Appuntati e Finanzieri, venendo di conseguenza impiegato presso il poligono di tiro, in luogo dei servizi istituzionali demandati al Reparto ” (cfr. controdeduzioni a firma del Lgt C.-OMISSIS- del 12 dicembre 2023, n. prot. 721583, in atti). Pure il Lgt. -OMISSIS-, compilatore del rapporto informativo relativo al periodo 6 febbraio 2023 – 26 giugno 2023, ha evidenziato che “ nel valutare l’operato del militare, lo scrivente ha tenuto conto di ciascun aspetto legato al passaggio di ruolo (…) il militare ha comunque palesato ampi margini di miglioramento in ordine all’acquisizione delle necessarie competenze richieste al ruolo Ispettori, anche in ragione di un suo diffuso impiego quale Assistente di Guida al Tiro – 1° livello (…) presso il poligono di tiro, in luogo dei servizi istituzionali demandati al Reparto”; il -OMISSIS- ha svolto “esclusivamente ordinarie attività d’Istituto, espletate nel corso dei quotidiani controlli su veicoli e passeggeri in concomitanza con gli sbarchi delle navi provenienti da scali marittimi nazionali”; in occasione di un sequestro di prodotti alimentari “a seguito delle prospettate incertezze palesate dal militare in ordine alle modalità di accertamento delle norme violate nonché delle conseguenti attività di verbalizzazione, le stesse venivano espletate a cura dello scrivente, con il mero ausilio dei militari operanti, tra i quali il -OMISSIS-”. Dunque, il -OMISSIS-, nel corso delle ordinarie attività d’Istituto svolte nel periodo di 4 mesi presi in considerazione per la valutazione del militare, ha partecipato alla redazione di 3 verbali per violazione all’art. 75 del DPR 309/90 a seguito del rinvenimento di piccole quantità di stupefacente (nell’ordine 3 gr. di hashish, 4 gr. di marijuana e 0,80 di marijuana)”.
2.14 Con ciò dovendosi condividere la motivazione del Giudice di primo grado che ha evidenziato che, nel caso di specie, i rapporti, pur molto positivi nel giudicare il ricorrente, non avevano messo in evidenza elementi che giustificassero la valutazione di eccellenza pretesa dal ricorrente. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, non esiste un diritto acquisito dell’interessato a una valutazione costante nel tempo e all’immodificabilità in pejus di quella positiva conseguita in periodi pregressi, essendo il rendimento suscettibile di mutare in ragione di molteplici fattori di natura oggettiva e soggettiva, quali le condizioni personali, la sede di servizio, il mutamento di incarico e delle correlative responsabilità (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 590 del 2024)) e che, dunque, appartiene alla fisiologia del processo valutativo e non ne riflette una patologia un eventuale riconoscimento dell’abbassamento con il decorrere del tempo delle qualità, non solo quelle fisiche, ma anche quelle morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, in quanto le capacità personali non sono costanti nel tempo e sono suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte e dei differenti contesti così come possono essere apprezzate in modo difforme da parte di soggetti diversi. Il che rende non condivisibile la prospettazione difensiva secondo cui il Giudice di primo grado non abbia considerato che l’abbassamento della valutazione risultasse disancorata rispetto a tutte le precedenti valutazioni, posto che la periodicità della valutazione fa sì che i singoli giudizi siano autonomi l’uno dall’altro.
3. Per quanto esposto, l’appello va accolto nei sensi e nei limiti spiegati, con conseguente annullamento della comunicazione dei rapporti informativi impugnati limitatamente alla parte recante il “ Giudizio finale ” – dove si legge: “ Ispettore dotato di qualità complessive superiori alla media che, nel periodo preso in esame, nel nuovo grado rivestito, ha fornito un rendimento che giudico pieno e sicur o” – e con rinveniente espunzione di tale locuzione dal contenuto del provvedimento impugnato.
3.1 Le spese processuali devono essere compensate in ragione dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 347/2024 R.G., lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla la comunicazione dei rapporti informativi relativi al periodo 22 dicembre 2022 – 5 febbraio 2023 e al periodo 6 febbraio 2023 – 26 giugno 2023 nella sola parte recante il “ Giudizio finale ”, come indicato in motivazione, espungendo tale locuzione dal contenuto del provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
EL NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NA | MA de RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.