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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Pietro Caré ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2862 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato il [...] a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, residente alla Parte_1 Av. n. 4446 Bl.2 Apt. 1103, Lagoa, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Controparte_1 Codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_1
, nato il [...] a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Parte_2 Codice fiscale brasiliano n. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la P.IVA_2 responsabilità genitoriale, unitamente all'altro genitore, sui figli minori , nato Persona_1 il 12.10.2011 a Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Codice fiscale brasiliano n.
, e , nato il [...] a [...], Stato di Rio de P.IVA_3 Parte_3 Janeiro, Brasile, Codice fiscale brasiliano n. , residenti alla Rua Barão de Mesquita P.IVA_4 n. 164 bl.3 Apt. 1204, Tijuca, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
, nata il [...] a [...], Stato di Rio de Parte_4 Janeiro, Brasile, residente alla Rua José Higino n. 130 bl.2 apt. 1002, Tijuca, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_5
, nato il [...] a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, residente alla Parte_5 Rua Maxwell n. 581 apt. 602, Andaraí, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_6
, nata il [...] a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Parte_6 residente alla Rua Menezes Vieira n. 141 apt. 207, Cachambi, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, Codice fiscale brasiliano n. ; P.IVA_7 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Boschetti del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_2
nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, da e
[...] Persona_3 Persona_4 (all.to n. 1), il quale emigrava in Brasile dove decedeva senza essersi naturalizzato brasiliano (all.to
1 n. 3) e avere rinunciato alla cittadinanza italiana, trasmettendola validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, i ricorrenti espongono che contraeva matrimonio nel 1954 con Persona_2
, da cui ha divorziato nel 2006 (all.to n. 2). Persona_5 Dall'unione coniugale nasceva nel 1957 (all.to n. 4) e il 1964 (all.to Parte_1 Parte_5 n. 7). Discendenza Parte_1 Nel 1984 sposava , dalla quale divorziava nel 1993 (all.to Parte_1 Persona_6 n. 5) e dall'unione coniugale nasceva nel 1985 (all.to n. 9), il quale sposava Parte_2 nel 2010 (all.to n. 10). Controparte_3
Dall'unione coniugale di con nasceva Parte_2 Controparte_3 nel 2011 (all.to n. 14) e nel 2013 (all.to n. 15). Persona_1 Parte_3 Successivamente sposava in seconde nozze nel 1997 Parte_1 Persona_7
(all.to n. 6).
[...] Dall'unione coniugale tra e nasceva nel Parte_1 Persona_7 1992 , dichiarata nell'atto di nascita dal padre come da Parte_4 documentazione prodotta in atti (all.to n. 11), la quale sposava nel 2020 Persona_8
. Successivamente al matrimonio passava a chiamarsi
[...] Parte_4
(all.to n. 12). Parte_4 Discendenza Parte_5 Nel 1995 sposava dalla quale divorziava nel 2011 (all.to Parte_5 Persona_9 n. 8). Dall'unione coniugale nasceva il 2001 (all.to n. 13). Parte_6 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha preso visione del ricorso senza formulare conclusioni. Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** 2. Preliminarmente, con riguardo alla richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, si deve anzitutto evidenziare che, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di sospensione necessaria del processo. Ciò precisato, in ogni caso si deve dare atto della sopravvenienza della sentenza n. 142/2025 del 24/06/2025, depositata il 31.7.2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale felsineo. 2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Paola, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_7
2 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_8 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 17 e n. 18). Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012). 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti fino agli Persona_2 odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna antecedenti agli arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 9.12.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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