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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LA TA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1021/2020 depositato il 04/08/2020
proposto da
Ricorrente_1. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 265 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 s.r.l. con sede a Conversano impugnava l'avviso di accertamento emesso dal comune di Ortanova in materia di IMU per il periodo di imposta 2014, notificato l'8.1.2020 riconducibile a terreni agricoli siti nel comune di Orta Nova;
che tali terreno di cui era comproprietaria nella misura del 33% erano condotti da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, che sussisteva il mancato riconoscimento del trattamento tributario previsto per l'assoggettamento ad imposta dei terreni agricoli, ancorchè divenuti aree edificabili in quanto posseduti in comproprietà con IAP o CD anche conduttori degli stessi.
Con nota del 27.7.2021, parte ricorrente rinunciava al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese posono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
così deciso in Foggia il 31.10.2025
Il Giudice rel.
ET labianca
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
LA TA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1021/2020 depositato il 04/08/2020
proposto da
Ricorrente_1. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 265 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 s.r.l. con sede a Conversano impugnava l'avviso di accertamento emesso dal comune di Ortanova in materia di IMU per il periodo di imposta 2014, notificato l'8.1.2020 riconducibile a terreni agricoli siti nel comune di Orta Nova;
che tali terreno di cui era comproprietaria nella misura del 33% erano condotti da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, che sussisteva il mancato riconoscimento del trattamento tributario previsto per l'assoggettamento ad imposta dei terreni agricoli, ancorchè divenuti aree edificabili in quanto posseduti in comproprietà con IAP o CD anche conduttori degli stessi.
Con nota del 27.7.2021, parte ricorrente rinunciava al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Le spese posono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
così deciso in Foggia il 31.10.2025
Il Giudice rel.
ET labianca
Il Presidente Antonio D'Alessio