Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2000, n. 2056
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Sentenza 21 gennaio 2000

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L'art. 66 della legge 1.6.1939, n.1039, anche nella nuova formulazione introdotta dall'art.23 della l.30.3.98, n.88, punisce non la violazione del divieto, ex art. 35 stessa legge, di esportazione dei beni culturali in quanto dannosa per il patrimonio artistico e culturale, ma l'esportazione di cose per le quali non sia stato ottenuto l'attestato di libera circolazione previsto dall'art. 36, indipendentemente dal fatto che questo potesse essere rilasciato o meno: ne consegue che sussistendo la qualità di bene culturale, da accertarsi esclusivamente in base al giudizio della competente sopraintendenza, e mancando l'attestato richiesto, il reato è configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale. (Fattispecie in tema di dipinti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2000, n. 2056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2056
    Data del deposito : 21 gennaio 2000

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