Sentenza 21 gennaio 2000
Massime • 1
L'art. 66 della legge 1.6.1939, n.1039, anche nella nuova formulazione introdotta dall'art.23 della l.30.3.98, n.88, punisce non la violazione del divieto, ex art. 35 stessa legge, di esportazione dei beni culturali in quanto dannosa per il patrimonio artistico e culturale, ma l'esportazione di cose per le quali non sia stato ottenuto l'attestato di libera circolazione previsto dall'art. 36, indipendentemente dal fatto che questo potesse essere rilasciato o meno: ne consegue che sussistendo la qualità di bene culturale, da accertarsi esclusivamente in base al giudizio della competente sopraintendenza, e mancando l'attestato richiesto, il reato è configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale. (Fattispecie in tema di dipinti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2000, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 21/01/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MALAGNINO FRANCESCO " N. 119
3. Dott. COLAIANNI NICOLA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N.49788/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) VI ST n. a Torino il 6.2.1935
avverso sentenza del 04.05.1999 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. MALAGNINO FRANCESCO
Udito il Pubblico Ministero in Persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giovanni Palmisano che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. Elisa Rubiola, in sostituzione Avv. Mauro Ronco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso OSSERVA
La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 21.1.1997, in riforma della sentenza del Pretore di Como in data 25.7.1994 - che aveva assolto SI ES dal reato di cui all'art.66 della Legge n.1089/39 per aver tentato di esportare in Svizzera, in concorso con tale ZO Femando, alcuni dipinti ritenuti di interesse storico senza la prescritta licenza e senza comunque averli presentati in dogana - dichiarò l'imputata responsabile di detto reato e la condannò alla pena di mesi otto di reclusione e lire 400.000 di multa.
Su ricorso della SI e dell'allora coimputato ZO, poi deceduto, questa corte annullò la sentenza di condanna ritenendo, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso, che erroneamente fosse stata desunta la "culturalità" dei dipinti, di cui si era tentata l'esportazione, dalle risultanze di un apposito incarico peritale, laddove - sulla base del testuale tenore dell'art.35 della legge n.1089/89 nel testo allora vigente (introdotto dall'art.1 del D.L.
5.7.72 n.288, convertito con modifiche in legge 8.8.1972 n.487) - si sarebbe dovuto tener conto esclusivamente del giudizio espresso dalla competente Sopraintendenza.
La Corte d'appello di Milano in sede di rinvio, quindi, acquisito il giudizio della Sopraintendenza - secondo cui alcuni dei dipinti in questione presentavano effettivamente interesse culturale senza che, peraltro, la loro esportazione potesse dar luogo a danno per il "patrimonio artistico nazionale" - confermò il giudizio di responsabilità e avuto riguardo alla nuova formulazione dell'art.66 legge n.1089/39, quale introdotta dall'art. 23 della sopravvenuta legge 30.3.1998 n.88, condannò la SI alla pena della multa nella misura di lire 2.000.000, così calcolata: pena base lire 3.000.000 (ridotta della metà la sanzione che sarebbe stata irrogata nel caso del delitto consumato), diminuita di un terzo per le generiche. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa della SI, la quale ha denunciato:
1) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 35 e 66 della legge n.1089/39 e per inosservanza del principio stabilito nella sentenza di annullamento, sostenendo che erroneamente ed in contrasto, appunto, con il principio affermato in sede rescindente la corte di merito avrebbe ritenuto la configurabilità del reato pur nella riconosciuta assenza di un danno al patrimonio storico, culturale e nazionale che potesse derivare dalla esportazione dei dipinti di cui era stata accertata la "culturalità";
2) erronea applicazione, ancora, della legge penale "per essere stata applicata la norma concernente il delitto consumato, mentre in virtù dell'art. 2 co.3 c.p. avrebbe dovuto essere applicata, in denegata ipotesi, l'ipotesi tentata"; e ciò in considerazione della nuova formulazione dell'art. 66 legge n.1089/39 che non contiene più l'espressa equiparazione fra delitto consumato e tentativo;
3) mancanza di motivazione in ordine al dolo richiesto per la configurabilità del reato in questione, di cui sarebbe stata da escludere la sussistenza atteso che il trasferimento all'estero dei dipinti era stato deciso dal marito della ricorrente (il coimputato ZO) nell'ambito di un programmato trasferimento di residenza in territorio elvetico e non quindi con intenti fraudolenti. Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato deve ritenersi, invero, il primo motivo di ricorso. Al riguardo, giova anzitutto ricordare che le disposizioni normative che rilevano nel presente procedimento sono quelle contenute negli artt. 35, 36 e 66 legge n.1089/39, quali sostituiti ultimamente dagli artt. 17, 18 e 23 legge 30.3.1998, n. 88. Orbene, in base all'art. 35 l'esportazione è vietata solo se costituisce danno per il patrimonio artistico e culturale nazionale;
l'art. 36, però, prescrive che chiunque voglia fare uscire dal territorio dello Stato beni culturali in genere deve presentarli in dogana per ottenere l'attestato di libera circolazione (ovviamente rilasciabile solo ove l'esportazione non costituisca danno per il patrimonio nazionale).
La norma incriminatrice (art. 66) punisce non la violazione del divieto di esportazione, ma - a monte - l'esportazione di cose per le quali non sia stato ottenuto l'attestato, indipendentemente dal fatto che questo potesse essere rilasciato o meno. Ne consegue che, sussistendo la qualità di bene culturale e mancando l'attestato richiesto, è di tutta evidenza la configurabilità del reato indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale.
Del tutto corretto, quindi, risulta l'operato della corte di rinvio, la quale ha appunto ritenuto sussistente il reato contestato sulla base dei soli dati accertati, e non oggetto di discussione, costituiti dalla "culturalità" dei dipinti e dall'assenza dell'attestato di avvenuta presentazione in dogana. Nè può dirsi che sia stato in tal modo disatteso il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, la quale ha sì ricordato che il divieto di esportazione opera solo in quanto possa dar luogo a danno per il patrimonio storico nazionale, ma ha anche subito dopo aggiunto che oggetto di detto divieto possono comunque essere soltanto le cose che presentano interesse artistico-storico a motivato giudizio "dei competenti uffici di esportazione delle sopraintendenze alle antichità e belle arti", e ciò soltanto per sostenere la tesi di fondo cui la corte intendeva accedere e cioè quella secondo cui la "nota di culturalità" costituisce "valutazione di esclusiva competenza della sopraintendenza", sì da doversi riguardare come illegittimo il ricorso allo strumento dell'indagine peritale.
Ed è appunto da tale ritenuta illegittimità, e non da altro, che è scaturita la pronuncia di annullamento con rinvio. Appare, quindi, evidente che la corte, lungi dal voler indicare come elemento costitutivo del reato, di cui è processo, la sussistenza del danno al patrimonio artistico nazionale, ha semplicemente voluto puntualizzare qual è lo strumento esclusivo previsto dalla legge per accertare la "nota di culturalità", in assenza della quale manca ovviamente il presupposto non solo per l'operatività del divieto di esportazione, ma anche - e pregiudizialmente - dell'obbligo di presentazione in dogana, la cui inosservanza è prevista come reato. Addirittura manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo, atteso che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il tentativo è stato contestato sin dall'inizio e la pena - come illustrato nella premessa in fatto - è stata espressamente qualificata con riferimento, appunto, al reato tentato e nei limiti delle previsioni delle modifiche dell'art.66 della legge n.1089/39 apportate, nella parte sanzionatoria, dalla legge 30.3.1998, n.88 (v. pgg.10-11).
Nè miglior sorte merita il terzo ed ultimo motivo con il quale sostanzialmente si reitera la tesi difensiva secondo cui l'imputata "non organizzo il trasloco e fu del tutto estranea alle sue modalità esecutive" e si censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine all'esistenza del "dolo tipico di sottrarre le cose al controllo doganale" e alla "volontà fraudolenta" della prevenuta.
Ed infatti, a parte l'assorbente e decisiva considerazione che per la configurabilità del reato (omissivo) di cui è processo non è richiesto il dolo specifico, la difesa del ricorrente mostra di ignorare del tutto l'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza (v. pagg.8-9), in ordine alla ritenuta sussistenza della colpevolezza e dell'elemento psicologico;
apparato motivazionale che non presenta alcuna manchevolezza o manifesta illogicità, avendo al contrario la corte di rinvio, nel confutare e disattendere tutte le osservazioni difensive, fornito adeguata e persuasiva giustificazione del proprio convincimento, sulla base di riferimenti fattuali specifici e pertinenti, la cui rivisitazione e verifica esula totalmente dalle funzioni istituzionali di questa corte.
In particolare non può sottacersi al riguardo che la corte ha incensurabilmente ritenuto, quanto alla colpevolezza, "documentalmente provato che la SI era la committente della spedizione dei dipinti e la destinataria della merce" aggiungendo altresì, per quanto riguarda l'elemento psicologico, che "la qualità dei dipinti" (peraltro restaurati di recente) e "la loro riconducibilità a epoche non recenti, avvertibili anche da persone non specificamente esperte, persuadono ulteriormente che la SI non potesse ignorarne l'interesse culturale contenutovi, ma che proprio nella consapevolezza di esso avesse preordinato l'occultamento dei dipinti nella fase di trasporto". Alla stregua di dette considerazioni il ricorso merita il rigetto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000