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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2399 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 il 20/07/1980,
e
C.F. nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
27/10/1988, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado FARINON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02.09.2017 tra i signori e e trascritto in data Parte_1 Parte_2
07.09.2017 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6 Parte II - anno
2017;
2.ordinare al Comune di Montebello Vicentino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3.dichiarare compensate le spese legali;
4.omologare le seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 02.09.2017 a Montebello Vicentino (VI) tra i ricorrenti e Parte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Montebello Vicentino di Parte_1 procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno dunque la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori relative alla loro salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la madre e, in ogni caso, non meno di:
a. un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato sino al lunedì mattina;
b. il mercoledì pomeriggio con pernottamento fino al giovedì mattino;
c. nella settimana in cui non avrà le figlie il fine settimana, oltre al pomeriggio del mercoledì, il venerdì pomeriggio con pernottamento fino al sabato mattina;
d. due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
e. sette giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
2 f. tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua;
g. indipendentemente dai turni di responsabilità, le figlie trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno dei figli sarà assicurato il loro incontro con il genitore con il quale essi non si trovino;
- il signor corrisponderà alla signora quale contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento delle figlie un assegno mensile complessivo dell'importo di € 600,00
(euro seicento/00) da considerarsi € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna figlia.
Detto assegno, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat famiglie, verrà versato in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note;
- il signor contribuirà altresì nella misura del 70% alle spese straordinarie Pt_1 ed accessorie per le figlie in conformità all'allegato D) "estratto spese non ricomprese nel mantenimento ordinario" del Protocollo del Tribunale di Vicenza, che si allega ed il cui contenuto si dà qui per integralmente trascritto. Le relative fatture, scontrini o ricevute fiscali dovranno essere intestate alle minori per consentirne la detrazione fiscale ove possibile. I coniugi concordano che l'assegno unico venga percepito dalla madre collocataria, mentre gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti la prole siano suddivisi a metà tra i genitori;
- i ricorrenti confermano che l'abitazione sita in Montecchio Maggiore (VI), Via
Paglierina Vecchia n.9, già casa coniugale, rimarrà in uso e nell'esclusiva disponibilità del signor che ne è proprietario dandosi altresì atto che Parte_1 la signora si era già trasferita presso altra abitazione prima della Parte_2 separazione;
- i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non prevedono alcuna forma di contributo al reciproco mantenimento personale e non assumono altre determinazioni patrimoniali personali non avendo null'altro in comune o beni da dividere;
- con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'un l'altro avendo già definito ogni tipo di rapporto
3 e/o altra questione patrimoniale, comunque riferibile ai pregressi rapporti tra loro intercorsi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Montebello Vicentino (VI) in data
2/09/2017.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/12/2020 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
4 all'affidamento condiviso delle figlie minori e alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2 ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come regolamentate Per_1 Per_2 dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di Parte_3 nella misura del 70% e di nella misura del 30% Parte_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Montebello Vicentino (VI) il 7/09/2017 alle
[...] Parte_2 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montebello Vicentino (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2017;
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2399 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 il 20/07/1980,
e
C.F. nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
27/10/1988, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado FARINON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02.09.2017 tra i signori e e trascritto in data Parte_1 Parte_2
07.09.2017 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6 Parte II - anno
2017;
2.ordinare al Comune di Montebello Vicentino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3.dichiarare compensate le spese legali;
4.omologare le seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 02.09.2017 a Montebello Vicentino (VI) tra i ricorrenti e Parte_2
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Montebello Vicentino di Parte_1 procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno dunque la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori relative alla loro salute, all'istruzione e al sistema educativo, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni e fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie quando vorrà previo accordo con la madre e, in ogni caso, non meno di:
a. un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato sino al lunedì mattina;
b. il mercoledì pomeriggio con pernottamento fino al giovedì mattino;
c. nella settimana in cui non avrà le figlie il fine settimana, oltre al pomeriggio del mercoledì, il venerdì pomeriggio con pernottamento fino al sabato mattina;
d. due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
e. sette giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
2 f. tre giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua;
g. indipendentemente dai turni di responsabilità, le figlie trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della Festa della Mamma, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; nel giorno del compleanno dei figli sarà assicurato il loro incontro con il genitore con il quale essi non si trovino;
- il signor corrisponderà alla signora quale contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento delle figlie un assegno mensile complessivo dell'importo di € 600,00
(euro seicento/00) da considerarsi € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna figlia.
Detto assegno, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat famiglie, verrà versato in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note;
- il signor contribuirà altresì nella misura del 70% alle spese straordinarie Pt_1 ed accessorie per le figlie in conformità all'allegato D) "estratto spese non ricomprese nel mantenimento ordinario" del Protocollo del Tribunale di Vicenza, che si allega ed il cui contenuto si dà qui per integralmente trascritto. Le relative fatture, scontrini o ricevute fiscali dovranno essere intestate alle minori per consentirne la detrazione fiscale ove possibile. I coniugi concordano che l'assegno unico venga percepito dalla madre collocataria, mentre gli sgravi fiscali conseguenti ed inerenti la prole siano suddivisi a metà tra i genitori;
- i ricorrenti confermano che l'abitazione sita in Montecchio Maggiore (VI), Via
Paglierina Vecchia n.9, già casa coniugale, rimarrà in uso e nell'esclusiva disponibilità del signor che ne è proprietario dandosi altresì atto che Parte_1 la signora si era già trasferita presso altra abitazione prima della Parte_2 separazione;
- i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non prevedono alcuna forma di contributo al reciproco mantenimento personale e non assumono altre determinazioni patrimoniali personali non avendo null'altro in comune o beni da dividere;
- con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'un l'altro avendo già definito ogni tipo di rapporto
3 e/o altra questione patrimoniale, comunque riferibile ai pregressi rapporti tra loro intercorsi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Montebello Vicentino (VI) in data
2/09/2017.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/12/2020 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
4 all'affidamento condiviso delle figlie minori e alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie e a carico del padre così come concordato dalle parti, che si Per_1 Per_2 ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori e , come regolamentate Per_1 Per_2 dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di Parte_3 nella misura del 70% e di nella misura del 30% Parte_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Montebello Vicentino (VI) il 7/09/2017 alle
[...] Parte_2 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montebello Vicentino (VI) al n. 6, parte II, serie A, anno 2017;
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giovanna Sanfratello
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