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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 858/18 pronunziata dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 9.3.18, iscritto al n.4986/2018 del
ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
TRA
(p. iva ), con sede in San Nicola la Strada, Parte_1 P.IVA_1
alla Via Appia n. 144, in persona del suo amministratore p.t, rappresentato e difeso giusta procura conferita su foglio separato, dall'avv. Raffaele Gavarro
( , indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 [...]
Email_1
-appellante -
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ca- Controparte_1 C.F._2
rozza Antonio, C.F. giusta procura speciale rilasciata in primo C.F._3
grado, PEC: Email_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
-appellata -
Nonché:
, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giovanni Pilla in virtù di Procura Generale alle liti per Notaio del 27/04/2017, Per_1
repertorio 81954, raccolta 38076, PEC: Email_3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.10.2018 il Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Ve-
[...]
tere, emessa nel giudizio rubricato con R.G n. 701330/09, di accoglimento della do-
manda proposta da nei confronti dell'attuale appellante per sentir Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per i danni lamenta-
ti, all'attività commerciale di bar, esercitata a seguito della fuoriuscita dall'interno degli scarichi dei lavandini del bancone di acque reflue, provenienti dai tubi degli scarichi,
collegati alla fossa biologica. L'attrice allegava di essere stata indotta, nell'occasione,
a sospendere la somministrazione di bevande. L'accaduto provocava un corto circuito delle celle frigorifere delle vetrine dei dolci e l'invasione all'interno del locale di acque reflue con conseguente sospensione dell'attività ed intervento di una ditta di espurgo che liberava la fossa biologica, otturata a causa della carente manutenzione ordinaria.
2. Il contestava la dinamica dei fatti rappresentata dalla parte attrice, so- Parte_1
stenendo non verosimile la possibilità che le acque reflue potessero risalire per un di-
slivello di circa un metro e mezzo, fuoriuscire dagli scarichi del lavello e determinare i danni richiesti. Affermava che l'occlusione si determinava nel tratto della condotta di scarico al servizio esclusivo del locale commerciale che si innesta nell'impianto con-
dominiale.
Il convenuto chiamava comunque a partecipare al giudizio CP_2 Parte_3
per sentirsi manlevare in virtù della polizza contratta a garanzia dei danni deri-
[...]
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
vanti da eventi come quello in esame.
3. La compagnia di assicurazione si costituiva in giudizio contestando la sussistenza della copertura assicurativa.
4. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di testimoni, il giudice condan-
nava la convenuta al pagamento della somma pari ad € 8.617,50 oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno, rivalutata secondo gli indici
Istat Foi, dalla data del fatto (7 giugno 2007), fino a quella di pubblicazione della sen-
tenza, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in 186,58 per esborsi,
ed €.4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella mi-
sura del 15% del compenso totale unitamente agli accessori previsti dalla legge. Il
giudice nel contempo rigettava la domanda di garanzia esperita dal con- Parte_1
venuto rilevando che il non aveva dato prova della sussistenza della co- Parte_1
pertura assicurativa, con la conseguenza che il era anche condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite sopportate dalla terza chiamata, quantificate nella misu-
ra di € 4.250,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
5. Il giudice concedeva credito al teste indicato dalla parte attrice, , Testimone_1
che dichiarava di aver visto fuoriuscire dalla parte inferiore del banco, dai lavelli e dalla vetrina dove venivano conservati i dolci, acqua sporca con materiale vario. Il locale si allagava e notava l'uscita di fumo dalla vetrinetta. Confermava l'avvenuto intervento della ditta espurghi, l'apertura della fossa biologica, risultata piena e che sembrava cementata, tanto da necessitare di un palo di ferro per spezzare la massa indurita ed eliminare il materiale presente, consentendo all'acqua di scendere nella fossa.
6. L'appellante sottoponeva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
a) Erronea affermazione della responsabilità del per mancato funziona- Parte_1
mento dell'impianto fognario – Errata e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c – Erronea
valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie, in mancanza di una CTU che
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accertasse l'origine ed i danni patiti dalla parte attrice, ritenuti incerti, potendo essere stati conseguenza della conduttura o diramazione di scarico di pertinenza esclusiva ed al servizio esclusivo del locale commerciale. Era a carico dell'attrice l'onere della pro-
va del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e quello inerente l'incidenza tra il bene in custodia del e l'evento dannoso. Il teste non era Parte_1 Tes_1
attendibile in quanto legato da legami di parentela con l'attrice e non dotato di partico-
lari cognizioni tecniche. Il teste sembrava riferisse circostanze apprese direttamente nell'immediatezza dei fatti mentre in realtà non era presente neppure alle operazioni dei tecnici. L'altro teste escusso riferiva dell'intervento per rimuovere il tappo che si era formato nel tubo di scarico che raccoglie le acque del bar, mentre la pulizia della fossa biologica dove era riscontrata la presenza di materiale duro e grasso avveniva solo successivamente. Il materiale duro e grasso non era indicato dalla fattura emessa dalla ditta di espurgo dalla quale emergeva che l'intervento veniva eseguito in data
14.6.17 e non nella data indicata in atto di citazione e che i rifiuti portati dal
[...]
erano fanghi relativi a fosse settiche, consistenti in Controparte_3
materiale liquido e non solido e grasso. Alla data indicata in citazione (7.6.07) il locale commerciale non aveva subito alcun allagamento derivante da rigurgito di acque nere.
L'appellante evidenziava come la consulenza tecnica di parte, redatta dal fiduciario dell'attore, costituisse una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, la cui attendibilità era messa in discussione dal formula-
rio rifiuti richiamato posto a corredo della fattura n. 39/B del 30.6.07. Il Parte_1
quindi rimarcava l'assenza di una CTU e quindi la carenza probatoria che doveva comportare il rigetto della domanda.
b) Errata valutazione degli atti processuali e conseguente altrettanto errata applicazio-
ne dell'art. 2697 c.c. perché il giudice prime cure quantificava i danni omettendo di considerare come la parte non avesse fornito prova della loro esistenza e riconducibili-
tà all'evento dannoso. I testimoni non indicavano gli elementi dell'arredo del bar dan-
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neggiati e la consulenza di parte non dimostrava alcunché; le fotografie prodotte dall'attrice non provavano nulla con riferimento al danneggiamento alle suppellettili ed all'arredo e precisamente alla pedana, lavastoviglie, produttore di ghiaccio, vetrina fredda, macchina da caffè nonché danni al pavimento e rivestimento in linoleum anti-
scivolo, non potendosi evincere dalle stesse che tali componenti fossero stati realmen-
te danneggiati e pregiudicati dalla fuoriuscita dei liquami.
c) Errata statuizione sull'inoperatività della polizza assicurativa e/o non sussistenza della copertura assicurativa per omesso esame delle condizioni generali di polizza perché la compagnia eccepiva la non copertura assicurativa dell'evento dannoso co-
me rappresentato, correlando tale sua allegazione o argomentazione difensiva alle condizioni di polizza allegate al proprio fascicolo di parte. Errava quindi il giudice nel sostenere che il convenuto non produceva il documento negoziale in virtù del quale era invece dimostrata la copertura assicurativa. La clausola n. 1, riportata alla pag. 29
della “garanzia particolare” sezione danni da acqua, prevedeva, sotto la rubricazione della ricerca del guasto “in seguito a spargimento di acqua che la Parte_4
[..
”, l'indicazione delle spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse con i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua …….”.
Nella sezione “Danni da Acqua”, alla pag. 28, con riferimento ai pregiudizi da ricondur-
re al fenomeno delle infiltrazioni di acqua, si evince agevolmente che tra i rischi assi-
curati sono contemplati:
- sotto la lettera “C”, quelli relativi a danni causati da spargimento di acqua proveniente da impianti (al servizio del fabbricato) idrici, igienici, di riscaldamento, di condiziona-
mento, antincendio, tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale e gelo
- la medesima garanzia è prevista anche per quelli di cui alla lettera “D” derivanti da occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto “C” nonché per quelli al punto “E”, conseguenti a rottura accidentale di pluviali o grondaie del fabbricato o a lo-
ro occlusioni provocate da neve e grandine e per finire per i danni di cui al punto “F”
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verificatosi per spargimento di acqua a seguito di trabocco o rigurgito della rete fogna-
ria. Il rischio era quindi coperto.
L'appellante quindi così concludeva: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli adita, così
provvedere: 1) Rigettare la domanda spiegata dall'attrice per i motivi precisati e rasse-
gnati di cui al punto sub 1) e 2) della premessa del presente atto e per l'effetto di ciò
riformare la sentenza di primo grado n. 858/18; 2) In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta totale o parziale fondatezza della domanda introduttiva del giudizio di primo grado proposta dalla SI.ra , accogliere la domanda di manleva così Controparte_1
come esperita nel giudizio di primo grado nei confronti della terza chiamata in causa per i motivi argomentati di cui al punto sub 3) del presente Controparte_2
atto di appello e per l'effetto di ciò in riforma della sentenza di primo grado n. 858/18
condannare la , nella persona del suo legale rapp.te p.t, a te- Controparte_2
nere manlevato ed indenne il , odierno appellante, di tutti gli Parte_1
importi cui lo stesso dovesse essere condannato in ragione della domanda di garanzia esperita;
3) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”
7. si costituiva nel gravame invocandone l'inammissibilità Controparte_4
in virtù dell'istituto del filtro in appello di cui all'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua fondatezza, per la domanda finalizzata alla riforma della decisione in favore dell'attrice, risultando infondata l'impugnazione del rigetto della domanda in manleva.
Evidenziava come fosse assai poco plausibile che in una giornata non piovosa le ac-
que reflue potessero risalire all'interno di una fossa biologica per un dislivello di circa un metro e mezzo per poi sgorgare dagli scarichi del lavello determinando un allaga-
mento di proporzioni quali quelle descritte da controparte e comunque la polizza sti-
pulata dal , nei limiti previsti dalle Condizioni Generali di Parte_1
Assicurazione, garantiva unicamente i costi necessari a riparare le tubature danneg-
giate o distrutte da una serie di eventi contemplati, oltre a tenere indenne l'assicurato
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della somma dovuta quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagio-
nati a terzi in conseguenza di un evento accidentale. Il mancato danneggiamento delle tubature idriche e la non riferibilità a cause accidentali dell'allagamento escludevano le ipotesi di copertura previste in garanzia.
Evidenziava come le dichiarazioni rese dal teste , figlio Testimone_2
dell'Amministratore della ditta di espurgo, indicassero la presenza di due centimetri di acqua. Il tappo di materiale indurito si trovava all'interno di un tubo che convogliava le acque di scarico del bar e quelle di altri appartamenti del condominio in un pozzetto.
La Compagnia precisava di aver depositato nel giudizio di primo grado il frontespizio delle condizioni di polizza globale fabbricati dal quale si evince che la garanzia non risultava operativa perché prevedeva un rimborso delle spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricato ed impianti sostenute allo scopo di ricercare ed elimi-
nare la rottura che dava origine allo spargimento d'acqua ed il giudice, in virtù di tale documentazione, correttamente stabiliva che non vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta di manleva.
Così la compagnia di assicurazione concludeva: “Voglia l'adito Tribunale: IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare il proposto appello inammissibile ed improponibile alla luce delle disposizioni di cui all'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. 38/2012 conv. con L.
134/2012), poiché non ha ragionevole probabilità di essere accolto con particolare ri-
ferimento alla richiesta di riforma della sentenza nel punto in cui non riconosce la sus-
sistenza dei presupposti per la manleva;
in caso di mancato accoglimento di tale ec-
cezione IN VIA PRINCIPALE: riformare nel merito la sentenza n. 858/18 ritenendo pri-
va di fondamento la domanda principale. Con vittoria di spese;
nella ipotesi di mancato accoglimento del principale motivo di appello: IN VIA GRADATA: confermare la sen-
tenza n. 858/18 nella parte relativa al rigetto della richiesta di manleva formulata dal
. Con vittoria di spese.” Parte_1
8. si costituiva nel gravame contestandone la fondatezza e pero- Controparte_1
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rando la conferma della sentenza di primo grado concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza del gravame con vittoria di spese da distrarsi.
9. All'udienza del 15.4.25 la causa era trattenuta in decisione, salvo essere rimessa sul ruolo per acquisire il fascicolo di primo grado, e, quindi, essere nuovamente tratte-
nuta in decisione, senza termini, all'udienza dell'otto luglio 2025.
Motivi della decisione
10. Il Collegio non ha a disposizione nel gravame il fascicolo di parte di primo gra-
do della compagnia di assicurazione chiamata in causa. Detto fascicolo non è riprodot-
to, né in cartaceo e neppure in via telematica, neppure presente nel fascicolo telemati-
co del primo grado promosso nel 2009 quando non sussisteva l'obbligo di produzione nel processo civile telematico. La Corte non ha, quindi, a disposizione la documenta-
zione prodotta dalla e, in sostanza, non ha nulla che inerisca il contratto CP_2
di assicurazione invocato dal convenuto e che possa confutare quanto esposto dal primo giudice in merito alla mancanza di riscontro della sussistenza della copertura assicurativa. La causa deve essere decisa in base agli atti ed i documenti effettiva-
mente contenuti nel fascicolo del presente grado, non potendo la Corte autorizzare il deposito tardivo del fascicolo di parte o rimettere la causa sul ruolo per acquisire quello mancante, in quanto il deposito del fascicolo costituisce un onere della parte secondo quanto statuito dalla S.C. (sentenza n. 5828/2006). per la quale nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado,
essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio,
anche dei fascicoli di parte. Concede quindi precedenza alla disamina del motivo pro-
posto sul punto c) dichiarandone il rigetto per infondatezza
11. Anche gli altri motivi di appello sono infondati. L'appellante, in sostanza, solle-
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va il problema dell'onere della prova del nesso causale per l'an ed il quantum della controversia in esame e, a tal riguardo, la Corte ritiene che il riscontro dei fatti emerga chiaramente assecondando la fondatezza della domanda attorea. Il riscontro è dato dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado e la Corte non rileva profili di inat-
tendibilità dei due testimoni escussi, le cui dichiarazioni erano poste a base della deci-
sione impugnata. Non è fondata l'affermazione dell'appellante secondo il quale l'origine dei danni poteva essere individuata nella conduttura o diramazione di scarico di pertinenza esclusiva dell'attore. La prova per testi espletata, con particolare riferi-
mento all'operatore che interveniva sul posto, evidenziava come quanto avvenuto fos-
se stato conseguenza del “tappo” che sostanzialmente impediva il deflusso del liquido nella fossa biologica condominiale del tipo IMHOFF. La testimonianza forniva riscon-
tro sia della riconducibilità della responsabilità dell'accaduto al bene condominiale che del nesso di causalità con l'evento verificatosi. Il teste va considerato at- Tes_1
tendibile anche se legato da legami di parentela con l'attrice, non risultando il legame ostativo all'escussione. Costantemente statuisce la S.C., anche con l'ordinanza n.
2295/2021, che il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, non concerne i soggetti che sono legati al-
le parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, che ben devono essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibi-
lità dei testimoni, all'esito del loro esame. Indici di inattendibilità del teste escusso nel caso del non ve ne sono e quindi la Corte giudica veritiere le dichiarazioni Tes_1
rese dal teste. La mancanza di particolari cognizioni tecniche da parte del testimone costituisce circostanza non rilevante considerato che si limitava a riferire Tes_1
semplici fatti accertatati di persona senza procedere a valutazioni.
Anche le dichiarazioni rese dall'altro testimone, il tecnico intervenuto, che menzionava
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l'esistenza del “tappo” che si era formato all'innesto della fossa biologica, sono atten-
dibili. La Corte non rinviene alcuna contraddizione, che l'appellante rintraccia nell'intervenuta successiva pulizia della fossa non coeva con il primo intervento perché
il tecnico, chiamato per superare l'emergenza, agiva evidentemente in un primo tempo per rompere il tappo e, successivamente risolto il problema, ben poteva intervenire eseguendo la manutenzione e quindi procedendo alla pulizia del manufatto in tempi diversi. Eventuali incongruenze del documento fiscale, infine, non incideva di certo sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal tecnico intervenuto.
12. In merito al motivo avente ad oggetto il quantum debeatur, la S.C., con l'ord. n.
5362/2025 in tema di perizia di parte stragiudiziale, precisa che il giudice, qualora in-
tenda concedere credito all'elaborato, deve fornire “adeguata motivazione di tale sua valutazione”. Il primo giudice forniva il necessario riscontro sottolineando la totale sin-
tonia dell'elaborato con le risultanze della prova testi, la sua analiticità e la precisione,
quanto alla individuazione della causa dell'allagamento, la precisa logica ricostruzione dell'accaduto. La consulenza era utilizzata per confermare il convincimento pur costi-
tuendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico “priva di autonomo va-
lore probatorio” (Cass. 259/2013) perché utile a formare il convincimento, unitamente ad altri elementi rilevanti sul piano istruttorio, anche se costituiva una “mera allegazio-
ne defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023).
I danni erano difatti evincibili anche dalle foto versate in atti, confermate dai testimoni,
e dai preventivi di riparazione, pur non potendo anche questi costituire prova rigorosa dell'entità dei danni. Il preventivo, difatti, riveste comunque valore indiziario il cui ap-
prezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come av-
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venuto. Parte attrice allegava anche la fattura collegata al preventivo di spesa ed il quadro complessivo probatorio, in sostanza, risulta idoneo alla prova del danno, anche secondo la Corte.
13. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, €.8.617,00, e liqui-
dazione dei compensi nella misura prossima ai minimi tariffari, stante la natura non complessa delle questioni esaminate.
14. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per il Parte_1
.
[...]
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta l'appello.
CP_ b) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e , delle spese di lite del grado liquidate per ciascuno in
[...] Controparte_2
€.3.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
c) Distrae le spese liquidate in favore di in favore dell'avv. Antonio Controparte_1
Carozza, dichiaratosi antistatario.
d) Dichiara la sussistenza, per il , dei requisiti previsti per il Parte_1 Parte_1
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 858/18 pronunziata dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 9.3.18, iscritto al n.4986/2018 del
ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
TRA
(p. iva ), con sede in San Nicola la Strada, Parte_1 P.IVA_1
alla Via Appia n. 144, in persona del suo amministratore p.t, rappresentato e difeso giusta procura conferita su foglio separato, dall'avv. Raffaele Gavarro
( , indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1 [...]
Email_1
-appellante -
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Ca- Controparte_1 C.F._2
rozza Antonio, C.F. giusta procura speciale rilasciata in primo C.F._3
grado, PEC: Email_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
-appellata -
Nonché:
, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giovanni Pilla in virtù di Procura Generale alle liti per Notaio del 27/04/2017, Per_1
repertorio 81954, raccolta 38076, PEC: Email_3
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.10.2018 il Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Ve-
[...]
tere, emessa nel giudizio rubricato con R.G n. 701330/09, di accoglimento della do-
manda proposta da nei confronti dell'attuale appellante per sentir Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta per i danni lamenta-
ti, all'attività commerciale di bar, esercitata a seguito della fuoriuscita dall'interno degli scarichi dei lavandini del bancone di acque reflue, provenienti dai tubi degli scarichi,
collegati alla fossa biologica. L'attrice allegava di essere stata indotta, nell'occasione,
a sospendere la somministrazione di bevande. L'accaduto provocava un corto circuito delle celle frigorifere delle vetrine dei dolci e l'invasione all'interno del locale di acque reflue con conseguente sospensione dell'attività ed intervento di una ditta di espurgo che liberava la fossa biologica, otturata a causa della carente manutenzione ordinaria.
2. Il contestava la dinamica dei fatti rappresentata dalla parte attrice, so- Parte_1
stenendo non verosimile la possibilità che le acque reflue potessero risalire per un di-
slivello di circa un metro e mezzo, fuoriuscire dagli scarichi del lavello e determinare i danni richiesti. Affermava che l'occlusione si determinava nel tratto della condotta di scarico al servizio esclusivo del locale commerciale che si innesta nell'impianto con-
dominiale.
Il convenuto chiamava comunque a partecipare al giudizio CP_2 Parte_3
per sentirsi manlevare in virtù della polizza contratta a garanzia dei danni deri-
[...]
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
vanti da eventi come quello in esame.
3. La compagnia di assicurazione si costituiva in giudizio contestando la sussistenza della copertura assicurativa.
4. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'escussione di testimoni, il giudice condan-
nava la convenuta al pagamento della somma pari ad € 8.617,50 oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno, rivalutata secondo gli indici
Istat Foi, dalla data del fatto (7 giugno 2007), fino a quella di pubblicazione della sen-
tenza, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in 186,58 per esborsi,
ed €.4.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella mi-
sura del 15% del compenso totale unitamente agli accessori previsti dalla legge. Il
giudice nel contempo rigettava la domanda di garanzia esperita dal con- Parte_1
venuto rilevando che il non aveva dato prova della sussistenza della co- Parte_1
pertura assicurativa, con la conseguenza che il era anche condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite sopportate dalla terza chiamata, quantificate nella misu-
ra di € 4.250,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
5. Il giudice concedeva credito al teste indicato dalla parte attrice, , Testimone_1
che dichiarava di aver visto fuoriuscire dalla parte inferiore del banco, dai lavelli e dalla vetrina dove venivano conservati i dolci, acqua sporca con materiale vario. Il locale si allagava e notava l'uscita di fumo dalla vetrinetta. Confermava l'avvenuto intervento della ditta espurghi, l'apertura della fossa biologica, risultata piena e che sembrava cementata, tanto da necessitare di un palo di ferro per spezzare la massa indurita ed eliminare il materiale presente, consentendo all'acqua di scendere nella fossa.
6. L'appellante sottoponeva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
a) Erronea affermazione della responsabilità del per mancato funziona- Parte_1
mento dell'impianto fognario – Errata e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c – Erronea
valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie, in mancanza di una CTU che
Pagina 3 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
accertasse l'origine ed i danni patiti dalla parte attrice, ritenuti incerti, potendo essere stati conseguenza della conduttura o diramazione di scarico di pertinenza esclusiva ed al servizio esclusivo del locale commerciale. Era a carico dell'attrice l'onere della pro-
va del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e quello inerente l'incidenza tra il bene in custodia del e l'evento dannoso. Il teste non era Parte_1 Tes_1
attendibile in quanto legato da legami di parentela con l'attrice e non dotato di partico-
lari cognizioni tecniche. Il teste sembrava riferisse circostanze apprese direttamente nell'immediatezza dei fatti mentre in realtà non era presente neppure alle operazioni dei tecnici. L'altro teste escusso riferiva dell'intervento per rimuovere il tappo che si era formato nel tubo di scarico che raccoglie le acque del bar, mentre la pulizia della fossa biologica dove era riscontrata la presenza di materiale duro e grasso avveniva solo successivamente. Il materiale duro e grasso non era indicato dalla fattura emessa dalla ditta di espurgo dalla quale emergeva che l'intervento veniva eseguito in data
14.6.17 e non nella data indicata in atto di citazione e che i rifiuti portati dal
[...]
erano fanghi relativi a fosse settiche, consistenti in Controparte_3
materiale liquido e non solido e grasso. Alla data indicata in citazione (7.6.07) il locale commerciale non aveva subito alcun allagamento derivante da rigurgito di acque nere.
L'appellante evidenziava come la consulenza tecnica di parte, redatta dal fiduciario dell'attore, costituisse una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, la cui attendibilità era messa in discussione dal formula-
rio rifiuti richiamato posto a corredo della fattura n. 39/B del 30.6.07. Il Parte_1
quindi rimarcava l'assenza di una CTU e quindi la carenza probatoria che doveva comportare il rigetto della domanda.
b) Errata valutazione degli atti processuali e conseguente altrettanto errata applicazio-
ne dell'art. 2697 c.c. perché il giudice prime cure quantificava i danni omettendo di considerare come la parte non avesse fornito prova della loro esistenza e riconducibili-
tà all'evento dannoso. I testimoni non indicavano gli elementi dell'arredo del bar dan-
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neggiati e la consulenza di parte non dimostrava alcunché; le fotografie prodotte dall'attrice non provavano nulla con riferimento al danneggiamento alle suppellettili ed all'arredo e precisamente alla pedana, lavastoviglie, produttore di ghiaccio, vetrina fredda, macchina da caffè nonché danni al pavimento e rivestimento in linoleum anti-
scivolo, non potendosi evincere dalle stesse che tali componenti fossero stati realmen-
te danneggiati e pregiudicati dalla fuoriuscita dei liquami.
c) Errata statuizione sull'inoperatività della polizza assicurativa e/o non sussistenza della copertura assicurativa per omesso esame delle condizioni generali di polizza perché la compagnia eccepiva la non copertura assicurativa dell'evento dannoso co-
me rappresentato, correlando tale sua allegazione o argomentazione difensiva alle condizioni di polizza allegate al proprio fascicolo di parte. Errava quindi il giudice nel sostenere che il convenuto non produceva il documento negoziale in virtù del quale era invece dimostrata la copertura assicurativa. La clausola n. 1, riportata alla pag. 29
della “garanzia particolare” sezione danni da acqua, prevedeva, sotto la rubricazione della ricerca del guasto “in seguito a spargimento di acqua che la Parte_4
[..
”, l'indicazione delle spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse con i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua …….”.
Nella sezione “Danni da Acqua”, alla pag. 28, con riferimento ai pregiudizi da ricondur-
re al fenomeno delle infiltrazioni di acqua, si evince agevolmente che tra i rischi assi-
curati sono contemplati:
- sotto la lettera “C”, quelli relativi a danni causati da spargimento di acqua proveniente da impianti (al servizio del fabbricato) idrici, igienici, di riscaldamento, di condiziona-
mento, antincendio, tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale e gelo
- la medesima garanzia è prevista anche per quelli di cui alla lettera “D” derivanti da occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto “C” nonché per quelli al punto “E”, conseguenti a rottura accidentale di pluviali o grondaie del fabbricato o a lo-
ro occlusioni provocate da neve e grandine e per finire per i danni di cui al punto “F”
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verificatosi per spargimento di acqua a seguito di trabocco o rigurgito della rete fogna-
ria. Il rischio era quindi coperto.
L'appellante quindi così concludeva: “Voglia la Corte d'Appello di Napoli adita, così
provvedere: 1) Rigettare la domanda spiegata dall'attrice per i motivi precisati e rasse-
gnati di cui al punto sub 1) e 2) della premessa del presente atto e per l'effetto di ciò
riformare la sentenza di primo grado n. 858/18; 2) In subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta totale o parziale fondatezza della domanda introduttiva del giudizio di primo grado proposta dalla SI.ra , accogliere la domanda di manleva così Controparte_1
come esperita nel giudizio di primo grado nei confronti della terza chiamata in causa per i motivi argomentati di cui al punto sub 3) del presente Controparte_2
atto di appello e per l'effetto di ciò in riforma della sentenza di primo grado n. 858/18
condannare la , nella persona del suo legale rapp.te p.t, a te- Controparte_2
nere manlevato ed indenne il , odierno appellante, di tutti gli Parte_1
importi cui lo stesso dovesse essere condannato in ragione della domanda di garanzia esperita;
3) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”
7. si costituiva nel gravame invocandone l'inammissibilità Controparte_4
in virtù dell'istituto del filtro in appello di cui all'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua fondatezza, per la domanda finalizzata alla riforma della decisione in favore dell'attrice, risultando infondata l'impugnazione del rigetto della domanda in manleva.
Evidenziava come fosse assai poco plausibile che in una giornata non piovosa le ac-
que reflue potessero risalire all'interno di una fossa biologica per un dislivello di circa un metro e mezzo per poi sgorgare dagli scarichi del lavello determinando un allaga-
mento di proporzioni quali quelle descritte da controparte e comunque la polizza sti-
pulata dal , nei limiti previsti dalle Condizioni Generali di Parte_1
Assicurazione, garantiva unicamente i costi necessari a riparare le tubature danneg-
giate o distrutte da una serie di eventi contemplati, oltre a tenere indenne l'assicurato
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della somma dovuta quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagio-
nati a terzi in conseguenza di un evento accidentale. Il mancato danneggiamento delle tubature idriche e la non riferibilità a cause accidentali dell'allagamento escludevano le ipotesi di copertura previste in garanzia.
Evidenziava come le dichiarazioni rese dal teste , figlio Testimone_2
dell'Amministratore della ditta di espurgo, indicassero la presenza di due centimetri di acqua. Il tappo di materiale indurito si trovava all'interno di un tubo che convogliava le acque di scarico del bar e quelle di altri appartamenti del condominio in un pozzetto.
La Compagnia precisava di aver depositato nel giudizio di primo grado il frontespizio delle condizioni di polizza globale fabbricati dal quale si evince che la garanzia non risultava operativa perché prevedeva un rimborso delle spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricato ed impianti sostenute allo scopo di ricercare ed elimi-
nare la rottura che dava origine allo spargimento d'acqua ed il giudice, in virtù di tale documentazione, correttamente stabiliva che non vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta di manleva.
Così la compagnia di assicurazione concludeva: “Voglia l'adito Tribunale: IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare il proposto appello inammissibile ed improponibile alla luce delle disposizioni di cui all'art. 54 del Decreto Sviluppo (D.L. 38/2012 conv. con L.
134/2012), poiché non ha ragionevole probabilità di essere accolto con particolare ri-
ferimento alla richiesta di riforma della sentenza nel punto in cui non riconosce la sus-
sistenza dei presupposti per la manleva;
in caso di mancato accoglimento di tale ec-
cezione IN VIA PRINCIPALE: riformare nel merito la sentenza n. 858/18 ritenendo pri-
va di fondamento la domanda principale. Con vittoria di spese;
nella ipotesi di mancato accoglimento del principale motivo di appello: IN VIA GRADATA: confermare la sen-
tenza n. 858/18 nella parte relativa al rigetto della richiesta di manleva formulata dal
. Con vittoria di spese.” Parte_1
8. si costituiva nel gravame contestandone la fondatezza e pero- Controparte_1
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rando la conferma della sentenza di primo grado concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza del gravame con vittoria di spese da distrarsi.
9. All'udienza del 15.4.25 la causa era trattenuta in decisione, salvo essere rimessa sul ruolo per acquisire il fascicolo di primo grado, e, quindi, essere nuovamente tratte-
nuta in decisione, senza termini, all'udienza dell'otto luglio 2025.
Motivi della decisione
10. Il Collegio non ha a disposizione nel gravame il fascicolo di parte di primo gra-
do della compagnia di assicurazione chiamata in causa. Detto fascicolo non è riprodot-
to, né in cartaceo e neppure in via telematica, neppure presente nel fascicolo telemati-
co del primo grado promosso nel 2009 quando non sussisteva l'obbligo di produzione nel processo civile telematico. La Corte non ha, quindi, a disposizione la documenta-
zione prodotta dalla e, in sostanza, non ha nulla che inerisca il contratto CP_2
di assicurazione invocato dal convenuto e che possa confutare quanto esposto dal primo giudice in merito alla mancanza di riscontro della sussistenza della copertura assicurativa. La causa deve essere decisa in base agli atti ed i documenti effettiva-
mente contenuti nel fascicolo del presente grado, non potendo la Corte autorizzare il deposito tardivo del fascicolo di parte o rimettere la causa sul ruolo per acquisire quello mancante, in quanto il deposito del fascicolo costituisce un onere della parte secondo quanto statuito dalla S.C. (sentenza n. 5828/2006). per la quale nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado,
essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio,
anche dei fascicoli di parte. Concede quindi precedenza alla disamina del motivo pro-
posto sul punto c) dichiarandone il rigetto per infondatezza
11. Anche gli altri motivi di appello sono infondati. L'appellante, in sostanza, solle-
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va il problema dell'onere della prova del nesso causale per l'an ed il quantum della controversia in esame e, a tal riguardo, la Corte ritiene che il riscontro dei fatti emerga chiaramente assecondando la fondatezza della domanda attorea. Il riscontro è dato dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado e la Corte non rileva profili di inat-
tendibilità dei due testimoni escussi, le cui dichiarazioni erano poste a base della deci-
sione impugnata. Non è fondata l'affermazione dell'appellante secondo il quale l'origine dei danni poteva essere individuata nella conduttura o diramazione di scarico di pertinenza esclusiva dell'attore. La prova per testi espletata, con particolare riferi-
mento all'operatore che interveniva sul posto, evidenziava come quanto avvenuto fos-
se stato conseguenza del “tappo” che sostanzialmente impediva il deflusso del liquido nella fossa biologica condominiale del tipo IMHOFF. La testimonianza forniva riscon-
tro sia della riconducibilità della responsabilità dell'accaduto al bene condominiale che del nesso di causalità con l'evento verificatosi. Il teste va considerato at- Tes_1
tendibile anche se legato da legami di parentela con l'attrice, non risultando il legame ostativo all'escussione. Costantemente statuisce la S.C., anche con l'ordinanza n.
2295/2021, che il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, non concerne i soggetti che sono legati al-
le parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, che ben devono essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibi-
lità dei testimoni, all'esito del loro esame. Indici di inattendibilità del teste escusso nel caso del non ve ne sono e quindi la Corte giudica veritiere le dichiarazioni Tes_1
rese dal teste. La mancanza di particolari cognizioni tecniche da parte del testimone costituisce circostanza non rilevante considerato che si limitava a riferire Tes_1
semplici fatti accertatati di persona senza procedere a valutazioni.
Anche le dichiarazioni rese dall'altro testimone, il tecnico intervenuto, che menzionava
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l'esistenza del “tappo” che si era formato all'innesto della fossa biologica, sono atten-
dibili. La Corte non rinviene alcuna contraddizione, che l'appellante rintraccia nell'intervenuta successiva pulizia della fossa non coeva con il primo intervento perché
il tecnico, chiamato per superare l'emergenza, agiva evidentemente in un primo tempo per rompere il tappo e, successivamente risolto il problema, ben poteva intervenire eseguendo la manutenzione e quindi procedendo alla pulizia del manufatto in tempi diversi. Eventuali incongruenze del documento fiscale, infine, non incideva di certo sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal tecnico intervenuto.
12. In merito al motivo avente ad oggetto il quantum debeatur, la S.C., con l'ord. n.
5362/2025 in tema di perizia di parte stragiudiziale, precisa che il giudice, qualora in-
tenda concedere credito all'elaborato, deve fornire “adeguata motivazione di tale sua valutazione”. Il primo giudice forniva il necessario riscontro sottolineando la totale sin-
tonia dell'elaborato con le risultanze della prova testi, la sua analiticità e la precisione,
quanto alla individuazione della causa dell'allagamento, la precisa logica ricostruzione dell'accaduto. La consulenza era utilizzata per confermare il convincimento pur costi-
tuendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico “priva di autonomo va-
lore probatorio” (Cass. 259/2013) perché utile a formare il convincimento, unitamente ad altri elementi rilevanti sul piano istruttorio, anche se costituiva una “mera allegazio-
ne defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023).
I danni erano difatti evincibili anche dalle foto versate in atti, confermate dai testimoni,
e dai preventivi di riparazione, pur non potendo anche questi costituire prova rigorosa dell'entità dei danni. Il preventivo, difatti, riveste comunque valore indiziario il cui ap-
prezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come av-
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venuto. Parte attrice allegava anche la fattura collegata al preventivo di spesa ed il quadro complessivo probatorio, in sostanza, risulta idoneo alla prova del danno, anche secondo la Corte.
13. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, €.8.617,00, e liqui-
dazione dei compensi nella misura prossima ai minimi tariffari, stante la natura non complessa delle questioni esaminate.
14. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per il Parte_1
.
[...]
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta l'appello.
CP_ b) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
e , delle spese di lite del grado liquidate per ciascuno in
[...] Controparte_2
€.3.000,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
c) Distrae le spese liquidate in favore di in favore dell'avv. Antonio Controparte_1
Carozza, dichiaratosi antistatario.
d) Dichiara la sussistenza, per il , dei requisiti previsti per il Parte_1 Parte_1
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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