Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1997, n. 450
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1998
Art. 4. 1. L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni, e' determinato per l'anno 1998 in lire 666 miliardi.
Conseguentemente la somma complessiva spettante alle predette gestioni risulta determinata per l'anno 1998 in lire 24.472 miliardi ed e' assegnata per lire 18.309 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.252 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciale, per lire 1.297 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.525 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 85 miliardi all'ENPALS.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998