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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di NOLA II SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE di NOLA, II sezione civile, nella persona del giudice in funzione di giudice unico, Dott. Gennaro Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1 sciata i ione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Paolo Pecorario, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni in atti. Con atto di citazione in opposizione ex art 615, primo comma, c.p.c. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'opposta in data 09.11.2023 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.882,26, per omessa corresponsione degli assegni di mantenimento dei figli minori dei mesi da aprile a giugno 2020 e da ottobre 2020 a gennaio 2022 (18 assegni mensili di € 700,00), in virtù dell'ordinanza recante i provvedimenti provvisori ed urgenti emessa dal Tribunale di Nola in data 07.10.2019 e della sentenza n. 2305/2022 del medesimo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi depositata in data 21.11.2022 (provvedimenti resi nel giudizio recante RGAC 7129/2018).
A tal fine lo stesso deduceva di aver provveduto al puntuale pagamento degli assegni di mantenimento richiesti con il precetto in contanti e alla presenza dei figli, precisando che l'ex coniuge aveva dapprima inviato un numero IBAN errato e solo con pec del 21.2.2022 gli aveva fornito un numero IBAN corretto.
Inoltre, l'opponente deduceva di aver pagato somme in luogo dell'ex coniuge per Tari 2021, bolletta dell'energia elettrica e bolletta della GORI riferite al periodo in cui la stessa risiedeva nella casa familiare, per un totale di € 868,45. Infine, l'opponente deduceva che l'avvocato della ex moglie, con pec del 21.2.2022, aveva chiesto solo il pagamento degli assegni di aprile, maggio e giugno 2020 e ciò dimostrava che gli altri assegni erano stati pagati.
1 Costituitasi, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Eccepiva, in particolare, che non era stata prodotta alcuna prova dell'asserito pagamento, che la richiesta di numero IBAN era stata avanzata solo a settembre 2021, che le somme pagate dal per Parte_1 Per_1
bolletta energia elettrica e bolletta della Gori erano state imputate al pagamento dell'assegno di
[...] febbraio 2022, come da accordo tra le parti (all. 7), che il precedente difensore avv. Cuozzo aveva erroneamente chiesto il pagamento solo di tre rate mensili anziché di 18, nonostante l'opposta avesse richiesto di procedere anche per le 15 rate da ottobre 2020 a gennaio 2022 (all. 5), che la richiesta di sole tre mensilità proveniente dall'avv. Cuozzo non poteva valere come quietanza di pagamento.
Alla prima udienza venivano ascoltate le parti comparse personalmente, le quali confermavano le proprie posizioni.
Con ordinanza del 18.4.2024 il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
Depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo.
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente di tardività della costituzione della parte opposta poiché è documentalmente provata la tempestività della costituzione depositata in data 02.02.2025 come attestato dalla ricevuta di accettazione e consegna pec e come si evince dal fascicolo telematico.
L'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato ha affermato che il deposito operato con modalità telematica deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia, ovverosia con l'emissione della seconda PE (ex multis Cass. Civ. n. 12422/2021) in virtù del principio richiamato dall'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, ovvero: “la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.
Nel merito preme rilevare che secondo la Suprema Corte “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. S.U. 13533/2001).
L'onere della prova del pagamento delle 18 quote mensili dell'assegno di mantenimento incombeva pertanto sulla parte opponente. L'opponente ha chiesto provarsi il pagamento a mezzo di prova testimoniale che però non è stata ammessa ex artt. 2721 e 2726 c.c. sia in considerazione dell'estrema litigiosità tra le parti e sia della non esiguità dell'assegno. Tale decisione merita di essere confermata, in quanto dai documenti di causa (in particolare dalla richiesta reciproca di addebito emergente dalla lettura della sentenza di separazione e dal fatto che l'opponente comunicava con l'ex coniuge non direttamente ma tramite la figlia maggiore) emerge una notevole litigiosità tra le parti, che, unitamente all'importo di ingente ammontare dell'assegno, esclude che si possa derogare al divieto di prova testimoniale di cui ai cennati articoli del codice civile. Pertanto, non è stata fornita la prova del pagamento, atteso che le richieste di IBAN, peraltro risalenti solo a settembre 2021, e il tentativo di bonifico non andato a buon fine non valgono a provare il pagamento.
2 L'opponente ha dedotto in parziale compensazione l'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di spese non corrisposte durante la permanenza nella casa coniugale, ovvero la Tari 2021, una bolletta dell'energia elettrica e una bolletta della Gori. Premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (Cass. 23569/2016), occorre rilevare che è documentalmente provato che è intervenuto accordo tra le parti e tali somme sono state imputate alla mensilità del mese di febbraio 2022 che difatti non è stata richiesta nell'atto di precetto impugnato. Infine, non può valere come prova del pagamento la richiesta dell'avv. Cuozzo del 21.2.2022 di sole tre quote dell'assegno, sia perché tale richiesta non prova alcun pagamento, sia perché essa non costituisce una quietanza di pagamento, la quale, per valere come tale, deve attestare univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, oltre che provenire dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione (Cass. 19034/2024), tutte circostanze insussistenti nel caso di specie, ma anche perché è provato documentalmente che l'opposta aveva richiesto di procedere anche per le 15 rate da ottobre 2020 a gennaio 2022 (all. 5), di tal che la richiesta di sole tre rate deve attribuirsi ad una omissione da parte del legale. Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4.000,00 per compensi (valori tra i minimi e i medi, tenuto conto del grado di complessità della causa e del mancato espletamento di prove orali), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pecorario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura Controparte_1 di € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pecorario. Così deciso in Nola il 22.12.2025
Il giudice Dott. Gennaro BEATRICE
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Il TRIBUNALE di NOLA, II sezione civile, nella persona del giudice in funzione di giudice unico, Dott. Gennaro Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6301 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1 sciata i ione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Paolo Pecorario, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni in atti. Con atto di citazione in opposizione ex art 615, primo comma, c.p.c. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'opposta in data 09.11.2023 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.882,26, per omessa corresponsione degli assegni di mantenimento dei figli minori dei mesi da aprile a giugno 2020 e da ottobre 2020 a gennaio 2022 (18 assegni mensili di € 700,00), in virtù dell'ordinanza recante i provvedimenti provvisori ed urgenti emessa dal Tribunale di Nola in data 07.10.2019 e della sentenza n. 2305/2022 del medesimo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi depositata in data 21.11.2022 (provvedimenti resi nel giudizio recante RGAC 7129/2018).
A tal fine lo stesso deduceva di aver provveduto al puntuale pagamento degli assegni di mantenimento richiesti con il precetto in contanti e alla presenza dei figli, precisando che l'ex coniuge aveva dapprima inviato un numero IBAN errato e solo con pec del 21.2.2022 gli aveva fornito un numero IBAN corretto.
Inoltre, l'opponente deduceva di aver pagato somme in luogo dell'ex coniuge per Tari 2021, bolletta dell'energia elettrica e bolletta della GORI riferite al periodo in cui la stessa risiedeva nella casa familiare, per un totale di € 868,45. Infine, l'opponente deduceva che l'avvocato della ex moglie, con pec del 21.2.2022, aveva chiesto solo il pagamento degli assegni di aprile, maggio e giugno 2020 e ciò dimostrava che gli altri assegni erano stati pagati.
1 Costituitasi, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Eccepiva, in particolare, che non era stata prodotta alcuna prova dell'asserito pagamento, che la richiesta di numero IBAN era stata avanzata solo a settembre 2021, che le somme pagate dal per Parte_1 Per_1
bolletta energia elettrica e bolletta della Gori erano state imputate al pagamento dell'assegno di
[...] febbraio 2022, come da accordo tra le parti (all. 7), che il precedente difensore avv. Cuozzo aveva erroneamente chiesto il pagamento solo di tre rate mensili anziché di 18, nonostante l'opposta avesse richiesto di procedere anche per le 15 rate da ottobre 2020 a gennaio 2022 (all. 5), che la richiesta di sole tre mensilità proveniente dall'avv. Cuozzo non poteva valere come quietanza di pagamento.
Alla prima udienza venivano ascoltate le parti comparse personalmente, le quali confermavano le proprie posizioni.
Con ordinanza del 18.4.2024 il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e rinviava la causa per la rimessione in decisione.
Depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, alla successiva udienza la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo.
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente di tardività della costituzione della parte opposta poiché è documentalmente provata la tempestività della costituzione depositata in data 02.02.2025 come attestato dalla ricevuta di accettazione e consegna pec e come si evince dal fascicolo telematico.
L'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato ha affermato che il deposito operato con modalità telematica deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia, ovverosia con l'emissione della seconda PE (ex multis Cass. Civ. n. 12422/2021) in virtù del principio richiamato dall'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011, ovvero: “la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.
Nel merito preme rilevare che secondo la Suprema Corte “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]” (Cass. S.U. 13533/2001).
L'onere della prova del pagamento delle 18 quote mensili dell'assegno di mantenimento incombeva pertanto sulla parte opponente. L'opponente ha chiesto provarsi il pagamento a mezzo di prova testimoniale che però non è stata ammessa ex artt. 2721 e 2726 c.c. sia in considerazione dell'estrema litigiosità tra le parti e sia della non esiguità dell'assegno. Tale decisione merita di essere confermata, in quanto dai documenti di causa (in particolare dalla richiesta reciproca di addebito emergente dalla lettura della sentenza di separazione e dal fatto che l'opponente comunicava con l'ex coniuge non direttamente ma tramite la figlia maggiore) emerge una notevole litigiosità tra le parti, che, unitamente all'importo di ingente ammontare dell'assegno, esclude che si possa derogare al divieto di prova testimoniale di cui ai cennati articoli del codice civile. Pertanto, non è stata fornita la prova del pagamento, atteso che le richieste di IBAN, peraltro risalenti solo a settembre 2021, e il tentativo di bonifico non andato a buon fine non valgono a provare il pagamento.
2 L'opponente ha dedotto in parziale compensazione l'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di spese non corrisposte durante la permanenza nella casa coniugale, ovvero la Tari 2021, una bolletta dell'energia elettrica e una bolletta della Gori. Premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (Cass. 23569/2016), occorre rilevare che è documentalmente provato che è intervenuto accordo tra le parti e tali somme sono state imputate alla mensilità del mese di febbraio 2022 che difatti non è stata richiesta nell'atto di precetto impugnato. Infine, non può valere come prova del pagamento la richiesta dell'avv. Cuozzo del 21.2.2022 di sole tre quote dell'assegno, sia perché tale richiesta non prova alcun pagamento, sia perché essa non costituisce una quietanza di pagamento, la quale, per valere come tale, deve attestare univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, oltre che provenire dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione (Cass. 19034/2024), tutte circostanze insussistenti nel caso di specie, ma anche perché è provato documentalmente che l'opposta aveva richiesto di procedere anche per le 15 rate da ottobre 2020 a gennaio 2022 (all. 5), di tal che la richiesta di sole tre rate deve attribuirsi ad una omissione da parte del legale. Le ragioni che precedono determinano, in definitiva, il rigetto della domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 4.000,00 per compensi (valori tra i minimi e i medi, tenuto conto del grado di complessità della causa e del mancato espletamento di prove orali), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pecorario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di nella misura Controparte_1 di € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo Pecorario. Così deciso in Nola il 22.12.2025
Il giudice Dott. Gennaro BEATRICE
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