Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1238
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza del beneficio fondiario

    La Corte ritiene applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'onere probatorio spetta alla pubblica amministrazione per dimostrare la fondatezza della pretesa. Tale onere non è stato assolto dal consorzio, che non si è costituito in giudizio.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte accoglie il ricorso basandosi principalmente sull'onere probatorio non assolto dal consorzio, ma implicitamente riconosce la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1238
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1238
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo