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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1238/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2910/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trento - Via Dei Solteri N. 10/a 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SO IO IN - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240006046088000 CONS BONIFICA 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240006046088000 CONS BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di pagamento n. 11220240006046088000, notificata in data 28/01/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita a contributi consortili 2022-2023 (€ 3.035,88) del Consorzio_1.
Censura l'atto per inesistenza del beneficio fondiario, tenuto conto che nessun beneficio i terreni dei ricorrenti hanno ottenuto da opere di bonifica effettuate dal Consorzio;
sul punto specifica che i terreni ricadono nei Comuni di OV (lambito dal Torrente Malachia), ZI (fiumara ZI) e NE
(lambito dal Torrente Ferruzzano), nonchè che gli stessi, a causa della inesistente manutenzione
(mancanza di interventi di pulizia dell'alvei, del controllo delle briglie e del consolidamento degli argini, consistente nell'attività di bonifica propria del consorzio), sono soggetti ad esondazioni che costituiscono un pericolo per le infrastrutture.
Inoltre il ricorrente evidenzia che, consultando il Piano di Classifica, dove dovrebbero essere indicate le opere eseguite che abbiano comportato o comportino un beneficio diretto e immediato e per le quali si impone il pagamento del contributo, si è riscontrato non essere stato realizzato alcun intervento, negli anni 2022 e 2023, che possa rientrare nelle opere di bonifica del Piano di Classifica.
Deduce, inoltre, il difetto di motivazione, anche con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale
n.188/2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittima motivazione della cartella.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non è stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio di Bonifica, che avrebbe potuto eventualmente dimostrare il beneficio, non si è costituito in giudizio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 (trecento), con distrazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2910/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trento - Via Dei Solteri N. 10/a 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SO IO IN - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240006046088000 CONS BONIFICA 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240006046088000 CONS BONIFICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di pagamento n. 11220240006046088000, notificata in data 28/01/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita a contributi consortili 2022-2023 (€ 3.035,88) del Consorzio_1.
Censura l'atto per inesistenza del beneficio fondiario, tenuto conto che nessun beneficio i terreni dei ricorrenti hanno ottenuto da opere di bonifica effettuate dal Consorzio;
sul punto specifica che i terreni ricadono nei Comuni di OV (lambito dal Torrente Malachia), ZI (fiumara ZI) e NE
(lambito dal Torrente Ferruzzano), nonchè che gli stessi, a causa della inesistente manutenzione
(mancanza di interventi di pulizia dell'alvei, del controllo delle briglie e del consolidamento degli argini, consistente nell'attività di bonifica propria del consorzio), sono soggetti ad esondazioni che costituiscono un pericolo per le infrastrutture.
Inoltre il ricorrente evidenzia che, consultando il Piano di Classifica, dove dovrebbero essere indicate le opere eseguite che abbiano comportato o comportino un beneficio diretto e immediato e per le quali si impone il pagamento del contributo, si è riscontrato non essere stato realizzato alcun intervento, negli anni 2022 e 2023, che possa rientrare nelle opere di bonifica del Piano di Classifica.
Deduce, inoltre, il difetto di motivazione, anche con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale
n.188/2018.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittima motivazione della cartella.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non è stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio di Bonifica, che avrebbe potuto eventualmente dimostrare il beneficio, non si è costituito in giudizio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 (trecento), con distrazione.