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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 33156/2024 all'udienza del 04.03.2025 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Checchi Parte_1
- pec.
, giusta delega in calce al ricorso. Email_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.09.2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: "dichiarare nei confronti delle parti resistenti il diritto dell'istante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, nella misura e con decorrenza di
.CP legge dal 22.10.2020 sino al 31.03.2024; •per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal 22.10.2020 al
31.03.2024 quantificati in complessivi € 21.516,90 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
• condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
• compensare le spese in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03." Deduceva che con decreto di omologa del Tribunale di Roma notificato alla competente sede CP_1 in data 09.02.2024 veniva accertata la sussistenza, in capo all'istante, del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22.10.2020; che in data 26.03.2024 il ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come sopra.
Nessuno si costituiva per l'CP e il Giudice ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza.
Oggetto della pretesa è il pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1
L.18/80, avendo parte ricorrente ottenuto omologa dell'accertamento sanitario con cui si riconosceva l'invalidità necessaria per ottenere la prestazione con decorrenza dal 22.10.2020. CP L'omologa è stata notificata all' il 9.2.24 così come è stato trasmesso il mod AP 70 in data CP non ha pagato la prestazione ed in data 16.09.2024 la parte 26.03.2024, passati 120 giorni, l' ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa, del mod ap 70,della loro comunicazione e l'atto notorio attesta che la parte non è stata ricoverata in istituti a carico dello Stato.
Preso atto che la parte all'udienza del 04.03.2025 ha dichiarato che la prestazione è stata pagata ad ottobre 2024, si dichiara la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire CP dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto ad ottobre 2024 con la decorrenza accertata in sede di omologa. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono a CP carico dell'
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- dichiara la cessata materia del contendere
- condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 854,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario.
Roma 04.03.2025
Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio del Magistrato Ordinario in tirocinio Dott.ssa Emanuela Cisterna;
dell'Ufficio per il Processo - dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 33156/2024 all'udienza del 04.03.2025 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Checchi Parte_1
- pec.
, giusta delega in calce al ricorso. Email_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE- CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.09.2024 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: "dichiarare nei confronti delle parti resistenti il diritto dell'istante alla concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, nella misura e con decorrenza di
.CP legge dal 22.10.2020 sino al 31.03.2024; •per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal 22.10.2020 al
31.03.2024 quantificati in complessivi € 21.516,90 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
• condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
• compensare le spese in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 42 comma 11 D.L. 269 convertito in L. 326/03." Deduceva che con decreto di omologa del Tribunale di Roma notificato alla competente sede CP_1 in data 09.02.2024 veniva accertata la sussistenza, in capo all'istante, del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22.10.2020; che in data 26.03.2024 il ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come sopra.
Nessuno si costituiva per l'CP e il Giudice ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza.
Oggetto della pretesa è il pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1
L.18/80, avendo parte ricorrente ottenuto omologa dell'accertamento sanitario con cui si riconosceva l'invalidità necessaria per ottenere la prestazione con decorrenza dal 22.10.2020. CP L'omologa è stata notificata all' il 9.2.24 così come è stato trasmesso il mod AP 70 in data CP non ha pagato la prestazione ed in data 16.09.2024 la parte 26.03.2024, passati 120 giorni, l' ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa, del mod ap 70,della loro comunicazione e l'atto notorio attesta che la parte non è stata ricoverata in istituti a carico dello Stato.
Preso atto che la parte all'udienza del 04.03.2025 ha dichiarato che la prestazione è stata pagata ad ottobre 2024, si dichiara la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire CP dell'istante, per avere l' liquidato l'importo dovuto ad ottobre 2024 con la decorrenza accertata in sede di omologa. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono a CP carico dell'
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- dichiara la cessata materia del contendere
- condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 854,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario.
Roma 04.03.2025
Il giudice
Provvedimento redatto con ausilio del Magistrato Ordinario in tirocinio Dott.ssa Emanuela Cisterna;
dell'Ufficio per il Processo - dott. Lorenzo Maria Gatta