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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13292 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 35771/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Ciampino (RM), via Appia Nuova km 17.600, presso lo studio dell'avv. Francesca
CH che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua
Vetere (CE), via Alcide De Gasperi 102, presso lo studio dell'avv. Carlo
TR che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti opposta
N O N C H E '
in proprio e quale procuratore speciale della in persona del CP_2 Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi e Massimiliano
Morelli in virtù di procura generale in atti opposto all'udienza del 23.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente a rimborsare in favore del Parte_1 procuratore antistatario di e in favore Controparte_1
dell' i compensi legali che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in € CP_2
3.727,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 4.7.2024 si è vista notificare da parte di Parte_1 [...]
un atto di pignoramento di crediti verso terzi (atto n. Controparte_1
09784202400023900/001), con il quale l'Agente della riscossione - premesso che la risultava debitrice della complessiva somma di € 84.480,69 in Pt_1 virtù di una numerosa serie di cartelle di pagamento e di sei avvisi di addebito
- ordinava al terzo pignorato ( di pagare detto debito CP_2 Controparte_4 direttamente all'Agente.202400023900/000
Avverso detto atto la ha chiesto al giudice la sospensione Pt_1 dell'esecuzione.
Con ordinanza del 6.10.2025 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente.
La ha riassunto il giudizio limitatamente ai sei avvisi di addebito Pt_1 sottostanti il pignoramento, formulando una serie di motivi di opposizione. CP_2
Si sono costituiti in giudizio sia che Controparte_1
l' che, sollevate numerose eccezioni, hanno contestato la fondatezza CP_2 dell'opposizione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione proposta dalla è del tutto infondata. Pt_1
I sei avvisi di addebito sottostanti il pignoramento in esame risultano tutti ritualmente notificati alla Pt_1
L'avviso di addebito n. 39720180005777742000 è stato notificato alla via pec in data 26.6.2018 (doc. 11 . Pt_1 CP_2
I restanti cinque avvisi di addebito (n. 39720180022834346000; n. 397
20180028578615000; n. 39720190002393636000; n. 39720190002393838000
e n. 39720190002393939000) sono invece stati notificati alla tutti Pt_1 tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (all'indirizzo di viale
Bruno Rizzieri 137, Roma), tutti non consegnati per assenza del destinatario e quindi con “lasciato avviso” e tutti non ritirati presso l'ufficio postale (compiuta giacenza: doc da 11 a 21 . CP_2
2 Al riguardo, deve essere ricordato che in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita (ai sensi dell'art. 30 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) mediante invio diretto, da parte dell' di lettera CP_2
raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della legge n. 890 del 1982 (per tutte, da ultimo, Cass. 29.7.2025, n.
21847).
Tutti i sei avvisi di addebito in esame non risultano tempestivamente opposti (entro 40 giorni dalla notifica), con la conseguenza che la non Pt_1 può in questa sede sollevare alcuna doglianza concernente detti avvisi, né di forma, né di merito (sulla non debenza dei contributi pretesi dall' né di CP_2 prescrizione delle pretese eventualmente maturata fino alla data di notifica CP_2
di essi.
Peraltro, entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica di ciascuno di detti avvisi (termine che deve tener conto della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza Covid), con un unico atto di intimazione l'Agente della riscossione ha richiesto alla il Pt_1
pagamento delle somme riportate in detti sei avvisi (intimazione di pagamento n. 09720239058327407000, notificata alla in data 20.11.2023 presso il Pt_1
nuovo indirizzo di via Marcello Alessio 59, Roma: doc. 4 e 4A Agenzia convenuta).
Detta intimazione è atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, sicché le pretese non sono prescritte. CP_2
3 Quanto poi all'invocato annullamento di diritto dei debiti di cui agli avvisi in esame (per effetto del meccanismo previsto dall'art. 1, comma da 537 a 543, della legge n. 228/2012), va osservato quanto segue.
Risulta che in data 5.8.2024 la abbia inviato ad Agenzia delle Pt_1
Entrate un'istanza di sospensione ex lege n. 228/2012 (art. 1, comma da 537 a
543) senza ottenere risposta.
L'istanza di sospensione è stata presentata dalla anni dopo essersi Pt_1 vista ritualmente notificare sia i detti sei avvisi che la successiva intimazione di pagamento, atti questi non opposti nei termini, con conseguente irretrattabilità del credito riportato nei sei avvisi.
Lo speciale meccanismo sopra richiamato è stato più volte esaminato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che la ratio legis “mira ad evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del
2012 avanzate da parte contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l'annullamento automatico del ruolo”
(così, Cass. 2.12.2024, n. 30841) e che la domanda di sospensione, “al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa della riposta da parte del creditore della pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine sessanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d'ufficio della pretesa creditoria” (così, Cass. 20.5.2025, n.
13501).
Nel caso di specie, si ripete, la domanda di sospensione è stata presentata dalla anni dopo la notifica sia dei sei avvisi che della successiva Pt_1
intimazione di pagamento, con la conseguenza che in alcun modo la parte può invocare a suo favore l'automatico discarico dei ruoli e l'effetto di annullamento previsto dalla legge.
Per i detti motivi l'opposizione proposta deve essere disattesa.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della in favore di entrambe Pt_1
4 le parti convenute (distratte ex art. 93 c.p.c. solo con riguardo ad CP_1 [...]
). Controparte_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00, pari all'importo dei sei avvisi di addebito in esame sottesi al pignoramento presso terzi); e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 23.12.2025.
Il giudice
AS IN
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