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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 725/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 725 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(c.f.: ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Euprepio Curto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Francavilla Fontana, alla via Municipio n. 11, giusto mandato professionale allegato all'atto di appello;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_2 Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in Lecce, alla Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliata;
- APPELLATA–
Nonché
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in
Lecce, alla Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliata;
- APPELLATA–
All'udienza del 17/9/2025, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art.352 c.p.c. da parte dei procuratori delle parti, nei termini loro concessi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., notificato in data 1.4.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2021 9000860304, con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 339.955,95 - relativa a diverse cartelle esattoriali -
notificatale dall' di in data 16.11.2021. Controparte_3 CP_1
Segnatamente, l'opponente chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità delle notifiche effettuate dall'Agente della riscossione, in quanto realizzate mediante l'utilizzo di indirizzi
PEC non inseriti nei pubblici registri e relative a n. 12 avvisi di mora/intimazione; conseguentemente,
chiedeva dichiararsi inesistenti, ovvero nulli, sia l'intimazione di pagamento oggetto di causa, sia le cartelle esattoriali ad essa riferibili, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 537 ss.,
L. 228/2012, non avendo l'Agente della riscossione riscontrato la PEC del 10 maggio 2021, a firma dell'Avv. Curto, con la quale si richiedeva l'annullamento e la cancellazione, previa sospensione, di alcune cartelle esattoriali per vizi inerenti alle relative notifiche, nonché per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata allegazione della procura di autorizzazione alla firma in nome e per conto dell'ente, e la mancata attestazione di conformità del documento informatico;
per l'effetto, chiedeva dichiararsi nullo o annullato il pignoramento presso terzi promosso dall' di Controparte_3 CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e Controparte_3
l' eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_1
di giurisdizione del giudice adito, dovendo la questione essere devoluta al giudice tributario e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte;
l' Controparte_1
di eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva;
il tutto con richiesta di
[...] CP_1
vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva definita con la sentenza n. 1105/2023 del
17.7.2023, con la quale il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione proposta e condannava l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore delle convenute.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 18.9.2023, proponeva appello in persona del l.r.p.t., cui si opponevano l' e Parte_1 Controparte_3
l' di eccependone – in via pregiudiziale – Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. e – nel merito – chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del presente grado.
La causa, all'udienza del 17/9/2025, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art.352 c.p.c. da parte dei procuratori delle parti, nei termini loro concessi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione pregiudiziale in rito,
tempestivamente sollevata dalle appellate di inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto.
Ed invero - in disparte il rilievo per cui le sentenze di opposizione agli atti sono inappellabili, potendo esclusivamente essere censurate mediante ricorso in Cassazione - occorre evidenziare come a fronte di controversie, quale quella in oggetto, aventi ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss.
c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969, secondo quanto stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inapplicabilità al giudizio di opposizione a precetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale concerne anche i termini relativi ai giudizi di impugnazione (v., tra le altre: Cass. 17328/2018, Cass.
21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass. 12250/2007);
“L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad
esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione
al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini
relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale,
ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario” (cfr. Cass.
n. 22484/2014).
E ancora, la giurisprudenza di legittimità conferma che: “le opposizioni esecutive in generale, ivi
comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della
disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase
sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino
alla fase di cassazione” (Cass. n. 95/2017). Tuttavia, occorre evidenziare che la S.C. - fermo il principio della inapplicabilità al procedimento di opposizione a precetto della sospensione feriale dei termini - ha, altresì, stabilito che, nelle opposizioni esecutive, l'istituto de quo torna ad essere applicabile:
- quando si discute soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. n. 6672/2010);
- quando l'attore opponente chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. n. 24047/2009);
- quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
-quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale,
mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione (Cass. 5396/2009);
e, inoltre, anche quando “nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, di cui alcune soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale… tranne nel caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude” (Cass.
n. 15892/2014, Cass. n. 6235/2016, Cass. n. 8113/2013).
Orbene, in ragione di quanto sopra, va osservato come nel caso in esame non ricorra alcuna delle cennate eccezioni.
Senonché, posto che la sentenza di primo grado, oggetto dell'odierno gravame, è stata pubblicata in data 17/7/2023 e notificata in data 18/7/2023, l'atto di appello, notificato il 18/9/2023 - a mezzo pec all'indirizzo dei procuratori costituiti in primo grado (cfr. all.ti semplici al fascicolo telematico di parte appellante) - va dichiarato inammissibile, in quanto proposto ben oltre il cd. termine “breve”
previsto dall'art. 325 c.p.c., ovvero il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.
Difatti, nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 17/8/2023.
2. La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dalla delibazione degli ulteriori motivi di merito.
3. L'appello va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 18.9.2023, da in persona del l.r.p.t, nei Parte_1
confronti di ed Controparte_4 Controparte_1
in persona dei rispettivi ll.rr.p.t, avverso la sentenza n. 1105/2023 del Tribunale di Brindisi
[...]
del 17/7/2023, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; 3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13
comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello - Prima Sezione Civile - in data 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 725 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(c.f.: ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Euprepio Curto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Francavilla Fontana, alla via Municipio n. 11, giusto mandato professionale allegato all'atto di appello;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_2 Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in Lecce, alla Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliata;
- APPELLATA–
Nonché
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici siti in
Lecce, alla Via Rubichi n. 39 è ope legis elettivamente domiciliata;
- APPELLATA–
All'udienza del 17/9/2025, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art.352 c.p.c. da parte dei procuratori delle parti, nei termini loro concessi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., notificato in data 1.4.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2021 9000860304, con cui le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 339.955,95 - relativa a diverse cartelle esattoriali -
notificatale dall' di in data 16.11.2021. Controparte_3 CP_1
Segnatamente, l'opponente chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità delle notifiche effettuate dall'Agente della riscossione, in quanto realizzate mediante l'utilizzo di indirizzi
PEC non inseriti nei pubblici registri e relative a n. 12 avvisi di mora/intimazione; conseguentemente,
chiedeva dichiararsi inesistenti, ovvero nulli, sia l'intimazione di pagamento oggetto di causa, sia le cartelle esattoriali ad essa riferibili, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 537 ss.,
L. 228/2012, non avendo l'Agente della riscossione riscontrato la PEC del 10 maggio 2021, a firma dell'Avv. Curto, con la quale si richiedeva l'annullamento e la cancellazione, previa sospensione, di alcune cartelle esattoriali per vizi inerenti alle relative notifiche, nonché per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancata allegazione della procura di autorizzazione alla firma in nome e per conto dell'ente, e la mancata attestazione di conformità del documento informatico;
per l'effetto, chiedeva dichiararsi nullo o annullato il pignoramento presso terzi promosso dall' di Controparte_3 CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e Controparte_3
l' eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_1
di giurisdizione del giudice adito, dovendo la questione essere devoluta al giudice tributario e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte;
l' Controparte_1
di eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva;
il tutto con richiesta di
[...] CP_1
vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva definita con la sentenza n. 1105/2023 del
17.7.2023, con la quale il Tribunale di Brindisi rigettava l'opposizione proposta e condannava l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore delle convenute.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 18.9.2023, proponeva appello in persona del l.r.p.t., cui si opponevano l' e Parte_1 Controparte_3
l' di eccependone – in via pregiudiziale – Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. e – nel merito – chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del presente grado.
La causa, all'udienza del 17/9/2025, all'esito del rituale deposito delle memorie ex art.352 c.p.c. da parte dei procuratori delle parti, nei termini loro concessi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata, in quanto assorbente, l'eccezione pregiudiziale in rito,
tempestivamente sollevata dalle appellate di inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto.
Ed invero - in disparte il rilievo per cui le sentenze di opposizione agli atti sono inappellabili, potendo esclusivamente essere censurate mediante ricorso in Cassazione - occorre evidenziare come a fronte di controversie, quale quella in oggetto, aventi ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss.
c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969, secondo quanto stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inapplicabilità al giudizio di opposizione a precetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale concerne anche i termini relativi ai giudizi di impugnazione (v., tra le altre: Cass. 17328/2018, Cass.
21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass. 12250/2007);
“L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad
esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione
al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini
relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale,
ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario” (cfr. Cass.
n. 22484/2014).
E ancora, la giurisprudenza di legittimità conferma che: “le opposizioni esecutive in generale, ivi
comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della
disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase
sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena, nel suo dipanarsi nei successivi gradi, fino
alla fase di cassazione” (Cass. n. 95/2017). Tuttavia, occorre evidenziare che la S.C. - fermo il principio della inapplicabilità al procedimento di opposizione a precetto della sospensione feriale dei termini - ha, altresì, stabilito che, nelle opposizioni esecutive, l'istituto de quo torna ad essere applicabile:
- quando si discute soltanto dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo (Cass. n. 6672/2010);
- quando l'attore opponente chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di danaro (Cass. n. 24047/2009);
- quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21681);
-quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale,
mentre, se il controcredito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all'esecuzione (Cass. 5396/2009);
e, inoltre, anche quando “nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, di cui alcune soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale… tranne nel caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione sia accessoria e consequenziale rispetto a quella per la quale la legge la esclude” (Cass.
n. 15892/2014, Cass. n. 6235/2016, Cass. n. 8113/2013).
Orbene, in ragione di quanto sopra, va osservato come nel caso in esame non ricorra alcuna delle cennate eccezioni.
Senonché, posto che la sentenza di primo grado, oggetto dell'odierno gravame, è stata pubblicata in data 17/7/2023 e notificata in data 18/7/2023, l'atto di appello, notificato il 18/9/2023 - a mezzo pec all'indirizzo dei procuratori costituiti in primo grado (cfr. all.ti semplici al fascicolo telematico di parte appellante) - va dichiarato inammissibile, in quanto proposto ben oltre il cd. termine “breve”
previsto dall'art. 325 c.p.c., ovvero il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.
Difatti, nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 17/8/2023.
2. La definizione in rito del presente giudizio esonera il Collegio dalla delibazione degli ulteriori motivi di merito.
3. L'appello va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 18.9.2023, da in persona del l.r.p.t, nei Parte_1
confronti di ed Controparte_4 Controparte_1
in persona dei rispettivi ll.rr.p.t, avverso la sentenza n. 1105/2023 del Tribunale di Brindisi
[...]
del 17/7/2023, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; 3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13
comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello - Prima Sezione Civile - in data 25 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca