Art. 7. (Pensioni dei liberi professionisti) 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni laoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.
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31 dicembre 1988
31 dicembre 1988
Giurisprudenza • 18
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2026, n. 11079Provvedimento: […] Nemmeno la norma primaria rispetto alla quale risulterebbe – in ipotesi – contraria la previsione del Regolamento può essere individuata nell'art.7 della legge n.544/1988 indicato nel controricorso. […]Leggi di più...
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