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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2023, n. 13456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13456 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino;
2. SA OL, nato a [...] il [...]; 3. FE IA ZI, nata ad [...] il [...]; 4. SA CA, nato a [...] il [...]; 5. IN GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 10/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti civili e il rigetto dei ricorsi agli effetti penali per gli imputati SA OL a FE IA ZI, l'annullamento con rinvio per il ricorso del Procuratore Generale e l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di SA CA e IN GI;
uditi gli avv.ti Daniele Zaniolo, difensore di SA OL, IA TE difensore- anche in sostituzione dell'avv. Giovanni Lageard - di FE IA ZI, Aldo Mirate, difensore di IN GI, BE PI, difensore di SA CA, che hanno 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 13456 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 25/05/2022 concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale della Corte di appello;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado con cui SA OL, FE IA ZI, SA CA e IN GI erano stati assolti dai reati contestati perchè il fatto non sussiste, ha: - riunito i fatti di cui ai capi 1-2, commessi fino al 21 maggio 2012, e dichiarato non doversi procedere nei confronti di FE IA ZI e SA OL per essersi i reati estinti per prescrizione;
la Corte ha condannato i predetti imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Piemonte;
- dichiarato colpevoli IN GI e SA CA per il reato contestato al capo 1), riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 61, n. 9. - 379 cod. pen. Il processo ha ad oggetto il contratto di appalto stipulato tra la Regione Piemonte e la società Torre Regione Piemonte s.c. a r.l. - associazione temporanea di imprese, di cui la società cooperativa SE era capogruppo - per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte. In particolare, a FE, in qualità di direttrice della Direzione Patrimonio della Regione Piemonte e di responsabile unico della gara di appalto, a IN, in qualità di dirigente della Regione Piemonte, responsabile unico del procedimento dell'appalto ed a SA, in qualità di funzionario della Direzione Patrimonio della Regione Piemonte, direttore dei lavori, è formalmente contestato di avere compiuto, in concorso tra loro, atti contrari ai doveri di ufficio consistiti rispettivamente: a) nell'approvare una proposta di variante migliorativa del progetto esecutivo oggetto del contratto proveniente dalla società Torre Regione Piemonte e incidente su elementi strutturali del progetto aventi valore complessivo di euro 56.465.791 su un valore totale delle opere pari a circa 208 milioni di euro, senza vaglio sulla reale necessità , convenienza e miglioria apportata dalla variante;
b) nel recepire senza controlli e verifiche il quadro economico della variante proposto da Torre Regione Piemonte;
c) nel consentire l'esecuzione delle opere oggetto di variante prima della verifica dei relativi progetti esecutivi e della regolare approvazione della stessa. In cambio di tali atti Torre Regione Piemonte, in persona di OL SA, esponente di SE e procuratore di Torre Regione Piemonte, avrebbe affidato contatti di subappalto nello stesso cantiere per opere di movimento terra, per un importo complessivo di euro 4.868.347, a favore della società Les s.r.l. di RI EZ, marito di IA ZI FE. 2 Quanto a IN e SA - cioè i due pubblici ufficiali di—egickpli che, secondo la Corte, successivamente all'accordo corruttivo, ne avrebbero consentito l'attuazione attraverso l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire a OL SA la contropartita rispetto alla utilità già assicurata al pubblico ufficiale - secondo la Corte, i fatti originariamente contestati di concorso nella corruzione sarebbero riconducibili al reato di favoreggiamento aggravato, trattardosi di condotte di soggetti terzi posta in essere nella fase di esecuzione di un accordo corruttivo già concluso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione OL SA articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 591 e 581 cod. proc. pen. e si chiede l'annullamento senza rinvio dalla sentenza impugnata. L'assunto è che l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto privo di critica ragionata della motivazione della sentenza di primo grado e della indicazione dei motivi di dissenso rispetto alla decisione impugnata. L'atto conterrebbe una generica censura con la quale si contestava una valutazione parcellizzata degli indizi da parte del Tribunale, compiuta, secondo il Procuratore, senza considerare una possibile spiegazione alternativa;
assume l'imputato che il Procuratore appellante avrebbe tuttavia omesso di indicare gli specifici temi probatori erroneamente valutati. L'atto di appello non consentirebbe di comprendere quali fossero gli indizi parzialmente valutati e si caratterizzerebbe per una valutazione unidirezionale solo di alcune risultanze istruttorie. Diversamente dagli assunti del Procuratore appellante, si assume, il Tribunale aveva invece chiarito come l'oggetto del patto corruttivo fosse stata non l'aggiudicazione del contratto principale ma la successiva attività di controllo e in tal senso, si argomenta, aveva riportato la tesi d'accusa per confrontarla con le evenienze probatorie. L'appello, invece, si sarebbe limitato a riproporre le stesse argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado senza tuttavia indicare i presunti errori di valutazione, quali sarebbero state le prove valutate erroneamente, quelle che il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto assumere per rimediare. Sarebbe viziata anche l'affermazione della Corte di appello secondo cui la mera deduzione da parte del Procuratore del travisamento del fatto e della prova comporterebbe di per sé l'ammissibilità della impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione del dovere di motivazione rafforzata e violazione degli artt. 521- 522 cod. proc. pen. La Corte avrebbe condiviso la prospettazione del Procuratore appellante senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e senza valutare le numerose ed articolate prove a discarico. 3 Si fa riferimento: - al fatto che la Corte avrebbe meramente descritto senza tuttavia confrontarsi con la parte della sentenza di primo grado (pagg. 294- 350) con cui il Tribunale aveva riportato analiticamente la prospettiva accusatoria per poi comparala con le risultanze probatorie acquisite e concludere nel senso che detta prospettiva non avesse trovato conferma;
- al fatto che nel giudizio di appello l'istruttoria rinnovata non avrebbe aggiunto nessun elemento nuovo e che la stessa sentenza di, appello non avrebbe evidenziato elementi di novità non conosciuti in primo grado, essendosi limitata solo a richiamare il contenuto delle deposizioni rinnovate senza tuttavia spiegare perché esse sarebbero idonee a ribaltare il primo giudizio (in tal senso si allegano le deposizioni assunte in primo e in secondo grado per verificare come non vi sarebbero elementi di novità); - all'affermazione della Corte secondo cui non sarebbe rilevante "il merito" della variante laddove invece sul punto il Tribunale aveva lungamente argomentato. In particolare, si sostiene che, contrariamente agli assunti della sentenza impugnata, l'esame del merito della variante sarebbe decisivo al fine della verifica della "tenuta" dell'ipotesi accusatoria secondo cui: a) SE aveva fatto un'offerta troppo bassa in sede di gara e non sarebbe stata in grado di compensare le spese con gli incassi;
b) a tal fine avrebbe "studiato" sin dall'inizio una variante allo scopo di diminuire i costi di costruzione;
c) per fare ciò avrebbe optato per l'uso di una maggiore quantità di calcestruzzo e per diminuire quella dell'acciaio, con ciò incrementando il peso della sovrastruttura;
d) l'aumento della pressione sul suolo avrebbe quindi imposto un rafforzamento delle sottofondazioni, così giustificando l'inesistente rischio di cedimenti differenziali del progetto originario;
e) per essere sicuri dell'approvazione della variante si sarebbe corrotto un funzionario;
f) funzionari conniventi della Regione avrebbero poi omesso controlli. Rispetto a tale prospettazione, argomenta il ricorrente, non vi sarebbe prova che: a) l'offerta iniziale fosse troppo bassa;
b) non sarebbe chiarPihr ridurre i costi si sarebbero dovuti aumentare quelli per il rafforzamento delle fondazioni e per l'affidamento di incarichi a professionisti qualificati. Sul punto la Corte sarebbe silente. La difesa aveva dato la prova che non vi fosse stato nessun aumento di calcestruzzo e che dunque non vi era stata una diminuzione dei costi a seguito della variante. Non vi sarebbe nemmeno la prova che la struttura costruita a seguito della variante fosse più pesante di quella progettata al punto da rendere necessario una, aumento delle sottofondazioni e quindi un incremento di spesa altrimenti inspiegabile. 4 In presenza di un processo indiziario, si aggiunge, eludere, così come fatto dalla Corte, il tema del merito della variante significherebbe eludere un fondamentale tema probatorio, cui peraltro faceva espresso riferimento l'imputazione e su cui il Tribunale si era a lungo confrontato per giungere a ritenere che nessun vantaggio di natura economica sarebbe derivato dall'accoglimento della proposta di variante. La tematica non sarebbe stata trattata dalla Corte che dunque avrebbe violato il dovere di motivazione rafforzata. Considerazioni simili vengono. compiute anche in ordine alle pretese anomalie nell'affidamento dei contratti di subappalti alla Les, ritenute un indizio dell'accordo criminoso. L'anomalia sarebbe consistita nel fatto che la società subappaltatrice sarebbe riferibile al coniuge di IA ZI FE e che detta società non avrebbe in precedenza mai lavorato prima con SE. Anche in tal caso la Corte avrebbe omesso di valutare il materiale probatorio a discarico che invece minerebbe il giudizio di gravità e concordanza degli indizi ritenuti rilevanti. Il Tribunale in particolare rilevato come anche ad altre imprese fossero stati affidati per la prima volta lavori dall'TI costruttrice e come in tal senso fosse la volontà dall'allora Presidente della Regione Piemonte, cioè di preferire le imprese locali. Anche su detti punti la motivazione sarebbe silente. Anche quanto alla tempistica di affidamento dei subappalti, anch'essa rivelatrice, nell'ottica della Corte di appello, di un accordo corruttivo, la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria;
si fa riferimento all'assunto secondo cui costituirebbe una coincidenza indiziante dell'accordo il conferimento dell'incarico per la variante al prof. LA nel luglio del 2011, ossia un mese dopo il contatto avvenuto tra TI e Les, senza tuttavia considerare, si argomenta, che LA lavorava alla variante già da un anno. Non diversamente, ancora, la motivazione sarebbe viziata quanto alla individuazione del momento in cui il patto corruttivo sarebbe stato concluso. L'accordo, secondo la ricostruzione della Corte, sarebbe stato concluso nella primavera del 2010, quando ancora non vi era stata neppure l'aggiudicazione definitiva, e la società costruttrice avrebbe saputo preventivamente di poter confidare sull'approvazione della variante;
evidenzia il ricorrente che, ove così fosse, si sarebbe dovuto approfondire il tema per cui, come osservato dal Tribunale, SA a quell'epoca non aveva alcun ruolo nell'TI e dunque avrebbe dovuto essere considerato un soggetto estraneo al patto. Nell'ambito di una motivazione carente non sarebbe stato chiarito nemmeno se l'accordo fu concluso al momento della sottoscrizione del primo contratto di subappalto (pag. 59) o al momento dell'affidamento dell'incarico al prof. LA (pag 47). 5 Se l'accordo fosse stato davvero concluso nella primavera del 2010 l'imputato avrebbe dovuto essere assolto o, al più, nel caso di contributo successivo, la sua posizione avrebbe dovuto essere equiparata a quelle degli imputati SA e IN Né vi sarebbe la prova che SA si fosse ingerito nel patto corruttivo concluso nella primavera del 2010. Ancora. Si fa riferimento al tema, valorizzato dalla Corte, del mancato controllo dei pubblici funzionari sulla reale necessità, convenienza e miglioria apportata dalla variante. Si osserva: a) quanto al controllo sulla necessità della variante, che esso sarebbe stato contra legem non essendo previsto, trattandosi di una variante migliorativa;
b) quanto all'omesso vaglio della convenienza, che detto profilo non potrebbe essere messo in discussione essendo stato conseguito, per effetto della variante, un risparmio di spesa;
c) quanto, infine, all'omesso vaglio delle migliorie, il tema dovrebbe attenere al "merito" cioè ad un profilo che la Corte non avrebbe affrontato. Il Tribunale sui punti in questione si era lungamente soffermato e anche sotto tali profili la motivazione della Corte non potrebbe ritenersi rafforzata. Sotto ulteriore profilo, si affronta, quanto ai presunti rapporti di favore alla Les da parte della Regione, la c.d. vicenda SO, quella cioè per cui, in un dato momento, Les non aveva adeguata certificazione per il conferimento di alcune categorie di lavori, e tuttavia, dopo una serie di colloqui - soprattutto telefonici- si addivenne ad una soluzione illegittima;
il tema era sfociato nella contestazione originaria del reato di falso ideologico dai quali gli imputati sono stati assolti dal Tribunale con la formula perché il fatto non costituisce reato. Secondo la prospettazione d'accusa anche detta vicenda avrebbe valenza indiziante della esistenza di un accordo corruttivo ma, secondo l'imputato, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata rispetto a quella del Tribunale, che aveva invece sottolineato come il problema SO fosse stato sollevato proprio da un dipendente della Regione e come nei concitati contatti di quel periodo non si fosse mai fatto riferimento a coloro che avrebbero fatto parte dell'accordo corruttivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 576- 597 o, in via subordinata, 578 cod. proc. pen.; in assenza della impugnazione della parte civile le questioni relative alla domanda risarcitoria non potevano considerarsi devolute. Si aggiunge che nella specie vi sarebbe violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. perché non sarebbe ammissibile una condanna risarcitoria in sede di appello che, in riforma di una sentenza di assoluzione, dichiari la estinzione del reato, difettando in tal caso il presupposto della esistenza di una sentenza di condanna. 6 3. Ha proposto ricorso per cassazione IA ZI FE articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale;
il tema attiene alla inammissibilità dell'appello del ProcuratOre Generale, di cui si è detto. 3.2. Con il secondo si deduce violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Si ricostruiscono i principi sul tema, il perimetro dei fatti oggetto del processo, il ragionamento probatorio del Tribunale, le ragioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione;
si rivisita l'affermazione della Corte secondo cui nel caso di specie si dovrebbe prescindere dal "merito delle variante" e si afferma che l'esame del tema fosse invece imposto dalla struttura della imputazione. Attraverso la decisione di non occuparsi del merito della variante, la Corte si sarebbe sottratta al confronto con la motivazione assolutoria e, soprattutto, con l'affermazione secondo cui non vi sarebbe stata nessuna strategia utilitaristica a fondamento della decisione di SE di proporre quella variante. La Corte avrebbe richiamato il contenuto delle deposizioni rinnovate senza spiegare perché queste sarebbero idonee a ribaltare la decisione del primo Giudice e avrebbe sbrigativamente sterilizzato la motivazione della sentenza del Tribunale - che aveva valorizzato la consistenza del procedimento amministrativo con cui si era addivenuti all'approvazione della variante - ritenendo invece detto iter di approvazione singolare, superficiale e grossolano. Sarebbe stato inoltre erroneamente evidenziato dalla Corte come SE confidasse preventivamente nell'approvazione di detta variante e come vi fosse un interesse economico sotteso alla variante, atteso che, diversamente, non sarebbe stata spiegabile la consulenza conferita da SE al prof. Noia per circa 1.500.000 euro, che, in realtà, sarebbe spiegabile sato attribuendo a detta consulenza una funzione di investimento in vista dei risparmi futuri derivanti dall'approvazione della variante. Anche su tale profilo, sostiene la ricorrente, la Corte non si sarebbe confrontata con la motivazione del Tribunale che aveva escluso l'interesse economico - utilitaristico sotteso alla variante sulla base di una serie di prove testimoniali (Lombardi, LA, Cignoni). Dunque un vulnus di motivazione. Non diversamente, non sarebbe rinforzata la motivazione nella parte in cui la Corte ha escluso la effettiva esistenza di problemi geologici, che, invece, il Tribunale aveva desunto sulla base della valutazione di una serie di prove scientifiche e di consulenze (AP, SI) ignorate a vantaggio dei pareri di RU e di alcuni testimoni sentiti nel corso del giudizio di appello (Giustetto, Picarreta). 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in ordine alla prova del patto corruttivo. Il presupposto del ragionamento della Corte sarebbe quello di dover prescindere dalla valutazione del merito della variante e di dover accertare l' esistenza del patto. 7 La prova dell'accordo, che secondo la Corte dovrebbe temporalmente collocarsi nella primavera del 2010, sarebbe stata fatta discendere da un procedimento indiziario e sarebbe sostanzialmente derivante da due elementi: a) i rapporti esistenti già in sede di predisposizione della gara tra gli uffici regionali e SE;
b) il dato temporale dell'avvio della variante. Quanto al primo profilo, evidenzia la ricorrente che nella primavera del 2010 OL SA non rivestiva alcun ruolo nell'TI, come osservato dal Tribunale, sicchè non sarebbe chiaro •né come FE possa essersi accordata con SA e neppure chi sarebbero gli altri esponenti della società protagonisti del patto. Quanto ai contatti che sarebbero intercorsi tra SE e funzionari regionali prima dell'aggiudicazione della gara d'appalto, la Corte avrebbe fatto riferimento a due verbali relativi a riunioni tenute da SE nel luglio e nel ottobre del 2009, quindi prima della pubblicazione del bando di gara, in cui era stato prospettato un successivo incontro tra i rappresentanti di SE e la FE;
tale profilo secondo la Corte, pur non rilevando rispetto alla originaria ipotesi di turbativa d'asta, non sarebbe neutro rispetto alla prova dell'accordo corruttivo. Assume invece la ricorrente che si tratterebbe di un'affermazione del tutto generica, inidonea ad assumere valenza indiziante, e smentita dal teste ER, avvocato in quel momento impegnato nella redazione del bando di gara per la Regione, il quale avrebbe spiegato la ragione di quegli incontri che avrebbero avuto aspetti interpretativi del bando. Non diversamente, si ripercorre il senso dell'incarico affidato al prof. LA e quello dell'affermazione della Corte secondo cui vi sarebbe stata la consapevolezza di SE di poter confidare nell'approvazione della variante da parte del RU, nel rapporto temporale tra la formalizzazione dell'incarico a LA nel luglio del 2011 e il contatto tra l'Ati e Les. Si evidenza come lo studio della variante migliorativa risalisse al 2010 e che sul punto il Tribunale aveva ricostruito il senso della discrasia temporale tra lo studio della variante e la formalizzazione dell'incarico a LA ed anche al riguardo la Corte non si sarebbe confrontata. Sotto ulteriore profilo, la prova del coinvolgimento di IA ZI FE nell'accordo corruttivo sarebbe stato fatto discendere da alcune conversazioni telefoniche intercettate da cui sarebbe emerso che: a) l'imputata si interessava dei pagamenti che avrebbero dovuto essere effettuati nei confronti di Les;
b) l'imputata seguisse in prima persona lo sviluppo del cantiere della Torre;
c) a lei facessero riferimento tutti i dirigenti regionali coinvolti. Anche su tali temi la motivazione sarebbe viziata. 8 Dal contenuto delle conversazioni emergerebbe solo che la FE avrebbe "inopportunamente" (così il ricorso) fatto opera di intercessione per sollecitare i pagamenti di fatture scadute di Les, ma ciò non proverebbe, secondo il difensore, la circostanza che Les avesse una "corsia privilegiata" e neppure il fatto corruttivo. La lettura delle conversazioni sarebbe non univoca e la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con la spiegazione data dall'imputata, rinnovandone l'esame. Né sarebbero stati chiariti i rapporti tra FE e SA e IN, cioè i due dirigenti che poi avrebbero dato esecuzione al patto corruttivo. 3.4. Con il quarto motivo si deduce inosservanza degli artt. 576 - 578- 597 cod. proc. pen.: il tema è quello della statuizioni civili, di cui si è detto. 4. Ha proposto ricorso per cassazione CA SA sostanzialmente deducendo vizio di motivazione. Anche in questo caso si deduce la violazione della motivazione rafforzata;
si fa riferimento ad una serie di temi di prova: - al merito della variante ed al comportamento in concreto tenuto da SA, che avrebbe agito, in relazione ai fatti compiuti successivamente al 21.5.2012, non per aiutare i corrotti ma per adesione ad un programma utile alla stazione appaltante;
- alla scansione della gara;
- ai rapporti tra SE e i funzionari regionali;
- al rapporto tra SE e il professore LA;
- ai rapporti tra Les, RI EZ- marito della FE - e SE;
- al sub appalto a Les;
- alla certificazione necessaria per la esecuzione di lavori pubblici che Les non avrebbe avuto (vicenda SO) e all'interessamento della FE per i pagamenti;
- alla variante migliorativa che il bando non prevedeva e che, si sostiene, normativa e contratto contemplavano. 5. Ha proposto ricorso per cassazione GI IN articolando cinque motivi. 5.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della variante ed alla sua legittimità. Si assume che l'affermazione della Corte, secondo cui l'appalto non ammetteva varianti, sarebbe errato. Si tratterebbe di un assunto infondato in ragione dell'art. 9 del contratto di leasing in costruendo, secondo cui l'utilizzatore (Regione) era autorizzato a concordare con soggetto realizzatore (Aticoop) l'aumento dell'importo dei lavori conseguenti all'adozione di varianti in corso d'opera nella ipotesi di cui all'art. 132 codice degli appalti;
anche il contratto stipulato con SE all'ad 32. avrebbe previsto l'adozione di varianti. 9 Sul punto la motivazione sarebbe viziata e la Corte non avrebbe valutato correttamente l'art. 11 del D.M. 145 del 19.4.2000 (regolamento recante il capitolato generale dell'appalto dei lavori pubblici) e l'art. 25 , comma 3, legge n. 109 del 1994. Nel caso di specie sarebbe stata adottata una variante che comportava una diminuzione dell'originario importo dei lavori e, dunque, legittima. La Corte sbaglierebbe nel valorizzare la circostanza che il bando di gara non prevedesse varianti, atteso che, si argomenta, il bando governerebbe solo la disciplina di gara, ma, dopo la stipula del contratto, il rapporto sarebbe regolato dal contratto (in questo caso il contratto di leasing). Le varianti citate nel bando sarebbero solo quelle di cui all'art. 76 d. Igs. 163 del 2006, cioè solo quelle che il partecipante alla gara può proporre quando il criterio di aggiudicazione è alternativamente quello dell'offesa economicamente più vantaggiosa ovvero quando il bando espressamente le autorizzi. La Corte non considera la distinzione tra varianti in fase di gara e varianti in corso d'opera; le prime regolate dall'art. 76 cit., le seconde dall'art. 132 del codice degli appalti. 5.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al procedimento seguito nella validazione della variante migliorativa. Sarebbe errata l'affermazione della Corte secondo cui l'iter di approvazione della variante sarebbe stato superficiale e grossolano, atteso che invece la stessa Corte avrebbe da pag. 44 a pag. 47 descritto la sostanziale correttezza dell'iter seguito. La Corte non avrebbe tenuto conto che la variante è un atto dell'impresa e non del Rup, o del direttore dei lavori, o del comitato di verifica e neppure avrebbe chiarito perché la variante, per come proposta, sarebbe stata superficiale e grossolana e perché non avrebbe dovuto essere validata. Né ancora la motivazione sarebbe adeguata nella parte in cui la Corte ha ritenuto che nella specie la variante avesse carattere sostanziale, atteso che, secondo il parere dell'Anac la variante è sostanziale quando determina la realizzazione di un'opera diversa e la Corte non avrebbe spiegato perché nella specie si sarebbe in presenza di una variante sostanziale. 5.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alle ragioni che avevano consigliato una variante migliorativa. Il tema è quello per cui, da una parte, la Corte avrebbe affermato di non doversi occupare del merito della variante, ma , dall'altra, si sarebbe poi soffermata in senso critico su profili di merito. Gli imputati avrebbero affermato come la variante fosse stata determinata da valutazioni e da esigenze oggettive;
la Corte avrebbe invece argomentato nel senso che la variante non fosse necessaria, ma si tratterebbe di un'affermazione sbagliata perché le varianti migliorative non sarebbero mai necessarie o indispensabili. 10 La sentenza sarebbe silente sulla valutazione delle consulenze a discarico del prof. AP e degli ing. SI e IA. 5.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla parte relativa ai vantaggi economici conseguiti con la variante. Secondo la Corte la variante avrebbe consentito un risparmio di soli 13.000 euro;
si tratterebbe di un dato fortemente contestato con memorie e argomentazioni, atteso che il risparmio sarebbe consistito nella somma di 513.000 euro;
la Corte anche in tal caso non si sarebbe confrontata con dette argomentazioni. 5.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla prova dell'elemento soggettivo del reato;
il tema è la consapevolezza da parte di IN dell'accordo corruttivo, atteso che fu proprio l'ufficio dell'imputato a sollevare il tema della inadeguatezza della SO da parte di Les. 6. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Torino articolando due motivi. Vi è una parte generale del ricorso volta a dimostrare come la Corte di appello abbia pienamente assolto l'obbligo di motivazione rafforzata e dimostrato come vi siano elementi certi che non consentano una ricostruzione diversa rispetto a quella proposta dalla Pubblica Accusa;
si assume che correttamente la Corte avrebbe affermato che: a) le varianti, pur volendole ritenere migliorative, non erano necessarie;
b) in realtà, nella proposta di variante furono accorpate quattro varianti, e ciò fu compiuto perché solo la loro somma poteva portare ad un risparmio di spesa;
c) la variante non poteva rientrare tra quelle di cui all'art. 132 del codice degli appalti;
d) il gruppo di verifica che doveva supportare il RU IN nella valutazione delle varianti era composto da professionisti non qualificati;
e) il tema dei subappalti avesse valenza indiziante. Ciò detto, secondo il Procuratore ricorrente la Corte avrebbe tuttavia errato nel ritenere: a) il reato consumato al momento della conclusione del primo contratto di subappalto a favore di Les, il 21 maggio 2012, tempo in cui non era ancora entrata in vigore la legge n. 190 del 2012 e che dunque il termine di prescrizione sarebbe nella specie di sette anni e sei mesi a decorrere dalla data in questione;
b) che l'accordo corruttivo sarebbe stato concluso tra SA e FE prima dell'agosto del 2011 - verosimilmente già ai tempi della predisposizione della gara - e che quindi le condotte di IN e SA, compiute successivamente, non potrebbero essere considerate interne all'accordo. Quanto al punto a), richiamando la sentenza delle Sezioni unite "Mills", si rileva come Les avesse ottenuto fino a settembre 2013 una serie di subappalti per un importo complessivo di 3.125.000 euro;
dunque, la data di consumazione del reato sarebbe 11 successiva all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 con conseguente termine di prescrizione di dieci anni;
ne discende, si aggiunge, che, almeno in relazione alla porzione di condotta compiuta dopo la entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, il reato non sarebbe prescritto. Quanto alle posizioni di IN e SA, si assume che anche i contributi compiuti dopo la conclusione del patto e nella fase della sua attuazione sarebbero rilevanti ai fini della configurazione della responsabilità concorsuale. La tesi è che il concorso sarebbe sussistente anche in assenza di un previo accordo: 6. È stata depositata una memoria nell'interesse di SA OL con cui, da una parte, si riprendono gli argomenti posti a fondamento del motivo generale relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e, dall'altra, si deduce come la Corte avrebbe dovuto riassumere l'esame dell'imputato che nel corso del giudizio aveva reso dichiarazioni. 7. E' stata presentata memoria nell'interesse di IN GI con si replica ad un rivolo argomentativo del ricorso del Procuratore Generale puntualizzando, quanto al tema della variante, che questa fosse legittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Per ragioni di metodo è utile esaminare innanzitutto il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di OL SA e FE IA ZI, che attengono all'ammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale. 2.1. Assumono i ricorrenti che si tratterebbe di una appello inammissibile perché, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sarebbe stato meramente reiterativo di una serie di argomentazioni non condivise dal Giudice. I motivi sono infondati, atteso che la Pubblica accusa con l'impugnazione aveva ricostruito: a) il senso e la portata dell'ipotesi accusatoria, relativa alla esistenza di un accordo corruttivo avente ad oggetto la variante migliorativa proposta dall'impresa, di cui si è detto;
b) i fatti, la loro evoluzione e i rapporti personali che avrebbero portato a favorire la Les, di cui sarebbe stato titolare occulto NZ RI, marito di IA ZI FE;
12 c) le ragioni per le quali vi sarebbe stata la prova che la variante fu approvata senza alcuna verifica tecnica, amministrativa e contabile;
d) gli elementi indiziari che conducevano a ritenere che l'approvazione della variante fosse corrispettiva rispetto ai contratti di subappalto in favore della Les. e) i ruoli e le condotte attribuibili a ciascun imputato. Sulla base di tale quadro di riferimento, il Procuratore aveva spiegato, seppur nell'ambito di un atto di impugnazione non articolato, il vizio del ragionamento probatorio della sentenza impugnata, ravvisabile in un distorto uso dei parametri di valutazione della prova indiziaria. Dunque un atto di appello non inammissibile. 3. Prescindendo dal tema della responsabilità per il fatto corruttivo contestato, i ricorsi degli imputati SA e FE sono comunque fondati - rispettivamente - quanto al terzo ed al quarto motivo, relativi alla condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile Regione Piemonte. Come detto, la Corte di appello, pur dichiarando l'estinzione del reato di corruzione per prescrizione, ha tuttavia condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La Corte di cassazione in più occasioni ha tuttavia spiegato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del pubblico ministero, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza di assoluzione (Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacchè ed altro, Rv. 248389). Si è in particolare chiarito che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 14014 del 4/3/2015, Bellucci ed altro, Rv. 263015; conf. Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, Mattei, Rv. 232133; Sez. 3, n. 1988 del 01/12/2004, dep. 2005, Praticò, Rv. 230585; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Cardillo, Rv. 224580; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426). La norma di cui all'art. 578 cod. proc. pen., che costituisce deroga al generale principio secondo cui il giudice penale può occuparsi dei capi civili della sentenza solo contestualmente ad una dichiarazione di responsabilità penale, è funzionale a tenere ferme le disposizioni dei punti della sentenza che concernono l'azione civile nei casi in cui in primo grado (o in secondo grado) sia pronunciata sentenza di condanna. Nel caso di specie, per il reato di cui all'imputazione - per il quale era stata ammessa la costituzione della parte civile a cui sono riferite le statuizioni impugnate - non vi è stata alcuna sentenza di condanna, né in primo grado (conclusosi, come detto, con 13 &,\ l'assoluzione degli imputati), né nel secondo, avendo la Corte dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Pacifico appare che nemmeno possa nella specie trovare applicazione la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen. in quanto l'ipotesi disciplinata da tale norma, che pure prescinde da una precedente sentenza di condanna, richiede tuttavia che vi sia stata - ma non è il caso che ci occupa- impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, attribuendosi in tal caso, al giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il potere di decidere comunque ai soli effetti civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (vedasi Sez. Un., n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili quanto alle posizioni di SA OL e FE IA ZI. 4. Quanto agli effetti penali, il tema attiene innanzitutto al ricorso del Procuratore Generale, che ha impugnato la sentenza nella parte relativa alla declaratoria di prescrizione del reato. Un'impugnazione, che presuppone l'accertamento della responsabilità degli imputati, fondata sull'assunto secondo cui il reato non sarebbe estinto. Il ricorso è fondato quanto al corretto calcolo del termine di prescrizione. Si è già detto di come, secondo la Corte, il reato si sarebbe consumato con il primo contratto di subappalto (concluso il 21.5.2012), che costituirebbe l'utilità per il pubblico ufficiale infedele: il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dunque da detta data. Le Sezioni unite della Corte hanno tuttavia chiarito che il reato di corruzione, nelle varie forme in cui è disciplinato, può attuarsi attraverso due distinte autonome ipotesi fattuali, quella della dazione e quella della promessa accettata, con le quali rispettivamente coincide, se rimangono alternative, il momento consumativo del reato. La sola promessa accettata, però, assume una propria autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo nelle sole ipotesi in cui non è seguita dalla dazione- ricezione, perché, ove quest'ultima segua alla promessa, si verificano l'approfondimento dell'offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo. Il delitto di corruzione, dunque, si può realizzare con una forma ordinaria "promessa seguita dalla dazione" e una forma contratta o sussidiaria "promessa non seguita dalla dazione". Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il successivo ricevimento dell'utilità. Quest'ultimo tratto di condotta cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi una sorta 14 di passaggio necessario da un minus (la promessa) ad un maius (la dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promessa accettata, quando è seguita dalla dazione-ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia. pur vero che la dazione non presuppone necessariamente la promessa, ma è altrettanto vero che, se le parti scelgono di percorrere l'iter promessa-dazione, la prima diventa un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti. Può quindi affermarsi che il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il fatto della dazione o effettiva prestazione, come momento di maggiore concretezza dell'attività corruttiva nel quale rimane assorbita e si confonde l'eventuale promessa preventiva, e soltanto in via sussidiaria, ove l'anzidetto aspetto fattuale non si verifichi, la promessa accettata (così testualmente, Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246588). Nel caso di specie, in cui non si dubita che si sia in presenza di un unico patto corruttivo, il termine di prescrizione è stato fatto decorrere, come detto, dalla data del primo contratto di subappalto, cioè dalla data della corresponsione della prima utilità. Si tratta di un ragionamento viziato e di una non corretta applicazione della legge penale. Secondo l'imputazione e la stessa Corte di appello, a fronte del patto corruttivo, sarebbero stati stipulati più contratti di subappalto e, dunque, in presenza di un unico patto corruttivo, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dall'ultima utilità conseguita, e non, assertivamente, dalla data in cui è stato concluso il primo contratto. La motivazione al riguardo è obiettivamente silente non avendo la Corte né chiarito quando gli altri contratti sarebbero stati conclusi e neppure fino a quando gli stessi avrebbero avuto attuazione. Ne deriva che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. 5. Per effetto dell'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, assumono tuttavia rilievo le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso degli imputati finalizzati a censurare il ragionamento probatorio e le regole di giudizio con cui la Corte, ribaltando la sentenza di assoluzione, ha ritenuto provato al di là di ogni ragionevole dubbio il patto corruttivo con la conseguente responsabilità penale per il reato di favoreggiamento degli imputati SA e IN e, seppur in modo errato, quella di SA e FE ai soli fini civili. 5.1. L'oggetto del patto corruttivo per cui si procede attiene, come già detto, alla variante del progetto esecutivo: secondo l'imputazione e la prospettazione accusatoria recepita dalla Corte di appello, l'approvazione di detta variante - voluta da SE 15 - sarebbe stata "veicolata" da IA ZI FE, pubblico ufficiale infedele, in cambio dell'impegno da parte di SE di affidare in subappalto alla Les, società riconducibile al marito della stessa FE, alcune opere di scavo e di movimento terra. La tesi accusatoria, condivisa dalla Corte, è sostanzialmente fondata su un assunto costitutivo, e cioè che quella variante sarebbe stata illegittima e fu approvata senza valutazioni congrue, cioè in modo dolosamente acritico, solo perché attuativa del sinallagma corruttivo, in quanto necessaria per SE a diminuire i costi di costruzione, avendo questa presentato un'offerta troppo bassa in sede di gara. La FE, cioè, avrebbe preso in carico sin dall'inizio- cioè addirittura prima della consegna dei lavori - l'interesse inquinante del privato e, in ragione del patto corruttivo, avrebbe condizionato - in modo diffusivo con gli altri imputati - il procedimento che portò ad approvare una variante che, in realtà, non avrebbe dovuto essere autorizzata e che non era necessaria. Una variante non indispensabile perché il progetto iniziale non presentava difetti!" carenze, criticità; una variante "cercata" per mere ragioni economiche, utilitaristiche;
una variante preordinata sin dall'origine, nel senso che SE sapeva "preventivamente di poter confidare nell'approvazione della variante da parte del RU" prima ancora dell'aggiudicazione definitiva della gara, cioè prima del 30.12.2010, e, quindi, ancora prima dell'affidamento dei lavori (così in modo chiarissimo la Corte in più parti, cfr., pagg. 47- 58- 59 della sentenza). Proprio in ragione di tale consapevolezza, il patto corruttivo sarebbe stato concluso temporalmente prima, perché ciò spiegherebbe gli studi della variante risalenti già alla primavera del 2010. In tale chiarissimo contesto, al di là delle specifiche deduzioni relative alle singole posizioni processuali e al vizio di violazione di legge, il nesso comune che lega tutte le impugnazioni degli imputati appare chiaro nella sua struttura: la Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione, avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era invece tenuta, secondo quanto in più occasioni affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Una censura di metodo. Al fine di far emergere la violazione di tale obbligo, i ricorrenti, con articolati ed analitici motivi, hanno di fatto proceduto ad una comparazione della struttura della motivazione e del ragionamento probatorio posti a fondamento delle due sentenze di merito, rivisitando in senso critico quella impugnata con riguardo alla valutazione delle prove e dei molteplici temi di cui, nel corso del processo, a lungo si è discusso: profili che ineriscono a questioni cruciali della impostazione accusatoria - in cui la dimensione sostanziale si salda con quella processuale - quali quelli riguardanti la prova del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua composizione soggettiva, del tempo della sua conclusione, della sua esecuzione, del movente di detto patto;
in tale contesto songio 16 stati sviluppati una serie di rivoli argomentativi- interni ai singoli motivi di ricorso- riguardanti l'esistenza ed il peso di un gran numero di elementi indizianti, la cui valorizzazione da parte della Corte di appello non è stata condivisa perché ritenuta parziale, sostanzialmente riduttiva, incapace di dare spiegazione dell'intero materiale probatorio, violativa di regole processuali non eludibili. 5.2. Il Tribunale aveva ritenuto insussistente il fatto corruttivo sulla base di una serie di argomentazioni e di passaggi probatori intermedi. Nell'ambito di una complessa, lunghissima, motivazione con cui erano state ripercorse una serie di evidenze istruttorie e "pesati" tutti gli elementi indiziari posti a fondamento dell'impianto accusatorio, si era spiegato: a) il senso e la portata dei rapporti tra SE e i funzionari regionali;
b) che la proposta di variante, al di là della sua legittimità, non fu affatto recepita "senza controlli", ma fu approvata all'esito di un articolato procedimento del quale sono stati descritti analiticamente i singoli passaggi, le singole interlocuzioni, i singoli comportamenti, le singole fonti di prova (pagg. 354 e ss., e, soprattutto, pagg. 361 e ss. quanto al tema della legittimità delle varianti); c) che, soprattutto, la variante fu proposta, diversamente dalla impostazione accusatoria, non in ragione di valutazioni imprenditoriali ispirate a calcoli utilitaristici, ma per esigenze obiettive, perché nessun vantaggio economico derivò dalla proposta di variante migliorativa al Consorzio e, in particolare, all'impresa capogruppo SE (pagg. 370 e ss. in cui si riportano una serie di articolati elementi probatori volti a comprovare l'assunto, tra cui le dichiarazioni dei teste Lombardi- Cignoni, le consulenze LA- AP — Orsi, tutte esaminate e che avevano rinvenuto in esigenze legate al sistema fondale le ragioni che avevano portato alla proposta di variante). Dunque, a parere del Tribunale, una insostenibilità probatoria di alcuni elementi fondanti la tesi accusatoria e, in particolare, una frattura evidente sul movente del patto corruttivo. Secondo il Tribunale, non sarebbe stata raggiunta la prova della presa in carico da parte di FE dell'interesse del privato corruttore perché quella variante non fu approvata in violazione di norme procedimentali e, comunque, perché non esisteva un interesse inquinato del privato a far approvare quella variante. Non diversamente, il Tribunale, quanto al tema dei rapporti tra SE e Les, dopo aver anche in questo caso esaminato i singoli elementi valorizzati in chiave accusatoria, aveva spiegato come non fosse provato l'assunto accusatorio legato alla falsificazione della determina relativa alla estensione del primo contrato di sub appalto e alla vicenda delle attestazioni SO (pagg. 445 e ss.). 17 5.3. Al di là dei profili di merito della odierna vicenda processuale, due questioni devono essere verificate. La prima è quella relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, cioè in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di riforma di sentenza di assoluzione con conseguente affermazione di responsabilità. La seconda questione, derivante dalla prima, attiene a ciò che in concreto ha fatto la Corte di appello e, in particolare, alla verifica della correttezza del metodo con cui è stata demolita la sentenza di assoluzione e, più in generale, della "tenuta" del ragionamento probatorio e della motivazione considerato l'obbligo di motivazione rafforzata e il principio dell'oltre ragionevole dubbio, che solo consente di pronunciare una sentenza di condanna. 5.4. Quanto al primo profilo, le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente;
tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo. Quanto al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, si ritiene che il giudice di appello, che voglia dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza, deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve cioè indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione;
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata". Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo completo e vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale. Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali del sistema processuale, quali quelle 18 del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, resistenza di decisioni. ,radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata". Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda". Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi "sulla" sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza, con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata". Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato;
b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il merito del decisum;
c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta. Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argonnentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesanni l'intero materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, 19 consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci Rv. 191229) Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa . incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2,• n.57765 del 20/12/2018, non massimata;
cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/ 2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"). Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una critica tra giudici posizionati "orizzontalmente" rispetto allo stesso materiale di prova, ma nella diversa prospettiva dell'accertamento di un "errore" di giudizio che il giudice dell'impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente urkaltrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione;
la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948). Peraltro, come già detto, l'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 20 Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Si è, condivisibilmente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). 5.5. Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti, sul piano del metodo, nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l'obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata. La Corte, dopo aver ricostruito lo sviluppo del processo e, in particolare, il ragionamento posto a fondamento della sentenza di assoluzione, ha premesso di dover prescindere dal "merito della variante" e ciò ha ritenuto di fare sul presupposto, in astratto condivisibile, che oggetto del processo sia la prova del patto corruttivo e cioè "lo scambio tra l'approvazione della variante e affidamento dei lavori alla Les" (così a pag. 27). Sulla base di tale presupposto, la Corte di appello, riprendendo - anche testualmente - il contenuto dell'atto di appello, ha spiegato: - i rapporti sospetti tra SE e gli amministratori regionali e quelli altrettanto inquinati tra SE e la Les, società, quest'ultima che, a dire del teste Danza, secondo lo stesso OL SA nel cantiere "doveva lavorare" e che godette di una estensione del contratto di sub appalto illegittima (la vicenda è quella della insussistenza della condizioni SO, che tuttavia ha portato alla assoluzione per il reato di falso); - come, prima ancora che i lavori fossero consegnati, vi fossero stati contatti tra SE e il prof. LA finalizzati ad un supporto tecnico per la "realizzazione del complesso sistema fondale destinato a sorreggere il carico del nuovo fabbricato" e come 21 già il 10.5.2010 SE avesse inviato a LA una bozza di contratto avente ad oggetto l'incarico di consulenza relativo a eventuali proposte migliorative;
- l'interessamento di FE ai pagamenti in favore di Les nel corso dei lavori di subappalto, sintomatico della inquinata presa in carico dell'interesse del privato e rivelatore del sottostante patto corruttivo. Si è dunque ritenuto che: - la variante trasformava profondamente l'opera e dunque non poteva essere approvata, ai sensi dell'art. 132 T. U. app - detta variante fu ert=irra te approvata con un iter "superficiale e grossolano"; - proprio tale superficialità rivelerebbe la preventiva consapevolezza da parte della SE di poter confidare sull'approvazione della variante da parte del Responsabile del procedimenti;
- IN e SA, consapevoli del sottostante patto corruttivo, avrebbero dato attuazione al patto illecito 6. Si tratta di una motivazione obiettivamente viziata in cui la Corte non ha osservato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era tenuta. Il tema è utile ribadirlo, non attiene al merito del processo, ignorando la Corte se , alla luce delle risultanze processuali, si possa affermare che l'approvazione di quella variante sia legata ad un inquinamento corruttivo, ma al modo con cui la Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione. Sotto un primo profilo, la sentenza è obiettivamente silente sui due principali argomenti utilizzati dal Tribunale per ritenere non provato, seppure sul piano indiziario, il patto corruttivo. Il Tribunale, con una articolata motivazione, aveva affermato che: a) la proposta di variante non fu affatto recepita "senza controlli", ma fu approvata all'esito di un articolato procedimento del quale sono stati descritti analiticamente i singoli passaggi, le singole interlocuzioni, i singoli comportamenti, le singole fonti di prova (pagg. 354 e ss); b) la variante non fu approvata in modo vuoto;
c) la variante fu proposta non in ragione di valutazioni imprenditoriali ispirate a calcoli utilitaristici, ma per esigenze obiettive perché nessun vantaggio economico derivò dalla proposta di variante migliorativa al consorzio e in particolare alla impresa capogruppo SE (pagg. 370 e ss.). Si è già detto di come si tratti di passaggi fondanti che incidono sulla prospettazione accusatoria in modo decisivo perché attengono alla prova del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, al movente del privato corruttore, al dolo del pubblico ufficiale infedele, alla prova del favoreggiamento e, più in particolare, dei rapporti tra FE, SA e IN. 22 Rispetto a tali argomenti è obiettivamente non condivisibile l'affermazione della Corte secondo cui la prova del patto corruttivo prescinderebbe dal "merito" della variante;
accertare se quella variante fu adottata in modo sbrigativo e, soprattutto, fu adottata per esigenze obiettive e non per scopi di utilità economica, non è affatto irrilevante ai fini della prova del patto corruttivo. Due considerazioni si impongono. La prima è che in realtà, la Corte, affermando di non doversi interessare al "merito" della variante, ha sostanzialmente svuotato l'obbligo di confrontarsi con decine di pagine della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva spiegato, valutando testimonianze e molteplici consulenze, le ragioni per cui era giunto alle conclusioni poi non condivise dalla Corte. La Corte avrebbe potuto non condividere il ragionamento del Tribunale ma non avrebbe potuto non tenere conto di quel ragionamento e degli elementi di prova ad esso sottesi, in quanto da quegli elementi sarebbe dovuta "partire" nel suo ragionamento demolitorio prodromico per la costruzione di un ragionamento diverso che provasse, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza degli imputati, la esistenza oggettiva del patto corruttivo, la collocazione temporale di detto patto, la sua composizione soggettiva. Ed invece, sostanzialmente nulla è stato detto sul perché quelle consulenze sarebbero inattendibili, perché le testimonianze valorizzate dal Tribunale non avrebbero adeguata capacità dimostrativa. Una sentenza di condanna, pronunciata in riforma di una sentenza di assoluzione, che non ha esaminato tutto il materiale probatorio, che non ha dimostrato che la Corte abbia valutato tutti gli elementi acquisiti, studiato la motivazione della sentenza di primo grado, compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità. La seconda considerazione attiene al fatto che la Corte, che pure ha ritenuto di non doversi soffermare sul "merito" della variante, ha poi invece lungamente motivato, - utilizzando tuttavia solo una parte del materiale istruttorio - proprio sulle ragioni per cui quella variante non poteva essere approvata e, quindi, sul movente inquinante ad essa sottostante. Si vuole dire cioè che la Corte, da una parte, ha affermato di non doversi occupare del merito della variante perché oggetto del processo era la prova del fatto corruttivo, in tal modo sottraendosi al confronto con la motivazione della sentenza del Tribunale, ma, dall'altra, per giungere alla affermazione di responsabilità ha nondimeno affrontato proprio quegli stessi temi che il Tribunale aveva valutato attraverso una lettura diversa delle evidenze probatorie. Sotto ulteriore profilo, la motivazione della sentenza impugnata è obiettivamente instabile nella indicazione del tempo in cui sarebbe intervenuto l'accordo corruttivo. 23 Così deciso in Roma, il 25 maggio 2022. Ci si riferisce all'assunto secondo cui l'accordo corruttivo sarebbe intervenuto sin dalla primavera del 2010; si tratta di un punto rilevante, tenuto conto, come aveva osservato il Tribunale, che SA non aveva in quel periodo un ruolo nell'associazione temporanea di imprese. Sotto ulteriore profilo, la motivazione non può dirsi rafforzata perchè in relazione ai singoli temi indicati, la Corte ha sostanzialmente selezionato il materiale probatorio in un'ottica di conferma della prospettiva indiziaria accusatoria. Ci si riferisce: a) al tema relativo ai contatti tra SE e gli amministratori regionali prima dell'aggiudicazione, rispetto al qual non pare valutata la testimonianza del teste ER che aveva fornito una giustificazione di detti incontri;
b) in relazione alle giustificazioni fornite dal Tribunale in ordine al senso degli incarichi conferiti a LA da parte di SE prima della consegna dei lavori;
c) alle spiegazioni fornite da FE nel corso del giudizio quanto al suo intervento in favore di Lesa. d) a rapporti tra la stessa FE, SA e RU, la cui assoluzione dal contestato reato di falso è stata confermata, e, soprattutto, alla prova che SA e RU fossero consapevoli del patto corruttivo e in qualche nodo collusero con FE. Si tratta di temi centrali nella struttura del processo rispetto ai quali la motivazione è viziata perché, pur prospettando una ragionevole ipotesi ricostruttiva alternativa rispetto a quella del Tribunale, non ha valenza dennolitoria dell'altrettanto non irragionevole ricostruzione di quest'ultimo. 7. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata;
la Corte di appello, applicando i principi indicati, formulerà un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili;
in accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale nonché di SA e IN annullala medesima sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
2. SA OL, nato a [...] il [...]; 3. FE IA ZI, nata ad [...] il [...]; 4. SA CA, nato a [...] il [...]; 5. IN GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 10/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti civili e il rigetto dei ricorsi agli effetti penali per gli imputati SA OL a FE IA ZI, l'annullamento con rinvio per il ricorso del Procuratore Generale e l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di SA CA e IN GI;
uditi gli avv.ti Daniele Zaniolo, difensore di SA OL, IA TE difensore- anche in sostituzione dell'avv. Giovanni Lageard - di FE IA ZI, Aldo Mirate, difensore di IN GI, BE PI, difensore di SA CA, che hanno 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 13456 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 25/05/2022 concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale della Corte di appello;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado con cui SA OL, FE IA ZI, SA CA e IN GI erano stati assolti dai reati contestati perchè il fatto non sussiste, ha: - riunito i fatti di cui ai capi 1-2, commessi fino al 21 maggio 2012, e dichiarato non doversi procedere nei confronti di FE IA ZI e SA OL per essersi i reati estinti per prescrizione;
la Corte ha condannato i predetti imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile Regione Piemonte;
- dichiarato colpevoli IN GI e SA CA per il reato contestato al capo 1), riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 61, n. 9. - 379 cod. pen. Il processo ha ad oggetto il contratto di appalto stipulato tra la Regione Piemonte e la società Torre Regione Piemonte s.c. a r.l. - associazione temporanea di imprese, di cui la società cooperativa SE era capogruppo - per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte. In particolare, a FE, in qualità di direttrice della Direzione Patrimonio della Regione Piemonte e di responsabile unico della gara di appalto, a IN, in qualità di dirigente della Regione Piemonte, responsabile unico del procedimento dell'appalto ed a SA, in qualità di funzionario della Direzione Patrimonio della Regione Piemonte, direttore dei lavori, è formalmente contestato di avere compiuto, in concorso tra loro, atti contrari ai doveri di ufficio consistiti rispettivamente: a) nell'approvare una proposta di variante migliorativa del progetto esecutivo oggetto del contratto proveniente dalla società Torre Regione Piemonte e incidente su elementi strutturali del progetto aventi valore complessivo di euro 56.465.791 su un valore totale delle opere pari a circa 208 milioni di euro, senza vaglio sulla reale necessità , convenienza e miglioria apportata dalla variante;
b) nel recepire senza controlli e verifiche il quadro economico della variante proposto da Torre Regione Piemonte;
c) nel consentire l'esecuzione delle opere oggetto di variante prima della verifica dei relativi progetti esecutivi e della regolare approvazione della stessa. In cambio di tali atti Torre Regione Piemonte, in persona di OL SA, esponente di SE e procuratore di Torre Regione Piemonte, avrebbe affidato contatti di subappalto nello stesso cantiere per opere di movimento terra, per un importo complessivo di euro 4.868.347, a favore della società Les s.r.l. di RI EZ, marito di IA ZI FE. 2 Quanto a IN e SA - cioè i due pubblici ufficiali di—egickpli che, secondo la Corte, successivamente all'accordo corruttivo, ne avrebbero consentito l'attuazione attraverso l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire a OL SA la contropartita rispetto alla utilità già assicurata al pubblico ufficiale - secondo la Corte, i fatti originariamente contestati di concorso nella corruzione sarebbero riconducibili al reato di favoreggiamento aggravato, trattardosi di condotte di soggetti terzi posta in essere nella fase di esecuzione di un accordo corruttivo già concluso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione OL SA articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 591 e 581 cod. proc. pen. e si chiede l'annullamento senza rinvio dalla sentenza impugnata. L'assunto è che l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto privo di critica ragionata della motivazione della sentenza di primo grado e della indicazione dei motivi di dissenso rispetto alla decisione impugnata. L'atto conterrebbe una generica censura con la quale si contestava una valutazione parcellizzata degli indizi da parte del Tribunale, compiuta, secondo il Procuratore, senza considerare una possibile spiegazione alternativa;
assume l'imputato che il Procuratore appellante avrebbe tuttavia omesso di indicare gli specifici temi probatori erroneamente valutati. L'atto di appello non consentirebbe di comprendere quali fossero gli indizi parzialmente valutati e si caratterizzerebbe per una valutazione unidirezionale solo di alcune risultanze istruttorie. Diversamente dagli assunti del Procuratore appellante, si assume, il Tribunale aveva invece chiarito come l'oggetto del patto corruttivo fosse stata non l'aggiudicazione del contratto principale ma la successiva attività di controllo e in tal senso, si argomenta, aveva riportato la tesi d'accusa per confrontarla con le evenienze probatorie. L'appello, invece, si sarebbe limitato a riproporre le stesse argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado senza tuttavia indicare i presunti errori di valutazione, quali sarebbero state le prove valutate erroneamente, quelle che il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto assumere per rimediare. Sarebbe viziata anche l'affermazione della Corte di appello secondo cui la mera deduzione da parte del Procuratore del travisamento del fatto e della prova comporterebbe di per sé l'ammissibilità della impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione del dovere di motivazione rafforzata e violazione degli artt. 521- 522 cod. proc. pen. La Corte avrebbe condiviso la prospettazione del Procuratore appellante senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e senza valutare le numerose ed articolate prove a discarico. 3 Si fa riferimento: - al fatto che la Corte avrebbe meramente descritto senza tuttavia confrontarsi con la parte della sentenza di primo grado (pagg. 294- 350) con cui il Tribunale aveva riportato analiticamente la prospettiva accusatoria per poi comparala con le risultanze probatorie acquisite e concludere nel senso che detta prospettiva non avesse trovato conferma;
- al fatto che nel giudizio di appello l'istruttoria rinnovata non avrebbe aggiunto nessun elemento nuovo e che la stessa sentenza di, appello non avrebbe evidenziato elementi di novità non conosciuti in primo grado, essendosi limitata solo a richiamare il contenuto delle deposizioni rinnovate senza tuttavia spiegare perché esse sarebbero idonee a ribaltare il primo giudizio (in tal senso si allegano le deposizioni assunte in primo e in secondo grado per verificare come non vi sarebbero elementi di novità); - all'affermazione della Corte secondo cui non sarebbe rilevante "il merito" della variante laddove invece sul punto il Tribunale aveva lungamente argomentato. In particolare, si sostiene che, contrariamente agli assunti della sentenza impugnata, l'esame del merito della variante sarebbe decisivo al fine della verifica della "tenuta" dell'ipotesi accusatoria secondo cui: a) SE aveva fatto un'offerta troppo bassa in sede di gara e non sarebbe stata in grado di compensare le spese con gli incassi;
b) a tal fine avrebbe "studiato" sin dall'inizio una variante allo scopo di diminuire i costi di costruzione;
c) per fare ciò avrebbe optato per l'uso di una maggiore quantità di calcestruzzo e per diminuire quella dell'acciaio, con ciò incrementando il peso della sovrastruttura;
d) l'aumento della pressione sul suolo avrebbe quindi imposto un rafforzamento delle sottofondazioni, così giustificando l'inesistente rischio di cedimenti differenziali del progetto originario;
e) per essere sicuri dell'approvazione della variante si sarebbe corrotto un funzionario;
f) funzionari conniventi della Regione avrebbero poi omesso controlli. Rispetto a tale prospettazione, argomenta il ricorrente, non vi sarebbe prova che: a) l'offerta iniziale fosse troppo bassa;
b) non sarebbe chiarPihr ridurre i costi si sarebbero dovuti aumentare quelli per il rafforzamento delle fondazioni e per l'affidamento di incarichi a professionisti qualificati. Sul punto la Corte sarebbe silente. La difesa aveva dato la prova che non vi fosse stato nessun aumento di calcestruzzo e che dunque non vi era stata una diminuzione dei costi a seguito della variante. Non vi sarebbe nemmeno la prova che la struttura costruita a seguito della variante fosse più pesante di quella progettata al punto da rendere necessario una, aumento delle sottofondazioni e quindi un incremento di spesa altrimenti inspiegabile. 4 In presenza di un processo indiziario, si aggiunge, eludere, così come fatto dalla Corte, il tema del merito della variante significherebbe eludere un fondamentale tema probatorio, cui peraltro faceva espresso riferimento l'imputazione e su cui il Tribunale si era a lungo confrontato per giungere a ritenere che nessun vantaggio di natura economica sarebbe derivato dall'accoglimento della proposta di variante. La tematica non sarebbe stata trattata dalla Corte che dunque avrebbe violato il dovere di motivazione rafforzata. Considerazioni simili vengono. compiute anche in ordine alle pretese anomalie nell'affidamento dei contratti di subappalti alla Les, ritenute un indizio dell'accordo criminoso. L'anomalia sarebbe consistita nel fatto che la società subappaltatrice sarebbe riferibile al coniuge di IA ZI FE e che detta società non avrebbe in precedenza mai lavorato prima con SE. Anche in tal caso la Corte avrebbe omesso di valutare il materiale probatorio a discarico che invece minerebbe il giudizio di gravità e concordanza degli indizi ritenuti rilevanti. Il Tribunale in particolare rilevato come anche ad altre imprese fossero stati affidati per la prima volta lavori dall'TI costruttrice e come in tal senso fosse la volontà dall'allora Presidente della Regione Piemonte, cioè di preferire le imprese locali. Anche su detti punti la motivazione sarebbe silente. Anche quanto alla tempistica di affidamento dei subappalti, anch'essa rivelatrice, nell'ottica della Corte di appello, di un accordo corruttivo, la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria;
si fa riferimento all'assunto secondo cui costituirebbe una coincidenza indiziante dell'accordo il conferimento dell'incarico per la variante al prof. LA nel luglio del 2011, ossia un mese dopo il contatto avvenuto tra TI e Les, senza tuttavia considerare, si argomenta, che LA lavorava alla variante già da un anno. Non diversamente, ancora, la motivazione sarebbe viziata quanto alla individuazione del momento in cui il patto corruttivo sarebbe stato concluso. L'accordo, secondo la ricostruzione della Corte, sarebbe stato concluso nella primavera del 2010, quando ancora non vi era stata neppure l'aggiudicazione definitiva, e la società costruttrice avrebbe saputo preventivamente di poter confidare sull'approvazione della variante;
evidenzia il ricorrente che, ove così fosse, si sarebbe dovuto approfondire il tema per cui, come osservato dal Tribunale, SA a quell'epoca non aveva alcun ruolo nell'TI e dunque avrebbe dovuto essere considerato un soggetto estraneo al patto. Nell'ambito di una motivazione carente non sarebbe stato chiarito nemmeno se l'accordo fu concluso al momento della sottoscrizione del primo contratto di subappalto (pag. 59) o al momento dell'affidamento dell'incarico al prof. LA (pag 47). 5 Se l'accordo fosse stato davvero concluso nella primavera del 2010 l'imputato avrebbe dovuto essere assolto o, al più, nel caso di contributo successivo, la sua posizione avrebbe dovuto essere equiparata a quelle degli imputati SA e IN Né vi sarebbe la prova che SA si fosse ingerito nel patto corruttivo concluso nella primavera del 2010. Ancora. Si fa riferimento al tema, valorizzato dalla Corte, del mancato controllo dei pubblici funzionari sulla reale necessità, convenienza e miglioria apportata dalla variante. Si osserva: a) quanto al controllo sulla necessità della variante, che esso sarebbe stato contra legem non essendo previsto, trattandosi di una variante migliorativa;
b) quanto all'omesso vaglio della convenienza, che detto profilo non potrebbe essere messo in discussione essendo stato conseguito, per effetto della variante, un risparmio di spesa;
c) quanto, infine, all'omesso vaglio delle migliorie, il tema dovrebbe attenere al "merito" cioè ad un profilo che la Corte non avrebbe affrontato. Il Tribunale sui punti in questione si era lungamente soffermato e anche sotto tali profili la motivazione della Corte non potrebbe ritenersi rafforzata. Sotto ulteriore profilo, si affronta, quanto ai presunti rapporti di favore alla Les da parte della Regione, la c.d. vicenda SO, quella cioè per cui, in un dato momento, Les non aveva adeguata certificazione per il conferimento di alcune categorie di lavori, e tuttavia, dopo una serie di colloqui - soprattutto telefonici- si addivenne ad una soluzione illegittima;
il tema era sfociato nella contestazione originaria del reato di falso ideologico dai quali gli imputati sono stati assolti dal Tribunale con la formula perché il fatto non costituisce reato. Secondo la prospettazione d'accusa anche detta vicenda avrebbe valenza indiziante della esistenza di un accordo corruttivo ma, secondo l'imputato, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata rispetto a quella del Tribunale, che aveva invece sottolineato come il problema SO fosse stato sollevato proprio da un dipendente della Regione e come nei concitati contatti di quel periodo non si fosse mai fatto riferimento a coloro che avrebbero fatto parte dell'accordo corruttivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 576- 597 o, in via subordinata, 578 cod. proc. pen.; in assenza della impugnazione della parte civile le questioni relative alla domanda risarcitoria non potevano considerarsi devolute. Si aggiunge che nella specie vi sarebbe violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. perché non sarebbe ammissibile una condanna risarcitoria in sede di appello che, in riforma di una sentenza di assoluzione, dichiari la estinzione del reato, difettando in tal caso il presupposto della esistenza di una sentenza di condanna. 6 3. Ha proposto ricorso per cassazione IA ZI FE articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale;
il tema attiene alla inammissibilità dell'appello del ProcuratOre Generale, di cui si è detto. 3.2. Con il secondo si deduce violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Si ricostruiscono i principi sul tema, il perimetro dei fatti oggetto del processo, il ragionamento probatorio del Tribunale, le ragioni poste a fondamento della sentenza di assoluzione;
si rivisita l'affermazione della Corte secondo cui nel caso di specie si dovrebbe prescindere dal "merito delle variante" e si afferma che l'esame del tema fosse invece imposto dalla struttura della imputazione. Attraverso la decisione di non occuparsi del merito della variante, la Corte si sarebbe sottratta al confronto con la motivazione assolutoria e, soprattutto, con l'affermazione secondo cui non vi sarebbe stata nessuna strategia utilitaristica a fondamento della decisione di SE di proporre quella variante. La Corte avrebbe richiamato il contenuto delle deposizioni rinnovate senza spiegare perché queste sarebbero idonee a ribaltare la decisione del primo Giudice e avrebbe sbrigativamente sterilizzato la motivazione della sentenza del Tribunale - che aveva valorizzato la consistenza del procedimento amministrativo con cui si era addivenuti all'approvazione della variante - ritenendo invece detto iter di approvazione singolare, superficiale e grossolano. Sarebbe stato inoltre erroneamente evidenziato dalla Corte come SE confidasse preventivamente nell'approvazione di detta variante e come vi fosse un interesse economico sotteso alla variante, atteso che, diversamente, non sarebbe stata spiegabile la consulenza conferita da SE al prof. Noia per circa 1.500.000 euro, che, in realtà, sarebbe spiegabile sato attribuendo a detta consulenza una funzione di investimento in vista dei risparmi futuri derivanti dall'approvazione della variante. Anche su tale profilo, sostiene la ricorrente, la Corte non si sarebbe confrontata con la motivazione del Tribunale che aveva escluso l'interesse economico - utilitaristico sotteso alla variante sulla base di una serie di prove testimoniali (Lombardi, LA, Cignoni). Dunque un vulnus di motivazione. Non diversamente, non sarebbe rinforzata la motivazione nella parte in cui la Corte ha escluso la effettiva esistenza di problemi geologici, che, invece, il Tribunale aveva desunto sulla base della valutazione di una serie di prove scientifiche e di consulenze (AP, SI) ignorate a vantaggio dei pareri di RU e di alcuni testimoni sentiti nel corso del giudizio di appello (Giustetto, Picarreta). 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in ordine alla prova del patto corruttivo. Il presupposto del ragionamento della Corte sarebbe quello di dover prescindere dalla valutazione del merito della variante e di dover accertare l' esistenza del patto. 7 La prova dell'accordo, che secondo la Corte dovrebbe temporalmente collocarsi nella primavera del 2010, sarebbe stata fatta discendere da un procedimento indiziario e sarebbe sostanzialmente derivante da due elementi: a) i rapporti esistenti già in sede di predisposizione della gara tra gli uffici regionali e SE;
b) il dato temporale dell'avvio della variante. Quanto al primo profilo, evidenzia la ricorrente che nella primavera del 2010 OL SA non rivestiva alcun ruolo nell'TI, come osservato dal Tribunale, sicchè non sarebbe chiaro •né come FE possa essersi accordata con SA e neppure chi sarebbero gli altri esponenti della società protagonisti del patto. Quanto ai contatti che sarebbero intercorsi tra SE e funzionari regionali prima dell'aggiudicazione della gara d'appalto, la Corte avrebbe fatto riferimento a due verbali relativi a riunioni tenute da SE nel luglio e nel ottobre del 2009, quindi prima della pubblicazione del bando di gara, in cui era stato prospettato un successivo incontro tra i rappresentanti di SE e la FE;
tale profilo secondo la Corte, pur non rilevando rispetto alla originaria ipotesi di turbativa d'asta, non sarebbe neutro rispetto alla prova dell'accordo corruttivo. Assume invece la ricorrente che si tratterebbe di un'affermazione del tutto generica, inidonea ad assumere valenza indiziante, e smentita dal teste ER, avvocato in quel momento impegnato nella redazione del bando di gara per la Regione, il quale avrebbe spiegato la ragione di quegli incontri che avrebbero avuto aspetti interpretativi del bando. Non diversamente, si ripercorre il senso dell'incarico affidato al prof. LA e quello dell'affermazione della Corte secondo cui vi sarebbe stata la consapevolezza di SE di poter confidare nell'approvazione della variante da parte del RU, nel rapporto temporale tra la formalizzazione dell'incarico a LA nel luglio del 2011 e il contatto tra l'Ati e Les. Si evidenza come lo studio della variante migliorativa risalisse al 2010 e che sul punto il Tribunale aveva ricostruito il senso della discrasia temporale tra lo studio della variante e la formalizzazione dell'incarico a LA ed anche al riguardo la Corte non si sarebbe confrontata. Sotto ulteriore profilo, la prova del coinvolgimento di IA ZI FE nell'accordo corruttivo sarebbe stato fatto discendere da alcune conversazioni telefoniche intercettate da cui sarebbe emerso che: a) l'imputata si interessava dei pagamenti che avrebbero dovuto essere effettuati nei confronti di Les;
b) l'imputata seguisse in prima persona lo sviluppo del cantiere della Torre;
c) a lei facessero riferimento tutti i dirigenti regionali coinvolti. Anche su tali temi la motivazione sarebbe viziata. 8 Dal contenuto delle conversazioni emergerebbe solo che la FE avrebbe "inopportunamente" (così il ricorso) fatto opera di intercessione per sollecitare i pagamenti di fatture scadute di Les, ma ciò non proverebbe, secondo il difensore, la circostanza che Les avesse una "corsia privilegiata" e neppure il fatto corruttivo. La lettura delle conversazioni sarebbe non univoca e la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con la spiegazione data dall'imputata, rinnovandone l'esame. Né sarebbero stati chiariti i rapporti tra FE e SA e IN, cioè i due dirigenti che poi avrebbero dato esecuzione al patto corruttivo. 3.4. Con il quarto motivo si deduce inosservanza degli artt. 576 - 578- 597 cod. proc. pen.: il tema è quello della statuizioni civili, di cui si è detto. 4. Ha proposto ricorso per cassazione CA SA sostanzialmente deducendo vizio di motivazione. Anche in questo caso si deduce la violazione della motivazione rafforzata;
si fa riferimento ad una serie di temi di prova: - al merito della variante ed al comportamento in concreto tenuto da SA, che avrebbe agito, in relazione ai fatti compiuti successivamente al 21.5.2012, non per aiutare i corrotti ma per adesione ad un programma utile alla stazione appaltante;
- alla scansione della gara;
- ai rapporti tra SE e i funzionari regionali;
- al rapporto tra SE e il professore LA;
- ai rapporti tra Les, RI EZ- marito della FE - e SE;
- al sub appalto a Les;
- alla certificazione necessaria per la esecuzione di lavori pubblici che Les non avrebbe avuto (vicenda SO) e all'interessamento della FE per i pagamenti;
- alla variante migliorativa che il bando non prevedeva e che, si sostiene, normativa e contratto contemplavano. 5. Ha proposto ricorso per cassazione GI IN articolando cinque motivi. 5.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della variante ed alla sua legittimità. Si assume che l'affermazione della Corte, secondo cui l'appalto non ammetteva varianti, sarebbe errato. Si tratterebbe di un assunto infondato in ragione dell'art. 9 del contratto di leasing in costruendo, secondo cui l'utilizzatore (Regione) era autorizzato a concordare con soggetto realizzatore (Aticoop) l'aumento dell'importo dei lavori conseguenti all'adozione di varianti in corso d'opera nella ipotesi di cui all'art. 132 codice degli appalti;
anche il contratto stipulato con SE all'ad 32. avrebbe previsto l'adozione di varianti. 9 Sul punto la motivazione sarebbe viziata e la Corte non avrebbe valutato correttamente l'art. 11 del D.M. 145 del 19.4.2000 (regolamento recante il capitolato generale dell'appalto dei lavori pubblici) e l'art. 25 , comma 3, legge n. 109 del 1994. Nel caso di specie sarebbe stata adottata una variante che comportava una diminuzione dell'originario importo dei lavori e, dunque, legittima. La Corte sbaglierebbe nel valorizzare la circostanza che il bando di gara non prevedesse varianti, atteso che, si argomenta, il bando governerebbe solo la disciplina di gara, ma, dopo la stipula del contratto, il rapporto sarebbe regolato dal contratto (in questo caso il contratto di leasing). Le varianti citate nel bando sarebbero solo quelle di cui all'art. 76 d. Igs. 163 del 2006, cioè solo quelle che il partecipante alla gara può proporre quando il criterio di aggiudicazione è alternativamente quello dell'offesa economicamente più vantaggiosa ovvero quando il bando espressamente le autorizzi. La Corte non considera la distinzione tra varianti in fase di gara e varianti in corso d'opera; le prime regolate dall'art. 76 cit., le seconde dall'art. 132 del codice degli appalti. 5.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al procedimento seguito nella validazione della variante migliorativa. Sarebbe errata l'affermazione della Corte secondo cui l'iter di approvazione della variante sarebbe stato superficiale e grossolano, atteso che invece la stessa Corte avrebbe da pag. 44 a pag. 47 descritto la sostanziale correttezza dell'iter seguito. La Corte non avrebbe tenuto conto che la variante è un atto dell'impresa e non del Rup, o del direttore dei lavori, o del comitato di verifica e neppure avrebbe chiarito perché la variante, per come proposta, sarebbe stata superficiale e grossolana e perché non avrebbe dovuto essere validata. Né ancora la motivazione sarebbe adeguata nella parte in cui la Corte ha ritenuto che nella specie la variante avesse carattere sostanziale, atteso che, secondo il parere dell'Anac la variante è sostanziale quando determina la realizzazione di un'opera diversa e la Corte non avrebbe spiegato perché nella specie si sarebbe in presenza di una variante sostanziale. 5.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alle ragioni che avevano consigliato una variante migliorativa. Il tema è quello per cui, da una parte, la Corte avrebbe affermato di non doversi occupare del merito della variante, ma , dall'altra, si sarebbe poi soffermata in senso critico su profili di merito. Gli imputati avrebbero affermato come la variante fosse stata determinata da valutazioni e da esigenze oggettive;
la Corte avrebbe invece argomentato nel senso che la variante non fosse necessaria, ma si tratterebbe di un'affermazione sbagliata perché le varianti migliorative non sarebbero mai necessarie o indispensabili. 10 La sentenza sarebbe silente sulla valutazione delle consulenze a discarico del prof. AP e degli ing. SI e IA. 5.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla parte relativa ai vantaggi economici conseguiti con la variante. Secondo la Corte la variante avrebbe consentito un risparmio di soli 13.000 euro;
si tratterebbe di un dato fortemente contestato con memorie e argomentazioni, atteso che il risparmio sarebbe consistito nella somma di 513.000 euro;
la Corte anche in tal caso non si sarebbe confrontata con dette argomentazioni. 5.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla prova dell'elemento soggettivo del reato;
il tema è la consapevolezza da parte di IN dell'accordo corruttivo, atteso che fu proprio l'ufficio dell'imputato a sollevare il tema della inadeguatezza della SO da parte di Les. 6. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Torino articolando due motivi. Vi è una parte generale del ricorso volta a dimostrare come la Corte di appello abbia pienamente assolto l'obbligo di motivazione rafforzata e dimostrato come vi siano elementi certi che non consentano una ricostruzione diversa rispetto a quella proposta dalla Pubblica Accusa;
si assume che correttamente la Corte avrebbe affermato che: a) le varianti, pur volendole ritenere migliorative, non erano necessarie;
b) in realtà, nella proposta di variante furono accorpate quattro varianti, e ciò fu compiuto perché solo la loro somma poteva portare ad un risparmio di spesa;
c) la variante non poteva rientrare tra quelle di cui all'art. 132 del codice degli appalti;
d) il gruppo di verifica che doveva supportare il RU IN nella valutazione delle varianti era composto da professionisti non qualificati;
e) il tema dei subappalti avesse valenza indiziante. Ciò detto, secondo il Procuratore ricorrente la Corte avrebbe tuttavia errato nel ritenere: a) il reato consumato al momento della conclusione del primo contratto di subappalto a favore di Les, il 21 maggio 2012, tempo in cui non era ancora entrata in vigore la legge n. 190 del 2012 e che dunque il termine di prescrizione sarebbe nella specie di sette anni e sei mesi a decorrere dalla data in questione;
b) che l'accordo corruttivo sarebbe stato concluso tra SA e FE prima dell'agosto del 2011 - verosimilmente già ai tempi della predisposizione della gara - e che quindi le condotte di IN e SA, compiute successivamente, non potrebbero essere considerate interne all'accordo. Quanto al punto a), richiamando la sentenza delle Sezioni unite "Mills", si rileva come Les avesse ottenuto fino a settembre 2013 una serie di subappalti per un importo complessivo di 3.125.000 euro;
dunque, la data di consumazione del reato sarebbe 11 successiva all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 con conseguente termine di prescrizione di dieci anni;
ne discende, si aggiunge, che, almeno in relazione alla porzione di condotta compiuta dopo la entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, il reato non sarebbe prescritto. Quanto alle posizioni di IN e SA, si assume che anche i contributi compiuti dopo la conclusione del patto e nella fase della sua attuazione sarebbero rilevanti ai fini della configurazione della responsabilità concorsuale. La tesi è che il concorso sarebbe sussistente anche in assenza di un previo accordo: 6. È stata depositata una memoria nell'interesse di SA OL con cui, da una parte, si riprendono gli argomenti posti a fondamento del motivo generale relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata e, dall'altra, si deduce come la Corte avrebbe dovuto riassumere l'esame dell'imputato che nel corso del giudizio aveva reso dichiarazioni. 7. E' stata presentata memoria nell'interesse di IN GI con si replica ad un rivolo argomentativo del ricorso del Procuratore Generale puntualizzando, quanto al tema della variante, che questa fosse legittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Per ragioni di metodo è utile esaminare innanzitutto il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di OL SA e FE IA ZI, che attengono all'ammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale. 2.1. Assumono i ricorrenti che si tratterebbe di una appello inammissibile perché, lungi dal confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sarebbe stato meramente reiterativo di una serie di argomentazioni non condivise dal Giudice. I motivi sono infondati, atteso che la Pubblica accusa con l'impugnazione aveva ricostruito: a) il senso e la portata dell'ipotesi accusatoria, relativa alla esistenza di un accordo corruttivo avente ad oggetto la variante migliorativa proposta dall'impresa, di cui si è detto;
b) i fatti, la loro evoluzione e i rapporti personali che avrebbero portato a favorire la Les, di cui sarebbe stato titolare occulto NZ RI, marito di IA ZI FE;
12 c) le ragioni per le quali vi sarebbe stata la prova che la variante fu approvata senza alcuna verifica tecnica, amministrativa e contabile;
d) gli elementi indiziari che conducevano a ritenere che l'approvazione della variante fosse corrispettiva rispetto ai contratti di subappalto in favore della Les. e) i ruoli e le condotte attribuibili a ciascun imputato. Sulla base di tale quadro di riferimento, il Procuratore aveva spiegato, seppur nell'ambito di un atto di impugnazione non articolato, il vizio del ragionamento probatorio della sentenza impugnata, ravvisabile in un distorto uso dei parametri di valutazione della prova indiziaria. Dunque un atto di appello non inammissibile. 3. Prescindendo dal tema della responsabilità per il fatto corruttivo contestato, i ricorsi degli imputati SA e FE sono comunque fondati - rispettivamente - quanto al terzo ed al quarto motivo, relativi alla condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile Regione Piemonte. Come detto, la Corte di appello, pur dichiarando l'estinzione del reato di corruzione per prescrizione, ha tuttavia condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. La Corte di cassazione in più occasioni ha tuttavia spiegato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del pubblico ministero, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza di assoluzione (Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacchè ed altro, Rv. 248389). Si è in particolare chiarito che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 14014 del 4/3/2015, Bellucci ed altro, Rv. 263015; conf. Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, Mattei, Rv. 232133; Sez. 3, n. 1988 del 01/12/2004, dep. 2005, Praticò, Rv. 230585; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Cardillo, Rv. 224580; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426). La norma di cui all'art. 578 cod. proc. pen., che costituisce deroga al generale principio secondo cui il giudice penale può occuparsi dei capi civili della sentenza solo contestualmente ad una dichiarazione di responsabilità penale, è funzionale a tenere ferme le disposizioni dei punti della sentenza che concernono l'azione civile nei casi in cui in primo grado (o in secondo grado) sia pronunciata sentenza di condanna. Nel caso di specie, per il reato di cui all'imputazione - per il quale era stata ammessa la costituzione della parte civile a cui sono riferite le statuizioni impugnate - non vi è stata alcuna sentenza di condanna, né in primo grado (conclusosi, come detto, con 13 &,\ l'assoluzione degli imputati), né nel secondo, avendo la Corte dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Pacifico appare che nemmeno possa nella specie trovare applicazione la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen. in quanto l'ipotesi disciplinata da tale norma, che pure prescinde da una precedente sentenza di condanna, richiede tuttavia che vi sia stata - ma non è il caso che ci occupa- impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, attribuendosi in tal caso, al giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il potere di decidere comunque ai soli effetti civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (vedasi Sez. Un., n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili quanto alle posizioni di SA OL e FE IA ZI. 4. Quanto agli effetti penali, il tema attiene innanzitutto al ricorso del Procuratore Generale, che ha impugnato la sentenza nella parte relativa alla declaratoria di prescrizione del reato. Un'impugnazione, che presuppone l'accertamento della responsabilità degli imputati, fondata sull'assunto secondo cui il reato non sarebbe estinto. Il ricorso è fondato quanto al corretto calcolo del termine di prescrizione. Si è già detto di come, secondo la Corte, il reato si sarebbe consumato con il primo contratto di subappalto (concluso il 21.5.2012), che costituirebbe l'utilità per il pubblico ufficiale infedele: il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dunque da detta data. Le Sezioni unite della Corte hanno tuttavia chiarito che il reato di corruzione, nelle varie forme in cui è disciplinato, può attuarsi attraverso due distinte autonome ipotesi fattuali, quella della dazione e quella della promessa accettata, con le quali rispettivamente coincide, se rimangono alternative, il momento consumativo del reato. La sola promessa accettata, però, assume una propria autonomia ed è idonea a fissare il momento consumativo nelle sole ipotesi in cui non è seguita dalla dazione- ricezione, perché, ove quest'ultima segua alla promessa, si verificano l'approfondimento dell'offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo. Il delitto di corruzione, dunque, si può realizzare con una forma ordinaria "promessa seguita dalla dazione" e una forma contratta o sussidiaria "promessa non seguita dalla dazione". Secondo lo schema principale, il reato si realizza attraverso due essenziali attività, legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il successivo ricevimento dell'utilità. Quest'ultimo tratto di condotta cristallizza nel tempo la consumazione del reato, che assume caratteristiche assimilabili a quelle del reato progressivo, verificandosi una sorta 14 di passaggio necessario da un minus (la promessa) ad un maius (la dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico. La promessa accettata, quando è seguita dalla dazione-ricezione, resta assorbita in questa e perde la sua autonomia. pur vero che la dazione non presuppone necessariamente la promessa, ma è altrettanto vero che, se le parti scelgono di percorrere l'iter promessa-dazione, la prima diventa un atto prodromico della seconda e ad essa si salda e con essa si confonde, concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti. Può quindi affermarsi che il legislatore ha inteso punire, in primo luogo, il fatto della dazione o effettiva prestazione, come momento di maggiore concretezza dell'attività corruttiva nel quale rimane assorbita e si confonde l'eventuale promessa preventiva, e soltanto in via sussidiaria, ove l'anzidetto aspetto fattuale non si verifichi, la promessa accettata (così testualmente, Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246588). Nel caso di specie, in cui non si dubita che si sia in presenza di un unico patto corruttivo, il termine di prescrizione è stato fatto decorrere, come detto, dalla data del primo contratto di subappalto, cioè dalla data della corresponsione della prima utilità. Si tratta di un ragionamento viziato e di una non corretta applicazione della legge penale. Secondo l'imputazione e la stessa Corte di appello, a fronte del patto corruttivo, sarebbero stati stipulati più contratti di subappalto e, dunque, in presenza di un unico patto corruttivo, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dall'ultima utilità conseguita, e non, assertivamente, dalla data in cui è stato concluso il primo contratto. La motivazione al riguardo è obiettivamente silente non avendo la Corte né chiarito quando gli altri contratti sarebbero stati conclusi e neppure fino a quando gli stessi avrebbero avuto attuazione. Ne deriva che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. 5. Per effetto dell'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, assumono tuttavia rilievo le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso degli imputati finalizzati a censurare il ragionamento probatorio e le regole di giudizio con cui la Corte, ribaltando la sentenza di assoluzione, ha ritenuto provato al di là di ogni ragionevole dubbio il patto corruttivo con la conseguente responsabilità penale per il reato di favoreggiamento degli imputati SA e IN e, seppur in modo errato, quella di SA e FE ai soli fini civili. 5.1. L'oggetto del patto corruttivo per cui si procede attiene, come già detto, alla variante del progetto esecutivo: secondo l'imputazione e la prospettazione accusatoria recepita dalla Corte di appello, l'approvazione di detta variante - voluta da SE 15 - sarebbe stata "veicolata" da IA ZI FE, pubblico ufficiale infedele, in cambio dell'impegno da parte di SE di affidare in subappalto alla Les, società riconducibile al marito della stessa FE, alcune opere di scavo e di movimento terra. La tesi accusatoria, condivisa dalla Corte, è sostanzialmente fondata su un assunto costitutivo, e cioè che quella variante sarebbe stata illegittima e fu approvata senza valutazioni congrue, cioè in modo dolosamente acritico, solo perché attuativa del sinallagma corruttivo, in quanto necessaria per SE a diminuire i costi di costruzione, avendo questa presentato un'offerta troppo bassa in sede di gara. La FE, cioè, avrebbe preso in carico sin dall'inizio- cioè addirittura prima della consegna dei lavori - l'interesse inquinante del privato e, in ragione del patto corruttivo, avrebbe condizionato - in modo diffusivo con gli altri imputati - il procedimento che portò ad approvare una variante che, in realtà, non avrebbe dovuto essere autorizzata e che non era necessaria. Una variante non indispensabile perché il progetto iniziale non presentava difetti!" carenze, criticità; una variante "cercata" per mere ragioni economiche, utilitaristiche;
una variante preordinata sin dall'origine, nel senso che SE sapeva "preventivamente di poter confidare nell'approvazione della variante da parte del RU" prima ancora dell'aggiudicazione definitiva della gara, cioè prima del 30.12.2010, e, quindi, ancora prima dell'affidamento dei lavori (così in modo chiarissimo la Corte in più parti, cfr., pagg. 47- 58- 59 della sentenza). Proprio in ragione di tale consapevolezza, il patto corruttivo sarebbe stato concluso temporalmente prima, perché ciò spiegherebbe gli studi della variante risalenti già alla primavera del 2010. In tale chiarissimo contesto, al di là delle specifiche deduzioni relative alle singole posizioni processuali e al vizio di violazione di legge, il nesso comune che lega tutte le impugnazioni degli imputati appare chiaro nella sua struttura: la Corte di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione, avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era invece tenuta, secondo quanto in più occasioni affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. Una censura di metodo. Al fine di far emergere la violazione di tale obbligo, i ricorrenti, con articolati ed analitici motivi, hanno di fatto proceduto ad una comparazione della struttura della motivazione e del ragionamento probatorio posti a fondamento delle due sentenze di merito, rivisitando in senso critico quella impugnata con riguardo alla valutazione delle prove e dei molteplici temi di cui, nel corso del processo, a lungo si è discusso: profili che ineriscono a questioni cruciali della impostazione accusatoria - in cui la dimensione sostanziale si salda con quella processuale - quali quelli riguardanti la prova del patto corruttivo, del suo contenuto, della sua composizione soggettiva, del tempo della sua conclusione, della sua esecuzione, del movente di detto patto;
in tale contesto songio 16 stati sviluppati una serie di rivoli argomentativi- interni ai singoli motivi di ricorso- riguardanti l'esistenza ed il peso di un gran numero di elementi indizianti, la cui valorizzazione da parte della Corte di appello non è stata condivisa perché ritenuta parziale, sostanzialmente riduttiva, incapace di dare spiegazione dell'intero materiale probatorio, violativa di regole processuali non eludibili. 5.2. Il Tribunale aveva ritenuto insussistente il fatto corruttivo sulla base di una serie di argomentazioni e di passaggi probatori intermedi. Nell'ambito di una complessa, lunghissima, motivazione con cui erano state ripercorse una serie di evidenze istruttorie e "pesati" tutti gli elementi indiziari posti a fondamento dell'impianto accusatorio, si era spiegato: a) il senso e la portata dei rapporti tra SE e i funzionari regionali;
b) che la proposta di variante, al di là della sua legittimità, non fu affatto recepita "senza controlli", ma fu approvata all'esito di un articolato procedimento del quale sono stati descritti analiticamente i singoli passaggi, le singole interlocuzioni, i singoli comportamenti, le singole fonti di prova (pagg. 354 e ss., e, soprattutto, pagg. 361 e ss. quanto al tema della legittimità delle varianti); c) che, soprattutto, la variante fu proposta, diversamente dalla impostazione accusatoria, non in ragione di valutazioni imprenditoriali ispirate a calcoli utilitaristici, ma per esigenze obiettive, perché nessun vantaggio economico derivò dalla proposta di variante migliorativa al Consorzio e, in particolare, all'impresa capogruppo SE (pagg. 370 e ss. in cui si riportano una serie di articolati elementi probatori volti a comprovare l'assunto, tra cui le dichiarazioni dei teste Lombardi- Cignoni, le consulenze LA- AP — Orsi, tutte esaminate e che avevano rinvenuto in esigenze legate al sistema fondale le ragioni che avevano portato alla proposta di variante). Dunque, a parere del Tribunale, una insostenibilità probatoria di alcuni elementi fondanti la tesi accusatoria e, in particolare, una frattura evidente sul movente del patto corruttivo. Secondo il Tribunale, non sarebbe stata raggiunta la prova della presa in carico da parte di FE dell'interesse del privato corruttore perché quella variante non fu approvata in violazione di norme procedimentali e, comunque, perché non esisteva un interesse inquinato del privato a far approvare quella variante. Non diversamente, il Tribunale, quanto al tema dei rapporti tra SE e Les, dopo aver anche in questo caso esaminato i singoli elementi valorizzati in chiave accusatoria, aveva spiegato come non fosse provato l'assunto accusatorio legato alla falsificazione della determina relativa alla estensione del primo contrato di sub appalto e alla vicenda delle attestazioni SO (pagg. 445 e ss.). 17 5.3. Al di là dei profili di merito della odierna vicenda processuale, due questioni devono essere verificate. La prima è quella relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, cioè in cosa esso consista e come esso si parametri e si sviluppi nel caso di riforma di sentenza di assoluzione con conseguente affermazione di responsabilità. La seconda questione, derivante dalla prima, attiene a ciò che in concreto ha fatto la Corte di appello e, in particolare, alla verifica della correttezza del metodo con cui è stata demolita la sentenza di assoluzione e, più in generale, della "tenuta" del ragionamento probatorio e della motivazione considerato l'obbligo di motivazione rafforzata e il principio dell'oltre ragionevole dubbio, che solo consente di pronunciare una sentenza di condanna. 5.4. Quanto al primo profilo, le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente;
tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo. Quanto al contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata, si ritiene che il giudice di appello, che voglia dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza, deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve cioè indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione;
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata". Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo completo e vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale. Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali del sistema processuale, quali quelle 18 del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, resistenza di decisioni. ,radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata". Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda". Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi "sulla" sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza, con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata". Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato;
b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il merito del decisum;
c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta. Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argonnentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesanni l'intero materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, 19 consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci Rv. 191229) Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa . incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2,• n.57765 del 20/12/2018, non massimata;
cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/ 2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"). Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una critica tra giudici posizionati "orizzontalmente" rispetto allo stesso materiale di prova, ma nella diversa prospettiva dell'accertamento di un "errore" di giudizio che il giudice dell'impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente urkaltrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione;
la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948). Peraltro, come già detto, l'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 20 Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Si è, condivisibilmente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). 5.5. Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti, sul piano del metodo, nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l'obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata. La Corte, dopo aver ricostruito lo sviluppo del processo e, in particolare, il ragionamento posto a fondamento della sentenza di assoluzione, ha premesso di dover prescindere dal "merito della variante" e ciò ha ritenuto di fare sul presupposto, in astratto condivisibile, che oggetto del processo sia la prova del patto corruttivo e cioè "lo scambio tra l'approvazione della variante e affidamento dei lavori alla Les" (così a pag. 27). Sulla base di tale presupposto, la Corte di appello, riprendendo - anche testualmente - il contenuto dell'atto di appello, ha spiegato: - i rapporti sospetti tra SE e gli amministratori regionali e quelli altrettanto inquinati tra SE e la Les, società, quest'ultima che, a dire del teste Danza, secondo lo stesso OL SA nel cantiere "doveva lavorare" e che godette di una estensione del contratto di sub appalto illegittima (la vicenda è quella della insussistenza della condizioni SO, che tuttavia ha portato alla assoluzione per il reato di falso); - come, prima ancora che i lavori fossero consegnati, vi fossero stati contatti tra SE e il prof. LA finalizzati ad un supporto tecnico per la "realizzazione del complesso sistema fondale destinato a sorreggere il carico del nuovo fabbricato" e come 21 già il 10.5.2010 SE avesse inviato a LA una bozza di contratto avente ad oggetto l'incarico di consulenza relativo a eventuali proposte migliorative;
- l'interessamento di FE ai pagamenti in favore di Les nel corso dei lavori di subappalto, sintomatico della inquinata presa in carico dell'interesse del privato e rivelatore del sottostante patto corruttivo. Si è dunque ritenuto che: - la variante trasformava profondamente l'opera e dunque non poteva essere approvata, ai sensi dell'art. 132 T. U. app - detta variante fu ert=irra te approvata con un iter "superficiale e grossolano"; - proprio tale superficialità rivelerebbe la preventiva consapevolezza da parte della SE di poter confidare sull'approvazione della variante da parte del Responsabile del procedimenti;
- IN e SA, consapevoli del sottostante patto corruttivo, avrebbero dato attuazione al patto illecito 6. Si tratta di una motivazione obiettivamente viziata in cui la Corte non ha osservato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era tenuta. Il tema è utile ribadirlo, non attiene al merito del processo, ignorando la Corte se , alla luce delle risultanze processuali, si possa affermare che l'approvazione di quella variante sia legata ad un inquinamento corruttivo, ma al modo con cui la Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione. Sotto un primo profilo, la sentenza è obiettivamente silente sui due principali argomenti utilizzati dal Tribunale per ritenere non provato, seppure sul piano indiziario, il patto corruttivo. Il Tribunale, con una articolata motivazione, aveva affermato che: a) la proposta di variante non fu affatto recepita "senza controlli", ma fu approvata all'esito di un articolato procedimento del quale sono stati descritti analiticamente i singoli passaggi, le singole interlocuzioni, i singoli comportamenti, le singole fonti di prova (pagg. 354 e ss); b) la variante non fu approvata in modo vuoto;
c) la variante fu proposta non in ragione di valutazioni imprenditoriali ispirate a calcoli utilitaristici, ma per esigenze obiettive perché nessun vantaggio economico derivò dalla proposta di variante migliorativa al consorzio e in particolare alla impresa capogruppo SE (pagg. 370 e ss.). Si è già detto di come si tratti di passaggi fondanti che incidono sulla prospettazione accusatoria in modo decisivo perché attengono alla prova del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, al movente del privato corruttore, al dolo del pubblico ufficiale infedele, alla prova del favoreggiamento e, più in particolare, dei rapporti tra FE, SA e IN. 22 Rispetto a tali argomenti è obiettivamente non condivisibile l'affermazione della Corte secondo cui la prova del patto corruttivo prescinderebbe dal "merito" della variante;
accertare se quella variante fu adottata in modo sbrigativo e, soprattutto, fu adottata per esigenze obiettive e non per scopi di utilità economica, non è affatto irrilevante ai fini della prova del patto corruttivo. Due considerazioni si impongono. La prima è che in realtà, la Corte, affermando di non doversi interessare al "merito" della variante, ha sostanzialmente svuotato l'obbligo di confrontarsi con decine di pagine della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva spiegato, valutando testimonianze e molteplici consulenze, le ragioni per cui era giunto alle conclusioni poi non condivise dalla Corte. La Corte avrebbe potuto non condividere il ragionamento del Tribunale ma non avrebbe potuto non tenere conto di quel ragionamento e degli elementi di prova ad esso sottesi, in quanto da quegli elementi sarebbe dovuta "partire" nel suo ragionamento demolitorio prodromico per la costruzione di un ragionamento diverso che provasse, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza degli imputati, la esistenza oggettiva del patto corruttivo, la collocazione temporale di detto patto, la sua composizione soggettiva. Ed invece, sostanzialmente nulla è stato detto sul perché quelle consulenze sarebbero inattendibili, perché le testimonianze valorizzate dal Tribunale non avrebbero adeguata capacità dimostrativa. Una sentenza di condanna, pronunciata in riforma di una sentenza di assoluzione, che non ha esaminato tutto il materiale probatorio, che non ha dimostrato che la Corte abbia valutato tutti gli elementi acquisiti, studiato la motivazione della sentenza di primo grado, compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità. La seconda considerazione attiene al fatto che la Corte, che pure ha ritenuto di non doversi soffermare sul "merito" della variante, ha poi invece lungamente motivato, - utilizzando tuttavia solo una parte del materiale istruttorio - proprio sulle ragioni per cui quella variante non poteva essere approvata e, quindi, sul movente inquinante ad essa sottostante. Si vuole dire cioè che la Corte, da una parte, ha affermato di non doversi occupare del merito della variante perché oggetto del processo era la prova del fatto corruttivo, in tal modo sottraendosi al confronto con la motivazione della sentenza del Tribunale, ma, dall'altra, per giungere alla affermazione di responsabilità ha nondimeno affrontato proprio quegli stessi temi che il Tribunale aveva valutato attraverso una lettura diversa delle evidenze probatorie. Sotto ulteriore profilo, la motivazione della sentenza impugnata è obiettivamente instabile nella indicazione del tempo in cui sarebbe intervenuto l'accordo corruttivo. 23 Così deciso in Roma, il 25 maggio 2022. Ci si riferisce all'assunto secondo cui l'accordo corruttivo sarebbe intervenuto sin dalla primavera del 2010; si tratta di un punto rilevante, tenuto conto, come aveva osservato il Tribunale, che SA non aveva in quel periodo un ruolo nell'associazione temporanea di imprese. Sotto ulteriore profilo, la motivazione non può dirsi rafforzata perchè in relazione ai singoli temi indicati, la Corte ha sostanzialmente selezionato il materiale probatorio in un'ottica di conferma della prospettiva indiziaria accusatoria. Ci si riferisce: a) al tema relativo ai contatti tra SE e gli amministratori regionali prima dell'aggiudicazione, rispetto al qual non pare valutata la testimonianza del teste ER che aveva fornito una giustificazione di detti incontri;
b) in relazione alle giustificazioni fornite dal Tribunale in ordine al senso degli incarichi conferiti a LA da parte di SE prima della consegna dei lavori;
c) alle spiegazioni fornite da FE nel corso del giudizio quanto al suo intervento in favore di Lesa. d) a rapporti tra la stessa FE, SA e RU, la cui assoluzione dal contestato reato di falso è stata confermata, e, soprattutto, alla prova che SA e RU fossero consapevoli del patto corruttivo e in qualche nodo collusero con FE. Si tratta di temi centrali nella struttura del processo rispetto ai quali la motivazione è viziata perché, pur prospettando una ragionevole ipotesi ricostruttiva alternativa rispetto a quella del Tribunale, non ha valenza dennolitoria dell'altrettanto non irragionevole ricostruzione di quest'ultimo. 7. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata;
la Corte di appello, applicando i principi indicati, formulerà un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili;
in accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale nonché di SA e IN annullala medesima sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.