TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/10/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4902/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4902/2024 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTI JOHN LORIS, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) ed avv. FABRIZIO MONTANARI, tutti elettivamente domiciliati VIA G. C.F._1
BOVIO 12 61032 FANO, presso e nello studio di quest'ultimo ricorrente e
(c.f. ) ed CP_1 C.F._2 Controparte_2 ( rappresentati e difesi dall'avv. BECCI BERNARDO, (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di C.F._4 quest'ultimo c.f. ) (contumace) Controparte_3 C.F._5
resistenti
Oggi 15.10.25 ore 9,23 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. BATTISTI JOHN LORIS oggi sostituito dall'avv. Laura montanari;
Parte_1 per d 'avv. Becci Bernardo. CP_1 Controparte_2
Per essuno è presente Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da SCRITTI CONCLUSIVI ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,36 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati.
Ad ore 10,45 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,30
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4902/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTI JOHN LORIS, (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) e avv. FABRIZIO MONTANARI, tutti elettivamente domiciliati VIA G. C.F._1 BOVIO 12 61032 FANO, presso e nello studio di quest'ultimo ricorrente e
(c.f. ) ed CP_1 C.F._2 Controparte_2 ( rappresentati e difesi dall'avv. BECCI BERNARDO, (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di C.F._4 quest'ultimo resistenti c.f. ) (contumace) Controparte_3 C.F._5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti la adiva l'Intestao Tribunale per Parte_1 sentirsi accolte le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare mediante sentenza l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dal defunto sig.
( ),nato il [...] a [...] e morto il Persona_1 CodiceFiscale_6
31.8.2016da parte dei signori: ( ) nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_7
23.2.1939 e ivi residente in [...] , (c.f. Controparte_3
) nata in [...] il [...] e res. in Senigallia in fraz.Roncitelli ,Strada CodiceFiscale_8
Com.Scapezzano n.152/e e (c.f. ,nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_9
3.1.1970 e ivi residente in fraz.Marzocca,V.le Maratea n.21/b quali unici eredi ab intestato del de cuius;
con successione registrata ad Ancona il 18.11.2016 aln.rep. 2209/9990,trascritta il 24.04.2017 ai nn.7596/5089 devoluta per legge e in particolare, con riferimento ai beni così descritti : immobili in
Senigallia,fraz.Roncitelli, Strada Com.Scapezzano n.152/e , censiti al NCEUdi detto Comune al Foglio
101,part.281 sub 1 graffato al Foglio 101,part.281,sub 3,cat. A/3 ,n.vani 7 e Foglio 101 part.281 ,sub 2,cat.C/6,mq .17 “; disporre ai sensi dell'art.581 c.c. l'assegnazione, a valere sulla quota relitta dal de
pagina 2 di 5 cuius pari a ½ dei suddetti beni , della porzione di 1/3 cadauno di piena proprietà e Persona_1 quindi pari a 1/6 cadauno dell'intero asse,ai signori , e CP_1 Controparte_3 CP_2 per successione legittima del marito/padre deceduto il 31.8.2016 e per l'effetto ordinare al
[...] competente Conservatore dei RR.II. di Ancona di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza , con ogni esonero di responsabilità. Con vittoria di spese.”
Si costituiva la sig. introitando la sola domanda riconvenzionale e comunque così CP_1 concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla scorta dei motivi di fatto e di diritto illustrati in narrativa, in via riconvenzionale, i) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...]
quale coniuge superstite del Sig. gode del diritto di abitazione ed uso, ex CP_1 Persona_1 art. 540 cod. civ., sugli “immobili ubicati a Senigallia, fraz. Roncitelli, Strada Com. Scapezzano n. 152/e, censiti al NCEU di detto Comune al Foglio 101, part. 281 sub. 1 graffato al Foglio 101, part. 281, sub. 3, cat. A/3, n. vani 7 e Foglio 101 part. 281, sub. 2m cat. C/6, mq. 17” e, per l'effetto, ii) ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Ancona, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese ed onorario di causa”.
Si costituiva altresì il sig. così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2 contrariis reiectis, sulla scorta dei motivi di fatto e di diritto illustrati in narrativa, accertato che il Sig. non ha compiuto alcun “atto o fatto” che possa costituire accettazione tacita Controparte_2 dell'eredità, respingere integralmente le domande spiegate dal ricorrente nei confronti del resistente, perché infondate in fatto e in diritto, con ogni statuizione di legge e di ragione. Con vittoria di spese ed onorario di causa”.
Rimaneva contumace la sig. Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata ed andrà pertanto accolta, difatti parte ricorrente ha provato com'era suo onere con la documentazione versata in atti che i resistenti sono in effetti eredi di . Persona_1
Per coniuge del de cuius, oltre alla dichiarazione di successione assume grande rilievo il CP_1 fatto che la stessa risieda presso gli immobili oggetto della domanda, tanto quanto al propria figlia
, peraltro rimasta contumace. Difatti alla morte del sig. nel 2016 la Controparte_3 Persona_1 signora ha continuato ad abitare e a disporre dell'immobile, trovandosi così nella posizione del CP_1
“chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni” di cui all'art.485 c.c. e che ha mancato di redigere l'inventario nel termine indicato dall'articolo, diventando così erede pura e semplice (Cass.n.11018/2008).
Medesimo ragionamento si può fare per la sig. che ha abitato l'immobile in Controparte_3 questione, quale erede per 1/6, mai redigendo l'inventario, conseguentemente divenendo a sua volta erede pura e semplice.
In ogni caso esaminati i documenti versati in atti dalla ricorrente e segnatamente la certificazione notarile e dalla C.T.U. acquisite nella procedura esecutiva (doc. n. 5 e 6 di cui al ricorso) risulta che la dichiarazione di successione è stata trascritta il 24.4.2017 ai nn.7596 R.G. e 5089 R.P. e che la proprietà in Roncitelli di Senigallia risulta per 2/3 in favore di e per 1/6 cad. in favore di CP_1
ed Dall'esame della C.T.U. si può inoltre far discendere che CP_3 Controparte_2 l'appartamento e il garage in Roncitelli sono occupati dalle comproprietarie resistenti signore
[...] ed CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 5 A cio si aggiunga che in atti v'è prova che tutte le notifiche dal titolo, al precetto e sino al pignoramento, per come documentato dalla ricorrente in atti, sono stati notificati a e a CP_1 [...] presso l'abitazione in Roncitelli. CP_3
Tutte notifiche regolari e non contestate dai debitori, che sono risultati pertanto a piena conoscenza dell'esistenza dell'esecuzione incardinata, nulla opponendo ne sotto il profilo processuale che sostanziale e né risulta abbiano rinunciato all'eredità.
Da ciò ne discende che per le signore e l'abitare, il disporre come CP_1 Controparte_3 proprietarie dei cespiti oggetto di eredità, la mancata redazione dell'inventario, la trascrizione della denuncia di successione, unite al comportamento processuale tenuto nella proc. es. imm. 289/2021
R.G.Es. dell'intestato Tribunale, costituiscono prove concrete al fine di dimostrare la fondatezza della domanda di parte ricorrente, come peraltro era suo preciso onere ex art. 2697 cc, potendosi concludere per la valutazione quanto alla sussistenza di una condotta incompatibile con la volontà di rinunciare in capo alle predette resistenti, per cui si può procedere alla declaratoria di accettazione tacita dell'eredità
(Cass.22.1.2020 n.1438).
Acclarata detta questione, va esaminata la posizione del resistente il quale per il Controparte_2 tono della comparsa così come depositata in atti ha compiuto (dichiarazione di successione) atti tali da poterlo definire erede di . Persona_1
Ritiene il giudicante che vada esaminato altresì il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte convenuta, che si è costituita sostenendo in modo contraddittorio di non aver compiuto atti di gestione tipici dell'erede, per poi contraddittoriamente affermare che stava ipotizzando di rinunciare all'eredità, implicitamente ammettendo di essere erede di ed avendo anch'egli Persona_1 ricevuto tutte le notifiche della fase esecutiva immobiliare senza sollevare alcuna eccezione.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C. "L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il comportamento (extraprocessuale e) processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007; Cass. 26088/2011; Cass.18128/2006; e già Cass. 1503/1988).
Pertanto anche per detta parte dovrà procedersi alla declaratoria di accettazione tacita dell'eredità del padre Per_1
Finale punto da esaminare riguarda la domanda riconvenzionale della convenuta . CP_1
Detta andrà rigettata stante l'inesistenza di una procedura esecutiva immobiliare in corso nei suoi confronti, essendosi la precedente estinta e quindi l'inesistenza ed attualità del diritto da far valere in giudizio e comunque, essendo il riconoscimento del diritto di abitazione del coniuge superstite previsto ex lege, senza necessità di apposita domanda per farlo accertare.
Difatti, per come ammesso anche dalla resistente predetta, non sussistendo contestazione sul punto,
l'art. 540 cod. civ. riconosce al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite ha ad oggetto la residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale, circostanza anch'essa non contestata.
Da ciò ne consegue che occorrerà, previo rigetto di ogni altra istanza, accogliere la domanda così come proposta da parte della ricorrente.
pagina 4 di 5 Le spese di lite si ritiene di doverle compensare integralmente, visto che la resistenza in giudizio è stata determinata dal sentimento di protezione verso immobili che hanno costituito per anni la dimora e la residenza dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di parte ricorrente e conseguentemente, accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dal defunto sig. (c.f. ), nato il Persona_1 CodiceFiscale_10
06.03.1937 a Castel Colonna (AN) e morto il 31.8.2016, da parte dei signori:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in fraz. CP_1 CodiceFiscale_11
Roncitelli, Strada Com. Scapezzano n.152/e;
(c.f. ) nata in [...] il [...] e res. in Senigallia in Controparte_3 CodiceFiscale_8 fraz. Roncitelli, Strada Com. Scapezzano n.152/e;
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Controparte_2 CodiceFiscale_9 fraz. Marzocca, V.le Maratea n.21/b quali unici eredi del de cuius con successione registrata ad Ancona il 18.11.2016 al n. rep. 2209/9990, trascritta il 24.04.2017 ai nn.7596/5089 devoluta per legge e in particolare quanto ai seguenti: immobili siti in Senigallia, fraz. Roncitelli, Strada Com. Scapezzano
n.152/e, censiti al NCEU di detto Comune al Foglio 101, part.281 sub 1 graffato al Foglio 101, part.281, sub 3, cat. A/3, n. vani 7 e Foglio 101 part.281, sub 2, cat. C/6,mq .17.
Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Ancona di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero di responsabilità.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 15.10.25
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4902/2024 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTI JOHN LORIS, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) ed avv. FABRIZIO MONTANARI, tutti elettivamente domiciliati VIA G. C.F._1
BOVIO 12 61032 FANO, presso e nello studio di quest'ultimo ricorrente e
(c.f. ) ed CP_1 C.F._2 Controparte_2 ( rappresentati e difesi dall'avv. BECCI BERNARDO, (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di C.F._4 quest'ultimo c.f. ) (contumace) Controparte_3 C.F._5
resistenti
Oggi 15.10.25 ore 9,23 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. BATTISTI JOHN LORIS oggi sostituito dall'avv. Laura montanari;
Parte_1 per d 'avv. Becci Bernardo. CP_1 Controparte_2
Per essuno è presente Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da SCRITTI CONCLUSIVI ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,36 sospende la trattazione per altri fascicoli calendarizzati.
Ad ore 10,45 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 14,30
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4902/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. BATTISTI JOHN LORIS, (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) e avv. FABRIZIO MONTANARI, tutti elettivamente domiciliati VIA G. C.F._1 BOVIO 12 61032 FANO, presso e nello studio di quest'ultimo ricorrente e
(c.f. ) ed CP_1 C.F._2 Controparte_2 ( rappresentati e difesi dall'avv. BECCI BERNARDO, (c.f. C.F._3
ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso e nello studio di C.F._4 quest'ultimo resistenti c.f. ) (contumace) Controparte_3 C.F._5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti la adiva l'Intestao Tribunale per Parte_1 sentirsi accolte le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare mediante sentenza l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dal defunto sig.
( ),nato il [...] a [...] e morto il Persona_1 CodiceFiscale_6
31.8.2016da parte dei signori: ( ) nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_7
23.2.1939 e ivi residente in [...] , (c.f. Controparte_3
) nata in [...] il [...] e res. in Senigallia in fraz.Roncitelli ,Strada CodiceFiscale_8
Com.Scapezzano n.152/e e (c.f. ,nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_9
3.1.1970 e ivi residente in fraz.Marzocca,V.le Maratea n.21/b quali unici eredi ab intestato del de cuius;
con successione registrata ad Ancona il 18.11.2016 aln.rep. 2209/9990,trascritta il 24.04.2017 ai nn.7596/5089 devoluta per legge e in particolare, con riferimento ai beni così descritti : immobili in
Senigallia,fraz.Roncitelli, Strada Com.Scapezzano n.152/e , censiti al NCEUdi detto Comune al Foglio
101,part.281 sub 1 graffato al Foglio 101,part.281,sub 3,cat. A/3 ,n.vani 7 e Foglio 101 part.281 ,sub 2,cat.C/6,mq .17 “; disporre ai sensi dell'art.581 c.c. l'assegnazione, a valere sulla quota relitta dal de
pagina 2 di 5 cuius pari a ½ dei suddetti beni , della porzione di 1/3 cadauno di piena proprietà e Persona_1 quindi pari a 1/6 cadauno dell'intero asse,ai signori , e CP_1 Controparte_3 CP_2 per successione legittima del marito/padre deceduto il 31.8.2016 e per l'effetto ordinare al
[...] competente Conservatore dei RR.II. di Ancona di procedere alla trascrizione dell' emananda sentenza , con ogni esonero di responsabilità. Con vittoria di spese.”
Si costituiva la sig. introitando la sola domanda riconvenzionale e comunque così CP_1 concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sulla scorta dei motivi di fatto e di diritto illustrati in narrativa, in via riconvenzionale, i) accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...]
quale coniuge superstite del Sig. gode del diritto di abitazione ed uso, ex CP_1 Persona_1 art. 540 cod. civ., sugli “immobili ubicati a Senigallia, fraz. Roncitelli, Strada Com. Scapezzano n. 152/e, censiti al NCEU di detto Comune al Foglio 101, part. 281 sub. 1 graffato al Foglio 101, part. 281, sub. 3, cat. A/3, n. vani 7 e Foglio 101 part. 281, sub. 2m cat. C/6, mq. 17” e, per l'effetto, ii) ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Ancona, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese ed onorario di causa”.
Si costituiva altresì il sig. così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2 contrariis reiectis, sulla scorta dei motivi di fatto e di diritto illustrati in narrativa, accertato che il Sig. non ha compiuto alcun “atto o fatto” che possa costituire accettazione tacita Controparte_2 dell'eredità, respingere integralmente le domande spiegate dal ricorrente nei confronti del resistente, perché infondate in fatto e in diritto, con ogni statuizione di legge e di ragione. Con vittoria di spese ed onorario di causa”.
Rimaneva contumace la sig. Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata ed andrà pertanto accolta, difatti parte ricorrente ha provato com'era suo onere con la documentazione versata in atti che i resistenti sono in effetti eredi di . Persona_1
Per coniuge del de cuius, oltre alla dichiarazione di successione assume grande rilievo il CP_1 fatto che la stessa risieda presso gli immobili oggetto della domanda, tanto quanto al propria figlia
, peraltro rimasta contumace. Difatti alla morte del sig. nel 2016 la Controparte_3 Persona_1 signora ha continuato ad abitare e a disporre dell'immobile, trovandosi così nella posizione del CP_1
“chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni” di cui all'art.485 c.c. e che ha mancato di redigere l'inventario nel termine indicato dall'articolo, diventando così erede pura e semplice (Cass.n.11018/2008).
Medesimo ragionamento si può fare per la sig. che ha abitato l'immobile in Controparte_3 questione, quale erede per 1/6, mai redigendo l'inventario, conseguentemente divenendo a sua volta erede pura e semplice.
In ogni caso esaminati i documenti versati in atti dalla ricorrente e segnatamente la certificazione notarile e dalla C.T.U. acquisite nella procedura esecutiva (doc. n. 5 e 6 di cui al ricorso) risulta che la dichiarazione di successione è stata trascritta il 24.4.2017 ai nn.7596 R.G. e 5089 R.P. e che la proprietà in Roncitelli di Senigallia risulta per 2/3 in favore di e per 1/6 cad. in favore di CP_1
ed Dall'esame della C.T.U. si può inoltre far discendere che CP_3 Controparte_2 l'appartamento e il garage in Roncitelli sono occupati dalle comproprietarie resistenti signore
[...] ed CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 5 A cio si aggiunga che in atti v'è prova che tutte le notifiche dal titolo, al precetto e sino al pignoramento, per come documentato dalla ricorrente in atti, sono stati notificati a e a CP_1 [...] presso l'abitazione in Roncitelli. CP_3
Tutte notifiche regolari e non contestate dai debitori, che sono risultati pertanto a piena conoscenza dell'esistenza dell'esecuzione incardinata, nulla opponendo ne sotto il profilo processuale che sostanziale e né risulta abbiano rinunciato all'eredità.
Da ciò ne discende che per le signore e l'abitare, il disporre come CP_1 Controparte_3 proprietarie dei cespiti oggetto di eredità, la mancata redazione dell'inventario, la trascrizione della denuncia di successione, unite al comportamento processuale tenuto nella proc. es. imm. 289/2021
R.G.Es. dell'intestato Tribunale, costituiscono prove concrete al fine di dimostrare la fondatezza della domanda di parte ricorrente, come peraltro era suo preciso onere ex art. 2697 cc, potendosi concludere per la valutazione quanto alla sussistenza di una condotta incompatibile con la volontà di rinunciare in capo alle predette resistenti, per cui si può procedere alla declaratoria di accettazione tacita dell'eredità
(Cass.22.1.2020 n.1438).
Acclarata detta questione, va esaminata la posizione del resistente il quale per il Controparte_2 tono della comparsa così come depositata in atti ha compiuto (dichiarazione di successione) atti tali da poterlo definire erede di . Persona_1
Ritiene il giudicante che vada esaminato altresì il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte convenuta, che si è costituita sostenendo in modo contraddittorio di non aver compiuto atti di gestione tipici dell'erede, per poi contraddittoriamente affermare che stava ipotizzando di rinunciare all'eredità, implicitamente ammettendo di essere erede di ed avendo anch'egli Persona_1 ricevuto tutte le notifiche della fase esecutiva immobiliare senza sollevare alcuna eccezione.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C. "L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il comportamento (extraprocessuale e) processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007; Cass. 26088/2011; Cass.18128/2006; e già Cass. 1503/1988).
Pertanto anche per detta parte dovrà procedersi alla declaratoria di accettazione tacita dell'eredità del padre Per_1
Finale punto da esaminare riguarda la domanda riconvenzionale della convenuta . CP_1
Detta andrà rigettata stante l'inesistenza di una procedura esecutiva immobiliare in corso nei suoi confronti, essendosi la precedente estinta e quindi l'inesistenza ed attualità del diritto da far valere in giudizio e comunque, essendo il riconoscimento del diritto di abitazione del coniuge superstite previsto ex lege, senza necessità di apposita domanda per farlo accertare.
Difatti, per come ammesso anche dalla resistente predetta, non sussistendo contestazione sul punto,
l'art. 540 cod. civ. riconosce al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati all'eredità, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite ha ad oggetto la residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale, circostanza anch'essa non contestata.
Da ciò ne consegue che occorrerà, previo rigetto di ogni altra istanza, accogliere la domanda così come proposta da parte della ricorrente.
pagina 4 di 5 Le spese di lite si ritiene di doverle compensare integralmente, visto che la resistenza in giudizio è stata determinata dal sentimento di protezione verso immobili che hanno costituito per anni la dimora e la residenza dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di parte ricorrente e conseguentemente, accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dal defunto sig. (c.f. ), nato il Persona_1 CodiceFiscale_10
06.03.1937 a Castel Colonna (AN) e morto il 31.8.2016, da parte dei signori:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi residente in fraz. CP_1 CodiceFiscale_11
Roncitelli, Strada Com. Scapezzano n.152/e;
(c.f. ) nata in [...] il [...] e res. in Senigallia in Controparte_3 CodiceFiscale_8 fraz. Roncitelli, Strada Com. Scapezzano n.152/e;
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Controparte_2 CodiceFiscale_9 fraz. Marzocca, V.le Maratea n.21/b quali unici eredi del de cuius con successione registrata ad Ancona il 18.11.2016 al n. rep. 2209/9990, trascritta il 24.04.2017 ai nn.7596/5089 devoluta per legge e in particolare quanto ai seguenti: immobili siti in Senigallia, fraz. Roncitelli, Strada Com. Scapezzano
n.152/e, censiti al NCEU di detto Comune al Foglio 101, part.281 sub 1 graffato al Foglio 101, part.281, sub 3, cat. A/3, n. vani 7 e Foglio 101 part.281, sub 2, cat. C/6,mq .17.
Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Ancona di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero di responsabilità.
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 15.10.25
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5