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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 570/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CHIOINI FABRIZIO;
elettivamente domiciliato in VIA TUNISIA N. 3 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. SAVI SONIA;
elettivamente domiciliato in VIA CIOCI 97 62100 MACERATA, presso il difensore;
con la chiamata in giudizio di
C.F. ; Controparte_2 P.IVA_1 assistito dall'avv. GIUNTA CARMELO;
elettivamente domiciliato in VIA G MONTANI 26 63023 FERMO, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 18.7.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata e quindi da respingere la domanda della Sig.ra volta ad ottenere Parte_1 la condanna dell'avv. per l'inadempimento professionale della comunicazione Controparte_1
pagina 1 di 3 Ad , coniuge in comunione legale dell'acquirente di un fondo agricolo, della volontà Controparte_3 di avvalersi della prelazione del coltivatore confinante;
tale che sarebbe maturato il termine decadenziale (un anno dalla trascrizione della compravendita) per l'esercizio dell'azione legale.
2 - Va premesso che quella del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo questi garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente;
il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent.
6967/2006).
3 - Va poi precisato che la responsabilità dell'avvocato non può ritenersi sussistere per il solo fatto dell'inadempimento dell'attività professionale, ma invece occorre verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ. 2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 ulteriormente precisa che in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta).
4 - Nel caso di specie, pur incontestata l'omissione dedotta, non risulta la prova dell'indicato nesso.
4.1 - Il diritto di prelazione, e quindi il succedaneo diritto di riscatto, spetta al confinante qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge 590/1965 e, pertanto: - la qualifica di coltivatore diretto, - la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, - il possesso della forza lavorativa adeguata e - non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente. Allegando la violazione del diritto di prelazione, chi intenda esercitare il retratto agrario ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi che il
Giudicante è tenuto a verificare, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sent., 22/03/2013, n. 7253; Cass. civ., Sez. III, 19-02-2007, n.
3757; Cass. civ., 24 luglio 2012, n. 12893).
4.2 - Analizzando quindi i singoli requisiti che la doveva possedere per il vittorioso Pt_1 esercizio del retratto agrario, risulta mancante anzitutto quello della confinanza dei fondi, tenendo conto dell'orientamento della Suprema Corte che tende a negarne la sussistenza qualora i fondi pagina 2 di 3 oggetto di controversia risultino separati, come nel caso di specie, da una strada vicinale, anche se privata (Cass. N.24622 del 2007 e Cass. 19747 del 2011).
4.3 - Sussistono carenze probatorie anche sulla qualifica di coltivatore diretto della Pt_1 che ha prodotto visure camerali risalenti al 2004, antecedenti al contratto controverso, stipulato il
23.11.2006.
4.4 - Nulla è stato allegato nemmeno in termini di capacità lavorativa per la coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quello oggetto di riscatto e parimenti non è dimostrata la mancata alienazione di fondi nel biennio precedente: i testi assunti in giudizio hanno esclusivamente riferito circa la coltivazione della Bravi di lenticchie, senza specificarne neppure l'estensione, e men che meno le modalità o la forma associata o meno.
5 - In punto di quantificazione del danno si aggiunge che risulta parimenti sprovvista di prova la destinazione che la avrebbe impresso al fondo, indicata dalla parte nell'impianto di Pt_1 una tartufaia e nella maggiore fruibilità dell'accesso alla di lei attività di agriturismo a mezzo abbattimento delle querce che ne rendono disagevole la strada di accesso che corre sul fondo controverso.
6 - Le spese del giudizio, da liquidarsi anche in favore della terza chiamata, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della domanda.
6.1 - Ai sensi dell'art. 96 terzo comma, ravvisando nel rifiuto della attrice della proposta conciliativa del Giudice del 27.09.2024, va disposta la di lei condanna al pagamento -come in dispositivo- in favore del solo convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinge la domanda da e la condanna a sostenere le spese del giudizio Parte_1
e liquida quelle in favore del convenuto e della terza chiamata Controparte_1 [...]
ciascuno, in € 7.050,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA, CP_2
CPA e spese vive documentate;
condanna infine ai sensi dell'art. 96, co.
3. c.p.c. al Parte_1 pagamento in favore del solo convenuto della somma di euro 1.500,00.
Macerata, 15 novembre 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 570/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. CHIOINI FABRIZIO;
elettivamente domiciliato in VIA TUNISIA N. 3 63821 PORTO SANT'ELPIDIO, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. SAVI SONIA;
elettivamente domiciliato in VIA CIOCI 97 62100 MACERATA, presso il difensore;
con la chiamata in giudizio di
C.F. ; Controparte_2 P.IVA_1 assistito dall'avv. GIUNTA CARMELO;
elettivamente domiciliato in VIA G MONTANI 26 63023 FERMO, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 18.7.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata e quindi da respingere la domanda della Sig.ra volta ad ottenere Parte_1 la condanna dell'avv. per l'inadempimento professionale della comunicazione Controparte_1
pagina 1 di 3 Ad , coniuge in comunione legale dell'acquirente di un fondo agricolo, della volontà Controparte_3 di avvalersi della prelazione del coltivatore confinante;
tale che sarebbe maturato il termine decadenziale (un anno dalla trascrizione della compravendita) per l'esercizio dell'azione legale.
2 - Va premesso che quella del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo questi garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente;
il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent.
6967/2006).
3 - Va poi precisato che la responsabilità dell'avvocato non può ritenersi sussistere per il solo fatto dell'inadempimento dell'attività professionale, ma invece occorre verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Civ. 2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 ulteriormente precisa che in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta).
4 - Nel caso di specie, pur incontestata l'omissione dedotta, non risulta la prova dell'indicato nesso.
4.1 - Il diritto di prelazione, e quindi il succedaneo diritto di riscatto, spetta al confinante qualora ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge 590/1965 e, pertanto: - la qualifica di coltivatore diretto, - la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, - il possesso della forza lavorativa adeguata e - non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente. Allegando la violazione del diritto di prelazione, chi intenda esercitare il retratto agrario ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi che il
Giudicante è tenuto a verificare, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, Sent., 22/03/2013, n. 7253; Cass. civ., Sez. III, 19-02-2007, n.
3757; Cass. civ., 24 luglio 2012, n. 12893).
4.2 - Analizzando quindi i singoli requisiti che la doveva possedere per il vittorioso Pt_1 esercizio del retratto agrario, risulta mancante anzitutto quello della confinanza dei fondi, tenendo conto dell'orientamento della Suprema Corte che tende a negarne la sussistenza qualora i fondi pagina 2 di 3 oggetto di controversia risultino separati, come nel caso di specie, da una strada vicinale, anche se privata (Cass. N.24622 del 2007 e Cass. 19747 del 2011).
4.3 - Sussistono carenze probatorie anche sulla qualifica di coltivatore diretto della Pt_1 che ha prodotto visure camerali risalenti al 2004, antecedenti al contratto controverso, stipulato il
23.11.2006.
4.4 - Nulla è stato allegato nemmeno in termini di capacità lavorativa per la coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quello oggetto di riscatto e parimenti non è dimostrata la mancata alienazione di fondi nel biennio precedente: i testi assunti in giudizio hanno esclusivamente riferito circa la coltivazione della Bravi di lenticchie, senza specificarne neppure l'estensione, e men che meno le modalità o la forma associata o meno.
5 - In punto di quantificazione del danno si aggiunge che risulta parimenti sprovvista di prova la destinazione che la avrebbe impresso al fondo, indicata dalla parte nell'impianto di Pt_1 una tartufaia e nella maggiore fruibilità dell'accesso alla di lei attività di agriturismo a mezzo abbattimento delle querce che ne rendono disagevole la strada di accesso che corre sul fondo controverso.
6 - Le spese del giudizio, da liquidarsi anche in favore della terza chiamata, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della domanda.
6.1 - Ai sensi dell'art. 96 terzo comma, ravvisando nel rifiuto della attrice della proposta conciliativa del Giudice del 27.09.2024, va disposta la di lei condanna al pagamento -come in dispositivo- in favore del solo convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinge la domanda da e la condanna a sostenere le spese del giudizio Parte_1
e liquida quelle in favore del convenuto e della terza chiamata Controparte_1 [...]
ciascuno, in € 7.050,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA, CP_2
CPA e spese vive documentate;
condanna infine ai sensi dell'art. 96, co.
3. c.p.c. al Parte_1 pagamento in favore del solo convenuto della somma di euro 1.500,00.
Macerata, 15 novembre 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3