Articolo 15 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 14Articolo 16
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11 aprile 1953
Art. 15.
Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.
Entrata in vigore il 11 aprile 1953