Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale; ne consegue l'impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero all'inammissibilità dell'opposizione, poiché, ai sensi dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., il decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (ovvero per la mancata fissazione dell'udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti interessati), e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2008, n. 22297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22297 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 08/04/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 850
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 042850/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA NI persona offesa N. IL 27/11/1987;
nel proc. contro
PREGADIO TINO N. IL 15/09/1974;
avverso DECRETO del 28/06/2006 GIUDICE DI PACE di ENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Di Popolo A., che ha chiesto l'annullamento del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di pace di Enna, esaminata l'opposizione depositata dalla persona offesa ER EL, ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento
contro
Pregadio Tino.
2. Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa, prospettando numerose questioni afferenti al procedimento in esame e censurando l'atto d'archiviazione per aver omesso di valutare l'inammissibilità dell'opposizione e per aver ritenuto l'infondatezza della notizia di reato con motivazione incongrua.
3. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 6, il decreto d'archiviazione può essere oggetto di ricorso per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, e quindi per la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio o per il mancato avviso ai soggetti interessati;
nonché quando l'arbitraria dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione si risolva in violazione del diritto al contraddittorio (S.U. 14 febbraio 1996, n. 2). Non possono invece essere oggetto di gravame le questioni afferenti al merito ed alla congruenza della motivazione. Tale disciplina è parzialmente derogata nel procedimento davanti al giudice di pace. Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.17, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa corte
(da ultimo Sez. 5^, 23/11/2005, Rv. 233224), non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 cod. proc. pen., la celebrazione di un'udienza camerale, in quanto l'opposizione consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se aderisce alla richiesta del pubblico ministero, decide de plano.
In conseguenza, nell'ambito considerato, non possono essere esaminate le deduzioni afferenti alla congruenza della motivazione del decreto;
e sono pure irrilevanti le problematiche inerenti all'inammissibilità dell'opposizione, che sono invece pertinenti nel procedimento davanti alla tribunale, ove la stessa inammissibilità esonera il giudice dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, che non è invece prevista nel procedimento davanti al giudice di pace.
4. Il ricorso va quindi rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008