Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2008, n. 22297
CASS
Sentenza 8 aprile 2008

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Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale; ne consegue l'impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero all'inammissibilità dell'opposizione, poiché, ai sensi dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., il decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (ovvero per la mancata fissazione dell'udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti interessati), e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2008, n. 22297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22297
    Data del deposito : 8 aprile 2008

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