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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente MITOLA MARIA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1731/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RATEAZI n. 496549 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2900/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria il
4.07.2025, Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato il provvedimento di “Rigetto dell'istanza di rateizzazione con identificativo 496549 del 23/04/2025”, notificato il 07.05.2025 – Iva, Sanzioni
2022.
Nello specifico la ricorrente ha dedotto:
1) di aver avuto accesso al beneficio della rateizzazione dell'importo di € 30.878,59 sotteso alla cartella di pagamento n. 01420240023894990, con provvedimento di accoglimento del 05/03/2024;
2) di avere onorato, almeno nel primo periodo al pagamento delle rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione;
3) che era subentrata una situazione qualificabile come “causa di forza maggiore”, rappresentata da un imprevedibile evento che aveva causato la compromissione della salute e del benessere psico-fisico della medesima, avendo dovuto affrontare, a partire dal mese di aprile 2024 seri problemi, legati allo stato di salute di un familiare stretto (nipote), con conseguente aggravio della propria situazione personale, economica, lavorativa ed organizzativa;
4) che trattavasi di difficoltà di carattere eccezionale, come documentabile attraverso certificazioni mediche (che si producono);
5) che, a causa dei gravi problemi di salute della nipote, la medesima non aveva potuto svolgere la propria attività in normali condizioni, e si veniva a trovare “in un'imbarazzante situazione di indisponibilità finanziaria” che non le aveva più consentito di provvedere, “da un lato, al sostentamento proprio e della propria compagine familiare, e, dall'altro, al pagamento del piano di rateazione dell'importo di cui alla cartella di pagamento sopra indicata” che aveva dovuto suo malgrado sospendere;
6) che il piano di rateazione cui aveva avuto accesso era stato revocato per decadenza, ai sensi dell'art.19, co. 3, lett. a), DPR 602/73;
7) che, successivamente, “dopo più di un anno di tribolazioni”, aveva presentato una nuova istanza di rateizzazione con identificativo n. 496549 (prodotta in atti), per tentare di “recuperare” il rapporto con l'Agente della riscossione e onorare il pagamento delle residue somme ancora dovute;
8) che, tuttavia, con provvedimento del 7.05.2025, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione aveva rigettato la predetta istanza, evidenziando, fra le cause ostative al suo accoglimento, rappresentate dal mancato pagamento della precedente rateazione;
Ha censurato il provvedimento deducendone:
nullità per difetto di motivazione - violazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 7 della l.212/2000
nullità per mancata considerazione di una causa di forza maggiore che ha determinato il mancato pagamento del piano di rateizzazione – violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs 472/97.
Ha chiesto, pertanto, a questa Corte di,
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione impugnato e, per l'effetto, concedere la rateizzazione delle somme indicate in tale istanza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti”.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate della Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato.
Come dedotto dalla resistente, si rileva che, il piano di rateazione n. 431929 del 05/03/2024, era stato revocato per inadempimento, come già comunicato alla ricorrente a mezzo del preavviso di rigetto prima, e del rigetto impugnato poi.
I piani di rateazione concessi alla Ricorrente_1, riportano esplicitamente il seguente avviso: “in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione”.
Tanto in ossequio al disposto di cui all'art. 19 comma 3, DPR 602/73: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”
E tanto è accaduto nel caso di specie, posto che la contribuente ha omesso di ottemperare al pagamento di otto rate, non consecutive, entro le scadenze tassative riportate nei rispettivi piani di pagamento, come riscontrabile dalle ricevute di pagamento prodotte dalla medesima, che in tal modo è incorsa nella decadenza dal beneficio di legge, che ha carattere automatico;
cosicché i pagamenti effettuati, seppur a mezzo dei RAV e allegati ai piani di rateazione, costituiscono pagamenti in acconto sul totale dovuto, e non dimostrano in alcun modo la vigenza della rateazione.
Peraltro, le cifre riportate dalla Ricorrente_1 nel ricorso asseritamente versate a saldo di precedenti piani di rateazione, sono generiche e non supportate da documentazione contabile: non viene infatti, specificato quali versamenti siano andati a buon fine sulla rateazione decaduta e quali, invece, afferiscano ad altri provvedimenti.
Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990, quand'anche si riconoscesse sussistente, l'obbligo di preavviso”, contemplato dall'art. 10-bis della L. 241/1990, anche con riferimento al provvedimento impugnato e così non è mancando ogni discrezionalità in ordine allo stesso stante gli automatismi previsti dalla legge, va evidenziato che, come anche rappresentato dall'Agenzia della Riscossione, secondo giurisprudenza consolidata formatisi dinanzi al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi, è stato affermato i seguenti principi
“La violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 non produce effetti invalidanti quando l'apporto del privato al procedimento non sia idoneo a determinare un esito diverso da quello che la legge prescrive al verificarsi di determinate circostanze di fatto.” (così, ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 07-08-2017, n.
3949)
“La violazione dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non è da sola idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento se non è data in giudizio la prova dell'utilità della partecipazione procedimentale mancata e cioè che con detta partecipazione il provvedimento impugnato avrebbe potuto avere un contenuto, anche solo parzialmente diverso” (così, ex multis, Cons. Stato Sez. V,
24-07-2017, n. 3648);
“Nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2 il quale, nell'imporre al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (così, ex multis, Cons.
Stato Sez. IV, 16-06-2017, n. 2953);
“Nel procedimento amministrativo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto l'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 deve essere interpretato alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, il quale impone al Giudice di non annullare formalisticamente l'atto, ma di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, alla luce del caso concreto” (così, ex multis, Cons. Stato Sez. III, 04-09-2017, n. 4184).
Tanto a conferma del fatto che l'omissione della – preventiva - interlocuzione con il destinatario è idonea a invalidare il provvedimento amministrativo, solo qualora risulti che il contraddittorio preventivo – se effettuato- avrebbe permesso il conseguimento di un risultato diverso da quello in concreto prodottosi e ciò nella specie non sarebbe accaduto.
In merito alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento, si rileva, per contro, che la comunicazione impugnata contiene quanto necessario a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti, segnatamente, la puntuale indicazione della domanda di rateazione presupposta, il dettaglio dei carichi iscritti a ruolo per i quali la contribuente chiede la nuova “rateazione”, fornendo, in pari tempo, i motivi per cui, in richiamo al dettato normativo, gli stessi non possano essere oggetto di nuovo provvedimento di rateazione, ed altresì, l'informativa alla contribuente in ordine all'indicazione delle modalità di estinzione della posizione debitoria nonché di quelle relative all'eventuale impugnazione.
L'esaustività della motivazione del provvedimento è confermata dalla specifica, argomentata e tempestiva impugnazione dello stesso a riprova altresì, del concreto esercizio del proprio diritto di difesa.
In ordine alla censura per cui si chiede doversi tenere conto dello stato di forza maggiore che ha impedito l'adempimento delle rate dovute e costituito da una malattia grave che aveva colpito la parente della
Ricorrente_1I rileva questa Corte, che, quand'anche non codificato normativamente, il concetto di forza maggiore
è giuridicamente inteso quale “un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere, evento che, per la sua forza intrinseca, determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile” o ancora come “forza assoluta ed invincibile della natura che fa venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta”.
Nella specie la contribuente, pur avendo documentato la malattia della parente, non ha spiegato in che modo tale evento, abbia determinato in concreto, l'impossibilità assoluta di compiere l'atto dovuto, nella specie indicato nel pagamento delle rate.
Il ricorso è, dunque, infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 3:
-Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari il 15.12.2025 Il Presidente
Dr. Celeste VIGORITA
Il giudice estensore dr. Maria Mitola
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente MITOLA MARIA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1731/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RATEAZI n. 496549 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2900/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria il
4.07.2025, Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1), ha impugnato il provvedimento di “Rigetto dell'istanza di rateizzazione con identificativo 496549 del 23/04/2025”, notificato il 07.05.2025 – Iva, Sanzioni
2022.
Nello specifico la ricorrente ha dedotto:
1) di aver avuto accesso al beneficio della rateizzazione dell'importo di € 30.878,59 sotteso alla cartella di pagamento n. 01420240023894990, con provvedimento di accoglimento del 05/03/2024;
2) di avere onorato, almeno nel primo periodo al pagamento delle rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione;
3) che era subentrata una situazione qualificabile come “causa di forza maggiore”, rappresentata da un imprevedibile evento che aveva causato la compromissione della salute e del benessere psico-fisico della medesima, avendo dovuto affrontare, a partire dal mese di aprile 2024 seri problemi, legati allo stato di salute di un familiare stretto (nipote), con conseguente aggravio della propria situazione personale, economica, lavorativa ed organizzativa;
4) che trattavasi di difficoltà di carattere eccezionale, come documentabile attraverso certificazioni mediche (che si producono);
5) che, a causa dei gravi problemi di salute della nipote, la medesima non aveva potuto svolgere la propria attività in normali condizioni, e si veniva a trovare “in un'imbarazzante situazione di indisponibilità finanziaria” che non le aveva più consentito di provvedere, “da un lato, al sostentamento proprio e della propria compagine familiare, e, dall'altro, al pagamento del piano di rateazione dell'importo di cui alla cartella di pagamento sopra indicata” che aveva dovuto suo malgrado sospendere;
6) che il piano di rateazione cui aveva avuto accesso era stato revocato per decadenza, ai sensi dell'art.19, co. 3, lett. a), DPR 602/73;
7) che, successivamente, “dopo più di un anno di tribolazioni”, aveva presentato una nuova istanza di rateizzazione con identificativo n. 496549 (prodotta in atti), per tentare di “recuperare” il rapporto con l'Agente della riscossione e onorare il pagamento delle residue somme ancora dovute;
8) che, tuttavia, con provvedimento del 7.05.2025, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione aveva rigettato la predetta istanza, evidenziando, fra le cause ostative al suo accoglimento, rappresentate dal mancato pagamento della precedente rateazione;
Ha censurato il provvedimento deducendone:
nullità per difetto di motivazione - violazione degli artt. 3 della l. 241/1990 e 7 della l.212/2000
nullità per mancata considerazione di una causa di forza maggiore che ha determinato il mancato pagamento del piano di rateizzazione – violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs 472/97.
Ha chiesto, pertanto, a questa Corte di,
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione impugnato e, per l'effetto, concedere la rateizzazione delle somme indicate in tale istanza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti”.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate della Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato.
Come dedotto dalla resistente, si rileva che, il piano di rateazione n. 431929 del 05/03/2024, era stato revocato per inadempimento, come già comunicato alla ricorrente a mezzo del preavviso di rigetto prima, e del rigetto impugnato poi.
I piani di rateazione concessi alla Ricorrente_1, riportano esplicitamente il seguente avviso: “in caso di omesso pagamento di otto rate, anche non consecutive, Lei decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione”.
Tanto in ossequio al disposto di cui all'art. 19 comma 3, DPR 602/73: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”
E tanto è accaduto nel caso di specie, posto che la contribuente ha omesso di ottemperare al pagamento di otto rate, non consecutive, entro le scadenze tassative riportate nei rispettivi piani di pagamento, come riscontrabile dalle ricevute di pagamento prodotte dalla medesima, che in tal modo è incorsa nella decadenza dal beneficio di legge, che ha carattere automatico;
cosicché i pagamenti effettuati, seppur a mezzo dei RAV e allegati ai piani di rateazione, costituiscono pagamenti in acconto sul totale dovuto, e non dimostrano in alcun modo la vigenza della rateazione.
Peraltro, le cifre riportate dalla Ricorrente_1 nel ricorso asseritamente versate a saldo di precedenti piani di rateazione, sono generiche e non supportate da documentazione contabile: non viene infatti, specificato quali versamenti siano andati a buon fine sulla rateazione decaduta e quali, invece, afferiscano ad altri provvedimenti.
Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990, quand'anche si riconoscesse sussistente, l'obbligo di preavviso”, contemplato dall'art. 10-bis della L. 241/1990, anche con riferimento al provvedimento impugnato e così non è mancando ogni discrezionalità in ordine allo stesso stante gli automatismi previsti dalla legge, va evidenziato che, come anche rappresentato dall'Agenzia della Riscossione, secondo giurisprudenza consolidata formatisi dinanzi al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi, è stato affermato i seguenti principi
“La violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 non produce effetti invalidanti quando l'apporto del privato al procedimento non sia idoneo a determinare un esito diverso da quello che la legge prescrive al verificarsi di determinate circostanze di fatto.” (così, ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 07-08-2017, n.
3949)
“La violazione dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non è da sola idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento se non è data in giudizio la prova dell'utilità della partecipazione procedimentale mancata e cioè che con detta partecipazione il provvedimento impugnato avrebbe potuto avere un contenuto, anche solo parzialmente diverso” (così, ex multis, Cons. Stato Sez. V,
24-07-2017, n. 3648);
“Nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2 il quale, nell'imporre al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (così, ex multis, Cons.
Stato Sez. IV, 16-06-2017, n. 2953);
“Nel procedimento amministrativo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto l'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 deve essere interpretato alla luce del successivo art. 21 octies comma 2, il quale impone al Giudice di non annullare formalisticamente l'atto, ma di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento, alla luce del caso concreto” (così, ex multis, Cons. Stato Sez. III, 04-09-2017, n. 4184).
Tanto a conferma del fatto che l'omissione della – preventiva - interlocuzione con il destinatario è idonea a invalidare il provvedimento amministrativo, solo qualora risulti che il contraddittorio preventivo – se effettuato- avrebbe permesso il conseguimento di un risultato diverso da quello in concreto prodottosi e ciò nella specie non sarebbe accaduto.
In merito alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento, si rileva, per contro, che la comunicazione impugnata contiene quanto necessario a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti, segnatamente, la puntuale indicazione della domanda di rateazione presupposta, il dettaglio dei carichi iscritti a ruolo per i quali la contribuente chiede la nuova “rateazione”, fornendo, in pari tempo, i motivi per cui, in richiamo al dettato normativo, gli stessi non possano essere oggetto di nuovo provvedimento di rateazione, ed altresì, l'informativa alla contribuente in ordine all'indicazione delle modalità di estinzione della posizione debitoria nonché di quelle relative all'eventuale impugnazione.
L'esaustività della motivazione del provvedimento è confermata dalla specifica, argomentata e tempestiva impugnazione dello stesso a riprova altresì, del concreto esercizio del proprio diritto di difesa.
In ordine alla censura per cui si chiede doversi tenere conto dello stato di forza maggiore che ha impedito l'adempimento delle rate dovute e costituito da una malattia grave che aveva colpito la parente della
Ricorrente_1I rileva questa Corte, che, quand'anche non codificato normativamente, il concetto di forza maggiore
è giuridicamente inteso quale “un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere, evento che, per la sua forza intrinseca, determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile” o ancora come “forza assoluta ed invincibile della natura che fa venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta”.
Nella specie la contribuente, pur avendo documentato la malattia della parente, non ha spiegato in che modo tale evento, abbia determinato in concreto, l'impossibilità assoluta di compiere l'atto dovuto, nella specie indicato nel pagamento delle rate.
Il ricorso è, dunque, infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 3:
-Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500, oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari il 15.12.2025 Il Presidente
Dr. Celeste VIGORITA
Il giudice estensore dr. Maria Mitola