Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via deve considerarsi aggravato, ex art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., allorché si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo; quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell'auto, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità da intendersi in senso relativo e non assoluto che comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza. Ne consegue che il giudice deve, in tal caso, dare conto delle speciali ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la custodia della cosa all'interno dell'autoveicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2014, n. 15386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15386 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 06/03/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE AN - rel. Consigliere - N. 672
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 18437/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NT N. IL 09/06/1966;
avverso la sentenza n. 348/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 01/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NT SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, con trasmissione degli atti al giudice a quo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
- Udito, per il ricorrente, l'avv. Giurgola Paola, che si è riportata ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza dell'1/10/2012, ha confermato, in punto di responsabilità, quella emessa dal Tribunale di Urbino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di RI AN per furto aggravato in danno di OL EA ed ha rimodulato la pena. Secondo i giudici, il ladro, dopo essersi impossessato delle chiavi dell'abitazione di OL EA, prelevandole dall'autovettura che questi aveva parcheggiato sulla pubblica via, si introdusse nell'abitazione della vittima per asportarne gli oggetti d'oro ivi custoditi.
La prova della responsabilità è stata desunta dal fatto che nella stessa giornata e nello stesso posto (all'esterno di un ristorante in cui erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio) furono prelevate da altra autovettura (quella di DI MA) le chiavi di casa del proprietario, per poi svaligiarne l'abitazione sita a circa 60 km di distanza. In questo caso il RI fu colto in flagranza di reato, arrestato e processato per direttissima.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Paola Giurgola, con due motivi.
2.1. Col primo censura la sentenza per illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. Lamenta che la Corte d'appello abbia attribuito valore indiziario a semplici congetture, in assenza di prove concrete che rimandino ad una partecipazione del RI al furto, ed abbia dato per certa la partecipazione di un concorrente nei reati (quello per cui è processo e quello per cui RI è già stato giudicato), in assenza di prove o indizi che suffraghino tale impostazione;
che non abbia dato una precisa qualificazione al concorso ipotizzato per il RI (se morale o materiale) e non ne abbia individuato, in concreto, le forme di espressione;
che abbia valorizzato, contro l'imputato, un dato assolutamente neutro (il fatto che l'auto della moglie fu notata nei pressi dell'abitazione del DI: luogo in cui il RI fu arrestato), oltre che estraneo al materiale probatorio legittimamente acquisito al processo.
2.2. Col secondo si duole della ritenuta sussistenza, in relazione al furto delle chiavi dell'abitazione (capo A), dell'aggravante dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, motivata con l'osservazione, del tutto incongrua, che insieme alle chiavi dell'abitazione si trovavano altre chiavi (verosimilmente, quelle di dotazione dell'auto), nonché della ritenuta inammissibilità del motivo per carenza d'interesse (la Corte ha ritenuto che l'eliminazione dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, non gioverebbe all'imputato, atteso che il numero delle aggravanti contestate farebbe comunque rientrare il fatto nella previsione dell'art. 625 c.p., comma 2). Il ricorrente segnala, per converso, il pregiudizio derivantegli dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), ove sia confermata la condanna per furto pluriaggravato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
1. Secondo i giudici di merito, la prova della responsabilità per entrambi i furti contestati, avvinti dal nesso teleologia), è di ordine logico: il contesto ambientale e le modalità dell'azione fanno ritenere, incontrovertibilmente, che entrambi i furti (quello in danno di DI e quello in danno di OC) siano opera dello stesso autore o degli stessi autori (i giudici hanno sottolineato che le auto erano parcheggiate nello stesso piazzale e che entrambi i proprietari erano invitati alla stessa cerimonia;
che in entrambi i casi furono rubate prima le chiavi di casa e poi svaligiate le abitazioni;
che in occasione di uno dei furti fu notata, nei pressi dell'abitazione del derubato, l'auto della moglie del RI. Hanno pure sottolineato che la complessità dell'operazione - le abitazioni distavano tra loro circa 60 km ed entrambe distavano dal luogo della cerimonia altri 60 km - richiedeva una meticolosa preordinazione dell'azione o una cooperazione nel reato da parte di soggetti rimasti sconosciuti).
Il suddetto argomentare - sebbene espressione di un notevole sforzo di razionalizzazione e di comprensione della vicenda - non è idoneo, però, a ritenere provata la responsabilità del RI oltre il ragionevole dubbio, perché muove da presupposti che non hanno valenza univoca e sono in un caso congetturale e in un altro incoerente col ragionamento spiegato. L'affermazione che il ladro conoscesse tanto bene le abitudini delle vittime da sapere che entrambe solevano lasciare in auto le chiavi dell'abitazione richiede, infatti, la prova che il RI conoscesse e frequentasse le famiglie di DI e OC o un membro delle stesse, o almeno qualcuno in contatto con costoro: circostanza su cui, invece, la sentenza tace. La distanza tra le abitazioni delle vittime e quella tra SS (dove fu consumato il furto delle chiavi) e l'abitazione dei derubati è stata valorizzata contro l'imputato (perché richiedeva preordinazione e rapidità d'azione), ma depone anche in direzione contraria: per le difficoltà che frapponeva all'esecuzione dei delitti da parte della stessa persona, la quale avrebbe dovuto forzare le portiere delle automobili e impossessarsi delle chiavi, individuare l'abitazione delle vittime (in sentenza non è chiarito come ciò sia avvenuto), recarsi a AB (dove risiedeva il OC) e frugare nell'abitazione di costui (dopo averla individuata), disfarsi della refurtiva e quindi recarsi a Monte San Vito, nell'abitazione del DI (dopo averla individuata), dove fu sorpreso e arrestato. È evidente che tali condotte esigevano la disponibilità di un lasso di tempo notevole, su cui i giudici di merito non risulta si siano interrogati (in sentenza non viene precisato quanto tempo sia intercorso tra il furto delle chiavi a SS e la sorpresa in flagrante a Monte San Vito), sebbene si tratti di un dato essenziale per la congruità della ricostruzione operata dalla Corte di merito. Infine, privo di significato - come correttamente rilevato dal difensore - è il dato rappresentato dalla notazione dell'auto del RI presso l'abitazione del DI, posto che si tratta del luogo in cui l'imputato fu arrestato.
Quanto, poi, all'eventualità che RI si sia avvalso della collaborazione di un complice, si tratta di possibilità e non di evenienza concretamente accertata, che introduce proprio la prospettiva in cui si è mossa la difesa: quella, cioè, che i furti siano stati consumati da soggetti operanti autonomamente, seppur in singolare coincidenza di tempi e di modi. D'altra parte, anche la cooperazione nel reato, ipotizzata, in alternativa, dalla Corte d'appello, esige pur sempre che vengano chiariti e provati i termini del concorso, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale con l'indifferenza delle sue manifestazioni nella realtà. E tanto vale anche per il concorso morale, che esige, quantomeno, un'attività rafforzativa dell'altrui proposito criminoso, su cui non risulta che la sentenza si sia proficuamente intrattenuta.
2. Fondata è pure la doglianza che investe la contestate, e ritenuta, aggravante della esposizione alla pubblica fede, sia sotto il profilo della sussistenza della circostanza che della ammissibilità del motivo. Sotto quest'ultimo profilo è senz'altro da condividere l'argomento del ricorrente, secondo cui non è per lui indifferente che vengano ritenute sussistenti una o due aggravanti tra quelle contemplate dall'art. 625 c.p., comma 1, giacché, se è vero che bastano le aggravanti dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 2, e dell'art. 61 c.p., n. 2, pure a lui contestate, per rendere applicabile la più grave sanzione dell'art. 625 c.p., comma 2, è anche vero che solo il concorso delle aggravanti (in numero di almeno due) dell'art. 625, comma 1, rende inoperante - a favore del condannato - la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p., comma 5. Quanto, poi, al merito del motivo, va considerato che, secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte, il furto di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, deve considerarsi aggravato per l'esposizione alla pubblica fede a norma dell'art. 625 c.p., n. 7, quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo, come autoradio, attrezzi in dotazione per le minute riparazioni, i pezzi di ricambio comunemente indispensabili e i documenti di circolazione che, per necessita o consuetudine, non vengano portati via al momento in cui l'autoveicolo viene lasciato incustodito (Cass. N. 10298 del 29/9/93;
Cass., n. 7132 del 7/3/1972). Allorché il furto ricada, invece, sopra oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell'autovettura, per la sussistenza dell'aggravante de quo deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella "buona fede" dei consociati e nel rispetto della cosa altrui che dagli stessi è lecito pretendere, tenendo altresì conto che il concetto di "necessità" va inteso in senso relativo e non assoluto e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza (Cass., n. 14978 del 24/3/2005). È necessario, pertanto, che il giudice dia conto delle speciali ragioni che - in base alle circostanze concrete - hanno reso necessitata la custodia della cosa all'intervo dell'autoveicolo. Nel caso di specie tale "necessità" non è stata esplicitata, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che "il mazzo di chiavi sottratto non conteneva solo quelle dell'abitazione della persona offesa ma anche altre chiavi, alcune delle quali verosimile dotazione dell'auto". Dal che non è dato comprendere se la "necessità", rilevante ai sensi dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sia collegata alla presenza, nell'auto, di una copia delle chiavi della stessa vettura e se le la presenza delle chiavi suddette sia reale o solo "verosimile".
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice a quo - rappresentato, nella specie, dalla Corte di appello di Bologna, essendo la Corte d'appello di Ancona è a sezione unica - affinché, alla luce dei criteri sopra esposti, riesamini il profilo della responsabilità e, ove concluda la propria indagine in senso affermativo, giudichi della ricorrenza dell'aggravante dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 secondo i criteri pure dianzi esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014