Sentenza 5 febbraio 2003
Massime • 1
La liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt.90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIATO Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO PP, IN AL, HI RT, elettivamente domiciliati in ROMA VLE TIZIANO 70, presso lo studio dell'avvocato RT HI, tutti difesi e rapp.ti da se medesimi giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE SANTOMENNA, in persona del Sindaco p.t., DI ON COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 11484/00 proposto da:
DI ON COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rapp.te p.t. Geometra DI ON AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARRAZZO, difeso dall'avvocato GIOVANNI FASOLINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
CO PP, HI RT, IN AL;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. R.G. 2006/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 16/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato MASSIMO ANGELINI che deposita delega degli Avvocati PP CO, IN AL, RT HI, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei procedimenti, accoglimento del 3^ motivo del ricorso principale con conseguente decisione di merito e rigetto degli altri motivi di entrambi i ricorsi, previa, eventuale, correzione della motivazione con riferimento al 3^ motivo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12-22 aprile 2000 GLI AVVOCATI Giuseppe Corona, Alfredo Messina ed Alberto Cerracchio hanno proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in data 13-16.2.200, con il quale il Presidente del Tribunale di Salerno, a seguito di richiesta di determinazione del compenso arbitrale avanzata dai medesimi ai sensi dell'art. 814 c.p.c. nella controversia tra la Di Donato Costruzioni S.r.l. ed il Comune di Santomenna, ha liquidato agli stessi la somma di lire 24 milioni per il Presidente del Collegio e di lire 18 milioni per ciascun dei componenti.
Il Presidente del Tribunale ha ritenuto che la liquidazione andasse effettuata a norma dell'art. 32 delle legge n. 109 del 1994, ovvero in relazione "all'entità degli imposti accertati" (nella specie 133.157.333 di vecchie lire),alla tariffa forense ed al rilievo della controversia.
I ricorrenti enunciano tre motivi di annullamento.
La Di Donato Costruzioni S.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con unico motivo articolato in tre censure. Non ha svolto attività difensiva il Comune di Santomenna. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, principale e incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché proposti contro la stessa sentenza.
Nel primo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono violazione dell'art. 11 delle preleggi per essere stato liquidato il compenso in base all'art. 32 della legge n. 109/94, non applicabile poiché non ancora in vigore all'atto della stipula del contratto su cui era insorta controversia.
La liquidazione doveva essere fatta in base alla normativa precedente, con riferimento al valore della controversia desunto dalle domande rivolte agli arbitri.
Il motivo non è fondato. L'art. 32 delle legge 109/94, riferendosi agli importi accertati introduce, in questa parte, una norma di carattere processuale con la conseguenza che nella determinazione dei compensi arbitrali resta irrilevante il momento in cui si è perfezionato il contratto di appalto dovendo, bensì, valere quello in cui avviene la liquidazione dei compensi: nella specie la costituzione del collegio arbitrale era stata anche successiva all'entrata in vigore della legge, come afferma il provvedimento impugnato, per cui gli arbitri non potevano non conoscere che il compenso sarebbe stato commisurato al valore accertato piuttosto che al petitum.
Nel secondo motivo si deduce violazione dell'art. 32 della citata legge n. 109/94 e degli artt. 3 e 35 delle Costituzione per non essere stata considerata nel provvedimento la complessità del giudizio. In ogni caso la liquidazione doveva avvenire, per l'art. 32 richiamato, in base alla tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni;
gli importi a carico del comune erano di L. 133.157.333;
la domanda era stata per L.
1.365.368.074 e vi era una riconvenzionale del Comune per L. 656 ed oltre. Gli importi liquidati nel lodo sarebbero, secondo i ricorrenti, uno dei parametri da considerare poiché, diversamente, vi sarebbe disparità di trattamento per gli esercenti la professione forense a seconda che svolgano l'attività di arbitri o quella di avvocati, con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 32 c. 3 delle legge n. 109/94 per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione. Anche questo motivo è infondato atteso che, intanto, la complessità del giudizio è stata espressamente considerata (a vantaggio dei richiedenti) nella liquidazione del compenso ed il giudice di merito, tenendo conto delle questioni affrontate, ha applicato la disposizione che consente il raddoppio della tariffa. La questione di costituzionalità appare, per il profilo prospettato, manifestamente infondata se si considera che, ad avviso del Collegio, non sono equiparabili in via assoluta, ai fini del compenso loro spettante, gli arbitri agli esercenti la professione legale. Che i primi talvolta, come nella specie, siano anche avvocati è irrilevante perché diversa è nelle due ipotesi l'attività svolta e l'abilitazione all'esercizio della professione forense non opera come criterio di unificazione dei compensi e di automatica trasposizione agli arbitri dei compensi professionali. Il motivo è, poi, inammissibile per la parte in cui prospetta, vizi nella valutazione delle difficoltà, trattandosi di una quaestio facti che non può essere proposta in sede di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.. Nel terzo motivo si lamenta violazione della tariffa professionale vigente per mancata liquidazione delle spese generali nelle misura del 10%. Neppure questo motivo può essere accolto.
Nella specie tali spese sono state oggetto di richiesta sicché diviene irrilevante il contrasto venutosi e creare nella giurisprudenza di questa Corte circa la necessità della domanda per ottenere il rimborso delle spese generali (per la soluzione negativa:
Cass. 6637/2000; 11654/2000; 7527/2000; per la soluzione positiva Cass. 9040/94; 1637/99; 13742/92; 8558/98; 738/2002). Dette spese tuttavia, agli arbitri, non sono, ad avviso del Collegio, dovute.
Innanzitutto la norma base da prendere a riferimento per la liquidazione del compenso agli arbitri resta l'art. 814 c.p.c. che prevede il diritto degli arbitri al rimborso delle spese ed agli onorari e la solidarietà delle parti nel pagamento. Il concetto di "rimborso spese", per principio generale, comprende, secondo il Collegio, le sole spese cd. borsuali, cioè, quelle effettivamente sopportate - e documentabili - dagli arbitri per l'espletamento dell'incarico. Si tratta delle stesse spese menzionate negli artt. 90, 92 e 93 c.p.c. e negli artt. 7 e 8 e 9 della L. n. 319/80 per i consulenti tecnici.
Per quanto già detto in relazione al secondo motivo di ricorso in merito alla questione di costituzionalità, non è possibile una totale e meccanica applicazione delle tariffe professionali forensi anche quanto alle spese c.d. forfettarie proprio per la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera svolte nei due casi da due soggetti.
Ne deriva che la norma della tariffa forense che deroga al principio delle rimborsabilità delle (sole) spese effettivamente sostenute, senza l'aggiunta di rimborsi forfetari, non è automaticamente applicabile agli arbitri. Il rimborso forfetario, infatti, è giustificato dalla considerazione che il professionista nello svolgimento quotidiano dei suoi compiti a favore dei clienti sopporta con carattere di continuità - e non in maniera contingente o episodica - spese generali e di organizzazione connesse alla gestione dello studio, comunque necessarie per lo svolgimento della sua opera non meno di quelle riferibili all'adempimento dello specifico mandato conferito dal cliente per il singolo affare e tuttavia non suscettibili, proprio per il loro carattere di generalità e continuità, di essere minutamente e dettagliatamente documentabili in relazione a ciascun incarico che, pur attenendo al rapporto tra professionista e cliente, siccome non sono ascrivibili ad una scelta personale di questi, vengono poste a carico del soccombente alla stregua delle spese borsuali.
La peculiarità della ragione che presiede alla liquidazione delle spese generali che il professionista sopporta con carattere di continuità e che vengono caricate su ogni parcella e rimesse alla soccombenza, non ne giustifica l'attribuzione anche agli arbitri per i quali tale ratio non è ravvisabile stante anche la diversità del processo formativo della liquidazione dei compensi, inizialmente affidato ad una fase "autoliquidatoria" con funzione di proposta contrattuale che può concludersi con l'accettazione delle parti senza l'ingerenza di alcuna forma di regolamentazione di carattere pubblicistico. Il ricorrente incidentale deduce:
- a) violazione della tariffa professionale (D.M.
5.10.1994 n. 585) per la erronea individuazione degli importi minimo e massimo dell'onorario;
- b) violazione della predetta tariffa per erronea qualificazione della controversia come "di notevole complessità e di particolare importanza" ai fini della applicazione della maggiorazione;
- c) applicazione delle predetta tariffa in contrasto con la decisione della Corte di Giustizia CEE del 18.6.1998 che, invece, l'aveva ritenuta inapplicabile, con la conseguenza della applicabilità del canone dettato dall'art. 32 della legge 109/94 e succ. modif..
Tutti i suddetti profili di censura sono o infondati o inammissibili.
Il primo di essi non coglie nel segno atteso che il giudice censurato ha correttamente, ha applicato la voce della tariffa:
nella tabella D, alla voce "9) Collegio Arbitrale" per l'importo da 100 a 200 milioni, l'onorario è compreso tra 19 e 42 milioni: nella specie sono stati attribuiti 60 milioni (ripartiti secondo la stessa tabella tra i componenti) e tale somma rientra nell'ambito del doppio del massimo essendo stata considerata - come si è visto - la complessità della trattazione della controversia. Il secondo profilo, che involge la valutazione dell'attività degli arbitri, è inammissibile come censura di un provvedimento ricorribile per Cassazione esclusivamente in forza dell'art. 111 della costituzione. Del pari infondato è il terzo punto di censura che si richiama alla decisione della Corte di Giustizia CEE del 18.6.1999. Detta pronuncia riguardante, come precisato dal Tribunale, gli spedizionieri doganali, censurava il Governo Italiano per aver mantenuto la relativa tariffa vincolante nei minimi e nei massimi assumendo che la inderogabilità viola il principio delle libera concorrenza (applicabile anche alla professioni intellettuali, considerate alla stregua di imprese). In conseguenza di ciò taluni giudici hanno disapplicato la tariffa professionale: Ma, come segnalato da questa Corte Suprema (Cass. n. 1094/2000) una problematica siffatta può venire in rilievo soltanto quando venga liquidato al professionista un compenso professionale in deroga alla relativa tariffa, mentre nel caso in esame il giudice di merito si è attenuto a tale tariffa, per cui (come risulta anche della sentenza n. 14516/2000 di questa Corte) non viene suscitata la problematica posta dalla sentenza delle Corte del Lussemburgo che può aver senso solo quando si discuta della inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari, il che non ricorre nel caso di specie.
In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati ed il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2003