Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1673
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Sentenza 5 febbraio 2003

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La liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt.90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1673
    Data del deposito : 5 febbraio 2003

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