Sentenza 14 giugno 2004
Massime • 1
Il tribunale del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, in quanto solo al giudice di legittimità è riconosciuto il potere di pronunciare l'annullamento a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione. (Nell'occasione la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui la motivazione del tribunale del riesame può legittimamente integrare e completare l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 35993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35993 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/06/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1196
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 5446/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NC, nato in [...] il [...], e AS EP, nato in [...] il [...];
contro la ordinanza 24 dicembre 2003 del Tribunale di Bologna. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla aggravante della ingente quantità e per il rigetto del ricorso nel resto.
Sentito l'avv.to Carlo Benini, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO
che il difensore di NC NO e EP ST ha proposto ricorso contro la ordinanza 24 dicembre 2003 con la quale il Tribunale di Bologna ha rigettato le istanze di riesame presentate da NO e ST avverso la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei loro confronti il 9 dicembre 2003 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di detenzione al fine di cessione di cocaina e delle esigenze cautelari;
che, ad avviso del difensore, il giudice del riesame avrebbe dovuto dichiarare la nullità della ordinanza cautelare adottata nei confronti di NO per la assoluta mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e non operare una propria valutazione sul punto, sostituendola a quella non operata dal giudice delle indagini preliminari, in tal modo disattendendo il principio di diritto per il quale il giudice del riesame deve annullare l'ordinanza cautelare per mancata indicazione delle esigenze cautelari e non ha facoltà di integrare una motivazione del tutto mancante (Cass., 14 giugno 1994, Vagliani);
che l'ordinanza cautelare, si sostiene in ricorso, è viziata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - con riferimento al capo 8 contestato a
NC RU -, in quanto il giudice del riesame non avrebbe potuto procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto e sostituirsi al giudice cautelare nella indicazione di una aggravante che, nonostante per errore materiale non sia stata eliminata nella parte dispositiva, è stata nella motivazione dell'ordinanza custodiale ritenuta del tutto insussistente;
che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il giudice del riesame ha confermato l'ordinanza cautelare nei confronti di NC NO in base al contenuto di alcune intercettazioni telefoniche intervenuto tra l'indagato e suoi presunti fornitori, senza tenere conto della inconsistenza probatoria delle conversazioni intercettate dalle quali non risulterebbero elementi circa modalità della condotta di cessione, quantità e destinazione della sostanza stupefacente;
che l'ordinanza cautelare sarebbe viziata per difetto di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, anche per quanto attiene la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di EP ST, in quanto il sequestro della sostanza stupefacente sarebbe stato operato a notevole distanza dall'abitazione di ST e non vi sarebbero stati elementi tali da far ritenere che il predetto fosse il depositario della sostanza;
che il giudice del riesame, ad avviso del ricorrente, non ha motivato la sussistenza dei gravi indizi con rigore logico e precisione sulla rilevante consistenza probatoria degli elementi posti a fondamento del provvedimento custodiale;
che, anche in punto di esigenze cautelari riferite a EP ST, il giudice del riesame non ha fatto riferimento a concreti e specifici elementi e si è espresso in termini del tutto generici e con formule di stile, facendo riferimento al pericolo di reiterazione criminosa ed escludendo per le stesse ragioni l'adozione della misura degli arresti domiciliari;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
CONSIDERATO
che è infondata la censura riguardante l'indebita integrazione delle indicazioni relative alle esigenze cautelari del tutto omesse nella ordinanza cautelare, in quanto questo Collegio ritiene di condividere e fare proprio il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento, essendo tale potere precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità (Sez. 3^, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752);
che tale principio di diritto, già in precedenza affermato, ha la propria ratio, anzitutto, nella evocata natura pienamente devolutiva del riesame demandato al tribunale della libertà nel quale ha fondamento la completa integrazione del provvedimento originario con quello emesso dal tribunale (Sez. 4^, 13 agosto 1996, Pacifico, rv. 206123) e, in secondo luogo, nella regola juris che "in materia di misure cautelari personali, ove la Corte di Cassazione non sia investita del gravame diretto, ma dell'impugnazione avverso iL. provvedimento del giudice di riesame, - che può integrare il provvedimento genetico -, l'effetto sostitutivo che contrassegna il detto provvedimento non potrà non riverberarsi sui poteri spettanti alla Corte Suprema, da circoscrivere, in tal caso, all'esame dei soli motivi del ricorso: per un verso, dunque, risulterebbe inibita l'utilizzazione dei poteri di annullamento di ufficio, riguardanti esclusivamente l'atto impositivo della cautela;
per un altro verso, in ogni caso, il vizio denunciato va ricondotto nell'ambito generale del vizio della motivazione, secondo lo schema risultante dal disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e) con annullamento con rinvio della pronuncia del tribunale della libertà (Sez. 6^, 28 maggio 1996, Foti, rv. 204911);
che il motivo riguardante la ritenuta aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 è inammissibile per carenza di interesse, in quanto non vi è effetto alcuno sulla fattispecie cautelare ed ogni definitiva valutazione al riguardo deve essere effettuata nella appropriata fase processuale di definizione della vocatio in iudicio;
che, per quanto attiene al difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dedotto per entrambi gli imputati, si richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione della consistenza indiziaria, rispetto a quelle effettuate dal giudice cautelare e, poi, confermata dal giudice del riesame;
che, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali;
che, come noto, qualora venga impugnato dall'imputato con ricorso per Cassazione il provvedimento del tribunale per il riesame di conferma di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è improponibile innanzi alla Corte di Cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art. 273, comma primo, c.p.p. l'adozione della misura coercitiva,
travalicando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, poiché il controllo di legittimità deve essere limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di compiere alcuna valutazione degli elementi indizianti ed alcun apprezzamento dello spessore degli stessi, giustificativo dell'applicazione della misura cautelare;
che il tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi e che il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi, è completo, logicamente corretto e privo di aporie;
che il giudice del riesame, oltre a porre in risalto la circostanza del rinvenimento del notevole quantitativo di sostanza stupefacente ha, con argomenti del tutto immuni da vizi logici ed aporie, riconosciuto un significato univoco alle conversazioni telefoniche ed ha posto in risalto per entrambi gli imputati i dati specifici che, ad una loro complessiva valutazione, fornivano ampia consistenza alla alta prognosi di colpevolezza richiesta per l'adozione dei provvedimenti cautelari;
che altrettanto manifestamente infondate le doglianze riferite alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, in ordine alle quali il giudice del riesame si è espresso nel senso della spiccata pericolosità sociale di EP ST posta in risalto dal giudice cautelare e giustificata, oltre dalle modalità del fatto, anche da ulteriori circostanze circa presumili contatti fiduciari con i fornitori dello stupefacente;
che il giudice del riesame ha posto in risalto ulteriori elementi, quali la perdurante attività illecita di ST e NO nel momento in cui erano in corso le attività investigative ed il sequestro operato nei confronti di entrambi di sostanze stupefacenti e di NO anche di un bilancino di precisione;
che la motivazione sul punto è priva dei difetti di logicità lamentati dai ricorrenti ed appare coerente ed adeguata anche con riferimento ad eventuali ipotesi di attenuazione dello stato custodiale in atto;
che i ricorsi, pertanto, vanno rigettati e, norma dell'arto 16 c.p.p., gli imputati vanno in solido condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1, ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2004