Art. 45.
Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.
Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.