Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
Il giudizio disciplinare instaurato, a seguito di esposto di un privato, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei confronti di un iscritto anche in relazione a fatti estranei all'esercizio della professione, rientra nel procedimento "ex" art. 598 cod. pen., sicché, in relazione alle offese contenute in detto esposto, è applicabile l'esimente di cui a tale norma.
Commentario • 1
- 1. Esposto disciplinare e diritto di critica (Cass., 41479/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciarne, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui all'art. 51 cod. pen., per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma; tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione' . CORTE DI CASSAZIONE SEZ. I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 44148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44148 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
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44 148 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/09/2008
SENTENZA
N.3495/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 012557/2008 2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO
3. Dott. NAPPI ANIELLO " 11
4.Dott. OLDI PAOLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 25/08/1936 1) UL MI
2) IN SA N. IL 08/01/1943
avverso SENTENZA del 30/05/2007
TRIBUNALE di CASSINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FEDERICO RAFFAELLO
R
Il tribunale di Cassino, con sentenza del 30.5.2007, ha parzialmente confermato la sentenza emessa il 13.7.2005 dal Giudice di Pace di Cassino, con la quale LL EL e IN RO erano stati condannati ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno nella misura di €
1,200,00 a favore della parte civile, per il reato di diffamazione, perché con una nota indirizzata al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino il 6.6.2003 avevano offeso la reputazione di
PA AN affermando che questi aveva posto in essere comportamenti "tendenti a trasformare le funzioni professionali sociali dell'avvocato in una minaccia per i cittadini”.
Confermata la condanna e la misura della pena, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte lesa costituita parte civile il tribunale ha ritenuto che la somma liquidata come risarcimento del danno fosse troppo esigua ed ha riformato la sentenza di primo grado, rimettendo ad un separato giudizio civile la liquidazione del danno presumibilmente maggiore.
L'avv. PA aveva acquistato dagli imputati un appartamento, dopo di che contro di essi aveva iniziato numerose cause civili ed inviato esposti al Comune di Cassino ed alla Procura della
Repubblica; gli attuali ricorrenti il 6.6.2003 avevano allora inviato la nota al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino contenente la frase che il tribunale ha ritenuto di contenuto diffamatorio.
Il tribunale ha ritenuto: che nell'esposto fossero contenute espressioni non funzionali o necessarie per una migliore e completa esposizione della vicenda avendo rappresentato il PA come "una mina vagante intesa a ledere i diritti dei cittadini”; che il ricorso all'Ordine fosse uno strumento del tutto improprio per risolvere questioni di carattere privato;
che non potesse invocarsi l'art. 42 del codice deontologico riguardante i rapporti fra avvocato e parte privata;
che non potesse essere invocata l'esimente dell'art. 598 c.p. citando la decisione di questa Corte del 16.10.2002, n. 40725.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LL EL e di IN RO.
Come primo motivo deduce ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. l'errata interpretazione delle norme sulla esimente della causa di giustificazione putativa.
Sostengono i ricorrenti di essere stati realmente intimoriti e di avere ritenuto sussistere una minaccia nei loro confronti, soprattutto in relazione all'ultimo episodio. L'avv. PA e la di lui moglie sarebbero rimasti silenziosi nell'appartamento lasciando la chiave inserita nella serratura della porta di accesso dalla parte interna senza rispondere alle numerose suonate di campanello e di citofono fatte dai ricorrenti, così da indurli a forzare la porta con l'intento di poi denunciarli per
Fr violazione di domicilio. Sostengono che sarebbe stato del tutto ignorata dal tribunale la prima parte dell'esposto nella quale avevano raccontato tutte le iniziative assunte nei loro confronti dall'avv.
PA.
Poiché nella motivazione della sentenza impugnata era stato detto che, ricorrendo al Consiglio dell'Ordine, invece che difendersi nelle sedi idonee gli imputati si sarebbero serviti di uno strumento improprio, hanno richiamato sia l'art. 56 del Codice Deontologico che dispone che l'avvocato debba comportarsi nei rapporti interpersonali in modo da non compromettere la fiducia che i terzi devono avere nella dignità della professione, anche al di fuori dell'esercizio della professione, sia l'art 5 dello stesso Codice che consente che si apra un procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività forense quando ne compromettano l'immagine.
Negano di avere travalicato i limiti di esercizio del diritto di presentare l'esposto.
Sostengono che erroneamente la sentenza aveva anche escluso la possibilità di applicazione dell'art. 598 c.p. sia perché la norma non presupporrebbe che vi fosse un giudizio già incardinato, sia perché essa sarebbe applicabile anche in procedimenti amministrativi e che si sarebbe dovuta comunque applicate l'esimente prevista dall'art. 51 c.p. avendo il diritto di chiedere al Consiglio di verificare la legittimità degli atteggiamenti assunti dal PA.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto col conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché perchè il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 598 c.p.
Le norme ricordate dal ricorrente effettivamente riconoscono la possibilità di apertura di provvedimenti disciplinari contro iscritti all'Ordine degli Avvocati anche in relazione a fatti che non riguardano l'attività forense se ne compromettono l'immagine; ammessa tale possibilità deve ammettersi anche per qualunque soggetto si ritenga leso dal comportamento dell'avvocato di segnalare fatti che ritiene compromettenti l'immagine della professione.
A proposito di un esposto finalizzato all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un notaio questa stessa sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 28.1.1998 n. 6544 ha ritenuto la possibilità di applicare l'esimente nei confronti dell'autore di un esposto il cui contenuto poteva essere ritenuto diffamatorio. Ha ritenuto la Corte che "la ratio della norma in oggetto ha il proprio fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti” e che "il concetto di parte è riferibile a chiunque sia portatore di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare), tutelato dalla legge anche in forma mediata con il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa, e perciò anche se si tratti, come è palese, di un interesse legittimo e non un diritto soggettivo".
La situazione oggetto di questo giudizio è analoga e questa Corte ritiene di condividere le argomentazioni di cui alla sentenza citata, malgrado l'esistenza del precedente specifico di segno contrario (Cass. Pen. 16.10.2002, n. 40725), che ha interpretato il termine parte in senso eccessivamente restrittivo.
Va infatti tenuto presente l'orientamento giurisprudenziale più recente diretto ad una interpretazione dell'art. 598 c.p. più ampia di quanto era avvenuto in passato.
Si è applicata l'esimente anche in relazione al contenuto di un atto di citazione, che precede l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale perché "tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale" (Cass. Pen., sez. V, 3.12.2001, n. 7000); al caso di note inviate dalla lavoratrice alla commissione provinciale di conciliazione prevista dall'art. 410 c.p.c., perché
“l'attività svolta dinanzi a detta commissione costituisce un'attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria (Cass. Pen. Sez. V, 20.4.2005, n. 33656) ed ad una diffida in quanto "prodromica alle successive iniziative legali...e quindi ricompresa nell'esercizio del diritto di difesa"(Cass. Pen. Sez. V, 28.11.2005, n. 46864).
L'esimente prevista dall'art. 598 c.p., esclude la punibilità di tutte quelle espressioni anche esorbitanti rispetto alle necessità difensive, con una applicabilità più ampia rispetto alla causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. (Cass. Pen., sez. V, 30.9.2005, n.39934) per cui è inutile l'esame degli altri motivi di ricorso.
Le espressioni usate dai ricorrenti non risultano comunque avere ecceduto dai limiti di una attività difensiva perché i ricorrenti dopo avere esposto le numerose iniziative assunte dall'avv. PA nei loro confronti ed altre vicende che li avevano coinvolti, si erano rivolti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati esponendo di avere percepito "questa accumulazione impressionante di ricorsi" come
"qualcosa di metodico" ed ipotizzando che esse "sembrano palesare un comportamento che la deontologia forense condanna perché tendenti a trasformare le funzioni professionali e sociali dell'avvocato in una minaccia per i cittadini”; che l'avv. PA sia stato definito come una “mina vagante intesa a ledere i diritti dei cittadini” è interpretazione fatta dal tribunale del contenuto dell'esposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 598 c.p.
Così deciso in Roma il 25.9.2008
Il Consigliere estensore Il Presidente кля рие прат Depositata in Cancelleria
Roma, 2.6 NOV;
2008.. IL CANCELLIERE E
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