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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL AL OV
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Civile del Lavoro- in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliata presso l'avv. GALLI Parte_1
PAOLO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'avv. LILIA BONICIOLI che lo rappresenta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo risulta fondato.
Invero il CTU della prima fase ha concluso nei seguenti termini:
“Per quanto riguarda il diritto all'indennità di accompagnamento, pertanto, non sussistono le condizioni per il suo riconoscimento.”
1 Parte ricorrente ha lamentato l'erroneità e quindi l'ingiustizia dell'esito dell'accertamento tecnico, poiché in totale contrasto con le risultanze della visita geriatrica multidimensionale effettuata dal sanitario della ASL 3 in data 14 giugno
2024.
L'opposizione della ricorrente avverso la CTU risulta manifestamente fondata;
il Giudicante osserva al riguardo che la CTU contiene una contraddizione tra le conclusioni che negano la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'accertamento peritale secondo cui l'esame obiettivo, la documentazione clinica, i tests neuropsicologici acquisiti evidenziano una parziale dipendenza da soggetti terzi, non essendo richiesta per il riconoscimento della indennità di accompagnamento una impossibilità totale a compiere in autonomia le attività quotidiane del vivere.
Non solo, ma dalla visita geriatrica effettuata dal sanitario della ASL 3 emerge il giudizio motivato circa la non autosufficienza della paziente, fondato su difficoltà motorie ingravescenti e su un elevato rischio di caduta;
pertanto la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'epoca in cui si è concretizzato il requisito della non autosufficienza, giugno 2024 .
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.
PQM
Dichiara che la ricorrente versa nelle condizioni sanitarie giustificative dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2024.
Condanna l a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite che CP_1
vengono liquidate in complessivi € 2200,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA e con distrazione a favore del procuratore antistatario.
OV 06/11/2025
2 Il Giudice
DR EN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL AL OV
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Civile del Lavoro- in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliata presso l'avv. GALLI Parte_1
PAOLO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'avv. LILIA BONICIOLI che lo rappresenta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo risulta fondato.
Invero il CTU della prima fase ha concluso nei seguenti termini:
“Per quanto riguarda il diritto all'indennità di accompagnamento, pertanto, non sussistono le condizioni per il suo riconoscimento.”
1 Parte ricorrente ha lamentato l'erroneità e quindi l'ingiustizia dell'esito dell'accertamento tecnico, poiché in totale contrasto con le risultanze della visita geriatrica multidimensionale effettuata dal sanitario della ASL 3 in data 14 giugno
2024.
L'opposizione della ricorrente avverso la CTU risulta manifestamente fondata;
il Giudicante osserva al riguardo che la CTU contiene una contraddizione tra le conclusioni che negano la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'accertamento peritale secondo cui l'esame obiettivo, la documentazione clinica, i tests neuropsicologici acquisiti evidenziano una parziale dipendenza da soggetti terzi, non essendo richiesta per il riconoscimento della indennità di accompagnamento una impossibilità totale a compiere in autonomia le attività quotidiane del vivere.
Non solo, ma dalla visita geriatrica effettuata dal sanitario della ASL 3 emerge il giudizio motivato circa la non autosufficienza della paziente, fondato su difficoltà motorie ingravescenti e su un elevato rischio di caduta;
pertanto la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'epoca in cui si è concretizzato il requisito della non autosufficienza, giugno 2024 .
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.
PQM
Dichiara che la ricorrente versa nelle condizioni sanitarie giustificative dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal giugno 2024.
Condanna l a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite che CP_1
vengono liquidate in complessivi € 2200,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA e con distrazione a favore del procuratore antistatario.
OV 06/11/2025
2 Il Giudice
DR EN
3