TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/03/2026, n. 906
TAR
Sentenza breve 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001

    L'anno entro cui i lavori autorizzati devono essere iniziati decorre dalla comunicazione del permesso di costruire e non dal suo rilascio. Il dies a quo deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all'esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda l'istante edotto circa l'adozione del titolo autorizzatorio.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990 e principi di trasparenza e certezza giuridica

    La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato. In caso di comunicazione di inizio lavori oltre un anno, il Comune deve svolgere una adeguata istruttoria volta alla verifica in contraddittorio con il privato circa l’effettiva data di inizio dei lavori.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 27, comma 3 del D.p.r. n. 380/2001

    L’ordinanza di sospensione dei lavori è stata emessa nell’ambito dei poteri di controllo dell’amministrazione per acquisire chiarimenti e ulteriore documentazione in occasione del crollo di un muro di cinta. L’atto ha cessato di produrre i suoi effetti una volta decorsi 45 giorni, senza che i paventati connessi danni siano stati in alcun modo provati dalla parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/03/2026, n. 906
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 906
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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