Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/03/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00906/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2026, proposto da
Lor.An. Viaggi S.n.c. di S. L. e C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Famà con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Responsabile Area Tecnica Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 65831 del 12/12/2025 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica e del Funzionario Tecnico e Responsabile del procedimento, con il quale è stata sostanzialmente dichiarata la decadenza del Permesso di Costruire n. 2 del 15/03/2024, notificato il 05/04/2024;
- l’ordinanza di sospensione dei lavori del 15/11/2025, prot. 61058;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa SE LE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è titolare di concessione edilizia n. 2 del 15 marzo 2024, notificata il 5 aprile 2024, rilasciata a seguito di sentenza del T.A.R. Catania n. 581 del 2024.
Ha esposto parte deducente, in fatto, che:
- la ditta ricorrente ha dato inizio ai lavori in data 31 marzo 2025;
- con atto del 15 novembre 2025, i lavori venivano sospesi, in via cautelativa, per aspetti di natura privatistica, a seguito di sopralluogo su “richiesta urgente per il crollo di un muro di cinta”;
- con provvedimento del 12 dicembre 2025, veniva comunicato alla ricorrente che il titolo edilizio in oggetto, ha cessato di produrre effetti, essendo irrilevante la comunicazione postuma di inizio lavori pervenuta a questo Ente e che il provvedimento di sospensione dei lavori del 15 novembre 2025 ha cessato di produrre efficacia con il decorso di 45 gg. dalla notifica.
1.1. Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato tale ultimo atto, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, deducendo i seguenti vizi:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per abnormità, travisamento, erroneità del presupposto e sviamento. Difetto di motivazione e di istruttoria ”, atteso che i lavori avrebbero avuto inizio entro un anno da computarsi dalla comunicazione della concessione edilizia (e non dalla sua emanazione), come comprovato dalle dichiarazioni giurate del titolare della impresa edile appaltatrice dei lavori e dal direttore dei lavori, “non avendo confutato [il Comune] il concreto inizio dei lavori entro l’annualità”;
II) “ Violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990, dell’art. 1 comma 2 bis e art. 2 della l.n. 241/90, dei principi di trasparenza e certezza giuridica e dell’art. 97 della Costituzione. Inesistenza di un provvedimento formale di contestazione della decadenza. Difetto di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico, concreto e attuale. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”, attesa l’omessa comunicazione dell’avvio procedimentale e delle garanzie partecipative di legge;
III) “ Violazione dell’art. 27, comma 3 del D.p.r. n. 380/2001. Eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti e sviamento. Abnormità ”, in quanto, a prescindere dalla sua efficacia, l’atto di sospensione dei lavori, che presuppone un abuso edilizio-urbanistico - non esistente nel caso -, sarebbe stato emesso in assenza dei presupposti normativi che l’avrebbero legittimata e quindi sarebbe abnorme, circostanza che, ove accertata, rileverebbe anche a fini risarcitori.
2. Con memoria di costituzione del 19 febbraio 2026, l’amministrazione comunale ha sostenuto la legittimità del proprio operato, evidenziando come il provvedimento ancori la decadenza alla “tardività” della comunicazione dell’inizio dei lavori (avvenuta in data 16 settembre 2025 ossia oltre l’anno dalla notificazione del titolo edilizio), ciò che avrebbe precluso al Comune la verifica del rispetto del termine di efficacia del titolo edilizio.
3. Con memoria del 6 marzo 2026, parte ricorrente ha controdedotto alla memoria dell’Amministrazione.
4. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia in forma semplificata e il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso in esame viene deciso in forma semplificata poiché ne sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
6. L‘oggetto principale della vicenda contenziosa in esame concerne la legittimità dell’atto del Comune di Taormina di cessazione degli effetti della concessione edilizia n. 2 del 15 marzo 2024, notificata alla ditta ricorrente in data 5 aprile 2024. Tale atto, che non spicca per chiarezza, nella prima parte, dà atto che “ In data 16/09/2025 la ditta EN SA, in merito ai lavori relativi al P.C. n. 2 del 15/03/2024 notificato il 05/04/2024, comunicava che gli stessi avrebbero avuto inizio in data 31/03/2025, oltre il termine di un anno dal rilascio del titolo edilizio, conseguentemente in tale data era decorso il termine di inizio lavori previsto dall’art. 15 D.P.R. 380/2001 e, nella seconda parte, dichiara che “ il titolo edilizio in oggetto ha cessato di produrre effetti, essendo irrilevante la comunicazione postuma di inizio lavori pervenuta a questo Ente ”, sostanzialmente dichiarando la decadenza del titolo edilizio in questione.
7. Il ricorso è fondato.
8. Fondata è la censura con cui si assume che l’anno entro il quale i lavori autorizzati devono essere iniziati decorre dalla comunicazione del permesso di costruire e non dal suo rilascio.
Infatti, il permesso di costruire è idoneo a produrre i suoi effetti fin dalla sua emanazione, tuttavia, « limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo» . Il che significa che « il dies a quo dal quale decorre il termine di ultimazione dei lavori deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all'esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda l'istante edotto circa l'adozione del titolo autorizzatorio, non potendosi ritenere sufficiente la data di formale adozione del permesso » (così Cons. St., sez. VII, n. 3823/2023 e giurisprudenza ivi citata).
9. Fondata è anche la censura con cui parte ricorrente contesta il difetto di istruttoria e motivazione dell’atto nonché la violazione delle garanzie partecipative, in assenza di ragioni di urgenza, che avrebbero potuto condurre a valutazioni diverse rispetto all’atto in questione, essendo il concreto ed effettivo inizio dei lavori nei termini di legge dimostrabile dalla parte ricorrente.
9.1. Ferma la doverosità della funzione accertativa comunale ai fini dell’effetto decadenziale del titolo edilizio (Cons. St. sez. IV 30 ottobre 2024, n. 8672), il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale che evidenzia come «la perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza. Infatti, l’istituto della decadenza del permesso di costruire di cui alla citata disposizione, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto di accertamento di un effetto legale che si riconnette al manifestarsi dei presupposti normativi» (nel caso di specie, mancato inizio dei lavori entro un anno dalla comunicazione del permesso di costruire). Ne consegue che può ben affermarsi che l’operatività della decadenza postula sempre l’intermediazione del provvedimento - adottato all’esito della detta istruttoria -, in assenza della quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato vigente (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2024 n. 2963).
9.2. Inoltre, anche a voler seguire la tesi della difesa comunale - secondo cui l’atto de quo, invero, collegherebbe la decadenza alla tardiva comunicazione dell’avvio dei lavori -, è parimenti predicabile, alla luce di quanto esposto, l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Infatti, se è vero che la comunicazione di inizio lavori è volta ad agevolare il controllo da parte dell’Amministrazione comunale dell’avvio dell’intervento nei termini di legge - anche al fine di consentire una tempestiva verifica sull’attività edilizia posta in essere e sulla sua conformità al progetto approvato -, deve tuttavia ritenersi che, in caso di comunicazione di inizio lavori oltre un anno (dalla notificazione del titolo edilizio), con dichiarazione dell’interessato che i lavori siano iniziati entro l’anno, il Comune debba svolgere una adeguata istruttoria volta alla verifica in contraddittorio con il privato circa l’effettiva data di inizio dei lavori, senza la quale è precluso all’Ente di dichiarare la decadenza. Infatti, la comunicazione di inizio dei lavori presentata oltre un anno dal rilascio del titolo non determina ex se un effetto decadenziale, ma assume un rilievo solo indiziario dell’inerzia serbata dal titolare del permesso (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 dicembre 2020, n. 762; T.A.R. Emilia - Romagna, sez. I, n. 70 del 21 febbraio 2025) da sottoporre al contraddittorio con la parte interessata che deve essere messa in condizione di controdedurre e provare (con prove concrete) la tempestività dell’inizio dei lavori (o la sussistenza di cause giustificative di legge) prima che l’Amministrazione possa dichiarare la decadenza del permesso di costruire.
In altri termini, se è vero che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo (che come detto per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla comunicazione del titolo abilitativo) senza che si sia dato avvio alle opere assentite, l’accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori entro l’anno, necessario a evitarne la decadenza, è questione di fatto da valutarsi caso per caso.
9.3. Nel peculiare caso di specie, tale attività preliminare alla declaratoria di decadenza è del tutto mancata, con conseguente l’illegittimità del provvedimento di decadenza impugnato che va pertanto annullato.
10. Non può, invece, essere accolto il terzo motivo con cui si chiede l’accertamento dell’illegittimità dell’ordine di sospensione a fini risarcitori, atteso che, con esso, l’amministrazione, nell’ambito dei suoi poteri di controllo, ha legittimamente ritenuto di acquisire chiarimenti e ulteriore documentazione in occasione del “crollo di un muro di cinta”; tale atto ha, peraltro, cessato di produrre i suoi effetti una volta decorsi 45 giorni, senza che i paventati connessi danni siano stati in alcun modo provati dalla parte ricorrente.
11. In conclusione, il ricorso - assorbite le censure non espressamente esaminate - va accolto nei sensi e limiti di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
12. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità e parziale novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento di decadenza impugnato, salvi i successivi atti dell’amministrazione comunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RI TA, Presidente
SE LE SI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE LE SI | IO RI TA |
IL SEGRETARIO