Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2008, n. 8352
CASS
Sentenza 8 febbraio 2008

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Ai fini della riconoscibilità, come giustificato motivo di inottemperanza, da parte dello straniero, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, dell'allegata indisponibilità di mezzi economici per l'acquisto del titolo di viaggio, occorre far riferimento: a) alla presumibile situazione economica dell'interessato, desumibile tanto dai proventi di qualsivoglia attività che egli svolga o abbia svolto in Italia, quanto dal tempo di accertata presenza irregolare dello stesso sul territorio nazionale e dalle condizioni personali del suo inserimento sociale; b) al costo presumibile del titolo di viaggio, tenendo presente che l'allontanamento può avvenire, alla stregua della ragionevole previsione di cui all'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in direzione non solo del paese d'origine dello straniero ma anche di ogni altro paese estero con il quale, in ipotesi, lo straniero abbia collegamenti personali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2008, n. 8352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8352
    Data del deposito : 8 febbraio 2008

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