Sentenza 10 marzo 2016
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di detenzione per la vendita di novellame vivente di specie marina senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile, prevista dagli artt. 15, comma primo, lett. c) e 24 della legge n. 963 del 1965, e quella di detenzione di specie ittica di taglia inferiore a quella minima in violazione della normativa in vigore, attualmente sanzionata dagli artt. 7, comma primo, lett. a) e 8 del D.Lgs. n. 4 del 2012.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2016, n. 19113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19113 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
Testo completo
19 1 1 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sen 801Sent. n. sez. Composta da U.P. 10/03/2016 - Presidente - Elisabetta Rosi Angelo Matteo Socci R.G.N. 53310/2015 Gastone Andreazza Relatore - Alessio Scarcella Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da De IS CO, n. a Acri il 23/08/1971; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 21/07/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. De IS CO ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro di conferma, quanto all'affermazione di responsabilità, della sentenza del Tribunale di Castrovillari di condanna per il reato di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 963 del 1965, per avere detenuto chilogrammi 220 di novellame di pesce azzurro.
2. Con un primo motivo, di illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché di violazione di legge, lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la condotta contestata nell' imputazione di detenzione di novellame rientri comunque nell'ipotesi di reato contravvenzionale di cui all'art. 7 lett. a) del d. lgs. n.4 del 2012 anche senza alcun accertamento e riferimento all'elemento costitutivo riguardante gli esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima. Evidenzia che l'art. 6 del d.lgs. n. 153 del 2004, come richiamato dalla sentenza con riferimento al divieto di detenzione di novellame di sarda, è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, del d. lgs. n.4 del 2012 e che nella specie non è stato effettuato alcun accertamento con riguardo alla avvenuta misurazione della taglia del prodotto, indispensabile per la configurabilità del reato. Sulle specifiche censure sollevate con l'atto d'appello sul punto la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta motivazionale.
3. Con un secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 7 lett. c) del decreto legislativo n.4 del 2012 e l'inosservanza dell'art. 10 lett. c) dello stesso decreto;
sostiene in particolare che, alla luce del confronto tra la condotta contemplata quale illecito penale dall'art.7 lett. c) e la condotta contemplata, quale illecito amministrativo, dall'art. 10 lett. c), deve ritenersi che la prima previsione si riferisca alla detenzione da parte di chi detiene il prodotto ittico proveniente dalla propria attività di pesca mentre, nell'altro caso, ci si riferisce alla detenzione da parte di chi detiene il prodotto ittico non proveniente dalla propria attività di pesca.
4. Con un terzo motivo infine censura la motivazione della sentenza con riguardo alla denegata irrogazione di una pena più prossima al minimo ed in ordine al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non avendo la sentenza valutato che il ricorrente non era né proprietario, né possessore e detentore del veicolo a bordo del quale si trovava il prodotto ittico, né tantomeno alla guida dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il primo motivo di ricorso è infondato quanto all'assunto della non sanzionabilità, sotto il profilo penale, della condotta contestata per effetto della sopravvenuta abrogazione dell'art. 15 lett. c) della 1. n. 963 del 1965 la cui violazione è stata addebitata all'imputato. Se è vero infatti che l'art. 27, comma 1, lett. a) del d.lgs. gennaio 2012, n. 4 ha abrogato la legge 14 luglio 1965, n. 963, vigente all'epoca dei fatti (e dunque la fattispecie di cui all'art. 15 lett. c) di divieto di pescare, detenere, trasportare 2 e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile), è altrettanto indiscutibile che l'art. 7, comma 1, lett. a) del suddetto d. lgs. n. 4 del 2012 di "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", ha previsto l'illiceità penale della condotta di "detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore", sanzionata, infatti, dall'art. 8, comma 1, con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. Ne consegue che, come già affermato da questa Corte per altre fattispecie della normativa ex lege n. 963 del 1965 (Sez. 3, n. 50567 del 29/10/2015, Santonocito, Rv. 265649), sussiste piena continuità normativa tra le suddette previsioni, avendo le nuove sostituito le precedenti (in tal senso, del resto, lo stesso art. 27, comma 2, del d. lgs. n. 4 del 2012 ha previsto che "le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto") senza soluzione di continuità alcuna quanto alla tutela del bene giuridico. Né risulta comprensibile, nel senso dell'abrogazione invocata dal ricorrente, il riferimento all'art. 6 del d. Igs, n. 153 del 2004 che si limitava a ribadire, in conformità con quanto già stabilito dall'art. 15 lett. c) della I. n. 963 del 1965, il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, solo aggiungendo non essere sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca. Quanto infine all'argomento, di cui al secondo motivo di ricorso, secondo cui, in realtà, sarebbe penalmente sanzionata la sola detenzione di prodotto ittico proveniente dalla propria attività di pesca e non anche di quello non proveniente dalla propria attività, l'assunto è smentito per tabulas dal dettato dell'art. 7 del d.lgs. n. 4 del 2012: il fatto che, alla lett. a), sia previsto il reato di "detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore" e che, alla lett. b), sia ulteriormente previsto il reato di "trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore", senza alcuna distinzione in base alla provenienza del pescato, contrasta all'evidenza con quanto sostenuto dal ricorrente;
né è di alcuna rilevanza sul punto l'art. 10 lett. c) del d.lgs n. 4 del 2012, richiamato dal ricorrente, che punisce come illecito amministrativo tutt'altra fattispecie, ovvero quella di 3 "detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale".
6. E' invece fondato il primo motivo laddove lo stesso lamenta la mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine alla natura di "novellame" del pesce detenuto nel senso del mancato raggiungimento delle dimensioni minime di legge (si vedano infatti l'art. 86 del d.P.R. 02/10/1968, quale regolamento di esecuzione della I. n. 963 del 1965, tuttora in vigore ad eccezione dell'art. 2 giacché abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 4 del 2012, secondo cui per novellame devono intendersi "gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono" e, quanto alla lunghezza minima, l'art. 87 del medesimo d.P.R.). A fronte dell'espresso motivo di gravame sul punto la Corte territoriale si è infatti limitata ad affermare che "il m.llo Piccinni della Guardia di Finanza aveva fermato l'imputato a bordo di un furgoncino che trasportava 220 kg. di novellame di sarda (c.d. bianchetto) senza autorizzazione alla pesca di novellame", in tal modo dando per implicito (ovvero appunto che ciò che era detenuto era proprio "novellame") ciò che invece doveva essere oggetto di motivata argomentazione (sia pure solo basata, ad esempio, sull'osservazione visiva del pescato immediatamente evidenziante le ridotte dimensioni dello stesso e di cui, però, appunto, nessuna traccia vi è in sentenza).
7. La sentenza impugnata, assorbito il terzo motivo di ricorso, deve essere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016 Il Consigliere estensoreConsiglife Il Presidente UboletteRes Elisabetta Rosi Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA H - 9 MAG 2016 RE Luana Mariani