Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2011, n. 5640
CASS
Sentenza 2 dicembre 2011

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Massime1

Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), il giudice non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. (In motivazione la Corte ha, però, precisato che, per potersi discostare dal dato quantitativo convenzionalmente accertato e tener invece conto dell'iniziale pretesa tributaria dell'Erario al fine della verifica del superamento o meno della soglia di punibilità, occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta).

Commentario1

  • 1Dichiarazione infedele e soglie di punibilità (Cass. pen. 7615/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2011, n. 5640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5640
Data del deposito : 2 dicembre 2011

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