Sentenza 15 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOM DEL PO0 2 3 09 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15572/00 Dott. Stefano CICIRETTI - Consigliere Cron. 5301 Dott. Michele DE LUCA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere ua.13/11/02 Rel. ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: | AL FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
ricorrente contro | I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE GLI I NFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente CONTRO domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE ! FERRA' giusta procura speciale atto notar CARLO 2002 4553 FEDERICO TUCCARI di ROMA dell'8/8/2000 rep. 54963; -1- - resistente con procura avversO la sentenza n. 131/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/03/00 R.G.N. 509/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.12.1998 il PR di Firenze condannava l'NA a erogare a NC LL l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea che il medesimo aveva riportato dal 7 giugno al 17 ottobre 1996 e che era derivata dall'infortunio sul lavoro verificatosi il 24.10.1990, in dipendenza del quale detto assicurato aveva dovuto affrontare nel giugno 1996 - un intervento - chirurgico di "acronionplastica". Il PR rigettava invece la domanda diretta ad ottenere il pagamento della rendita per inabilità permanente. Il LL proponeva appello, contestando tale ultima statuizione, mentre l'NA con appello incidentale chiedeva il rigetto integrale delle pretese dell'assicurato. Il Tribunale di Firenze rigettava entrambi gli appelli. Per quanto ancora rileva, osservava che il consulente tecnico d'ufficio, con analisi esauriente della situazione clinica e con argomenti condivisibili, in-suscettibili di critiche fondate, aveva chiarito che i postumi non superavano la soglia del 10% di diminuzione della capacità lavorativa, sulla quale si attestavano. Dovevano quindi ritenersi infondate le doglianze di entrambe le parti, senza necessità di una rinnovazione della consulenza tecnica, palesemente superflua. Il LL ricorre per cassazione, articolando due motivi di censura. L'NA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizi di motivazione. Premesso che l'art. 74 del t.u. deve essere interpretato nel senso che il superamento, anche per una frazione di punto, del 10% di inabilità comporta il 3 dir tto alla rendita, sostiene che il consulente tecnico nominato nel primo grado del giudizio, facendo riferimento “ai minimi delle valutazioni tabellari", intendesse riconoscere una percentuale inabilitante idonea a determinare il diritto a rendita, cioè una percentuale superiore al 10%, come confermato anche dalla precisazione della “data di esordio" della suddetta riduzione. Con il secondo motivo denuncia, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia in relazione al disposto dell'art. 441 c.p.c. Lamenta che il giudice d'appello abbia disatteso senza congrua motivazione quanto meno la richiesta di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, nonostante la contraddittorietà della formula impiegata da quest'ultimo nelle sue conclusioni. I due motivi, possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. ndo Il giudice di merito esplicitamente interpreta le conclusioni del un consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che lo stesso a valutato grado di inabilità pari e non superiore al 10%. Tale interpretazione è contestata dall'attuale ricorrente, richiamando la seguente frase della parte conclusiva della relazione peritale: "considerato l'attuale livello di limitazione funzionale, ci si può riferire ai minimi delle valutazioni tabellari, mentre la data di esordio [del ritenuto grado di inabilità] può essere riferita al ricovero e all'intervento del 1996". Tale citazione, in realtà, non evidenzia nessuna illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito ha evidentemente presupposto, con aderenza alla lettera della riportata espressione e coerentemente con le conclusioni della consulenza, che il c.t.u. ab ritenuto นค nella specie grado di inabilità pari ai limiti inferiori della fascia di valori indicati per simili menomazioni dalle tabelle medico legali di usuale consultazione (ad integrazione della tabella allegata al testo unico). D'altra parte la mancata richiesta di chiarimenti al c.t.u. è giustificata dall'espresso affermazione, non idoneamente censurata, circa l'adeguatezza dell'operato del medesimo consulente. Ne consegue l'irrilevanza nella specie della specifica questione in linea di diritto proposta dal ricorrente, che, peraltro non può ritenersi fondata. Infatti è stato recentemente chiarito da questa Corte, con una pronuncia che ha ribadito l'orientamento tradizionale (disatteso da Cass. 24 gennaio 1998 n. 704), che, in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro, la condanna dell'NA alla costituzione di una rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento di un grado di inabilità permanente non inferiore all'undici per cento, visto che le norme del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e in particolare dell'art. 74, secondo comma, fanno chiaramente comprendere che il legislatore ha voluto prendere in considerazione le percentuali di inabilità solo in termini di unità intere, così che il primo grado di inabilità indennizzabile coincide con l'undici per cento (Cass. 30 maggio 2000 n. 7217). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese dell'NA sono irripetibili a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio. R EDA O Così deciso in Roma il 13 novembre 2002. GNI S ide PESA , TASSASENTIDA DOSTA DI BOLLO, DI s e Pr Il Consigliere est Il DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10W IL CANOEQUERE Depositato in Cancelleria 15 FEB 2003 N. 533 loggi,