Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di appello, la mancanza, sia pur totale, della motivazione della sentenza impugnata dà luogo a nullità relativa e pertanto il giudice dell'appello, il quale ha il potere di annullare la decisione di primo grado quando accerti le sole nullità assolute o generali non sanate, deve, nella ipotesi di omessa motivazione, esercitare il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, anche mediante la redazione integrale della motivazione mancante. (Fattispecie nella quale la Cassazione, rilevata la erroneità della decisione del giudice di appello di annullare la sentenza di primo grado per assenza della relativa motivazione, ha annullato senza rinvio agli effetti penali per intervenuta estinzione del reato e con rinvio ai soli effetti civili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11961 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 311
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 18906/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. e parte civile in proc. pen. a carico di:
NT Antonio, n. a Villa S. Giovanni il 21 luglio 1945;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria depositata il 9 marzo 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto a.c.r.;
udito il difensore di. P.C. avv. FRANCA Alessio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero e la parte civile ricorrono per Cassazione contro una sentenza della corte d'appello che ha annullato per mancanza di motivazione la sentenza di primo grado.
Entrambi i ricorrenti deducono violazione dell'art. 604 c.p.p., lamentando che erroneamente i giudici d'appello abbiano omesso di pronunciarsi nel merito. I ricorsi sono fondati, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "il potere di annullamento del provvedimento gravato, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p., ed al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, della motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di secondo grado il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto, al giudice di primo grado, mediante la correzione, la integrazione e persino la integrale redazione della motivazione" (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 2000, Gemignani, m. 215726, Cass., sez. 6^, 3 ottobre 2000, Badagliacqua, m. 218654, Cass., sez. 6^, 8 gennaio 2003, Del, m. 224317). In realtà l'art. 605 c.p.p. dispone che il giudice d'appello deve sempre pronunciare nel merito, confermando o riformando la sentenza impugnata, salvi i casi di annullamento previsti dall'art. 604 c.p.p. con riferimento a ipotesi di nullità assolute o a regime intermedio. Sicché, essendo la mancanza di motivazione una nullità relativa, non può conseguirne l'annullamento della sentenza appellata. Il reato tuttavia è prescritto e, quindi, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali e con rinvio ai soli affetti civili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005