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Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30217 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30217 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda formulata da TE AN per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere subita per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A dell'imputazione) e per quello di cui agli artt. 2, 7 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo T dell'imputazione). La misura era stata disposta, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei reati sopra indicati, con ordinanza del G.i.p:,. del Tribunale di Reggio Calabria del 31 dicembre 2009, eseguita il 20 gennaio 2010. All'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria ritenne che Spianò dovesse essere dichiarato responsabile di quei reati ed anche del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di società finanziarie, istituti di credito e compagnie assicurative che gli era stato contestato al capo A-ter) dell'imputazione, reato in relazione al quale la misura cautelare non era stata chiesta e disposta. Con sentenza del 9 gennaio 2013, la Corte di appello di Reggio Calabria confermò l'affermazione della penale responsabilità di AN per il reato di cui al capo A-ter), ma lo assolse, perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di cui ai capi A) e T). AN fu condannato alla pena di anni due di reclusione per il solo reato di cui al capo A-ter) e fu posto in libertà perché non era ristretto in custodia cautelare per quel reato. La sentenza di assoluzione fu impugnata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria e annullata dalla Corte di cassazione. Pronunciando quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria confermò l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dichiarò estinto per prescrizione il reato di detenzione e porto di armi comuni da sparo contestato al capo T), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91. Questa sentenza, pronunciata il 27 aprile 2016, è divenuta irrevocabile il 21 novembre 2018. 2. Con l'ordinanza del 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per la detenzione subita da AN perché ha ritenuto che egli avesse dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà personale con un comportamento gravemente colposo consistito: nel non aver collaborato con le forze dell'ordine dopo essere stato vittima di un tentato omicidio;
nell'essersi dotato, invece, di mezzi di difesa personali (acquistando un giubbotto antiproiettile, facendo installare un sistema di video sorveglianza presso la propria abitazione, dotando la propria auto di vetri blindati); nell'avere, dopo un momentaneo allontanamento da CC del Greco, fatto ritorno nel paese riallacciando legami con affiliati alla 'ndrangheta operanti in quel territorio. Ha sottolineato, inoltre, che dal reato di cui al capo T) AN non è stato assolto nel merito, ma vi è stata dichiarazione di prescrizione per essere stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, AN ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il difensore osserva che la Corte territoriale ha illogicamente ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo la circostanza che, dopo aver subito un attentato, AN si sia adoperato per salvaguardare la propria vita nel timore che l'aggressione potesse ripetersi. La difesa osserva che il movente dell'attentato non è stato accertato sicché l'ipotesi che si potesse trattare di una ritorsione della 'ndrangheta per uno sgarro compiuto dallo AN o da suoi familiari (la sorella aveva preso parte, quale giudice popolare, al processo di assise a carico dei componenti di una cosca operante nella zona ionica della provincia di Reggio) è meramente congetturale. Sottolinea che i fratelli Gullì, ritenuti mandanti dell'attentato e imputati per violazione dell'art. 416 bis cod. pen., sono stati assolti sia dal reato associativo che dal concorso nel tentato omicidio. Quanto alle frequentazioni con affiliati alla 'ndrangheta, cui l'ordinanza fa riferimento, la difesa osserva che tali frequentazioni sono state considerate irrilevanti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, dunque, non sono state valutate significative dell'esistenza di interessi convergenti tra AN e le persone da lui contattate. Secondo il ricorrente, tali rapporti, inevitabili in un piccolo paese come CC del Greco nel quale tutti si conoscono, non possono essere considerati gravemente colposi e neppure causalmente rilevanti rispetto all'applicazione della misura cautelare e al suo protrarsi. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 10 gennaio 2023 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In subordine, ne ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. li., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto 4 autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -- non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che ,«nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. :L996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L" autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, ftv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Si deve subito osservare che il ricorrente ha ragione quando sostiene che non può essere considerata gravemente colposa la condotta di chi, avendo subito un attentato alla propria vita, si doti di strumenti di difesa personali. La motivazione dell'ordinanza impugnata presenta, dunque, per questa parte, profili di grave illogicità. La Corte territoriale, tuttavia, non si è limitata a tale affermazione e ha individuato ulteriori comportamenti che hanno avuto rilevanza causale nell'applicazione della misura valutandoli gravemente colposi e dunque ostativi al riconoscimento del diritto. Ha sottolineato in tal senso che AN aveva 5 6o.) contatti diretti con soggetti affiliati alla 'ndrangheta, o comunque vicini a tale organizzazione criminale e, in particolare, con TO NG (ci. 1970), esponente di spicco di una delle cosche operanti nel territorio di CC del Greco;
che, nel parlare con lui e con altri esponenti delle cosche locali, usava un linguaggio criptico;
che, dopo il tentato omicidio subito, egli riallacciò relazioni con membri della criminalità organizzata anche in funzione difensiva. La Corte territoriale riferisce che, pur valutate inidonee a dimostrare lo stabile inserimento di AN nel consesso associativo, tali condotte possono tuttavia essere considerate gravemente colpose e hanno certamente avuto ruolo sinergico nell'applicazione della misura cautelare. A sostegno di tali conclusioni, l'ordinanza impugnata riporta stralci della sentenza di assoluzione dai quali risulta: che, attraverso i propri contatti, AN poteva essere «venuto a conoscenza [...] di fatti anche penalmente rilevanti e di notizie riguardanti l'esistenza del sodalizio»; che, pur non avendo concretamente contribuito al consolidarsi dell'associazione di tipo mafioso, egli aveva dimostrato una «significativa cointeressenza» con la stessa;
che aveva mostrato, inoltre, un particolare «attivismo nel riallacciare i legami con gli affiliati». 5. Nel ritenere che tali condotte siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase d i indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. :in generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamenl:e interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato e, nel caso di specie, potevano far pensare che AN facesse parte della compagine associativa: tali condotte, macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente coi una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una 6 Di situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta„ ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Non rileva in contrario la circostanza, sottolineata dalla difesa, che CC del Greco è un piccolo comune e tutti gli abitanti sono legati tra loro da rapporto amicale che non può essere confuso con un vincolo sodale. Come già chiarito, infatti, l'ordinanza impugnata (pag. 6) definisce come connivente la condotta tenuta da AN e, richiamando il contenuto della sentenza di assoluzione, riferisce: che egli tenne condotte di «compiacimento o di incoraggiamento» e che, pur senza fornire un apporto all'operatività dell'associazione, interagì con gli associati mostrando adesione morale all'attività del sodalizio. Come noto, per giurisprudenza consolidata, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). I3asta osservare allora che non è contraddittorio né manifestamente illogico aver ritenuto che la connivenza con un sodalizio di tipo mafioso possa essere indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose. A ciò deve aggiungersi che AN non è stato assolto nel merito dal reato di detenzione e porto di armi comuni da sparo e non risulta dagli atti - né il ricorrente lo sostiene - che la custodia cautelare sofferta per quel reato possa considerarsi formalmente illegittima. Non si può ignorare, infine, che, a differenza di quanto indicato nell'ordinanza impugnata, la pena di due anni di r -eclusione inflitta dal G.u.p. per il reato di cui al capo A -ter) (associazione a delinquere finalizzata alla 7 Il ConsiglieF‘es ensore commissione di truffe in danno di società finanziarie, istituti di credito e compagnie assicurative) non è stata condizionalmente sospesa e la condanna è stata confermata nel primo giudizio di appello, sicché, sarebbe comunque necessario verificare se, in relazione a tale condanna possa operare l'art. 314 , comma 4, cod. proc. pen. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 21 giugno 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30217 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda formulata da TE AN per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere subita per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A dell'imputazione) e per quello di cui agli artt. 2, 7 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo T dell'imputazione). La misura era stata disposta, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei reati sopra indicati, con ordinanza del G.i.p:,. del Tribunale di Reggio Calabria del 31 dicembre 2009, eseguita il 20 gennaio 2010. All'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria ritenne che Spianò dovesse essere dichiarato responsabile di quei reati ed anche del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di società finanziarie, istituti di credito e compagnie assicurative che gli era stato contestato al capo A-ter) dell'imputazione, reato in relazione al quale la misura cautelare non era stata chiesta e disposta. Con sentenza del 9 gennaio 2013, la Corte di appello di Reggio Calabria confermò l'affermazione della penale responsabilità di AN per il reato di cui al capo A-ter), ma lo assolse, perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di cui ai capi A) e T). AN fu condannato alla pena di anni due di reclusione per il solo reato di cui al capo A-ter) e fu posto in libertà perché non era ristretto in custodia cautelare per quel reato. La sentenza di assoluzione fu impugnata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria e annullata dalla Corte di cassazione. Pronunciando quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Reggio Calabria confermò l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dichiarò estinto per prescrizione il reato di detenzione e porto di armi comuni da sparo contestato al capo T), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91. Questa sentenza, pronunciata il 27 aprile 2016, è divenuta irrevocabile il 21 novembre 2018. 2. Con l'ordinanza del 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per la detenzione subita da AN perché ha ritenuto che egli avesse dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà personale con un comportamento gravemente colposo consistito: nel non aver collaborato con le forze dell'ordine dopo essere stato vittima di un tentato omicidio;
nell'essersi dotato, invece, di mezzi di difesa personali (acquistando un giubbotto antiproiettile, facendo installare un sistema di video sorveglianza presso la propria abitazione, dotando la propria auto di vetri blindati); nell'avere, dopo un momentaneo allontanamento da CC del Greco, fatto ritorno nel paese riallacciando legami con affiliati alla 'ndrangheta operanti in quel territorio. Ha sottolineato, inoltre, che dal reato di cui al capo T) AN non è stato assolto nel merito, ma vi è stata dichiarazione di prescrizione per essere stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91. 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, AN ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il difensore osserva che la Corte territoriale ha illogicamente ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo la circostanza che, dopo aver subito un attentato, AN si sia adoperato per salvaguardare la propria vita nel timore che l'aggressione potesse ripetersi. La difesa osserva che il movente dell'attentato non è stato accertato sicché l'ipotesi che si potesse trattare di una ritorsione della 'ndrangheta per uno sgarro compiuto dallo AN o da suoi familiari (la sorella aveva preso parte, quale giudice popolare, al processo di assise a carico dei componenti di una cosca operante nella zona ionica della provincia di Reggio) è meramente congetturale. Sottolinea che i fratelli Gullì, ritenuti mandanti dell'attentato e imputati per violazione dell'art. 416 bis cod. pen., sono stati assolti sia dal reato associativo che dal concorso nel tentato omicidio. Quanto alle frequentazioni con affiliati alla 'ndrangheta, cui l'ordinanza fa riferimento, la difesa osserva che tali frequentazioni sono state considerate irrilevanti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e, dunque, non sono state valutate significative dell'esistenza di interessi convergenti tra AN e le persone da lui contattate. Secondo il ricorrente, tali rapporti, inevitabili in un piccolo paese come CC del Greco nel quale tutti si conoscono, non possono essere considerati gravemente colposi e neppure causalmente rilevanti rispetto all'applicazione della misura cautelare e al suo protrarsi. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 10 gennaio 2023 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In subordine, ne ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. li., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto 4 autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -- non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952); - che ,«nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. :L996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L" autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, ftv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 4. Si deve subito osservare che il ricorrente ha ragione quando sostiene che non può essere considerata gravemente colposa la condotta di chi, avendo subito un attentato alla propria vita, si doti di strumenti di difesa personali. La motivazione dell'ordinanza impugnata presenta, dunque, per questa parte, profili di grave illogicità. La Corte territoriale, tuttavia, non si è limitata a tale affermazione e ha individuato ulteriori comportamenti che hanno avuto rilevanza causale nell'applicazione della misura valutandoli gravemente colposi e dunque ostativi al riconoscimento del diritto. Ha sottolineato in tal senso che AN aveva 5 6o.) contatti diretti con soggetti affiliati alla 'ndrangheta, o comunque vicini a tale organizzazione criminale e, in particolare, con TO NG (ci. 1970), esponente di spicco di una delle cosche operanti nel territorio di CC del Greco;
che, nel parlare con lui e con altri esponenti delle cosche locali, usava un linguaggio criptico;
che, dopo il tentato omicidio subito, egli riallacciò relazioni con membri della criminalità organizzata anche in funzione difensiva. La Corte territoriale riferisce che, pur valutate inidonee a dimostrare lo stabile inserimento di AN nel consesso associativo, tali condotte possono tuttavia essere considerate gravemente colpose e hanno certamente avuto ruolo sinergico nell'applicazione della misura cautelare. A sostegno di tali conclusioni, l'ordinanza impugnata riporta stralci della sentenza di assoluzione dai quali risulta: che, attraverso i propri contatti, AN poteva essere «venuto a conoscenza [...] di fatti anche penalmente rilevanti e di notizie riguardanti l'esistenza del sodalizio»; che, pur non avendo concretamente contribuito al consolidarsi dell'associazione di tipo mafioso, egli aveva dimostrato una «significativa cointeressenza» con la stessa;
che aveva mostrato, inoltre, un particolare «attivismo nel riallacciare i legami con gli affiliati». 5. Nel ritenere che tali condotte siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo, la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase d i indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. :in generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamenl:e interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all'ambiente criminale, possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato e, nel caso di specie, potevano far pensare che AN facesse parte della compagine associativa: tali condotte, macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell'interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente coi una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una 6 Di situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta„ ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Non rileva in contrario la circostanza, sottolineata dalla difesa, che CC del Greco è un piccolo comune e tutti gli abitanti sono legati tra loro da rapporto amicale che non può essere confuso con un vincolo sodale. Come già chiarito, infatti, l'ordinanza impugnata (pag. 6) definisce come connivente la condotta tenuta da AN e, richiamando il contenuto della sentenza di assoluzione, riferisce: che egli tenne condotte di «compiacimento o di incoraggiamento» e che, pur senza fornire un apporto all'operatività dell'associazione, interagì con gli associati mostrando adesione morale all'attività del sodalizio. Come noto, per giurisprudenza consolidata, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). I3asta osservare allora che non è contraddittorio né manifestamente illogico aver ritenuto che la connivenza con un sodalizio di tipo mafioso possa essere indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose. A ciò deve aggiungersi che AN non è stato assolto nel merito dal reato di detenzione e porto di armi comuni da sparo e non risulta dagli atti - né il ricorrente lo sostiene - che la custodia cautelare sofferta per quel reato possa considerarsi formalmente illegittima. Non si può ignorare, infine, che, a differenza di quanto indicato nell'ordinanza impugnata, la pena di due anni di r -eclusione inflitta dal G.u.p. per il reato di cui al capo A -ter) (associazione a delinquere finalizzata alla 7 Il ConsiglieF‘es ensore commissione di truffe in danno di società finanziarie, istituti di credito e compagnie assicurative) non è stata condizionalmente sospesa e la condanna è stata confermata nel primo giudizio di appello, sicché, sarebbe comunque necessario verificare se, in relazione a tale condanna possa operare l'art. 314 , comma 4, cod. proc. pen. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 21 giugno 2023 Il Presidente