Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2001, n. 6059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6059 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL6059 /0 1 REPUE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 2753/99 Cron.13208 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 2202 Dott. Rosario DE JULIO P Consigliere Ud. 27/02/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: رارم RA RO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIANELLO ANTONIO, che lo difende unitamente Richiesta copia studio all'avvocato GUIDA BRUNO, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 309- - ricorrente # 25 APK IL CANCELLIERE
contro
EL BE, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DA PALESTRINA 19, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato MASALA DETTORI GIOVANNA, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 354 avverso la sentenza n. 323/98 della Corte d'Appello di -1- CAGLIARI, depositata il 13/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato Antonio VIANELLO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giovanna MASALA DETTORI, per delega dell'Avv. R. EL dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SUFF SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22 maggio 1996 OB AL chiese al ET di Oristano la reintegrazione del possesso di una veranda dal quale affermò di essere stato spogliato da RO RA. Con provvedimento del 12 agosto 1996 il ET rigettò il ricorso e condannò il AL a rimborsare le spese alla controparte senza fissare l'udienza per la trattazione della causa di merito. ⚫ Il Tribunale di Oristano, con provvedimento del 6 settembre 1996, reintegrò il soccombente nel possesso della veranda, in accoglimento del suo reclamo e condannò il RA al pagamento delle spese dell'intero procedimento. Quest'ultimo, con atto del 25 novembre 1996, chiese allo stesso Tribunale di dichiarare inefficace il provvedimento di reintegra del possesso non essendo stato instaurato il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-novies del codice di procedura civile. Il AL eccepi che il provvedimento di reintegra, pur essendo stato definito ordinanza, era una sentenza, essendosi con esso esaurita anche la fase di merito del giudizio. Il Tribunale con altro provvedimento del 15 gennaio 1997, respinse il ricorso avendo ritenuto inapplicabile l'art.669-novies al giudizio possessorio. Propose impugnazione il RA e la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 13 ottobre 1998, ha confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto la Corte che il ET aveva emesso una sentenza con cui aveva concluso entrambe le fasi del processo possessorio, perché aveva provveduto sulle spese e si era astenuto dal fissare l'udienza per la trattazione della causa di merito;
e che pertanto, anche la pronuncia del Tribunale del 4 settembre 1996, era una sentenza contro la quale l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso per cassazione e non quello * diretto alla declaratoria della sua inefficacia ai sensi dell'art.669- novies cod. proc.civ. . Il RA ricorre per cassazione con un motivo. Il AL resiste con controricorso illustrato con una memoria. س ت ن د ک ه ن م و د ک ه MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso si denunzia la violazione degli art.324,325,339, 669-octies e novies del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 nn.3 5 dello stesso codice e si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che il provvedimento del ET era un'ordinanza interdittale e, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiararne l'inefficacia per non essere stato instaurato il giudizio • di merito come prescritto dall'art.669-novies del codice di procedura civile. La stessa Corte è poi incorsa in altro errore, perchè avendo definito sentenza il provvedimento pretorile, avrebbe dovuto dichiarare il suo passaggio in giudicato per difetto di impugnazione, l'improcedibilità del reclamo, la nullità degli atti del procedimento conseguenti alla sua proposizione e decidere la causa nel merito. Invece si è limitata a ravvisare una sentenza, anche nel provvedimento del Tribunale, in contrasto con il comportamento dello stesso AL, il quale aveva proposto il reclamo contro la 2 statuizione del ET e chiesto la fissazione di un termine per l'inizio della causa di merito. Il ricorso è infondato. La Corte d'appello ha correttamente ritenuto che il provvedimento del ET, pur essendo stato definito formalmente ordinanza, era una sentenza in quanto, essendosi provveduto sulle spese e omessa la fissazione dell'udienza per la trattazione della causa di merito, si era esaurito l'intero processo possessorio, così come in casi analoghi si è più volte affermato dalla Corte di cassazione, a seguito della sentenza n. 1984 del 1998 delle sue sezioni unite. Pertanto, anche il provvedimento deliberato dal Tribunale sul formale reclamo proposto dai soccombenti aveva natura di sentenza, e nei suoi confronti l'unico rimedio esperibile era il ricorso per cassazione, la cui proposizione avrebbe imposto a questa Corte l'indagine diretta ad accertare se il il reclamo potesse o non convertirsi in appello e l'adozione delle decisioni conseguenti. Inoltre, la Corte d'appello, dovendo pronunciarsi soltanto sul gravame proposto contro la sentenza del Tribunale, di rigetto della domanda con la quale si era chiesta la declaratoria d'inefficacia del provvedimento del ET, non era tenuta a rilevare l'eventuale formazione del giudicato sulle precedenti pronunce (provv. 12 agosto 1996; 6 settembre 1996) dei due giudici. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio devono essere interamente compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi. i P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 27 febbraio 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.F.Pontorient (dott.A.Vella) finewolly _ IL CANCELLITRE C1 --Paolo fat La 22. u ITATO 26 APR. 2001 Telexico hooow 290000. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 1087 129.11 delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2011 4567 $0.66 serie 4 al n. 33843 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica 6.00 dity 5/2002 8067 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 155,71 4.