Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2017, proposto da
Marco D'AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire il premio di congedamento previsto dall''articolo 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marco DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel presente giudizio il ricorrente, già Volontario in Ferma Breve ex decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, collocato in congedo illimitato dal 9 gennaio 2012 per fine ferma, ha chiesto l'accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione del premio di congedamento previsto dall'art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative spettanze, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, contrastando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il premio di congedamento, previsto dall'art. 40 della legge n. 958/1986, trova il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile: il beneficio in parola non ha natura retributiva, non integra un trattamento di fine rapporto, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare chi cessa completamente dal servizio militare, a ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile.
Tale indennità, dunque, non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo essi di un congruo trattamento retributivo (T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 24/05/2021, n. 1663 Consiglio di Stato sez. II, 28/09/2020, n. 5697 T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 13/07/2015, n. 3676).
Così ricostruita la ratio del beneficio economico in questione, deve ritenersi che esso non spetti all’odierno ricorrente in quanto quest’ultimo, dopo aver prestato servizio nell'Esercito italiano come Volontario in Ferma Breve, ha partecipato al concorso per titoli per l'immissione di 987 unità nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente dell'Esercito (Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 68 del 26 agosto 2011), secondo la procedura agevolata riservata dal D.P, R. n. 332 del 1997 ai Volontari in Ferma Breve. Essendo risultato vincitore, al ricorrente è stato notificato il messaggio del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare datato 5 aprile 2012, con cui gli veniva comunicato di essersi collocato in posizione utile nella graduatoria di merito del precitato concorso. Tuttavia, con foglio in data 16 aprile 2012, il D’AG ha espressamente dichiarato di "non accettare l'immissione nel ruolo dei Graduati in servizio permanente dell'Esercito", con ciò in sostanza rinunciando, per libera scelta, ad un impiego stabile nella Pubblica Amministrazione.
Ciò induce ad escludere la sussistenza nel caso de quo del requisito essenziale per il riconoscimento del chiesto premio, in quanto il transito agevolato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia militari o civili costituisce già di per sé un istituto di natura premiale per il servizio prestato in posizione di ferma. Ciò posto, il ricorrente non può rientrare nella categoria dei Volontari in Ferma Breve che, a fine ferma, vengono congedati e, pertanto, obbligati ad abbandonare il servizio per tornare definitivamente alla vita civile, poiché non idonei o non vincitori del concorso per l'immissione nei ruoli del servizio permanente, avendo questi, con la rinuncia all'immissione nel servizio permanente, volontariamente scelto tale opzione.
La situazione del ricorrente - che, a seguito della vittoria di una procedura concorsuale agevolata, ha liberamente scelto di non transitare in maniera stabile nei ruoli delle Forze Armate - non può, pertanto, essere equiparata a quella dei Volontari in Ferma Breve che, a fine ferma, vengono obbligati ad abbandonare il servizio per tornare definitivamente alla vita civile, non sussistendo l’eadem ratio prevista per la concessione del beneficio,
Inoltre, a sostegno dell'infondatezza del ricorso, depone la circostanza che il D'AG è stato collocato in congedo per fine ferma a far data dal 9 gennaio 2012, come risulta dal relativo Documento matricolare, ossia in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, c.d. "Codice dell'ordinamento militare".
Orbene, detto codice, in vigore dal 9 ottobre 2010, oltre ad abrogare espressamente la legge 24 dicembre 1986, n. 958 che prevedeva il premio de quo, ha altresì disposto, all'art. 2260, in relazione al trattamento economico dei Volontari in Ferma Breve che: "fino ad esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792".
In particolare, l'art. 1792, nell'individuare la retribuzione accessoria dei Volontari in Ferma Prefissata, al comma 5 così recita: "ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento".
Dal combinato disposto dei suddetti articoli discende che ai militari rientranti nel ruolo ad esaurimento dei Volontari in Ferma Breve, congedatisi successivamente all'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare, come nel caso del ricorrente, non è più possibile riconoscere il premio di congedamento, in presenza, per l'appunto, di norme che espressamente lo escludono.
Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto sopra, soccorre l'art. 1790 (rubricato "premio di congedamento") del citato codice che individua quali attuali beneficiari del premio di congedamento esclusivamente i Graduati ed i Militari di Truppa in Ferma di Leva Prolungata, categoria diversa da quella cui è appartenuto il ricorrente.
Anche per tale concorrente ragione - non avendo il ricorrente provato (e prima ancora allegato) di essere stato militare in ferma di leva prolungata o di essere transitato in ferma prolungata - il ricorso all’esame deve essere respinto, siccome infondato.
La problematicità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente, Estensore
NA AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco DI |
IL SEGRETARIO