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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'esito della camera di consiglio tenuta all'udienza del 17.4.2025, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 430/2023
promossa
da A Parte_1 Parte_2
, - appellanti -
[...] Parte_3
Avv.ti OC ID e AN BA
contro
- appellato – CP_1
Avv. Roberto Fivizzani
- appellato - CP_2
Avv.ti KA LE LE e MA LA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva 12/2023 del Tribunale di Grosseto giudice del lavoro, pubblicata il 18.1.2023 e avverso la sentenza definitiva dello stesso ufficio n. 145/2023 pubblicata il 6.6.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte
1. L'associazione sportiva dilettantistica TU a AV
e il suo legale rappresentante anche in proprio, Parte_3 impugnano davanti a questa Corte la sentenza non definitiva
18.1.2023 e quella definitiva 6.6.2023 del Tribunale di
Grosseto, che hanno parzialmente accolto le domande proposte contro gli odierni appellanti da in un CP_1 giudizio di cui era stato parte anche l' . CP_2
2. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, CP_1 aveva allegato di avere lavorato per l'associazione TU a Parte AV a partire dal 20.1.2020, con mansioni di addestratore e orario 8,30-13 e 13,30-16,30 per cinque giorni la settimana, senza alcuna formalizzazione e di essersi infortunato il 25.2.2020, quando, durante una sessione di addestramento, un AV lo aveva colpito con un calcio alla gamba destra.
3. Ancora secondo la prospettazione del ricorso, il lavoratore sarebbe stato soccorso da un collega, , che lo Parte_4 avrebbe caricato sulla propria auto, per condurlo al Pronto
Soccorso dell'ospedale di Grosseto. Nel corso del tragitto però
i due sarebbero stati raggiunti da avvertito Pt_3 telefonicamente da e l'odierno appellante, ancora Pt_4 secondo la tesi del lavoratore, l'avrebbe indotto a ritardare l'ingresso al pronto soccorso, per consentire a a suo dire, Pt_3 di regolarizzare il rapporto presso gli istituti previdenziali.
4. avrebbe accettato e sarebbe stato quindi portato da CP_1
, non all'ospedale, ma alla sua abitazione. Lì, nel Pt_4 pomeriggio di quello stesso giorno, gli avrebbe fatto Pt_3 visita, chiedendogli di sottoscrivere la tessera associativa di
TU a AV, sottoscrizione che l'appellante avrebbe rappresentato come necessaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia con cui era Pt_3 assicurato.
5. avrebbe effettivamente sottoscritto la tessera e atteso il CP_1 giorno successivo per recarsi al pronto soccorso. Qui gli era stata diagnosticata una frattura del piatto tibiale della gamba
2 destra, per cui era stato operato e ricoverato fino al 5.3.2020, quando era stato dimesso, con prognosi di 50 giorni.
6. Qualche giorno dopo la dimissione dall'ospedale, l'11.3.2020,
aveva ricevuto la visita del perito dell'assicurazione, dal CP_1 quale, sempre secondo la prospettazione del ricorso di primo grado, avrebbe saputo che aveva reso alla compagnia Pt_3 dichiarazioni non veritiere, avendo riferito che non era CP_1 un suo dipendente, bensì un conoscente, che si era infortunato nel corso di una visita occasionale al maneggio.
7. Il lavoratore avrebbe allora compreso che non intendeva Pt_3 affatto regolarizzare il rapporto e aveva raccontato al perito il reale accadimento dei fatti. La compagnia aveva di conseguenza rifiutato di indennizzare il sinistro e Pt_3 secondo l'originario attore, avrebbe interrotto qualsiasi contatto con . CP_1
8. Questi aveva quindi denunciato il rapporto e l'infortunio a
, INAIL e ITL;
aveva poi introdotto il presente giudizio, nei CP_2 confronti dell'associazione e di in proprio, estendendo il Pt_3 contraddittorio anche all' e chiedendo l'accoglimento CP_2 delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Lavoro: 1) riconoscere e dichiarare l'esistenza di rapporto lavoro subordinato avente ad oggetto attività di addestramento e ammaestramento di cavalli fra l'impresa denominata
“AVVENTURE A CAVALLO ETS” corr. in Scansano loc. “Il Prato”
c.f. : , associazione costituita ai sensi dell'art. 5 P.IVA_1 lettera T) del dl.vo 3.7.2017 n. 117, codice terzo settore, in persona del Presidente , e il ricorrente Parte_3 CP_1 nato a [...] il [...] c.f :
[...]
; 2) riconoscere e dichiarare trattarsi di C.F._1 rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con autonomia operativa, secondo livello della declaratoria
3 contrattuale, iniziato a seguito di assunzione avvenuta in data
20.1.2020; 3) riconoscere e dichiarare che il credito per retribuzioni maturato ad oggi da ascende in CP_1 linea capitale ad Euro 6.516,36 (Euro 7.516,36 meno l'acconto di Euro 1.000,00 ricevuto), oltre le ulteriori retribuzioni maturande fino alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo il diverso importo che ritenga di dovere determinare il giudice del lavoro, oltre ad ulteriore credito, da determinarsi in corso di causa per contributi previdenziali e assistenziali mai corrisposti dal nella sua sopra spiegata qualità; 4) per l'effetto Pt_3 dichiarare tenuti e condannare in solido fra loro l'impresa denominata “AVVENTURE A CAVALLO ETS”, in persona del
Presidente legale rappresentante protempore e Parte_3
personalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_3
38 c.c., al pagamento in favore di a titolo di CP_1 retribuzioni della somma capitale di Euro 6.516,36 oltre le ulteriori retribuzioni maturande fino alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo il diverso importo che ritenga di dovere determinare il giudice del lavoro, oltre ancora all'importo dei contributi previdenziali e assistenziali da determinarsi in corso di causa, rivalutazione monetaria ed interessi. Vinti spese e compensi di procedura, rimborso forfettario spese 15% e altri accessori di legge”.
9. L' si era costituito per chiedere la condanna dei convenuti CP_2 al pagamento dei dovuti contributi previdenziali, ove effettivamente accertato il rapporto.
10. L'associazione e si erano costituiti tardivamente, Pt_3 contestando la fondatezza delle pretese attrici. Secondo la loro prospettazione, non avrebbe mai lavorato nel maneggio CP_1 dell'associazione, ma vi si sarebbe recato occasionalmente per poter apprendere le tecniche di addestramento dei cavalli.
4 Avevano chiesto il rigetto del ricorso e anche della pretesa contributiva dell' . CP_2
11. Il Tribunale ha ammesso l'istruttoria richiesta dall'attore, ha quindi svolto l'interrogatorio formale di e Pt_3 ascoltato diversi testimoni. All'esito, con sentenza non definitiva, ha ritenuto confermata dai testi e dall'interrogatorio la versione dei fatti fornita dal ricorrente e quindi provato il rapporto, qualificandolo come subordinato a tempo pieno e indeterminato e ancora in essere;
ha affermato dover essere inquadrato il lavoratore in una qualifica diversa da quella rivendicata (non il secondo livello del CCNL impianti e attività sportive no profit del 22.12.2015, bensì il quarto livello del
CCNL per i lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive del 12.7.2019, categoria degli operatori complementari dello sport). Ha quindi condannato le parti private convenute, in solido, al pagamento delle differenze retributive così dovute al lavoratore, oltre che, in favore dell' , al versamento dei contributi previdenziali. Con CP_2 separata ordinanza ha disposto la prosecuzione del giudizio, per la determinazione del quantum, nominando per questo una consulente tecnica contabile.
12. La TU ha depositato la propria relazione e il Tribunale, con la sentenza definitiva pure qui impugnata, ha deciso come Parte segue: “
1. condanna TU a AV Parte_2
, in persona del suo l.r., e in solido a
[...] Parte_3 corrispondere al ricorrente la somma complessiva (determinata al 30.4.2023) di Euro 55.284,80, di cui a titolo di TFR €
4.878,51 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
2. condanna TU a AV Parte_2
, in persona del suo l.r., e alla
[...] Parte_3 regolarizzazione della posizione previdenziale con il pagamento
5 nei confronti dell' dei relativi contributi omessi pari a: anno CP_2
2020 €. 6.732,13, anno 2021 €. 7.130,45, anno 2022 €.
7.263,44, anno 2023 (fino aprile) €. 2.532,07 (di cui quota conto dipendente €. 5.696,04) maggiorati come per legge.
3. condanna TU a AV , in Parte_2 persona del suo l.r., e in solido alla rifusione, in Parte_3 favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 4.700 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge, con obbligo di versamento in favore dell'Erario;
4. condanna TU a AV , in persona del suo l.r., e Parte_2
in solido alla rifusione, in favore dell' , delle Parte_3 CP_2 spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.700 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge;
5. pone le spese di TU, già liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico di parte soccombente”.
13. L'associazione e anche in proprio impugnano le Pt_3 due decisioni davanti a queste Corte e ne chiedono la riforma, affidando le proprie ragioni a un unico, articolato, motivo, con cui lamentano che il Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa, quanto all'esistenza del rapporto, alla sua qualificazione come subordinato e comunque in ordine all'attuale esistenza della relazione negoziale tra le parti. Più specificamente, sul primo punto, la decisione impugnata avrebbe erroneamente affermato l'attendibilità dei testi , (moglie dell'appellato) e Pt_4 Tes_1
(vicina di casa della famiglia , che peraltro, secondo Tes_2 CP_1 la tesi difensiva degli appellanti, nemmeno sarebbe stata effettivamente informata dei fatti), mentre avrebbe immotivatamente assunto l'inattendibilità del teste Tes_3
6 (che aveva dichiarato al Tribunale di non avere visto CP_1 frequentare il maneggio).
14. In ogni caso, anche a prescindere dalla veridicità del racconto dei testimoni, secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe qualificato come subordinato il dedotto rapporto di lavoro, a loro dire, in assenza di qualsiasi prova dell'eterodirezione della prestazione di . CP_1
15. Infine, in ipotesi, il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere il rapporto ancora in essere, pur non avendo il lavoratore mai ripreso la sua attività dopo la guarigione e anzi avendo egli omesso anche solo di comunicare al presunto datore di lavoro la cessazione della malattia.
16. Gli appellanti hanno quindi concluso per l'integrale riforma della decisione impugnata e quindi per il rigetto delle pretese sia del lavoratore, sia dell' , previa ammissione ex CP_2 art. 437 c.p.c., della prova dedotta tardivamente in primo grado.
17. Si sono costituiti entrambi gli appellati per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
18. La corte, ritenutolo indispensabile, ai fini del decidere, ha disposto un supplemento dell'indagine peritale.
19. Quindi, acquisita la relazione della TU, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, ha deciso come segue.
20. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene che il Tribunale abbia del tutto correttamente concluso per l'esistenza, tra le parti private, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal senso depone infatti, inequivocamente, la deposizione del teste , che lo stesso nel corso del suo Pt_4 Pt_3
7 interrogatorio formale ha ammesso “collaborasse” (così testualmente l'appellante) con lui.
21. Dalla deposizione del testimone risulta infatti come, anche prima del gennaio 2020 (indicato in ricorso come data di assunzione di ), questi lavorasse nel maneggio CP_1 dell'associazione, occupandosi della “doma” (così il teste), dei cavalli, svolgendo la sua prestazione con l'orario allegato in ricorso (8,30-13 e 13,30-16,30, dal lunedì al venerdì), come il teste aveva potuto constatare, ancora secondo il suo racconto, in quanto egli viveva all'interno del maneggio.
22. Si tratta di dichiarazioni precise e dettagliate, provenienti da un soggetto che era sicuramente informato dei fatti e di cui non risulta alcun interesse in causa. E' infatti un dato che neppure gli appellanti, pur affermandone l'inattendibilità, indichino una qualche specifica ragione che avrebbe indotto a rilasciare dichiarazioni non veritiere Pt_4
(nell'atto di appello, si fa riferimento, del tutto genericamente,
a un presunto “legame” tra il teste e l'appellato, in alcun modo concretamente descritto).
23. Né certo inficiano l'attendibilità del testimone le dichiarazioni di un altro teste, (collaboratore degli Tes_3 appellanti come guida equestre, anche al momento della sua deposizione), che ha riferito di non avere mai visto al CP_1 maneggio, per quanto il teste stesso vi si recasse, a suo dire, due o tre volte la settimana da diversi anni.
24. Il racconto di infatti è contraddetto, non solo Tes_3 dalle dichiarazioni di , ma prima da quelle rese da Pt_4 Pt_3 in sede di interrogatorio formale, quando egli ha confermato la presenza di al maneggio, seppure assumendo che ciò CP_1 avvenisse in ragione di un “certo rapporto di amicizia” con l'odierno appellato (così testualmente la parte: “il andava CP_1
8 e veniva liberamente dal mio maneggio perché avevo un certo rapporto di amicizia, andava a AV per conto suo, gli concedevo di andare a AV sui cavalli di mia proprietà”). E' quindi certo, perché affermato anche dall'appellante, con una dichiarazione sul punto confessoria, che il maneggio lo CP_1 frequentasse, così che non può prestarsi fede alla contraria dichiarazione di di cui, come ha fatto il Tribunale, Tes_3 deve ritenersi l'inattendibilità.
25. D'altro canto, assunta la veridicità del racconto del teste
, per le ragioni sopra dette, non è seriamente Pt_4 dubitabile che la relazione negoziale tra le parti private fosse un rapporto di lavoro subordinato, dato che il lavoratore era stabilmente inserito nell'organizzazione di impresa dell'associazione e lavorava con gli animali presenti all'interno della struttura riferibile all'associazione stessa, osservando un orario fisso e predeterminato.
26. Nello stesso senso depone del resto, a ben vedere, la condotta tenuta da dopo l'infortunio occorso a Pt_3 CP_1
(della cui effettività non può dubitarsi, avendone riferito ancora , che aveva soccorso il collega Pt_4 nell'immediatezza). E' infatti pacifico, perché riferito dallo stesso appellante nel corso dell'interrogatorio, che egli, il giorno del fatto, fosse andato a casa di e gli avesse “[fatto] CP_1 fare la tessera” dell'associazione (così testualmente la parte), così evidentemente cercando di giustificarne la presenza al maneggio e il contatto con gli animali. Una condotta che non può avere avuto altra ragione che quella di occultare così un rapporto negoziale di diversa natura (quale, tipicamente, un rapporto di lavoro non formalizzato), che, ove scoperto, avrebbe esposto l'appellante a varie conseguenze
9 pregiudizievoli (oltre a quelle previdenziali, anche la mancata copertura assicurativa) come poi effettivamente accaduto.
27. Deve quindi concludersi, come ha concluso il Tribunale, per l'effettività del dedotto rapporto di lavoro subordinato, che, in mancanza di qualsiasi formalizzazione di un termine finale, deve, all'evidenza, ritenersi a tempo indeterminato. Sul punto quindi la sentenza di primo grado va senz'altro confermata.
28. Assunto allora che tra le parti si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non vi
è in causa l'evidenza di alcun atto diretto a risolverlo. Non da parte degli appellanti, che, anche nella corrispondenza stragiudiziale con il difensore del lavoratore (di cui al doc. 8 del suo fascicolo di primo grado), si erano limitati a negare il rapporto, ma neppure da parte del lavoratore. Non può dirsi infatti che questi si sia disinteressato alla relazione negoziale dopo l'infortunio, dato che, nell'aprile 2020, il suo difensore, con una lettera diretta agli istituti previdenziali e al datore di lavoro (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado dell'appellato), aveva rivendicato l'esistenza del rapporto e chiesto la tutela assicurativa e considerato come, tre mesi dopo, nel luglio
2020, fosse stato introdotto il giudizio davanti al Tribunale di
Grosseto. Non vi è allora alcun elemento per ritenere neppure una risoluzione consensuale del rapporto de quo per fatti concludenti, con la conseguenza necessaria che, mai risolto dalle parti, esso deve ritenersi ancora in essere. Anche sul punto la sentenza impugnata va pertanto confermata.
29. E' tuttavia un fatto che, a partire dall'infortunio, CP_1 non abbia più svolto la sua prestazione e neppure l'abbia offerta, una volta guarito. Quest'ultima circostanza risulta con chiarezza dalla comunicazione 23.4.2020 (doc. 9 dell'appellato, già sopra citato) del suo difensore, che non
10 contiene alcuna messa a disposizione della prestazione lavorativa (del resto in quel momento nemmeno possibile, dato che il lavoratore era impedito dalle conseguenze dell'infortunio). Ma un'offerta della prestazione non risulta neppure dal ricorso introduttivo e dalle sue conclusioni, con cui si chiede l'accertamento dell'esistenza in atto del rapporto, ma non si offre di ripristinarne la funzionalità.
30. D'altro canto, sembra alla Corte che, a fronte del fatto pacifico che le reciproche obbligazioni non siano state più eseguite dalle parti dopo l'infortunio, l'offerta della prestazione, a opera del lavoratore, fosse indispensabile al fine di costituire in mora il datore di lavoro, debitore della retribuzione, considerato come nella specie la sospensione dell'esecuzione del contratto fosse dipesa da una causa
(l'infortunio) inerente proprio la persona del lavoratore. Con la conseguenza, che alla corte pare evidente, che la cessazione di tale causa sospensiva e la disponibilità del lavoratore a riprendere il servizio dovessero essere comunicate, dall'odierno appellato, alla società, al fine di ottenere la riammissione in servizio o comunque di produrre gli effetti propri della mora del creditore. In mancanza di una simile offerta, nessuna retribuzione può dirsi perciò dovuta a CP_1 per il periodo successivo alla cessazione dell'inabilità temporanea e quindi dopo il 15.6.2020 (data indicata come di guarigione nel certificato in atti).
31. La sentenza definitiva impugnata va quindi riformata in punto di quantum del dovuto. In ordine all'importo effettivamente spettante, esso deve quantificarsi sulla base dell'ipotesi B formulata dalla TU nel supplemento di indagine, considerato quindi, come aveva fatto il Tribunale, un orario a tempo pieno (risultante dall'istruttoria, per quanto
11 sopra detto) e l'inquadramento del lavoratore nel quarto livello della contrattazione di categoria (dato che non è stato oggetto di specifica censura). Sulla base di questi dati, secondo il calcolo effettuato dalla TU (sulla cui esattezza non vi è questione), l'importo dovuto al lavoratore ammonta a €
5.827,54 in linea capitale, per differenze retributive, mentre non spetta il TFR, per essere il rapporto ancora in essere, per quanto si è detto.
32. Non dovuta la retribuzione per i periodi successivi al
15.6.2020, in mancanza della corrispettività e dell'offerta della prestazione, non spettano neppure i contributi, così che la somma dovuta all' risulta essere di € 2.869,81, CP_2 comprensiva della quota di pertinenza del lavoratore, che, per non essere stata versata tempestivamente, resta, per pacifica giurisprudenza, definitivamente a carico del datore di lavoro.
33. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, gli appellanti in solido devono essere condannati a pagare a , in CP_1 luogo della maggior somma indicata nella sentenza di primo grado, l'importo di € 5.827,54 a titolo di retribuzione dovuta fino al 15.6.2020, maggiorato il capitale di rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo, oltre che a versare all' i contributi previdenziali CP_2 nel minor ammontare (rispetto a quanto statuito in primo grado) di € 2.869,81. La decisione del primo giudice deve essere, per il resto, confermata.
34. In punto spese, il solo parziale accoglimento del capo retributivo delle domande attrici, impone una compensazione parziale (nella misura di un terzo) di quelle del doppio grado tra gli appellanti e l'appellato . Gli appellanti vanno CP_1 condannati quindi al pagamento del residuo, in tale misura
12 indicato in dispositivo, considerato come scaglione di valore quello delle cause di valore indeterminato e bassa complessità, per essere stata accolta la domanda di accertamento dell'esistenza e attualità della subordinazione. Il dovuto deve quantificarsi sui minimi, attesa la semplicità delle questioni di causa.
35. Gli appellanti vanno poi condannati al pagamento delle spese, del doppio grado, sostenute dall' , di cui deve CP_2 considerarsi, ai fini ora di interesse, la sostanziale estraneità alle vicende del rapporto.
36. Infine devono gravare sugli appellanti in solido le spese delle consulenze tecniche, nella misura determinata dal
Tribunale, quanto alla TU svolta in primo grado, e nella misura indicata in separato decreto quanto a quella disposta dal collegio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede: a) condanna gli appellanti in solido a pagare a , in luogo CP_1 della maggior somma indicata nella sentenza di primo grado, l'importo di € 5.827,54 a titolo di retribuzione dovuta fino al 15.6.2020, maggiorato il capitale di rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna gli appellanti in solido a versare all' i contributi CP_2 previdenziali nel minor ammontare (rispetto a quanto statuito in primo grado) di € 2.869,81. Conferma nel resto. Dichiara compensate per un terzo le spese del doppio grado tra gli appellanti e l'appellato e condanna gli appellanti in CP_1 solido a rifondere al lavoratore i residui due terzi, che in tale percentuale liquida in € 3.086,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 3.330,67 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell' , che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario, CP_2
13 IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.458,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Pone definitivamente le spese di TU a carico degli appellanti in solido, nella misura determinata dal Tribunale, quanto alla TU svolta in primo grado, e nella misura indicata in separato decreto quanto a quella disposta dal collegio. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
14