Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1-OMISSIS-81 del -OMISSIS-0-OMISSIS-5, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PE-OMISSIS- da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-omune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PE-OMISSIS- da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Salvatore Sica, con domicilio digitale come da PE-OMISSIS- da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia e Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano ha disposto l'annullamento in sede di autotutela d'ufficio dei permessi di costruire nn. -OMISSIS- per la realizzazione di n. -OMISSIS- fabbricati residenziali nell'ambito del "PUA della -OMISSIS-", -OMISSIS- ai sensi dell'art. -OMISSIS-1 nonies L. -OMISSIS-41/1990;
b - dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia ed Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano, all'esito dell'annullamento dei pp.d.cc. nn. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione dei lavori;
c - del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia ed Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in sede di autotutela d'ufficio dei pp.d.cc. nn. -OMISSIS-;
d - del provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia ed Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano ha riscontrato, rigettandole, le osservazioni della -OMISSIS- al provvedimento di avvio del procedimento;
e - ove e per quanto occorra, delle ordinanze del Dirigente del Settore Tecnico di Fisciano nn. -OMISSIS- di sospensione lavori ai sensi dell'art. -OMISSIS-7 D.P.R. 380/-OMISSIS-001;
f - ove occorra, della ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico di Fisciano n. -OMISSIS- di sospensione del procedimento di voltura dei pp.d.cc. nn. -OMISSIS- in favore della -OMISSIS-;
g - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società -OMISSIS- e del -OMISSIS-omune di Fisciano;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS-1 gennaio -OMISSIS-0-OMISSIS-6 il dott. TO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del -OMISSIS-ollegio il ricorso proposto dalle società -OMISSIS-e condiviso dalla cointeressata “ -OMISSIS- srl ” con il quale è stato impugnato il provvedimento emesso dal -OMISSIS-omune di Fisciano recante l’annullamento in sede di autotutela dei permessi di costruire n. -OMISSIS-rilasciati, originariamente, in data-OMISSIS- in favore delle sigg.re -OMISSIS-, che avevano alienato a loro volta sotto condizione sospensiva alla cointeressata -OMISSIS- srl.
1.1 Detti permessi avevano avuto ad oggetto la costruzione di due edifici ad uso residenziale in località -OMISSIS-(identificata in -OMISSIS-atasto al foglio -OMISSIS-e -OMISSIS-), ricompresa nel Lotto n. -OMISSIS- del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) della Zona “-OMISSIS-”
1.1.1 L’intervento era stato assentito in conformità con gli indici del PUA, prevedendo altresì l’applicazione degli incentivi volumetrici previsti dalla L.R. -OMISSIS-ampania n. 19/-OMISSIS-009 (c.d. “Piano -OMISSIS-asa”) e del c.d. “bonus energetico” (art. 1-OMISSIS- D.L. -OMISSIS-8/-OMISSIS-0-OMISSIS-).
1.-OMISSIS- La -OMISSIS-, risulta quindi coinvolta nel procedimento e dunque legittimata alla proposizione dell’odierno ricorso poichè in data -OMISSIS-(Rep. -OMISSIS-376; Racc. 904-OMISSIS-) ha acquistato dalla “-OMISSIS-” l’area oggetto di causa.
Una volta acquisita la proprietà dei fondi interessati dal provvedimento edilizio autorizzatorio già rilasciato alla precedente proprietaria, la -OMISSIS-, in data -OMISSIS-OMISSIS-.-OMISSIS-0-OMISSIS-5, presentava istanza di voltura degli stessi titoli.
1.3 In ragione di verifiche esecutive sull’attuazione del PUA e di rilievi circa la voltura del permesso di costruire il -OMISSIS-omune, con ordinanza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-0-OMISSIS-5 disponeva allora la sospensione dei lavori insistenti sul lotto-OMISSIS-(salvo errori materiali contenuti nell’atto di sospensione, va rilevato che quello oggetto di causa risulta invece essere il lotto -OMISSIS-).
Subito prima, con la nota n. -OMISSIS--OMISSIS-0-OMISSIS-5 il -OMISSIS-omune aveva già disposto la sospensione del procedimento di voltura del permesso di costruire tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- Detta fase procedimentale, tuttavia, si chiudeva con il rilascio dell’autorizzazione alla voltura (nota prot. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-9.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-5) e l’accettazione delle opere di urbanizzazione previste in attuazione del PUA dalle società titolari del permesso di costruire, pur riservandosi il -OMISSIS-omune l’esercizio di ulteriori controlli.
1.4 Sennonchè con nota prot. n. -OMISSIS-.-OMISSIS-0-OMISSIS-5 il -OMISSIS-omune di Fisciano comunicava l’avvio del procedimento di annullamento, in autotutela, dei titoli edilizi appena volturati e originariamente rilasciati da oltre due anni.
Nel corso del procedimento la società interessata aveva fatto valere le proprie ragioni chiedendo l’archiviazione del procedimento di autotutela. Nonostante ciò il -OMISSIS-omune disponeva l’annullamento degli originari permessi di costruire.
-OMISSIS-. L’atto comunale si è fondato su plurime valutazioni come di seguito enumerate per comodità e ordine d’esposizione :
“ 1. La soc. -OMISSIS- -OMISSIS- con l'atto di compravendita del 7--OMISSIS---OMISSIS-0-OMISSIS-4 (rep. -OMISSIS-376 — racc. 904-OMISSIS-), contrariamente a quanto sostenuto, ha acquistato dalla società -OMISSIS- le sole particelle n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, per complessivi mq. -OMISSIS-.605,00, riportate in catasto al foglio di mappa n. 17. Le citate particelle non costituiscono la superficie fondiaria dell'intero lotto -OMISSIS- del PUA approvato. Dall'atto di compravendita su riportato, infatti, non risulta che la soc. -OMISSIS- abbia acquistato le ulteriori particelle n. -OMISSIS-- 4-OMISSIS-8 e 4-OMISSIS-9 che sono parte integrante del lotto n. -OMISSIS- ”;
-OMISSIS-. “Non si può far rientrare nella disponibilità della -OMISSIS-le p.-OMISSIS-e di terreno -OMISSIS-, 4-OMISSIS-8 e 4-OMISSIS-9 - ad ogni effetto di proprietà della -OMISSIS-- il vincolo trascritto con atto del -OMISSIS--1--OMISSIS-019, rep. n. 108-OMISSIS-, racc. n. -OMISSIS-, registrato ad Eboli il 15-1--OMISSIS-019 al n. 1667/130-OMISSIS-, a favore del -OMISSIS-omune di Fisciano e contro -OMISSIS-, avente ad oggetto l'asservimento delle zone di terreno riportate nel -OMISSIS-atasto Terreni del -OMISSIS-omune di Fisciano al foglio 17, particelle -OMISSIS-"...per lo sfruttamento planovolumetrico, per la realizzazione di edifici o corpi di fabbrica", in quanto il vincolo imposto dalle sig.re AL e PI riguardava la destinazione d'uso delle stesse e delle loro derivate, ma non certamente il diritto di proprietà, che rimaneva in capo al soggetto (-OMISSIS-) cui esse vendettero le menzionate p.-OMISSIS-e -OMISSIS-, 4-OMISSIS-8 e 4-OMISSIS-9, sulle quali la -OMISSIS- Immobiliare non può vantare alcun diritto in base ai titoli esibiti.
Per questo motivo la consistenza del Lotto n. -OMISSIS- si riduce a -OMISSIS-.605 mq, contro i 3.9-OMISSIS--OMISSIS- riportati al punto "Inquadramento Urbanistico" della Relazione Tecnica dei lottizzanti e quindi il titolo non è affatto rispondente a quanto previsto nel PUA riguardo alla volumetria ed agli altri indici urbanistici.
La superficie fondiaria deve essere coincidente con l'area del lotto edificabile, al netto di ogni tipo di spazio pubblico, e la stessa non può essere inferiore alla superficie minima prevista per il lotto, come nel caso in argomento, ben definito nel PUA.
L'asservimento delle aree a cui si fa riferimento è un atto dovuto ed il tiolo edilizio deve rispettare i parametri dí edificabilità delle aree fondiarie di pertinenza ed a sevizio degli edifici come disposto dagli artt. 59, 1-OMISSIS-0 e 1-OMISSIS-1 del RUE-OMISSIS-, nonché dell'art. 18 delle N.T.A. allegate a P.R.G”.
3. “ Si evidenza inoltre che la particella 4-OMISSIS-6 (di 5-OMISSIS-3 mq) riportata nel permesso di costruire 33/-OMISSIS-0-OMISSIS-3 fa parte (ed è stata utilizzata) della consistenza del lotto n. 3”
4. “ Non risulta agli atti alcuna relazione istruttoria con la qualificazione tecnico/giuridica dell'intervento richiesto (conformità urbanistica), così come disposto dall'art. -OMISSIS-0 del D.P.R. n. 380 del 6-6--OMISSIS-001, dalla L.R. n. 19/-OMISSIS-001 art. 1, art. 60 e 61 del RUE-OMISSIS- e dalla Legge n. -OMISSIS-41 del 1990 art. 4 e 5”.
5. “ La suddivisione in due blocchi del fabbricato previsto sul lotto, l'incremento del numero di piani e dell'altezza dei fabbricati, l'aumento del volume e della superficie coperta -che impongono l'obbligo di reperire nuove aree per standards in conseguenza dell'aumento del carico urbanistico- fanno sì che l'intervento sul -OMISSIS- così come riproposto, rientri fra le varianti al PUA, che ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della -OMISSIS-onvenzione Urbanistica del -OMISSIS-6.0-OMISSIS-.-OMISSIS-019 "devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato" sui Lotti 1 e 3.
6. “La riapprovazione del PUA deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al comma-OMISSIS-dell'art. -OMISSIS-6 della L.R. -OMISSIS-ampania 16 del -OMISSIS-004, dove si impone che "L’approvazione dei PUA non può comportare variante al PU-OMISSIS-", e non deve incidere "sul dimensionamento globale del piano, sugli indici di fabbricabilità e sulla dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del decreto ministeriale -OMISSIS- aprile 1968 n. 1444" [lett. d del comma 3], tutte condizioni queste non rispettate dopo il rilascio dei PP.d.-OMISSIS--OMISSIS-. 33 e 34, sia all'interno del Lotto -OMISSIS-, che del PUA "Isolella" considerato nel suo complesso . Per tali modifiche non risulta prodotta alcuna istanza da parte dei lottizzanti da sottoporre per l'approvazione alla Giunta -OMISSIS-omunale, unico organo competente, come previsto dalla L.R. n. 16/-OMISSIS-004 e dall'art. -OMISSIS-3 del RUE-OMISSIS-”.
7. Non risulta nel computo del volume di progetto quello inerente ai corridoi di accesso alle unità immobiliari ed ai porticati (aperti solo su due lati) presenti ai vari piani. Atteso che il RET, al punto 19, del quadro delle definizioni uniformi, riporta che il volume totale o volumetria complessiva è costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. La superficie totale, punto 1-OMISSIS-, è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati compreso nel profilo perimetrale esterno dell'edificio. In merito si rimanda anche a quanto disciplinato dall'art. 18 (volume) delle N.T.A. allegate al P.R.G., nonché alla definizione di cui all'art. 1-OMISSIS-7, comma 4, e art. 1-OMISSIS-9 del RUE-OMISSIS-”.
8. “Non è rispettato l'indice di copertura, poiché la soc. -OMISSIS- è proprietaria delle sole particelle n. n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, per complessivi mq. -OMISSIS-.605,00, riportate in catasto al foglio di mappa n. 17, che non costituiscono l'intera superficie fondiaria del lotto -OMISSIS- del PUA approvato (che invece è di 3.9-OMISSIS--OMISSIS- mq)”.
9. “Il mancato rispetto delle distanze minime dai confini di proprietà in quanto l'art. -OMISSIS-4 del RUE-OMISSIS- non prevede alcuna deroga al D.M. 1444/1968”.
10. “Dall'analisi delle piante dei piani interrati dei fabbricati "A" e "B" si rileva che l'ingresso alle autorimesse dei due edifici è comune per cui essendo la superficie complessiva superiore a 1.000 mq., ai sensi dell'art. -OMISSIS-, co. 1 del DPR 150/-OMISSIS-0-OMISSIS- rientrano fra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi — come riportate nell'allegato I del suddetto DPR al n. 75, cat. "B" (1.000mq Sup 3.000mq)- ed i relativi progetti, ai sensi dell'art.-OMISSIS-del DPR 151/-OMISSIS-0-OMISSIS-, richiedono la valutazione del -OMISSIS-omando Provinciale dei Vigili del Fuoco, corredati dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.-OMISSIS-01-OMISSIS-. Per questo motivo alle autorimesse in questione vanno applicate le disposizioni contenute nel punto-OMISSIS-del paragr. G.1.5 (attività soggetta ai controlli di prevenzioni incendi e con valutazione del progetto da parte dei VV.FF.)”.
-OMISSIS-. “La non applicabilità dell'incentivo di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/-OMISSIS-009 per i motivi che l'ufficio ha già ampiamente scrutinato, con la nota prot. n. 16395 del 10-6--OMISSIS-0-OMISSIS-5, e che si conferma quanto già descritto considerato che quanto dedotto non incide sull'assunto e pertanto resta confermato che non poteva esserci tale applicazione, cosi come confermato anche da richiami giurisprudenziali che non si può procedere ad alcuno incentivo in mancanza della costruzione”.
1-OMISSIS-. “Il deposito di alcuni atti tecnici (fascicolo schede strutture e relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici), prodotti unitamente all'istanza, con consegna a mano all'ufficio protocollo, ed allegati ai titoli edilizi, che riportano già gli estremi del protocollo, n. 541-OMISSIS- del 14-3--OMISSIS-019, ancora prima che gli stessi atti venissero protocollati, situazione rappresentata alla competente autorità”.
13.Non è possibile lo scomputo integrale degli oneri di urbanizzazione in quanto non vi è alcuna richiesta espressa dei lottizzanti e previa presentazione della dovuta documentazione tecnica - amministrativa a comprova delle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Fermo restando che all'interno del PUA approvato non è prevista alcuna opera di urbanizzazione secondaria, cosi come riportato anche nella convenzione sottoscritta tra i lottizzanti ed il -OMISSIS-omune”.
-OMISSIS-.1 Essendo questi gli elementi e rilevando nello stesso atto che “ l'ufficio è venuto a conoscenza dei citati atti illegittimi solo a seguito dell'acquisizione, di tutti i titoli edilizi unitamente a tutti gli atti del PUA approvato, da parte dell'Autorità Giudiziaria di cui al verbale della locale Stazione dei -OMISSIS-arabinieri del 31-5--OMISSIS-0-OMISSIS-4 ”, il -OMISSIS-omune ha desunto l’illegittimità dei permessi di costruire annullati in quanto “ Gli stessi sono stati rilasciati in violazione delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., del R.U.E.-OMISSIS-., delle previsioni del P.U.A. approvato e regolato dalla successiva convenzione sottoscritta con i lottizzanti, della L.R. n. 19/-OMISSIS-009 nonché dal D.P.R. n. 380 del 6-6--OMISSIS-001, attraverso la presentazione di atti e documenti non conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente, con gravi errori di valutazione da parte del responsabile che ha firmato e rilasciato i citati titoli edilizi”. Di conseguenza, secondo l’Ente “da quanto descritto appare necessario procedere all'annullamento in autotutela dei permessi di costruire in considerazione che appare certamente prevalente l'interesse pubblico alla corretta gestione e pianificazione del territorio stante l'evidente non conformità dell'opera de qua autorizzata in relazione ai pregressi parametri edilizi risultati non rispondenti e comunque in palese contrasto con la pianificazione urbanistica; considerato ancora che il citato contrasto dell'opera è emerso unicamente in questa fase procedimentale, e che l'arco di tempo trascorso è comunque ragionevole, considerato ad ogni buon conto che l'interesse del privato è comunque recessivo rispetto all'interesse pubblico e comunque non vi è da parte del destinatario dell'atto un interesse economico atteso che alla data odierna per l'opera non è stata avviata alcuna concreta attività edilizi”.
3. La società -OMISSIS- è insorta avverso il provvedimento proponendo il ricorso introduttivo, munito d’istanza cautelare e affidato ai quattro mezzi di gravame alquanto articolati e così rubricati: “ I. V iolazione e falsa applicazione dell’art. -OMISSIS-1-nonies l. -OMISSIS-41/1990. tardività del potere di autotutela e assoluto difetto di motivazione sull’interesse pubblico - eccesso di potere ; II. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. violazione dei principi di buon andamento e legittimo affidamento (art. 97 cost.); III. Sulla insussistenza nel merito dei vizi contestati; IV. Sull’illegittimità derivata dell’ordinanza di sospensione dei lavori”.
3.1 In estrema sintesi, mentre con i primi due motivi parte ricorrente ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela oltre i termini di legge, nei successivi due, proposti in via subordinata, si è soffermata sul merito tecnico-amministrativo delle motivazioni di annullamento in autotutela.
3.-OMISSIS- A sostegno delle ragioni di parte ricorrente, proponendo proprie e articolate considerazioni - beninteso rientranti nel thema decidendum perimetrato dalla originaria domanda giudiziale – si è costituita in giudizio la società -OMISSIS- srl, dante causa della ricorrente -OMISSIS- immobiliare s.r.l.
4. Il -OMISSIS-omune si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del provvedimento impugnato. In particolare l’Amministrazione ha sottolineato che il termine per l’esercizio del potere di autotutela sarebbe iniziato a decorrere in data 31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-4, allorquando presso il -OMISSIS-omune era stata acquisita varia documentazione da parte del competente -OMISSIS-omando dei -OMISSIS-arabinieri, in ragione di possibili irregolarità amministrative riguardanti diversi permessi di costruire tra i quali i nn.-OMISSIS- oggetto di causa (cfr. all.to 13 dep. 19.9.-OMISSIS-0-OMISSIS-5 del -OMISSIS-omune).
5. All’esito della camera di consiglio del 1-OMISSIS-.-OMISSIS-.-OMISSIS-0-OMISSIS-5, con ordinanza cautelare n. 488/-OMISSIS-0-OMISSIS-5 il Tribunale ha disposto rinvio della causa al merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm. tenuto conto che “…la fattispecie controversa appare presentare una sua significativa complessità derivante dall’ampio ventaglio di censure articolate, sicché la causa richiede un vaglio approfondito ed analitico proprio della cognizione di merito, non compatibile con la fisiologica natura sommaria del giudizio cautelare ” e reputando che “. ..le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente possano essere tutelate… mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ”.
6. Nei termini di legge le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti riportandosi sostanzialmente alle considerazioni esposte nelle difese già spiegate; all’odierna udienza, come da verbale in atti, la causa è stata quindi posta in decisione a seguito di ampia discussione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto. In particolare, come si avrà modo di verificare d’appresso, sulla base degli atti procedimentali e della documentazione fornita in giudizio è innanzitutto emerso che il potere sia stato esercitato dopo la scadenza del termine annuale (allora) previsto dall’art. -OMISSIS-1 nonies l. -OMISSIS-41/1990. Assodato ciò, dalla disamina degli atti di causa, alla luce dei plurimi mezzi di censura articolati e delle pur puntuali difese comunali, non sono emersi gli indefettibili presupposti per ritenere superabile nella situazione data - anche tenuto conto dell’istruttoria svolta e della disamina della giurisprudenza espressasi sull’argomento - il termine annuale per l’esercizio dell’autotutela decisoria, sub specie di annullamento.
8. Per il compiuto esame della vicenda occorre premettere il richiamo all’art. -OMISSIS-1 nonies L. -OMISSIS-41/1990: “ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo -OMISSIS-1-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo -OMISSIS-1-octies, comma -OMISSIS-, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo -OMISSIS-0, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. -OMISSIS-. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. -OMISSIS--bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-8 dicembre -OMISSIS-000, n. 445 ”.
9. Preme inoltre ricordare che la giurisprudenza in materia pacificamente afferma che detto termine decadenziale, ratione temporis di dodici mesi, attenga anche al permesso di costruire. FA : “ Anche nel settore edilizio, i provvedimenti di annullamento in autotutela rientrano nell'ambito normativo dell'art. -OMISSIS-1nonies l. n. -OMISSIS-41/1990, il quale ha ridefinito il relativo potere conferendo all'amministrazione un margine di discrezionalità che si basa sulla valutazione dell'interesse pubblico rispetto alla fiducia riposta dal destinatario dell'atto…L'attività di autotutela rappresenta quindi, anche per quanto riguarda la pianificazione territoriale, un'espressione di discrezionalità significativa che non esime l'amministrazione dall'obbligo di giustificare, anche in modo sommario, l'esistenza dei suddetti requisiti. In particolare, il potere di autotutela deve essere esercitato dalla pubblica amministrazione entro un termine ragionevole, specialmente quando il privato, dopo un certo periodo, ha lecito affidamento sulla regolarità del permesso edilizio avendo già realizzato il progetto” (-OMISSIS-ons. Stato sez. VI, -OMISSIS- luglio -OMISSIS-0-OMISSIS-4, n. 5830). Di conseguenza “ L’Amministrazione ha il potere di annullare in autotutela le autorizzazioni edilizie solo in presenza di un'illecità del provvedimento e di un interesse pubblico attuale alla sua revoca, considerando anche le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari. Tale potere deve essere esercitato entro un termine ragionevole e l'amministrazione deve giustificare la decisione, anche in modo sommario, evidenziando la presenza dei suddetti requisiti ” (da ultimo -OMISSIS-onsiglio di Stato sez. IV, 3/09/-OMISSIS-0-OMISSIS-4, n. 7367).
In particolare, poi, “ nelle ipotesi di annullamento d'ufficio di un permesso di costruire, il superamento del limite temporale di 1-OMISSIS- mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale. Nell'esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l'effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela” (-OMISSIS-onsiglio di Stato sez. II, 03/01/-OMISSIS-0-OMISSIS-5, n.-OMISSIS-9) .
10. Tanto premesso in via generale, per la definizione della controversia odierna occorre in primo luogo perimetrare il thema decidendum e subito dopo individuare quali elementi addotti nell’atto impugnato avrebbero potuto condurre - ove astrattamente fondati - al disposto annullamento.
-OMISSIS-. Sotto il primo profilo correlato, come detto, al thema decidendum , vanno espunte dalla odierna disamina le motivazioni addotte dal -OMISSIS-omune soltanto nella nota dell’-OMISSIS-.-OMISSIS-.-OMISSIS-0-OMISSIS-5 depositata in atti e nella quale si è sostenuta una non meglio precisata carenza di potere in capo al funzionario che a suo tempo aveva istruito i procedimenti. Quest’ultimo, difatti, sarebbe stato in tesi privo di competenza rispetto alla disamina dell’istruttoria relativa al permesso di costruire.
-OMISSIS-.1 In primo luogo è di tutta evidenza che detta motivazione non era stata contemplata nel provvedimento impugnato e che pertanto il suo inserimento tardivo abbia integrato un’inammissibile motivazione postuma, per cui sul punto nemmeno è necessario soffermarsi. Ed invero “ La motivazione postuma vietata è quella che avviene nell'ambito del processo, in via giudiziale, mentre è di suo ammissibile un'integrazione motivazionale del provvedimento se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori (-OMISSIS-onsiglio di Stato sez. V, n.3918/-OMISSIS-0-OMISSIS-5)”.
Di conseguenza detto profilo non assume alcun rilievo nella vicenda processuale odierna, né il -OMISSIS-ollegio potrebbe intrattenersi su di esso, tenuto conto che si è in presenza di una motivazione correlabile soltanto a un eventuale e ulteriore procedimento di autotutela e dunque a un potere non ancora esercitato (art. 34 comma-OMISSIS-cod.proc.amm.). -OMISSIS-iò non impedisce, tuttavia, di osservare, in via generale e di principio, che l’attività del funzionario amministrativo, a fortiori se facente parte dell’Amministrazione procedente, ancorchè erroneamente incardinato in una determinata posizione, vada comunque imputata alla stessa Amministrazione di appartenenza. E tanto basta a chiudere sul punto confermandone la sua estraneità al thema decidendum scrutinabile.
1-OMISSIS-. Si può così muovere verso la disamina di merito premettendo, tuttavia, doverosamente, che nell’ottica comunale, al di là dei singoli motivi di autotutela, il superamento del termine annuale previsto dall’art. -OMISSIS-1 nonies l. -OMISSIS-41/1990, ove effettivamente verificatosi, sarebbe stato giustificato da due fatti a suo avviso decisivi: i) il reperimento di documentazione amministrativa da parte del competente -OMISSIS-omando dei -OMISSIS-arabinieri avvenuto in data 31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-4 e che avrebbe riguardato controlli di regolarità amministrativa di diversi permessi di costruire rilasciati dal -OMISSIS-omune tra il -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- e il -OMISSIS-0-OMISSIS-3, tra i quali figuravano, tra gli altri, quelli oggetto di causa; ii) la scoperta, in seguito a controlli interni effettuati dopo il predetto avvenimento, di una possibile manomissione del protocollo n. 541-OMISSIS- del 19.3.-OMISSIS-019 riguardante l’istanza di permesso di costruire oggetto di causa. Segnatamente, secondo quanto adombrato ma nemmeno perspicuamente chiarito finanche in corso di causa, “ Il deposito di alcuni atti tecnici (fascicolo schede strutture e relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici” sarebbe sopravvenuto in un secondo tempo, ma nonostante ciò avrebbe recato il medesimo protocollo del 19.3.-OMISSIS-019.
13. Per il resto, gli ulteriori e parimenti già indicati elementi di presunta illegittimità dei permessi, nella prospettiva del -OMISSIS-omune avevano riguardato profili eminentemente tecnici che l’Amministrazione avrebbe rimeditato in occasione dell’anzidetta revisione procedimentale seguita, a dire dell’Ente, all’attività d’indagine e, in sintesi, alla già citata acquisizione - in data 31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-4 - di documentazione da parte del competente -OMISSIS-omando dei -OMISSIS-arabinieri.
14. La prima verifica che va svolta attiene al superamento del termine annuale per l’esercizio del potere di autotutela. Ebbene, ad avviso del -OMISSIS-ollegio, il potere di autotutela è stato esercitato ben dopo il termine annuale previsto all’art. -OMISSIS-1 nonies. Va in proposito solo ricordato che i premessi di costruire sono stati rilasciati in data -OMISSIS-6.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-3, mentre il provvedimento di autotutela è stato emesso in data 1.8.-OMISSIS-0-OMISSIS-5 a fronte di un atto di avviso di avvio del procedimento, a sua volta, datato 10.6.-OMISSIS-0-OMISSIS-5.
Sul punto, peraltro, ben hanno evidenziato le ricorrenti che anche quest’ultimo atto di avvio del procedimento era stato emesso successivamente alla scadenza del termine annuale sia, ovviamente, rispetto al termine di emissione dei permessi di costruire (maggio -OMISSIS-0-OMISSIS-3) che nella ipotesi, dai ricorrenti esclusa, della correttezza del calcolo del dies a quo, a far data dal 31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-4.
14.1 L’assunto, invero, è solo debolmente contestato dal -OMISSIS-omune, il quale, a fronte dell’inconfutabile dato temporale, ha sostenuto: - i) che gli elementi a sostegno dell’annullamento sarebbero stati conosciuti a partire dall’acquisizione degli atti da parte del -OMISSIS-omando dei -OMISSIS-arabinieri avvenuta in data 31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-4; - ii) i permessi di costruire sarebbero stati sospesi con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 10.3.-OMISSIS-0-OMISSIS-5.
14.1.1 -OMISSIS-irca il primo profilo dall’istruttoria non è emersa alcuna specifica relazione tra l’acquisizione degli atti del 31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-4 e l’annullamento dei permessi di costruire. Del resto il -OMISSIS-omune si è limitato sul punto ad osservare ( recte ammettere) che solo a partire da quella data (a termine annuale già allora scaduto) l’Amministrazione avrebbe iniziato a rivedere la documentazione concernente i predetti permessi. Ebbene, osserva il -OMISSIS-ollegio che, in primo luogo, quand’anche fosse stata decisiva la data di acquisizione della documentazione, la stessa era comunque sopravvenuta alla scadenza annuale. Il che, al più avrebbe potuto assumere rilievo ai fini dell’esercizio del potere di autotutela dopo il termine annuale; ma di questo specifico aspetto ci si occuperà nel prosieguo.
14.1.-OMISSIS- Quanto invece al rilievo dell’atto di sospensione emesso in data 10.3.-OMISSIS-0-OMISSIS-5 osserva il -OMISSIS-ollegio che, in primo luogo, lo stesso è oggettivamente intervenuto ampiamente dopo la scadenza annuale; in secondo luogo l’oggetto della sospensione, come risulta dalla piana lettura dell’atto, non era affatto costituito dai permessi di costruire, bensì riguardava i lavori. L’Amministrazione, in sostanza, si era premurata di sospendere l’esecuzione dei lavori - non i permessi di costruire - per svolgere ulteriori controlli sulla voltura (poi concessa con la citata nota prot. n. 13331 del -OMISSIS-9.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-5), oltre che la verifica del rispetto delle norme di attuazione del PUA in ragione dei lavori fino a quel momento svolti.
Solo per completezza espositiva giova inoltre soggiungere che quanto alla voltura, nonostante fosse stata oggetto di esplicita autorizzazione nel provvedimento appena indicato, l’Amministrazione, ancora in giudizio, ha rilevato che la -OMISSIS- non avrebbe acquisito tutte le particelle occorrenti a realizzare l’opera. Ora, in disparte, anche in tal caso la tardività oltre che la contraddittorietà del rilievo rispetto all’atto autorizzatorio comunale (di pochi giorni precedente), in corso di causa le ricorrenti hanno documentato come le stesse particelle fossero state oggetto di espresso asservimento nell’atto di compravendita tra le due società (art. 6) (cfr. all. 1 in prod. doc. al ricorso) e che quindi fossero contemplate correttamente nel permesso di costruire.
Inoltre, per quanto risulta dalla documentazione in atti, la sospensione aveva avuto ad oggetto il “-OMISSIS-” (a meno di refusi non rilevati dalle parti in corso di causa), mentre i permessi di costruire in questione risulta che afferissero al “Lotto -OMISSIS-”.
14.1.-OMISSIS-.1 Nemmeno va trascurato che, inoltre, l’atto di annullamento, come evidente dal richiamo già svolto alle sue motivazioni, oltre che agli aspetti già esaminati, sotto il profilo tecnico ha riguardato elementi correlati a una rivalutazione, palesemente tardiva, da parte del -OMISSIS-omune di taluni aspetti concernenti la cubatura complessiva ammissibile, oltre che ad ulteriori, comunque diversi elementi. Addirittura nel provvedimento impugnato il -OMISSIS-omune ha fatto riferimento, tra gli altri, alla corretta determinazione degli oneri concessori. Questione, all’evidenza, del tutto estranea a un possibile scenario di autotutela e che avrebbe o semmai potrebbe ancora essere oggetto di un separato procedimento rivolto alla loro corretta determinazione, ma che evidentemente esorbita dalla cognizione odierna. Peraltro, per inciso, non si intravede come quest’ultimo aspetto potrebbe essere compatibile, già sotto il profilo della conseguenzialità logica, con l’esercizio del potere di autotutela dal quale far scaturire l’annullamento dei permessi di costruire a monte e, dunque, della causa giustificativa del contributo in questione.
14.-OMISSIS- Passando ad un profilo di rilievo, invece, generale e sistematico, comunque idoneo a disattendere la tesi comunale, osserva il -OMISSIS-ollegio che la sospensione, in astratto, sarebbe stata ammissibile soltanto in presenza di un termine di matrice prescrizione, mentre il termine di autotutela va ricondotto alla decadenza, rispetto alla quale non si applica la sospensione. Tanto, in applicazione dei principi generali mutuati dal diritto privato e in assenza, comunque, di norme puntuali sullo specifico istituto introdotto dall’art. -OMISSIS-1 nonies l. -OMISSIS-41/90.
L’avviso appena espresso trova il conforto della giurisprudenza amministrativa che sul punto ha affermato che “ Il termine di diciotto mesi introdotto dalla Legge Madia per l'esercizio del potere di autotutela costituisce un termine sostanziale di decadenza dalla potestà di autoannullamento, per il quale non opera la sospensione (che, nel diritto privato, si ricollega alla diversa ratio della prescrizione dei diritti soggettivi individuali, per impossibilità del loro esercizio)” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, n.1381/-OMISSIS-0-OMISSIS-1) . In precedenza già il -OMISSIS-onsiglio di Stato aveva in proposito ricondotto quello di esercizio del potere di autotutela previsto dal -OMISSIS-1 nonies ad “…un termine sostanziale di decadenza dalla potestà di autoannullamento, per il quale non opera la sospensione (che nel diritto privato si ricollega alla diversa ratio della prescrizione dei diritti soggettivi individuali, per impossibilità del loro esercizio) ”.
14.3 Per chiudere sull’argomento, da ultimo, è appena il caso di accennare, attesa la chiarezza della questione, che sul termine di esercizio del potere di autotutela non incide in alcun modo la data in cui l’attuale responsabile ha assunto le funzioni dirigenziali. FA l’attività dell’Amministrazione viene svolta in continuità, ovviamente, indipendentemente dalla persona fisica titolare della funzione.
Se nei termini di legge, in ragione dello specifico andamento della vicenda, il -OMISSIS-omune non ha rilevato criticità imputet sibi , senza che ciò possa incidere sui termini di esercizio del potere di autotutela .
14.4 Dalle considerazioni appena svolte è dunque possibile trarre una prima conclusione, affermando che nella vicenda odierna il potere di autotutela sia stato esercitato dopo la scadenza del termine annuale di decadenza previsto dall’art. -OMISSIS-1 nonies l. -OMISSIS-41/1990.
15. L’indagine, a questo punto, si sposta ineludibilmente sul fronte della verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela, alla luce dell’intervenuto superamento del termine “ ragionevole ”, di durata annuale, previsto dalla legge, al momento dell’emissione dell’atto di autotutela. Elementi che nella fattispecie il -OMISSIS-ollegio reputa che non ricorrano.
15.1 FA, come emerge dalla giurisprudenza già richiamata in premessa (punto 9) il limite temporale dei 1-OMISSIS- mesi allora vigente (oggi se mesi) per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio trova applicazione se il comportamento del privato, durante il procedimento di formazione dell'atto di primo grado, non abbia indotto l'Amministrazione in errore, “ distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge”. Soltanto in detta ipotesi, dunque allorquando l'Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento a causa del comportamento del privato, non trova più applicazione il limite temporale di cui al comma 1 dell'art. -OMISSIS-1-nonies l. n. -OMISSIS-41/1990, non potendo l'ordinamento tollerare “ lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata” .
16. Ebbene, nel caso in esame l’Amministrazione, quanto ai suddetti capi della motivazione dell’atto di autotutela, non ha fornito alcun principio di prova, né indiziario, tale da far emergere una condotta distorsiva a carico della ricorrente (né della sua dante causa -OMISSIS- srl o addirittura le precedenti proprietarie) e comunque ad essa ascrivibile.
16.1 Nel già citato capo (sopra indicato come n. 1-OMISSIS-) dell’atto impugnato il -OMISSIS-omune difatti si è limitato a inserire, tra i vari motivi a fondamento dell’esercizio del potere di autotutela, la circostanza che alcuni atti tecnici (schede strutture e relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici), pur essendo stati prodotti “ a mano ” solo successivamente, avrebbero recato la medesima data dell’istanza di permesso di costruire e sarebbero stati quindi assunti al protocollo n. 541-OMISSIS-/-OMISSIS-019 “ ancora prima che gli stessi atti venissero protocollati, situazione rappresentata alla competente autorità” .
16.-OMISSIS- La non chiara spiegazione fornita nel corso del procedimento e men che meno nell’atto impugnato è stata poi in parte meglio precisata soltanto in corso di causa (per la verità più dalla ricorrente che non dal -OMISSIS-omune) ed è emerso che detta documentazione, in linea teorica, avrebbe potuto essere stata inserita successivamente, al più tardi, in data -OMISSIS-3.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-0, data in cui risultava l’ultimo accesso al fascicolo telematico.
17. Sulla base di questi dati, reputa il -OMISSIS-ollegio che, in disparte la nebulosità dei fatti rappresentati dal -OMISSIS-omune, la vicenda, per le modalità e i tempi in cui si è manifestata oltre che per il suo oggetto non potrebbe ritenersi decisiva per legittimare l’esercizio, a maggior ragione postumo, del potere tutorio contestato.
17.1 In primo luogo non è stato in alcun modo dimostrato né sono stati forniti elementi indiziari minimamente sostenibili atti a comprovare che l’interessata (-OMISSIS-) avesse manipolato il protocollo. Né a tale scopo si presenta idonea la indicazione fornita dal -OMISSIS-omune secondo cui atti successivi atti avrebbero recato l’indicazione, peraltro inserita “ a penna ”, del protocollo n. 541-OMISSIS-/-OMISSIS-019.
17.-OMISSIS- In secondo luogo dal provvedimento non sono nemmeno emersi elementi utili sotto il profilo del nesso eziologico, non avendo il -OMISSIS-omune in alcun modo chiarito come la documentazione riguardante uno specifico aspetto tecnico, neppure di carattere generale, sarebbe stata idonea a determinare il favorevole esito del procedimento autorizzatorio in questione. Alcuni elementi, invero, anche sotto questo profilo, sono stati forniti in corso di causa dalle ricorrenti, le quali hanno riferito (beninteso negando qualsiasi manipolazione), che si trattava di elementi documentali correlati alla certificazione energetica e di conseguenza né decisivi ai fini del permesso di costruire né correlati a ulteriori valutazioni di natura tecnica.
17.3 In terzo luogo dalla stessa descrizione fornita dal -OMISSIS-omune viene in rilievo, anche in tal caso, un dato temporale rilevante, connesso alla circostanza che detta discrasia di allegazione - rimasta, come già osservato, priva di una definitiva spiegazione chiarificatrice nemmeno in corso di causa - risultasse ben presente agli atti del procedimento, essendo addirittura risalente al -OMISSIS-019. In sostanza il permesso di costruire è stato autorizzato nel mese di maggio del -OMISSIS-0-OMISSIS-3, mentre l’ultimo accesso (in tesi manipolativo) al fascicolo, come osservato in precedenza, sarebbe stato eseguito nel maggio del -OMISSIS-0-OMISSIS-0. Ed è ben chiaro che fin da quel momento l’Amministrazione avrebbe potuto avvedersene.
17.3.1 Inoltre, anche a non voler connettere agli elementi testè richiamati un valore dirimente ai fini dell’accoglimento della censura, osserva il -OMISSIS-ollegio che, in ogni caso, non risulta in alcun modo contestato che il ritardo nella conoscenza dei fatti qui indagati sia scaturito dagli elementi indefettibilmente richiesti dall’art. -OMISSIS-1 nonies L. n. -OMISSIS-41/1990 e dunque da false attestazioni o dichiarazioni da parte delle società interessate.
17.3.-OMISSIS- Sul punto non guasta soggiungere che l’istruttoria procedimentale e processuale non ha evidenziato alcun nascondimento a carico delle società interessate e si è già osservato che i presunti interventi manipolativi non sono risultati in alcun modo ascrivibili alle stesse.
17.4 Peraltro, per quanto rappresentato concordemente dalle parti in sede di causa, risulta incontroverso che dalla stessa acquisizione degli atti del 31.5.-OMISSIS-0-OMISSIS-4 da parte dei -OMISSIS-arabinieri non sia scaturito fino ad ora alcun procedimento a carico di soggetti riferibili alle società di cui si abbia avuto notizia.
Né, per converso, sono state fornite dal -OMISSIS-omune evidenze di specifici procedimenti, anche di natura disciplinare o penale a carico di funzionari comunali correlabili alle vicende di causa, pur trattandosi, ove dimostrate, di attività illecite addebitabili all’Ente e sostanzialmente, a chi materialmente potesse accedere al protocollo informatico.
17.5 Dunque, sotto i decisivi profili fin qui esaminati, alla luce dei documenti forniti nell’istruttoria processuale e di uno scrutinio condotto tenendo conto delle motivazioni fornite dall’atto impugnato e delle correlate censure articolate dalle ricorrenti, il Tribunale non approda né intravede come si potrebbe addivenire agli esiti interpretativi ai quali il -OMISSIS-omune ha inteso ricondurre i dati di fatto fin qui esaminati.
17.5.1 A questo punto il -OMISSIS-ollegio non può che rimarcare che l’esiziale quadro dimostrativo fornito dal -OMISSIS-omune per rendere plausibile ed affermare la legittimità del superamento del termine, collida con i presupposti richiesti dall’art. -OMISSIS-1 nonies che richiede, ai fini del superamento del termine di dodici (oggi sei) mesi che il soggetto privato abbia rappresentato all'Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare delle circostanze rilevanti; la giurisprudenza ha costantemente affermato che la falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato da cui discende l'inapplicabilità del termine di cui all'art. -OMISSIS-1- nonies , comma 1, si configura quando “ l'erroneità dei presupposti non sia imputabile (neppure a titolo di colpa concorrente) all'amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave) del privato” (-OMISSIS-ons. Stato, sez. V, -OMISSIS-7 giugno -OMISSIS-018, n. 3940). Tuttavia di un’evenienza di tal fatta, nella vicenda odierna, come prima già osservato, il -OMISSIS-omune non ha fornito elementi neppure indiziari per affermare che i provvedimenti annullati siano stati inficiati da una falsa rappresentazione dei fatti da parte delle società coinvolte e meno che meno a carico delle loro danti causa e originarie destinatarie dei permessi di costruire.
17.6 Allo stesso modo non sono stati prodotti elementi tali da far ritenere che siano state emesse dichiarazioni false o non veritiere; del resto nemmeno il -OMISSIS-omune lo ha affermato, limitandosi ad adombrare, in ragione del già richiamato verbale di richiesta documentale, la possibile esistenza di un procedimento penale che avrebbe potuto riguardare anche i procedimenti in questione “per presunte irregolarità amministrative” . E sul punto la giurisprudenza è chiara nell’affermare che “La deroga al termine di dodici mesi prevista dal comma -OMISSIS- bis dell'art. -OMISSIS-1 nonies, L. 7 agosto 1990 n. -OMISSIS-41 per l'annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi è ammissibile nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale, che non consentono di configurare una posizione di affidamento legittimo, ma legittimano l'amministrazione a limitare l'onere motivazionale alla dedotta falsità, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, n.85/-OMISSIS-0-OMISSIS-5).
18. I motivi di ricorso esaminati sono a questo punto fondati: il -OMISSIS-omune ha fatto decorrere i termini per l’emissione dell’atto di autotutela senza dimostrare nemmeno la sussistenza dei presupposti della falsità o mendacità delle dichiarazioni e limitandosi sul punto a fare riferimento a una circostanza, nemmeno efficacemente motivata e men che meno dimostrata, correlata all’allegazione, alla domanda originaria e dunque a monte del procedimento, di atti che non sono stati definiti falsi ma che secondo il -OMISSIS-omune sarebbero stati successivamente prodotti. Il che, peraltro, si sarebbe verificato circa tre anni prima della conclusione del procedimento culminato nei permessi di costruire n. -OMISSIS-oggetto del provvedimento di autotutela.
19. Quello fin qui rappresentato e che conduce all’accoglimento senz’altro del ricorso per i motivi fin qui esposti è lo stato della vicenda sulla base degli elementi istruttori forniti dalle parti e in particolare dal -OMISSIS-omune. -OMISSIS-iò non toglie che lì dove dovessero emergere elementi diversi e concreti l’Amministrazione possa emettere conseguenziali provvedimenti, anche transitori, a tutela dei valori connessi al procedimento qui in scrutinio. Del resto eventuali risvolti di rilievo penale, ove mai dovessero emergere, potranno portare l’Amministrazione a rinnovare le proprie valutazioni, fatto presente che tuttavia “ai sensi dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi diversi da quelli di danno è limitata al solo accertamento dei fatti, non estendendosi alla loro qualificazione fatta dal giudice in sede penale, per cui l'autorità amministrativa può darne una diversa qualificazione giuridica” (-OMISSIS-onsiglio di Stato sez. IV, 07/01/-OMISSIS-0-OMISSIS-1, n.169).
-OMISSIS-0. A questo punto, tenuto conto delle dirimenti considerazioni svolte, il -OMISSIS-ollegio può solo evidenziare che, acclarato che il potere di autotutela è stato esercitato dopo il decorso del termine “ragionevole” ed esclusone il possibile esercizio postumo, nessuno degli ulteriori elementi “tecnici” indicati dal -OMISSIS-omune potesse essere rivisitato dopo la scadenza del predetto termine. FA, anche tenendo conto che il termine ragionevole annuale di cui al comma 1 dell'art. -OMISSIS-1-nonies decorre dal momento in cui l'Amministrazione sia venuta “ concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto ” (cfr. -OMISSIS-ons. Stato, Sez. III, 5 novembre -OMISSIS-0-OMISSIS-4 n. 8797), tutte le ragioni di presunta illegittimità rilevate nell’atto impugnato (ovviamente ad eccezione di quelle esaminate, astrattamente idonee a posticipare l’esercizio del termine tutorio) attenevano ad elementi ben valutabili nel corso del procedimento e, quindi, ormai divenuti irretrattabili, essendo sopravvenuta la scadenza del termine di dodici mesi già al momento dell’avviso di avvio del procedimento del 10 giugno -OMISSIS-0-OMISSIS-5.
-OMISSIS-1. In definitiva, tutti gli anzidetti rilievi critici, risultanti già prima facie incandidabili a costituire elemento costitutivo dell’annullamento in autotutela, non sono suscettibili di valutazione nel merito da parte del -OMISSIS-ollegio, stante la già acclarata tardività del loro rilievo.
-OMISSIS--OMISSIS-. -OMISSIS-onclusivamente il ricorso è accolto con conseguente annullamento dell’atto di autotutela impugnato. Non sono difatti emersi elementi di auto-evidenza o di falsità, né il -OMISSIS-omune - al di là del richiamo scontato e in via di principio condivisibile alla pregnanza intrinseca dei valori in campo nel corretto esercizio della pianificazione edilizia e urbanistica - ha dedotto specifiche motivazioni in grado di sorreggere una determinazione di annullamento in autotutela emessa oltre i termini di legge e in assenza dei presupposti legalmente all’uopo tipizzati.
-OMISSIS--OMISSIS-.1 Per la loro logica dipendenza dalla dirimente valutazione circa l’illegittimità dell’esercizio del potere tutorio oltre il termine annuale, gli altri profili motivazionali a monte dell’atto di autotutela possono come anticipato essere assorbiti, non risultando decisivi ai fini della disamina, tenuto conto che per gli stessi la tardività è apparsa prima facie, riguardando elementi già conoscibili dal -OMISSIS-omune e che avrebbero dovuto costituire, semmai, oggetto di un tempestivo atto di annullamento in autotutela.
-OMISSIS-3. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della delicatezza e pregnanza dei valori sottesi all’esercizio del potere tutorio, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della -OMISSIS-ampania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del -OMISSIS-onsiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa, anche estendendo l’oscuramento all’individuazione dei luoghi di causa in quanto idonea a risalire alle stesse parti.
-OMISSIS-osì deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-1 gennaio -OMISSIS-0-OMISSIS-6 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
TO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.