TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 152
TAR
Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
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Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività del potere di autotutela

    Il Tribunale ha ritenuto che il potere di autotutela sia stato esercitato ben dopo il termine annuale previsto dall'art. 21-nonies L. 241/1990. L'amministrazione non ha dimostrato i presupposti per un esercizio tardivo del potere, come la falsità delle dichiarazioni o la condotta distorsiva del privato. La sospensione dei lavori non interrompe il termine di decadenza.

  • Accolto
    Insussistenza dei vizi contestati nel merito

    Il Tribunale ha assorbito questo motivo in quanto la tardività dell'esercizio del potere di autotutela è stata considerata dirimente. Inoltre, alcune motivazioni sono state considerate inammissibili in quanto introdotte solo in sede processuale o comunque non decisive.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento

    Questo motivo è stato assorbito dalla decisione sulla tardività del potere di autotutela.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'annullamento dell'atto principale

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento dell'atto impugnato, che include l'ordinanza di sospensione dei lavori in quanto atto consequenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 152
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 152
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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