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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3265 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LECCESE COSMO e dall'Avv. SARA BERGAMINI presso il cui studio e indirizzi digitali è
domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
( – già e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv. ROSSI MARCO presso il cui studio e indirizzo telematico è
elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo n. 1546\2020 R.G.)
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. in atti cui si rinvia.
1
FATTO E DIRITTO
Con rituale atto di citazione l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale ed iscritto al n. 1546-2020 di R.G. con il quale, su ricorso della odierna opposta, cessionaria dei crediti già facenti capo a Findomestic e da questa dapprima ceduti a – gli veniva CP_3
ingiunto il pagamento della somma di € 18.049,37, oltre interessi di mora sino al soddisfo e spese di procedura, per l'insoluto relativo ai finanziamenti meglio indicato nel monitorio.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo lamentando unicamente, come pure specificato in via definitiva con la comparsa conclusionale, la presunta mancata prova dell'importo richiesto ad opera della controparte sollevando altresì, in via preliminare, eccezione di improcedibilità della avversa domanda per omessa mediazione obbligatoria.
CP Instauratosi ritualmente il contraddittorio, contestava ed impugnava specificamente l'opposizione valorizzando la idoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del proprio credito nonché le allegazioni non contestate dalla controparte ex art. 115 cpc così come meglio specificato nella comparsa di costituzione e risposta al quale si rinvia perché nota alle parti oltre che al giudice.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 3 novembre 2022, dopo aver provveduto al rigetto della domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva concesso il termine di legge per l'istaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, procedura che parte opposta ritualmente instaurava (come da verbale e prova di rituale instaurazione della procedura stessa prodotti). Dopo aver dato atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, venivano concessi i chiesti termini ex articolo 183 sesto comma cpc e, all'esito della scadenza dei menzionati termini, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta in assenza di altre richieste di prova. Si perveniva così all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 ottobre 2024 alla quale le parti provvedevano precisandole testualmente come segue: “Per parte opponente “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, contrariis reiectis,. Nel merito, accogliere la presente opposizione perché fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
641/2020 RG n. 1546/2020, concesso dal Tribunale di Cassino, per tutte le motivazioni esposte in atti qui da ritenersi per ripetute e trascritte. Con il favore delle spese di lite” Per parte opposta
[...]
“ Nel merito: Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
2 del signor dell'importo di € 18.049,37 (ovvero quella diversa somma maggiore Parte_1
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , delle suddette somme;
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
All'esito della riserva assunta alla sopra indicata udienza, venivano concessi i termini per conclusionali e repliche, ex articolo 190 cpc, con decorrenza contestuale per le parti dalla data di notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, adempimento che veniva effettuato in data
11 novembre 2024. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 17 marzo 2025.
Secondo questo Giudice l'opposizione non può trovare accoglimento, mentre sono condivisibili e pertinenti le osservazioni formulate dalla parte opposta con i propri scritti anche conclusionali.
La questione relativa alla inizialmente eccepita improcedibilità della domanda monitoria può ritenersi superata, non avendo parte opponente più insistito nella questione. Come sopra rilevato, la parte opposta ha ritualmente ottemperato ad instaurare la procedura di mediazione disposta con il provvedimento con cui si è provveduto in ordine alla richiesta ex articolo 648 cpc. Nei procedimenti, come quello in esame, di opposizione al decreto ingiuntivo la questione relativa alla mediazione ed alla conseguente procedibilità della domanda non sorge al momento della presentazione del ricorso bensì solo al momento della concessione della provvisoria esecuzione ovvero in prima udienza ove la richiesta ex art. 648 cpc non venga avanzata. Le osservazioni rinvenibili nel provvedimento con il quale è stata rigettata la predetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (concernenti i dubbi espressi circa la piena regolarità della documentazione prodotta dall'opposta in sede di costituzione in assenza di attestazione di conformità agli originali), risultano pienamente superate all'esito dell'istruttoria documentale svolta: ciò appare certo dovendo considerare che, come è emerso chiaro ed incontestabile all'esito dello spirare dei termini ex art. 183,
6° comma, cpc la parte opponente non ha contestato la sussistenza dei contratti e la erogazione dei finanziamenti, invero specificamente allegati dalla parte opposta, cessionaria dei crediti ed in atti.
L'unica eccezione fondante la opposizione riguarda invece la dedotta mancata prova del quantum così come precisato e ribadito in sede di comparsa conclusionale dal Tale eccezione, CP_4
tuttavia, non coglie nel segno stante la sua estrema genericità, come pure rilevato dalla opposta con gli scritti difensivi e ribadito con la comparsa conclusionale. Era infatti preciso onere dell'opponente contestare in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi
3 annotate, onere niente affatto assolto. (Trib. Roma, 20/04/2017, n. 7940). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento, come nel caso di specie, deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. U.
13533\2001). Parte opposta ha dunque assolto adeguatamente l'onere su di sé incombente mentre era onere dell'opponente dare la prova del proprio adempimento, onere che egli non ha nemmeno offerto di provare. Ne deriva che l'opposizione non può che essere rigettata con conseguente conferma del credito di cui al decreto ingiuntivo oltre interessi come chiesti e spese di tale procedura oltre che di quelle di cui al presente giudizio di opposizione. Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opponente deve essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022. Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente
Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da €
5201,00 a 26.00,00” rispettivamente per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3265 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita - così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 1546\2020 r.g.;
• Condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore della parte opponente, in persona del legale rapp.p.t., nella misura di € 5077,00\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
11/04/2025
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3265 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LECCESE COSMO e dall'Avv. SARA BERGAMINI presso il cui studio e indirizzi digitali è
domiciliato come da mandato in atti Opponente
E
( – già e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv. ROSSI MARCO presso il cui studio e indirizzo telematico è
elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Opposta
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo n. 1546\2020 R.G.)
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. in atti cui si rinvia.
1
FATTO E DIRITTO
Con rituale atto di citazione l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale ed iscritto al n. 1546-2020 di R.G. con il quale, su ricorso della odierna opposta, cessionaria dei crediti già facenti capo a Findomestic e da questa dapprima ceduti a – gli veniva CP_3
ingiunto il pagamento della somma di € 18.049,37, oltre interessi di mora sino al soddisfo e spese di procedura, per l'insoluto relativo ai finanziamenti meglio indicato nel monitorio.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo lamentando unicamente, come pure specificato in via definitiva con la comparsa conclusionale, la presunta mancata prova dell'importo richiesto ad opera della controparte sollevando altresì, in via preliminare, eccezione di improcedibilità della avversa domanda per omessa mediazione obbligatoria.
CP Instauratosi ritualmente il contraddittorio, contestava ed impugnava specificamente l'opposizione valorizzando la idoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del proprio credito nonché le allegazioni non contestate dalla controparte ex art. 115 cpc così come meglio specificato nella comparsa di costituzione e risposta al quale si rinvia perché nota alle parti oltre che al giudice.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 3 novembre 2022, dopo aver provveduto al rigetto della domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva concesso il termine di legge per l'istaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, procedura che parte opposta ritualmente instaurava (come da verbale e prova di rituale instaurazione della procedura stessa prodotti). Dopo aver dato atto dell'avveramento della condizione di procedibilità, venivano concessi i chiesti termini ex articolo 183 sesto comma cpc e, all'esito della scadenza dei menzionati termini, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta in assenza di altre richieste di prova. Si perveniva così all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11 ottobre 2024 alla quale le parti provvedevano precisandole testualmente come segue: “Per parte opponente “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito, contrariis reiectis,. Nel merito, accogliere la presente opposizione perché fondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
641/2020 RG n. 1546/2020, concesso dal Tribunale di Cassino, per tutte le motivazioni esposte in atti qui da ritenersi per ripetute e trascritte. Con il favore delle spese di lite” Per parte opposta
[...]
“ Nel merito: Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
2 del signor dell'importo di € 18.049,37 (ovvero quella diversa somma maggiore Parte_1
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , delle suddette somme;
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
All'esito della riserva assunta alla sopra indicata udienza, venivano concessi i termini per conclusionali e repliche, ex articolo 190 cpc, con decorrenza contestuale per le parti dalla data di notificazione del provvedimento a cura della cancelleria, adempimento che veniva effettuato in data
11 novembre 2024. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 17 marzo 2025.
Secondo questo Giudice l'opposizione non può trovare accoglimento, mentre sono condivisibili e pertinenti le osservazioni formulate dalla parte opposta con i propri scritti anche conclusionali.
La questione relativa alla inizialmente eccepita improcedibilità della domanda monitoria può ritenersi superata, non avendo parte opponente più insistito nella questione. Come sopra rilevato, la parte opposta ha ritualmente ottemperato ad instaurare la procedura di mediazione disposta con il provvedimento con cui si è provveduto in ordine alla richiesta ex articolo 648 cpc. Nei procedimenti, come quello in esame, di opposizione al decreto ingiuntivo la questione relativa alla mediazione ed alla conseguente procedibilità della domanda non sorge al momento della presentazione del ricorso bensì solo al momento della concessione della provvisoria esecuzione ovvero in prima udienza ove la richiesta ex art. 648 cpc non venga avanzata. Le osservazioni rinvenibili nel provvedimento con il quale è stata rigettata la predetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (concernenti i dubbi espressi circa la piena regolarità della documentazione prodotta dall'opposta in sede di costituzione in assenza di attestazione di conformità agli originali), risultano pienamente superate all'esito dell'istruttoria documentale svolta: ciò appare certo dovendo considerare che, come è emerso chiaro ed incontestabile all'esito dello spirare dei termini ex art. 183,
6° comma, cpc la parte opponente non ha contestato la sussistenza dei contratti e la erogazione dei finanziamenti, invero specificamente allegati dalla parte opposta, cessionaria dei crediti ed in atti.
L'unica eccezione fondante la opposizione riguarda invece la dedotta mancata prova del quantum così come precisato e ribadito in sede di comparsa conclusionale dal Tale eccezione, CP_4
tuttavia, non coglie nel segno stante la sua estrema genericità, come pure rilevato dalla opposta con gli scritti difensivi e ribadito con la comparsa conclusionale. Era infatti preciso onere dell'opponente contestare in maniera specifica il saldo debitorio risultante dall'estratto conto e le poste contabili ivi
3 annotate, onere niente affatto assolto. (Trib. Roma, 20/04/2017, n. 7940). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento, come nel caso di specie, deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. U.
13533\2001). Parte opposta ha dunque assolto adeguatamente l'onere su di sé incombente mentre era onere dell'opponente dare la prova del proprio adempimento, onere che egli non ha nemmeno offerto di provare. Ne deriva che l'opposizione non può che essere rigettata con conseguente conferma del credito di cui al decreto ingiuntivo oltre interessi come chiesti e spese di tale procedura oltre che di quelle di cui al presente giudizio di opposizione. Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
In virtù del principio della soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opponente deve essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022. Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente
Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da €
5201,00 a 26.00,00” rispettivamente per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3265 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita - così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 1546\2020 r.g.;
• Condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore della parte opponente, in persona del legale rapp.p.t., nella misura di € 5077,00\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
11/04/2025
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
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