Art. 1.
In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica e' autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonche' per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprieta' dello Stato o degli istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.
Il programma di localizzazione e' approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell' articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 .
In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica e' autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonche' per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprieta' dello Stato o degli istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.
Il programma di localizzazione e' approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell' articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 .