Sentenza 18 novembre 2022
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02049/2026REG.PROV.COLL.
N. 00446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Pinto presso lo studio del quale in Roma, viale Mazzini n. 4, ha eletto domicilio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Vista l’ordinanza n. 610 del 15 febbraio 2023 che ha respinto l’istanza cautelare e ha compensato le spese di fase;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere RO ME e uditi per le parti l’avvocato Aldo Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di annullamento:
a) dell’art. 2 del decreto dirigenziale n. MD-GMIL REG2018 0282739 dell’11 maggio 2018 del Ministero della difesa relativo alla promozione del tenente colonnello -OMISSIS- al grado di colonnello con anzianità assoluta 23 febbraio 2017 ai sensi dell’art. 1084- bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66;
b) del verbale n. 9 del 18 aprile 2018, recante il parere della Commissione superiore di avanzamento contrario alla promozione al grado di colonnello, ai sensi dell’articolo 1084 del d.lgs. n.66/2010;
c) del silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione militare sull’istanza di accesso agli atti del 27 giugno 2018.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) nell’anno 1981 lo -OMISSIS-, allorquando era sergente dell'Esercito italiano, in servizio presso il 5° Reggimento artiglieria missili, avendo accidentalmente esploso un colpo d’arma da fuoco, riportava "ferita di arma da fuoco trapassante 4° dito piede destro" ;
b) tale ferita da arma da fuoco non comprometteva il successivo arruolamento del militare, nel 1984, quale ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
c) con verbale del 23 febbraio 2017 la Commissione medica alternativa di Firenze giudicava il tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- “ NON IDONEO PERMANENTEMENTE al Servizio Militare Incondizionato nei CC e da porre IN CONGEDO ASSOLUTO. SI IDONEO AD ESSERE IMPIEGATO nelle CORR.NTI AREE FUNZIONALI del Personale Civile del Min. della Difesa ai sensi del D. Lgs. 15.03.2010, n.66, art. 930 e D.I. del 18.04.2002" ;
d) in data 24 febbraio 2017, il signor -OMISSIS- presentava istanza diretta a ottenere la “ promozione al grado superiore per cessazione dal servizio per infermità, ai sensi dell’art. 1084 del D.Lgs. 66/2010” ;
e) la Commissione superiore di avanzamento dell’Arma dei carabinieri, dopo aver esaminato la documentazione matricolare e sanitaria dell'ufficiale, con verbale n. 9 del 18 aprile 2018, esprimeva parere contrario alla promozione al grado di colonnello, ai sensi dell’articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare (di seguito c.m.);
f) con decreto dirigenziale n. MD-GMIL REG2018 0282739 dell’11 maggio 2018 il Ministero della difesa disponeva nei confronti dell’ufficiale la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 23 febbraio 2017, con collocamento, sotto la stessa data, in congedo assoluto e la promozione al grado di colonnello con anzianità assoluta 23 febbraio 2017 ai sensi dell’art. 1084- bis c.m.;
g) in riscontro all’istanza prodotta dallo -OMISSIS- in data 24 febbraio 2017 e di seguito al citato parere del 18 aprile 2018, il Ministero, con nota prot. n. MDGMILREG20180284740 del 14 maggio 2018, comunicava che la Commissione superiore di avanzamento dell’Arma dei carabinieri con il verbale n. 9 del 18 aprile 2018 aveva espresso parere contrario alla promozione al grado di colonnello, ai sensi dell’articolo 1084 c.m.;
h) in data 27 giugno 2018 il signor -OMISSIS- presentava istanza di accesso a tutta la documentazione “ che ha dato luogo al “Parere Contrario” alla promozione al grado di Colonnello ai sensi dell’art. 1084 C.O.M., di cui al verbale n. 9 del 18 aprile 2018 della Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri ”;
i) il Ministero autorizzava l’accesso con nota prot. n. M_D GMIL REG2018 0407331 del 20 luglio 2018;
l) con ricorso al Tribunale amministrativo per la Toscana il ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti sub 1. e l’assegnazione all’amministrazione resistente di un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per dare esecuzione alla sentenza, nominando un commissario ad acta con effetto dalla scadenza del termine, articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 7):
I. “ DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ”;
II. “ Violazione dell’art. 22 e seg. L. 241/1990. Violazione art. 3 3° comma, art. 5, 6, e 10 bis della l. n. 241/1990 ”.
3. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Toscana, sez. I, n. -OMISSIS- del 18 novembre 2022 - :
i) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avverso il silenzio, dopo averla riqualificata come istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., attesa la produzione in giudizio del verbale della Commissione superiore di avanzamento n. 9 del 18 aprile 2018 (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
ii) ha accolto entrambi i motivi di gravame;
iii) ha annullato il decreto stabilendo l’obbligo conformativo a carico dell’amministrazione della rinnovazione del procedimento in contradditorio con il privato;
iv) ha condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite per un importo di euro 2.000,00 (duemila/00).
4.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ L’omissione del contraddittorio procedimentale con l’interessato si traduce, specularmente, in difetto della motivazione del diniego, che inevitabilmente non dà conto delle circostanze, puntualmente allegate e documentate in giudizio, che almeno in astratto avrebbero potuto influire sulla determinazione finale e che consistono nei numerosi eventi traumatici occorsi al ricorrente in costanza di servizio ”.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto l’appello in trattazione - corredato da istanza cautelare, notificato il 5 dicembre 2023 e depositato in data 11 dicembre 2023 - sviluppando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 4 a pag. 21) per “ violazione degli art. 1084 c.o.m e 10 bis e 21 octies della legge 241/90.”.
5.1. Parte appellante ha rilevato:
- “ La norma di riferimento, dunque, richiede espressamente un nesso causale (immediato) tra inidoneità e infermità/evento, poiché ai fini della promozione non è sufficiente che la patologia sia sorta per cause di servizio, ma la stessa deve essere prevalente causa dell'infermità e diretta conseguenza di un preciso evento verificatosi durante il servizio operativo o addestrativo. Si considera, quindi, che il beneficio possa essere riconosciuto soltanto al militare che è ritenuto non idoneo al servizio incondizionato a causa di un'infermità riportata, in via diretta e immediata, a seguito di un evento sfavorevole accaduto nel corso di uno specifico servizio. ”;
- “ la giustizia amministrativa non ritiene contraria al sistema dei principi costituzionali e, inoltre, neppure ai criteri interpretativi delle leggi, la possibilità di una motivazione estremamente sintetica e persino implicita, purché ancorata alle risultanze della documentazione personale dell'interessato ”;
- “ il procedimento oggetto del contenzioso costituisca essenzialmente un procedimento instaurato d'ufficio qualora ne vengano ravvisati i presupposti ”;
- “ la mera presentazione di un'istanza da parte dell'interessato, configurabile in tale contesto quale istanza di autotutela, non vale perciò a trasformare la fattispecie di cui all'art. 1084 da procedimento d'ufficio a procedimento su istanza di parte ”;
- “ l'omissione del preavviso di rigetto non determini, nel caso di specie, alcun vizio del procedimento, stante il disposto dell'art. 21 octies della L. 241/90 ”.
6. Il signor -OMISSIS-, con memoria depositata il 27 febbraio 2023, si è costituito in giudizio per resistere.
7. Nel corso del procedimento:
a) con atto depositato il 18 gennaio 2023 la parte appellante ha presentato istanza di fissazione dell’udienza;
b) con ordinanza n. 610 del 15 febbraio 2023 è stata respinta la domanda cautelare per carenza del requisito del pregiudizio irreparabile, nulla disponendosi per le spese di lite;
c) in esecuzione della sentenza gravata che ha imposto, a carico dell’amministrazione, l’obbligo conformativo della rinnovazione del procedimento in contradditorio con il privato, il Ministero ha rinnovato la procedura e denegato nuovamente la promozione ex art. 1084 c.m.;
d) parte intimata ha depositato documentazione in data 14 gennaio 2026, alle ore 22,25;
e) nella memoria del 21 gennaio 2026 parte appellante ha confermato, integrandole, le censure formulate in sede di appello;
f) nella memoria ex art. 73 c.p.a. del 23 gennaio 2026 la parte appellata ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e la conseguente conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
g) con la memoria di replica del 3 febbraio 2026 la parte intimata - dopo avere sollevato eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dell'appello ministeriale per contraddittorietà del comportamento processuale e segnalato l'inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale - ha insistito per la reiezione dell’appello.
8. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello, per le ragioni di cui infra , è fondato e deve essere accolto.
10. In via preliminare il collegio deve rilevare la palese infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del dovere di specificità dei motivi sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a. – sollevata dalla difesa dell’intimato a pagina 2 della memoria 23 gennaio 2026 – alla stregua del tenore testuale e del contenuto del gravame.
10.1. Del pari inaccoglibile risulta l’ulteriore eccezione di improcedibilità del gravame - sollevata a pagina 1 della memoria di replica del 3 febbraio 2026 - atteso che l’amministrazione si è rideterminata in mera esecuzione della sentenza impugnata e della ordinanza cautelare n. 610 del 15 febbraio 2023 (cfr., ex aliis e da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 6828 del 2025 cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a).
10.2. Per quanto invece concerne i documenti depositati dall’intimato il 14 gennaio 2026 alle ore 22,25, questi risultano inutilizzabili stante la tardività del deposito, avvenuto in violazione del termine perentorio di quaranta giorni liberi, da calcolarsi a ritroso, sancito dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, u.c., disp. att. c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. 8949 del 2025, sez. II, n. 2586 del 2025; sez. IV, n. 1137 del 2020).
Appare in ogni caso evidente che: i) parte dei documenti, è stata inammissibilmente depositata in giudizio per la prima volta in sede di appello in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104, comma 2, c.p.a.; ii) alcuni di essi si riferiscono a evenienze sopravvenute rispetto alla data di emanazione del provvedimento impugnato che, come noto, deve essere sindacato esclusivamente alla stregua delle circostanze di fatto e diritto presenti al momento della sua emanazione in base al principio fondamentale tempus regit actum (cfr. ex plurimis Corte cost. nn. 250 del 2020, 76 del 2018; C.g.a., n. 814 del 2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 4246 del 2021).
11. Passando all’esame del merito si rileva quanto segue.
11.1. L’art. 1084 c.m. dispone che “ Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo […] ”.
Dalla piana lettura della norma emerge che il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della inidoneità permanente non è sufficiente ai fini dell’attribuzione del grado superiore, in quanto deve acquisirsi il vincolante parere della commissione di avanzamento, la quale deve tener conto delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento.
Pertanto è necessario ma non sufficiente che l’infermità sia stata giudicata dipendente da causa di servizio giacché occorre un quid pluris , costituito dal fatto che l’infermità sia occorsa “ durante l’impiego in attività operative o addestrative ”; non a caso, la disposizione richiede espressamente che la commissione di avanzamento valuti “ le circostanze nelle quali si è verificato l’evento ” (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. II, n. 549 del 2026, n. 1140 del 2023).
Appare chiaro che, diversamente opinando, non solo non avrebbe alcun senso tale esigenza istruttoria demandata dal legislatore alla commissione di avanzamento, ma si giungerebbe praticamente ad affermare che in presenza di qualsiasi patologia o infermità dipendente da causa di servizio, indipendentemente dalla sua natura e dalle circostanze nelle quali essa sia stata contratta, l’amministrazione dovrebbe dar luogo alla promozione, ai sensi dell’art. 1084 c.m., dei militari conseguentemente deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio.
In quest’ottica, la condizione primaria e indefettibile per l’ottenimento della promozione, è costituita dalla sussistenza di un nesso diretto e immediato tra infermità e uno specifico e determinante episodio verificatosi durante attività operative o addestrative. In sostanza, non può essere attribuita la promozione, ai sensi del citato art. 1084 c.m., in forza della mera circostanza di aver contratto nel periodo in cui si è prestato servizio un’infermità, la quale, ancorché riconosciuta dipendente da causa di servizio, ha dato luogo a un giudizio di permanente inidoneità a distanza di un considerevole lasso di tempo dal suo manifestarsi. La disposizione de qua è dunque applicabile in caso di lesioni o malattie riportate in connessione ad uno specifico evento accaduto in attività operative o addestrative e non già in relazione a una o più generiche infermità, sebbene riconosciute dipendenti da causa di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9798 del 2023, n. 1140 del 2023 cit.). Come invece verificatosi nel caso di specie, dove “ tra le patologie che hanno concorso al collocamento in congedo per infermità, vi è una "ferita di arma da fuoco trapassante 4° dito piede destro", riportata 'nell'anno 1981 ”, e cioè una lesione - che non aveva comunque compromesso il successivo arruolamento dell’interessato quale ufficiale dell'Arma dei carabinieri né lo svolgimento in 33 anni di servizio dei compiti istituzionali affidatigli con la conseguente maturazione dei periodi necessari ai fini degli avanzamenti di carriera - riportata 36 anni prima della valutazione della commissione superiore di avanzamento.
Ad ulteriore supporto di tali considerazioni, si offrono le conclusioni cui è pervenuta la sezione secondo cui: “ deve essere anche richiamata la disposizione dell’art. 1084 - bis del codice dell’ordinamento militare, inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. l), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e, successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. z), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, che ha previsto (nel testo originariamente introdotto): ‘a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m -bis ), se l'infermità risulta dipendente da causa di servizio’. Nel testo introdotto dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 è previsto: ‘a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio nei casi di: a) raggiungimento del limite di età, b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente; c) infermità; d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m- bis ). 2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso’. Entrambe le disposizioni hanno escluso la spettanza della promozione ‘per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 di cui al comma 1’. Poiché nel testo introdotto nel 2017 la norma dell’art. 1084- bis c.m. riguardava le infermità dipendenti da causa di servizio, è evidente che il beneficio dell’art. 1084 c.m. deve riferirsi a casi specifici e più ristretti di quelli in cui venga accertata la sussistenza del nesso di causalità tra patologia e servizio” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 549 del 2026 cit.).
11.2. Del pari meritevole di accoglimento è la censura secondo cui “ la mera presentazione di un'istanza da parte dell'interessato, configurabile in tale contesto quale istanza di autotutela, non vale perciò a trasformare la fattispecie di cui all'art. 1084 da procedimento d'ufficio a procedimento su istanza di parte ”.
Infatti, sulla impossibilità di configurare il procedimento di promozione ex art. 1084 c.m. come attivabile a domanda, depongono sia il tenore testuale della norma, sia la disciplina prevista dall’art. 1041, comma 1 lettera q), del decreto del 15 marzo 2010, n.90 (recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, r.m.) relativo ai provvedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare, in forza della quale le promozioni avvengono d’ufficio con decorrenza del temine di conclusione del procedimento; non già quindi da una (inesistente) domanda, ma dalla ricezione delle determinazioni e dei verbali degli organi preposti alle valutazioni. Del resto, lo stesso articolo dispone, al comma 2, che ” I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande) ” e, al successivo comma 5, che “ I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera u) decorrono, quando non espressamente indicato, dalla data di ricezione della domanda o della proposta di conferimento ”, così stabilendo, fuori dell’alveo dei “ reclutamenti e concorsi ” e “ onorificenze e ricompense ”, l’inconferenza di eventuali istanze nel caso di procedimenti relativi a promozioni.
11.3. Parte appellante lamenta infine che “ Parimenti destituita di fondamento, appare la censura con la quale il T.A.R. Toscana ha affermato che, nel caso di specie, risulta "conclamata la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990", ritenendo erroneamente che procedimento amministrativo di promozione contemplato dall'art. 1084 sia "a iniziativa di parte” ”. La doglianza coglie nel segno anche alla luce delle considerazioni sopra svolte in merito alla configurazione del procedimento di promozione ex art. 1084 c.m. come procedimento di ufficio.
Il collegio deve ricordare che poiché l’art. 1084 c.m. è collocato all’interno del Titolo VII (“ Avanzamento ”) del Libro IV del codice dell’ordinamento militare, a esso si applicano le disposizioni ivi previste tra cui quelle di cui al comma 2 dell’art. 1030 secondo cui “ In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo ”. Tale espressa indicazione normativa determina quindi che in tema di “ Avanzamento ” le garanzie procedimentali sancite dalla legge n. 241 del 1990 sono attenuate, venendo in considerazione procedimenti ad iniziativa d’ufficio, obbligatori, espressivi di discrezionalità tecnica e dunque impermeabili agli apporti collaborativi esterni (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 7036 del 2025, n. 3389 del 2025; sez. I parere n. 1344 del 2023; C.g.a. n. 326 del 2012), in coerenza con gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza formatasi sulla disciplina precedente il codice dell’ordinamento militare (cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. IV, nn. 5736 del 2007, 3891 del 2006).
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 riguarda espressamente i « procedimenti a istanza di parte » e, pertanto, la sua necessaria comunicazione non è predicabile, per le ragioni sopra esposte, in relazione al procedimento regolato dall’art. 1084 c.m., che non postula la domanda dell’interessato, stante la lettera della norma (« è attribuita la promozione », senza riferimenti ad istanze), sicché si tratta di una procedimento da avviare d’ufficio, che, anche in presenza di un’istanza dell’interessato, non perde il suo carattere officioso, normativamente stabilito, con tutte le conseguenze sul piano della disciplina applicabile (Cons. Stato, sez. II, n. 9798 del 2023).
12. In conclusione, l’appello deve essere accolto.
13. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a. ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell’appellato, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 446/2023), lo accoglie. e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
RO ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO ME | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.